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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 359/2023 R.G., vertente TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Melissari, CF C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Reggio Calabria alla Via Venezia 4, fax 0965/29630, pec Email_1 appellante CONTRO
, CF – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente e rappresentante pro-tempore, in proprio e quale P.IVA_2 mandatario della in forza di procura speciale a rogito della dott.ssa Controparte_2 [...]
Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, elettivamente domicilia in Reggio Per_1 di Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti collettivamente conferita collettivamente per notaio in Fiumicino (RM) il 22 Persona_2 marzo 2024, Repertorio 37875 – Raccolta 7313, dall'Avv. Angela Maria Laganà, CF
, pec t. C.F._3 Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado.
, con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il Parte_1
30.01.2015, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 394-2014-00032399 16 CP_ 000, emesso dall' di Reggio Calabria, notificato a mezzo del servizio postale in data 23.12.2014, con cui gli era stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 48.085,99, relativamente alla posizione contributiva di cui alla Matricola 6701483733 e relativamente al periodo 07/2009-06/2013, per contributi e sanzioni accertati con verbale del 30.01.2014. Chiedeva al Tribunale: in via preliminare, riconoscere la non obbligatorietà del ricorrente al versamento dei contributi alla per il riconoscimento delle Parte_2 agevolazioni contributive applicate;
riconoscere il diritto dei lavoratori indicati in narrativa alla percezione del Assegni per il Nucleo Familiare per come corrisposti dal ricorrente e di conseguenza il diritto di questi a vedersi riconosciuto il credito ai fini contributivi, perciò dichiarare inammissibile l'azione promossa ed, in ogni caso, illegittimo, nullo ed inefficace l'avviso di addebito, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso medesimo, ricorrendone 2
i su esposti gravi motivi;
assolvere l'opponente dalla richiesta proposta dall' con CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi ai sensi di legge in favore del difensore antistatario. In giudizio i resistenti restavano contumaci. La domanda veniva rigettata con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 58/2016 del 19.01.2016, non notificata. La sentenza veniva appellata dal e la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con Parte_1 sentenza n. 803/2019 pubblicata il 18/12/2019, dichiarava la nullità della notifica del ricorso di primo grado nei confronti dell' e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Reggio CP_1 Calabria, assegnando termine perentorio di tre mesi per la riassunzione.
1.1 Con ricorso depositato il 16.04.2020, il riassumeva il giudizio innanzi al Parte_1 Tribunale di Reggio Calabria rassegnando le seguenti conclusioni: in via preliminare, di riconoscere la non obbligatorietà del ricorrente al versamento dei contributi alla Parte_2 per il riconoscimento delle agevolazioni contributive applicate;
b) riconoscere il diritto dei lavoratori indicati in narrativa alla percezione del Assegni per il Nucleo Familiare per come corrisposti dal ricorrente e di conseguenza il diritto di questi a vedersi riconosciuto il credito ai fini contributivi, perciò dichiarare inammissibile l'azione promossa ed, in ogni caso, illegittimo, nullo ed inefficace l'avviso di addebito, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso medesimo, ricorrendone i su esposti gravi motivi;
c) assolvere l'opponente dalla richiesta proposta dall' con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di CP_1 giudizio da distrarsi ai sensi di legge in favore del procuratore antistatario. Affermava la non debenza delle somme ingiunte per assenza dell'obbligo assicurativo del versamento alle Casse Edili. CP_ Riferiva che, a seguito di controllo della posizione contributiva, l con verb. acc. n. 000394189/ddl 30/01/2014, aveva accertato che il ricorrente, titolare della ditta omonima, aveva usufruito delle agevolazioni previste dalla L. 407/90 art. 8 c. 9 per i seguenti dipendenti: , , ma, pur essendo Persona_3 Persona_4 Persona_5 iscritto alla di Reggio Calabria dal 01.03.2012, non aveva mai versato i Parte_2 contributi ed aveva erogato indebitamente ai dipendenti , Controparte_3 Per_5
, e , l'Assegno al nucleo familiare senza produrre la relativa
[...] Per_6 Per_7 documentazione. L provvedeva al recupero dei benefici contributivi di cui alla L.407/90 art. 8 c. 9 CP_1
(sgravio totale dei contributi dovuti dal datore di lavoro) ed anche alle differenze contributive nascenti dall'erogazione delle somme corrisposte ai lavoratori sopra indicati per Assegni del nucleo familiare indebiti. Esso istante ricorreva in via amministrativa avverso il detto verbale senza ottenere alcuna risposta. Con il ricorso innanzi al Tribunale, preliminarmente, eccepiva la non legittimità dell'accertamento ai sensi dell'art. 3 comma 20 L. 335/95, poiché aveva già subito per il periodo 01/05/2007 al 31/03/2012 un'ispezione generale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per cui la verifica relativa allo stesso periodo controllato dalla DPL di Reggio Calabria era illegittima. Affermava la mancanza di ogni comportamento omissivo o irregolare del datore di lavoro, né si era proceduto su denunce dei lavoratori. Circa il recupero delle agevolazioni previste dalla legge 407/90, la ditta al momento della verifica era in possesso del DU ed aveva erogato ai dipendenti quanto previsto dagli accordi pattuiti. Affermava che non sussisteva alcun obbligo a suo carico di versare i contributi dovuti per i lavoratori alla . Parte_3 3
Richiamati l'articolo 1, comma 1175 e comma 1176, L. 27.12.2006, n. 296, osservava che per quanto concerneva il rispetto degli accordi e contratti collettivi, cui era pure subordinata la fruizione dei benefici in oggetto, il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/08 aveva affermato che la previsione normativa si intendeva rispettata anche “solo” con l'applicazione, da parte del datore di lavoro, della parte economica e normativa dei suddetti patti, senza quindi necessità di applicare anche la c.d. parte obbligatoria. L'attività del ricorrente era meramente privata e non riferita ad appalti pubblici;
pertanto, non esisteva alcun obbligo di iscrizione alla . Parte_2
Dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento (Cass.6530/2001, n.8476/2003, n.24205/2004 e da ultimo n.1530/2005) derivava che le clausole relative all'adesione e alla contribuzione degli Enti bilaterali non rientravano né tra gli istituti di parte economica né tra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento, dovendo invece considerarsi come clausole contrattuali meramente “obbligatorie”, destinate a impegnare esclusivamente le parti contraenti. La Suprema Corte aveva negato che le clausole sopra descritte potessero ritenersi parte degli “Istituti economici e normativi” in materia retributiva, considerando che i medesimi contributi da versare agli enti bilaterali, previsti nelle clausole in questione, erano per legge espressamente esclusi dalla nozione di retribuzione imponibile. Anche l nella circ. n. S1 del 18/4/ 2008 al n.4 aveva affermato: “Il comma 1175 CP_1 dell'art.1 della legge 296/2006, come richiamato in premessa, impone quale prima condizione, necessaria ma non sufficiente, per la fruizione delle agevolazione il rispetto da parte del datore di lavoro” degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La condizione andava intesa nel senso che i benefici erano subordinati all'applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. La disposizione, infatti, ove interpretata nel senso di imporre l'applicazione anche della parte, obbligatoria del contratto collettivo sarebbe risultava in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione, oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza. Riguardo, poi, le sanzioni applicate nel verbale nessun riferimento normativo era richiamato, ma erano indicate solamente le somme. Pertanto, stante la genericità e la carenza di motivazione queste erano nulle ex /ege e pertanto non applicabili, essendo stato violato il precetto di cui all'art. 1175 c.c.. Le non appartenevano alla categoria degli enti previdenziali, sicché il Parte_4 mancato versamento delle somme “trattenute” dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e da destinare alla per ferie, gratifiche natalizie e festività non Parte_2 integrava il reato di appropriazione indebita, ma solo l'illecito amministrativo previsto dall'art.8 L.741/59 come sostituito dall'art.13 d.lgs. 758/94. Nella sentenza 13300/2005, dove il Giudice aveva stabilito che il rapporto tra datore, e lavoratore, era da intendersi come delega di pagamento, in cui la delega era Pt_2 rappresentata dall'iscrizione alla e l'iscrizione per il principio della libertà negoziale, Pt_2 non prevedeva forme particolari. Riguardo al secondo punto in contestazione quello degli Assegni del Nucleo familiare indebiti, per non aver prodotto la domanda, la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione di responsabilità di riferimento, a pag. 1 del verbale di accertamento risultava che era stata presa visione anche della Documentazione ANF e pertanto appariva irrazionale ed illogico il recupero delle effettuato dall' a mezzo dei suoi accertatori. CP_1 4
Il recupero era illegittimo perché nel corso delle varie verifiche, gli ASNE erogati ai dipendenti, certificati nei cedolini paga firmati per quietanza dagli stessi lavoratori e posti a conguaglio dall'azienda, erano dovuti dall' e costituivano diritto dei dipendenti. CP_1
Poiché il ricorrente nella sua qualità di datore di lavoro agiva quale sostituto dell' , CP_1 tali somme gravavano sul lavoratore che doveva restituirle in caso di mancato riconoscimento. In ogni caso, dalla documentazione prodotta risultava che i lavoratori indicati ne avevano diritto e, pertanto, chiedeva che il Tribunale riconoscesse tale diritto con le relative conseguenze sotto il profilo contributivo. Per i motivi esposti adiva in riassunzione il Tribunale di Reggio Calabria Sez. Lavoro e Previdenza, rassegnando le conclusioni prima riportate. Costituitosi, l , preliminarmente, eccepiva l'estinzione del giudizio, poiché il CP_1 ricorso in riassunzione era stato depositato in data 16.04.2020, ben oltre il termine di tre mesi assegnato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 803 del 3/18.12.2019. Gradatamente, osservava che le partite creditorie, per il cui recupero si era proceduto a mezzo ruolo con l'avviso di addebito n. 39420140003239916000 opposto, discendevano dal verbale ispettivo del 30.01.2014, che aveva portato al disconoscimento di benefici ex. L.407/90, contributi cassa edile. In particolare, con il verbale di accertamento n. 000394189 del 30/01/2014, era stato contestato all'azienda:
1. Recupero benefici contributivi (l. 407/90 art. 8 c. 9) per mancato versamento contributi;
2. Indebita erogazione Parte_2 dell'Assegno Nucleo Familiare per i dipendenti: · da settembre 2009 a Controparte_3 giugno 2010 e da luglio 2011 ad aprile 2012; · a giugno 2010 e da luglio Persona_5
2011 a novembre 2012; · da settembre 2011 a luglio 2012 e da marzo 2013 a Parte_5 giugno 2013; da gennaio 2012 a giugno 2012. Per_7 L'azienda non aveva prodotto alcuna documentazione relativa al diritto alla prestazione per i suddetti lavoratori. I controlli in materia previdenziale avevano riguardato, esclusivamente, la correttezza del pagamento dei contributi nei termini di legge e la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato. Pertanto, con verbale di accertamento n. 0394189 del 30.1.2014 l'ispettore dell' CP_1 si era limitato alla verifica parziale di quanto espressamente escluso dalla Direzione provinciale del lavoro, ossia prestazioni previdenziali (ANF) e agevolazioni contributive (L. 407). Inoltre, la normativa riportata nel ricorso risultava abbondantemente superata, dal decreto ministeriale del 24.10.2007, in applicazione all'art. 1, comma 1176, L. n. 296/2006, che aveva stabilito le modalità e i contenuti del documento unico di regolarità contributiva, nonché le diverse tipologie di irregolarità previdenziale e dalle successive circolari. Il recupero degli ANF si era reso necessario, in quanto, la relativa documentazione, più volte richiesta allo studio di consulenza non era stata mai consegnata. Nel ricorso veniva chiesto il riconoscimento dell'intera somma recuperata, ma erano stati allegati modd. ANF/DIP incompleti, con redditi uguali per diversi anni, firme e periodi rettificati. Da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Scilla, uno dei nuclei familiari richiedenti l'ANF risultava residente in periodo successivo alla data riportata nella domanda presentata. Infine, alle dichiarazioni di responsabilità sottoscritte dagli interessati, all'interno dei suddetti modd. ANF / DIP non risultava allegata la copia fotostatica, del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 Doveva essere confermato il recupero dell'Assegno per il Nucleo Familiare come descritto nel verbale di accertamento per carenza di documentazione. Chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile/improponibile/improcedibile, nonché infondato in fatto oltre che in diritto;
gradatamente, condannare parte ricorrente al 5
pagamento della complessiva somma di € 48.085,99 per il cui recupero l'ente impositore procede a mezzo ruolo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre oneri esattoriali, sanzioni, interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- rigettare ogni altra domanda;
con ogni favorevole statuizione sulle spese e competenze del giudizio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 07/02/2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' . CP_1 CP_ Rigettava l'eccezione di tardività della riassunzione, sollevata dall' , atteso che il deposito del ricorso era stato effettuato nel momento di vigenza dell'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020, che aveva disposto la sospensione del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”. Inammissibile era l'eccezione di prescrizione, proposta dal ricorrente in occasione dell'udienza del 23.11.2021, non essendo stata originariamente proposta nel ricorso introduttivo del giudizio. Nel merito era stata eccepita, da un lato, la violazione dell'art. 3 co. 20 L. 335/95 come modificato dalla legge 402/ 996, essendo già stato effettuato un accesso ispettivo del Ministero del lavoro per il periodo maggio 2007 – 31.3.2012; dall'altro, il possesso del DU. Riportando il disposto dell'art. 3 comma 20, L. 335/95, all'epoca del verbale ispettivo, CP_ osservava che l aveva accertato omissioni e irregolarità, non specificamente smentiti, e non valeva la preclusione invocata dall'attore ex art. 3, comma 20, L. 335/95. L'art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, non comportava che il rilascio del DU escludesse qualunque irregolarità contributiva, ma solo che era condizione per usufruire dei benefici sicché non era escluso che all'accertata omissione contributiva potesse conseguire la perdita dei benefici contributivi. Ferma restando la necessità di una lettura in combinato disposto dei commi 1175 e 1176 L. 296/2006, con il Dm 24.10.200, artt. 1, 4 e 5, rilevava che dal quadro normativo emergeva che era onere della parte ricorrente allegare e dimostrare l'esistenza dei presupposti per attestare l'esistenza del proprio diritto all'agevolazione contributiva e esibire il DU e dimostrare il versamento dei contributi alla cassa edile, circostanza che il verbale ispettivo aveva disconosciuto. Con riguardo alla tesi attorea secondo cui la circolare 34/2008 del Ministero del Lavoro avrebbe subordinato il diritto alla fruizione delle agevolazioni contributive al rispetto della sola parte normativa ed economica degli accordi collettivi, osservava che non solo una disciplina di carattere meramente regolamentare non poteva derogare la normativa primaria, ma la citata circolare menzionava esclusivamente alcuni presupposti senza escludere la necessità della verifica della sussistenza degli altri. Non avendo parte ricorrente assolto al proprio onere probatorio, afferente al rispetto delle regole previste per poter godere delle agevolazioni contributive, la pretesa di recupero CP_ da parte dell' era legittima. In merito alle sanzioni, le eccezioni sollevate dal ricorrente, relative alla genericità e alla carenza di motivazione, esse attenevano a vizi di motivazione dell'avviso di addebito che avrebbero dovuto essere rilevati entro il termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.. La censura, pertanto, era inammissibile, oltre ad essere talmente generica da doversi ritenere nel merito infondata. 6
Parimenti infondata, per le medesime ragioni di genericità, era la doglianza relativa alla violazione dell'obbligo di buona fede, di cui non si comprendeva la portata applicativa nel caso in esame in cui veniva in rilievo l'obbligo di versamento dei contributi previsto ex lege. Infine, quanto al recupero degli ANF erogati ai dipendenti, non meritava accoglimento l'eccezione secondo cui sarebbe gravato sul lavoratore l'obbligo restitutorio. CP_ Posto che il datore di lavoro otteneva, in un secondo momento, da parte dell' le somme anticipate in favore dei propri dipendenti a titolo di ANF, egli poteva sostenere la correttezza della detrazione sulle comunicazioni contributive laddove avesse erogato in anticipazione l'ANF nella sussistenza delle condizioni di legge rappresentate dalla domanda del lavoratore e dalle relative dichiarazioni reddituali. Nella specie, gli ispettori avevano accertato che in relazione ad alcuni lavoratori e periodi - da settembre 2009 a giugno 2010 e da luglio 2011 ad aprite Controparte_3
2012; da giugno 2010 e da luglio 2011 a novembre 2012; da Persona_5 Parte_5 settembre 2011 a luglio 2012 e da marzo 2015 a giugno 2013; e , da gennaio Per_7 2012 a giugno 2012 - risultavano assenti la domanda, la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione di responsabilità, la cui produzione documentale rientrava nell'onere probatorio del ricorrente. CP_ In altri termini quest'ultimo, al fine di non subire la richiesta restitutoria dell' , avrebbe dovuto provare la sussistenza di tutte le condizioni per l'erogazione degli ANF in favore dei propri dipendenti. Il ricorso, pertanto, non meritava accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da . Parte_1 Con il primo motivo affermava la nullità della sentenza per motivazione solo apparente. Il ricorrente aveva lamentato il difetto dei presupposti che avrebbero determinato l'obbligo contributivo, con conseguente caducazione della pretesa contributiva e il Tribunale non si era confrontato al dato normativo, anzi aveva riproposto pedissequamente le norme di legge, costruendo una motivazione apparente, omettendo di chiarire su quali prove aveva fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni era pervenuto alla propria determinazione. Il Tribunale aveva fatto riferimento all'obbligo dei contributi alla , senza Parte_2 aggiungere alcunché sulla soggettività giuridica di questi Enti, sulla natura privata dell'attività edile svolta, sulla rilevante questione dell'applicazione della parte normativa-retributiva e non di quella obbligatoria per l'applicazione delle norme ritenute violate ed infine non aveva motivato sulla qualificazione della condotta del ricorrente. Nel prosieguo, affermava che il diritto dell' a percepire la contribuzione si era CP_1 prescritto, essendo decorsi 5 anni dal 23.12.2014 ed ancor prima relativamente al periodo 07/2009-12/2009. Parimenti quinquennale era il termine di prescrizione delle somme aggiuntive (sanzioni ed interessi di mora) richieste dall'ente di previdenza. Il dies a quo della prescrizione coincideva con il giorno successivo all'ultimo utile per saldare un determinato contributo previdenziale e poteva essere interrotto dall'ente di previdenza attraverso l'invio al contribuente di una formale richiesta di pagamento. Nel dettaglio, l'art. 3 L. 335/1995 non lasciava adito ad alcun dubbio. Impugnava il punto della decisione concernente la pretesa contributiva, poiché il ricorrente al momento della verifica era in possesso del DU in cui si attestava la correttezza contributiva e aveva rispettato gli obblighi di legge e di contratto ed erogato ai 7
dipendenti la giusta retribuzione, che era base imponibile per calcolare i contributi, parte normativa e non obbligatoria del CCNL. Egli non aveva alcun obbligo di versare alcunché, poiché le imprese aderenti alla erano tenute a versare, in conformità alle disposizioni del CCNL, degli accordi Parte_2 nazionali di settore nonché del contratto integrativo provinciale, e secondo le misure ed i criteri ivi stabiliti, gli importi degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, calcolati mensilmente in busta paga (parte normativa del contratto collettivo) e non anche i contributi che costituivano la parte obbligatoria del contratto collettivo. Non era tenuto all'accantonamento delle somme perché corrisposte direttamente ai lavoratori e il possesso del DU (circostanza mai messa in discussione dall' , né CP_1 contestata nel processo e dimostrata dai documenti allegati), lo aveva legittimato all'applicazione dei benefici contributivi. Impugnava la sentenza nella parte in cui aveva disatteso la dedotta violazione dell'art. 3 co. 20 L. 335/95 come modificato dalla legge 402/ 996, essendo già stato effettuato un accesso ispettivo del Ministero del Lavoro per il periodo maggio 2007 – 31.3.2012 e, come già detto, il ricorrente era in possesso del DU. L'interpretazione del comma 20 dell'art. 3 L. 335/95 operata dal Tribunale era errata, poiché equivaleva ad affermare che la norma contemplava ipotesi nelle quali il datore di lavoro sarebbe stato soggetto ad accertamento sempre e comunque. Riportando, i commi 1175 e 1776 L. 296/2006 e l'interpretazione offertane, affermava che difettavano i presupposti che avrebbero determinato l'obbligo contributivo a carico dell'odierno appellante, con conseguente caducazione della pretesa contributiva indebitamente avanzata e delle correlative disposizioni di condanna contenute nella decisione impugnata. Il Tribunale non aveva considerato che per la fruizione dei benefici in oggetto, il Ministero del Lavoro, con circolare n.34/08, aveva affermato che la previsione normativa si intendeva rispettata anche “solo” con l'applicazione, da parte del datore di lavoro, della parte economica e normativa dei suddetti patti, (senza quindi necessità di applicare anche la c.d. parte obbligatoria). La Direzione Generale dell'attività ispettiva del Ministero del Lavoro aveva emano in data 30.5.2008 la circolare n.5, interpretativa da parte della P.A. in materia di DU che confermava tale indirizzo. Ne conseguiva che la condotta accertata e contestata non poteva essere considerata né omissione né irregolarità, tant'è che agli ispettori era inibito rilevare ciò che avevano rilevato, perché avrebbero dovuto attenersi a quanto indicato nella suddetta circolare e nessun evidente contrasto con norme di legge era ravvisabile nella condotta del ricorrente in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali. Qui operava l'obbligo di buona fede che il Tribunale non aveva ritenuto di valutare riguardo la condotta della P.A. difforme da quanto indicato nelle proprie circolari. La circolare poi non era in contrasto con alcuna norma di legge, né con il Decreto Ministeriale del 24.10.2007. L'affermazione del Tribunale secondo cui la circolare menzionava esclusivamente alcuni presupposti senza escludere la necessità della verifica della sussistenza degli altri sopra descritti, non era rilevante, perché “i presupposti” considerati dal Tribunale non avevano alcun rilievo e tale enunciato mirava irrazionalmente e genericamente a sfuggire sul piano argomentativo al confronto con i rilievi mossi alla condotta dell' . CP_1 Impugnava il punto della decisione con cui il Tribunale aveva ritenuto che le eccezioni sollevate dal ricorrente, relative alla genericità e alla carenza di motivazione, avrebbero dovuti essere proposte entro il termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., dichiarando inammissibile la censura. 8
La Suprema Corte era intervenuta con recente sentenza a dirimere i dubbi in proposito, stabilendo che: “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, quando con unico atto siano proposte - come è consentito - sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n.46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti ese- cutivi” . Impugnava la sentenza nella parte in cui aveva affermato onere probatorio non assolto dal ricorrente in merito alle agevolazioni contributive e al DU. Nel rito del lavoro operava il principio di non contestazione per il quale sussisteva in capo al convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore: dal mancato adempimento di tale onere discendeva la superfluità della prova. Dopo una articolata disquisizione su natura giuridica e soggettività delle Parte_4 affermava che queste non erano soggetti cui era demandata l'obbligatorietà di prestazioni in campo previdenziale e assicurativo e, per conseguenza, il versamento del contributo alle non poteva essere considerato quale condizione per la fruizione di qualsiasi Parte_4 beneficio contributivo. Impugnava la sentenza nella parte in cui aveva statuito sull'anticipazione degli ANF e l'onere probatorio, asseritamente non assolto dal ricorrente di provare. Affermava che la non diveniva obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto Pt_2 di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006). Poiché il ricorrente aveva corrisposto ai propri dipendenti tutti gli emolumenti dovuti dal CCNL di settore, aveva diritto alle agevolazioni contributive ex art.8 co.9 della legge n.407 del 1990. Il ricorrente si era uniformato agli indirizzi interpretativi contenuti nelle circolari del Ministero e dell' , aderendo all'interpretazione delle norme formula e dal Ministero e CP_1 dall' . Non avendo tenuto una condotta omissiva o irregolare, la sua condotta non CP_1 poteva essere sanzionata ed aveva diritto a percepire le agevolazioni contributive ex art.8 co.9 della legge n.407 del 1990. Quindi in sede di ispezione i funzionari dell' non CP_1 avrebbero potuto orientare la propria condotta diversamente da quanto indicato dalle norme di legge e soprattutto dalle Circolari sovraordinate, così inducendo in errore il datore di lavoro circa i propria adempimenti.
Il ricorrente non doveva provare che “mancavano la domanda, la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione di responsabilità”, ma che aveva diritto a vedersi riconosciuto il credito nascente dalle erogazioni di tali somme ai dipendenti a tale titolo, circostanza questa non in discussione dagli accertatori. Il recupero era illegittimo perché, come risultava dalla documentazione prodotta nel corso delle varie verifiche, gli ASNF erogati ai dipendenti, certificati nei cedolini paga firmati per quietanza dagli stessi lavoratori e, quindi, corrisposti e posti a conguaglio dall'azienda, erano dovuti dall' e costituivano diritto dei dipendenti. Poiché il ricorrente nella sua CP_1 qualità di datore di lavoro agiva quale sostituto dell' , tali somme gravavano sul CP_1 lavoratore che doveva restituirle in caso di mancato riconoscimento. Tutti i rapporti di lavoro oggetto del verbale erano cessati e quindi l doveva agire direttamente nei confronti CP_1 dei beneficiari. Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare la prescrizione del credito contributivo indicato nell'avviso di addebito;
b) nel merito: 1) riconoscere la non obbligatorietà del ricorrente al versamento dei contributi alla per il Parte_2 riconoscimento delle agevolazioni contributive applicate;
riconoscere il diritto dei lavoratori indicati in narrativa alla percezione del Assegni per il Nucleo Familiare per come corrisposti dal ricorrente e di conseguenza il diritto di questi a vedersi riconosciuto il credito ai fini contributivi, perciò dichiarare inammissibile l'azione promossa ed, in ogni caso, illegittimo, 9
nullo ed inefficace l'avviso di addebito, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso medesimo, ricorrendone i su esposti gravi motivi;
2) assolvere l'opponente dalla richiesta proposta dall' con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio di CP_1 primo grado e dell'appello, da distrarsi ai sensi di legge in favore del procuratore antistatario”. Costituitosi, l chiedeva il rigetto dell'appello; dichiarava di riproporre “in questo CP_1 grado di giudizio gli eccepiti fatti preclusivi sostanziali e/o procedimentali con effetti impeditivi e/o sospensivi e/o modificativi e/o estintivi, anche ex officio rilevabili, quale l'inammissibilità del ricorso e dell'eccezione di prescrizione successivamente proposte, nonché le deduzioni e richieste formulate con la memoria difensiva e con i successivi atti nel precedente grado di giudizio, ai quali si riporta e che qui devono intendersi interamente riprodotti e trascritti come parte integrante del presente atto (Allegato 1)”. Dopo aver riportato, mediante trascrizione integrale, la motivazione della sentenza, affermandone la correttezza, chiedeva il rigetto dell'appello. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In ossequio al principio della ragione più liquida, va esaminato il motivo di impugnazione con cui la sentenza è stata avversata per aver ritenuto inammissibile l'eccepita, dal ricorrente, prescrizione della pretesa contributiva dell' e delle correlate CP_1 somme aggiuntive (sanzioni ed interessi di mora). Trattasi, infatti, di questione dirimente, idonea ad esaurire e definire la vicenda devoluta con l'atto di impugnazione, tant'è che l'appellante nel rassegnare le conclusioni ha chiesto: “in via preliminare, dichiarare la prescrizione del credito contributivo indicato nell'avviso di addebito”. La prescrizione del credito era stata dedotta dal difensore del ricorrente nel verbale di udienza del 23.11.2021: “L'Avv. Melissari … eccepisce inoltre la prescrizione del credito CP_ vantato da , stante il fatto che non esistono atti interruttivi dall'Avviso di addebito tra il 2014 e il 2019 e considerata anche la rilevabilità d'ufficio della prescrizione”. Sul punto la sentenza ha così statuito: “Inammissibile è invece l'eccezione di prescrizione, proposta dal ricorrente in occasione dell'udienza del 23.11.2021, non essendo stata originariamente proposta nel ricorso introduttivo del giudizio”. L'appellante ha avversato tale punto della decisione, affermando che il diritto dell' CP_1 di percepire la contribuzione si era prescritto decorsi 5 anni dal 23.12.2014 ed ancor prima relativamente al periodo 07/2009-12/2009 e che l'art. 3 L. 335/1995 non lasciava adito ad alcun dubbio, laddove disponeva che il credito dell' per il pagamento di contributi si CP_1 prescriveva decorsi cinque anni dalla data di scadenza del medesimo. Il motivo di appello è fondato anche in punto di rilevabilità d'ufficio della prescrizione in materia di contribuzione previdenziale. Invero, l'art. 3 comma 9 lett. b) L. 335/1995 prescrive: “ Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: b ) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. L'interpretazione della norma operata dal giudice di legittimità impone di ritenere che in materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti per qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, con la conseguenza che, spirato il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva e l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi. La prescrizione in materia previdenziale opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. 10
All'uopo non rileva l'eventuale inerzia dell'ente nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr. Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).
“L'art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria non possono essere versate con il decorso del termine prescrizionale di cinque anni. Infatti, in materia di previdenza sociale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizion già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni riferite a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Conseguentemente la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, operando di diritto ed essendo rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
né rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, in quanto il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto di lavoro.” ( ex multis Cass. civ. 37570/22) Analogamente: “In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.“ (Cass. civ. sez. lav., 07/03/2024, n.6154). Nella motivazione della sentenza da ultimo riportata in massima è stato considerato
“… nell'interpretare tale disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti evidenziato che essa ha reiterato, estendendone l'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio di ordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione già previsto dall'art. 55, comma 2°, r.d.l. 1827/1935, secondo cui "non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione, di talché, una volta spirato il termine prescrizionale, l'ente di previdenza non solo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 2940 c.c., secondo cui "non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto" (così Cass. S.U. n. 23397 del 2016, in motivazione)”. Poiché tale prescrizione è rilevabile anche d'ufficio (cfr. la già citata Cass. 37570/22) non è corretta la statuizione della sentenza appellata, nella parte in cui la ha dichiarato inammissibile la prescrizione dedotta dal ricorrente per essere stata proposta solo all'udienza del 23.11.2021 e non nel ricorso introduttivo del giudizio. Contrariamente all'assunto ritenuto in sentenza, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti e operando la prescrizione di diritto, essa ben può essa essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (cfr. ex multis Cass. nn. 23116 del 2004, 27163 del 2008, 21830 del 2014), con la conseguenza che non possono configurarsi preclusioni e/o decadenza processuali per la relativa proposizione. Sulla medesima questione, Cass civ. sez. lav., 06/02/2020 n. 2856 in motivazione ha affermato: “ … operando il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello soltanto per 11
le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, cioè per le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori l'eccezione di prescrizione non può rientrare fra quelle ricomprese nel divieto di cui all'art. 437 c.p.c., comma 2 (così, espressamente, Cass. n. 27163 del 2008)”. Deve, pertanto, essere riformata la declaratoria di inammissibilità pronunciata nell'appellata sentenza e deve procedersi alla verifica dell'eccepita prescrizione.
5. È indubbio. lo si è prima esposto, che la prescrizione del credito contributivo sia quinquennale, così come quinquennale è il termine di prescrizione delle somme ad esso accessorie, quali interessi e sanzioni.
“In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”. (Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, n. 24455
“Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale. (Fattispecie in tema di sanzioni civili connesse al pagamento di contributi dovuti alla
[...] soggetti, a far data dal 1° gennaio 1996, Parte_6 al termine di prescrizione quinquennale)”. (Cass. civ. sez. lav., 12/10/2022, n. 29751). Alla data del 23.12.2014, data di notifica dell'avviso di addebito n. 39420140003239916000 relativo alla posizione contributiva di cui alla Matricola 6701483733 e relativo al periodo 07/2009-06/2013, il credito non era prescritto, posto che trattavasi di contributi e sanzioni accertati con verbale del 30.01.2014, notificato il 12.02.2014 (cfr. ricorso del alla sede provinciale di Reggio Calabria) e che “il Parte_1 CP_1 verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art. 2943 c.c., interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute”. (Cass. civ. sez. lav., 17/08/2022, n. 24858). Successivamente alla notifica dell'avviso di addebito n. 39420140003239916000, atto interruttivo della prescrizione e dies a quo del nuovo termine quinquennale di prescrizione, non risultano ulteriori atti interruttivi compiuti dall'Ente Impositore, sì che il credito contributivo e le somme accessorie sono prescritte. Né potrebbe ritenersi che il presente giudizio, proposto dal con ricorso Parte_1 depositato il 30.01.2015, possa assumere valenza interruttiva. Infatti, a norma dell'art. 2943 c.c., costituisce atto interruttivo della prescrizione la notifica dell'atto con il quale si inizia un giudizio da parte del titolare del credito o dalla proposizione, da parte di questi, della domanda in corso di giudizio o altro atto di messa in mora. Nella fattispecie in esame non è il creditore ad aver proposto la domanda CP_1 giudiziale, facendo esercizio del proprio diritto, ma, in contrario, è stato il debitore ad avere agito in accertamento negativo, cioè per negare l'avversa pretesa mercé l'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999. Sul punto va richiamato che “La domanda di accertamento negativo ex articolo 24 del D. lgs n. 46 del 1999 non è idonea a determinare la sospensione della prescrizione del diritto al conseguimento dei contributi, che non è prevista da alcuna disposizione specifica né trova fondamento nella normativa codicistica, essendo inammissibile l'interpretazione estensiva
o l'applicazione analogica delle disposizioni previste dagli articoli 2941 e 2942 del Cc. Tale 12
domanda non comporta inoltre l'interruzione della prescrizione, che l'articolo 2943 del Cc fa discendere soltanto da atti tipici e specificamente enumerati contenenti l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora…”. (Cass. civ sez. I, 03/01/2025, n. 75). Né all'uopo potrebbe valere la costituzione in giudizio dell' , che ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda, poiché l , nel giudizio di primo grado, si è costituito in data CP_1
09.11.2021, allorquando il termine quinquennale di prescrizione, che aveva iniziato a decorrere successivamente alla notifica dell'avviso di addebito n. 39420140003239916000, eseguita il 23.12.2014, era spirato, giacché nelle more nessun atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto dall'ente impositore. Per i motivi esposti, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato prescritto il credito recato dall'avviso di addebito n. 39420140003239916000, CP_ emesso dall' di Reggio Calabria, notificato il 23.12.2014. Resta da disporre sulla regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio. Trattandosi di fattispecie estintiva non sussistente al momento della proposizione del ricorso, ma maturata solo in pendenza di giudizio, integrando quindi una sopravvenienza assorbente rispetto al merito delle questioni dedotte, deve disporsi la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in proprio e n. q. Parte_1 CP_1 mandatario della in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_2 sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 07.02.2023, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara prescritto il credito recato dall'avviso di addebito n. 39420140003239916000, emesso CP_ dall' di Reggio Calabria, notificato il 23.12.2014.
2. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 359/2023 R.G., vertente TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Melissari, CF C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Reggio Calabria alla Via Venezia 4, fax 0965/29630, pec Email_1 appellante CONTRO
, CF – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente e rappresentante pro-tempore, in proprio e quale P.IVA_2 mandatario della in forza di procura speciale a rogito della dott.ssa Controparte_2 [...]
Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, elettivamente domicilia in Reggio Per_1 di Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti collettivamente conferita collettivamente per notaio in Fiumicino (RM) il 22 Persona_2 marzo 2024, Repertorio 37875 – Raccolta 7313, dall'Avv. Angela Maria Laganà, CF
, pec t. C.F._3 Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado.
, con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il Parte_1
30.01.2015, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 394-2014-00032399 16 CP_ 000, emesso dall' di Reggio Calabria, notificato a mezzo del servizio postale in data 23.12.2014, con cui gli era stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 48.085,99, relativamente alla posizione contributiva di cui alla Matricola 6701483733 e relativamente al periodo 07/2009-06/2013, per contributi e sanzioni accertati con verbale del 30.01.2014. Chiedeva al Tribunale: in via preliminare, riconoscere la non obbligatorietà del ricorrente al versamento dei contributi alla per il riconoscimento delle Parte_2 agevolazioni contributive applicate;
riconoscere il diritto dei lavoratori indicati in narrativa alla percezione del Assegni per il Nucleo Familiare per come corrisposti dal ricorrente e di conseguenza il diritto di questi a vedersi riconosciuto il credito ai fini contributivi, perciò dichiarare inammissibile l'azione promossa ed, in ogni caso, illegittimo, nullo ed inefficace l'avviso di addebito, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso medesimo, ricorrendone 2
i su esposti gravi motivi;
assolvere l'opponente dalla richiesta proposta dall' con CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi ai sensi di legge in favore del difensore antistatario. In giudizio i resistenti restavano contumaci. La domanda veniva rigettata con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 58/2016 del 19.01.2016, non notificata. La sentenza veniva appellata dal e la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con Parte_1 sentenza n. 803/2019 pubblicata il 18/12/2019, dichiarava la nullità della notifica del ricorso di primo grado nei confronti dell' e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Reggio CP_1 Calabria, assegnando termine perentorio di tre mesi per la riassunzione.
1.1 Con ricorso depositato il 16.04.2020, il riassumeva il giudizio innanzi al Parte_1 Tribunale di Reggio Calabria rassegnando le seguenti conclusioni: in via preliminare, di riconoscere la non obbligatorietà del ricorrente al versamento dei contributi alla Parte_2 per il riconoscimento delle agevolazioni contributive applicate;
b) riconoscere il diritto dei lavoratori indicati in narrativa alla percezione del Assegni per il Nucleo Familiare per come corrisposti dal ricorrente e di conseguenza il diritto di questi a vedersi riconosciuto il credito ai fini contributivi, perciò dichiarare inammissibile l'azione promossa ed, in ogni caso, illegittimo, nullo ed inefficace l'avviso di addebito, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso medesimo, ricorrendone i su esposti gravi motivi;
c) assolvere l'opponente dalla richiesta proposta dall' con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di CP_1 giudizio da distrarsi ai sensi di legge in favore del procuratore antistatario. Affermava la non debenza delle somme ingiunte per assenza dell'obbligo assicurativo del versamento alle Casse Edili. CP_ Riferiva che, a seguito di controllo della posizione contributiva, l con verb. acc. n. 000394189/ddl 30/01/2014, aveva accertato che il ricorrente, titolare della ditta omonima, aveva usufruito delle agevolazioni previste dalla L. 407/90 art. 8 c. 9 per i seguenti dipendenti: , , ma, pur essendo Persona_3 Persona_4 Persona_5 iscritto alla di Reggio Calabria dal 01.03.2012, non aveva mai versato i Parte_2 contributi ed aveva erogato indebitamente ai dipendenti , Controparte_3 Per_5
, e , l'Assegno al nucleo familiare senza produrre la relativa
[...] Per_6 Per_7 documentazione. L provvedeva al recupero dei benefici contributivi di cui alla L.407/90 art. 8 c. 9 CP_1
(sgravio totale dei contributi dovuti dal datore di lavoro) ed anche alle differenze contributive nascenti dall'erogazione delle somme corrisposte ai lavoratori sopra indicati per Assegni del nucleo familiare indebiti. Esso istante ricorreva in via amministrativa avverso il detto verbale senza ottenere alcuna risposta. Con il ricorso innanzi al Tribunale, preliminarmente, eccepiva la non legittimità dell'accertamento ai sensi dell'art. 3 comma 20 L. 335/95, poiché aveva già subito per il periodo 01/05/2007 al 31/03/2012 un'ispezione generale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per cui la verifica relativa allo stesso periodo controllato dalla DPL di Reggio Calabria era illegittima. Affermava la mancanza di ogni comportamento omissivo o irregolare del datore di lavoro, né si era proceduto su denunce dei lavoratori. Circa il recupero delle agevolazioni previste dalla legge 407/90, la ditta al momento della verifica era in possesso del DU ed aveva erogato ai dipendenti quanto previsto dagli accordi pattuiti. Affermava che non sussisteva alcun obbligo a suo carico di versare i contributi dovuti per i lavoratori alla . Parte_3 3
Richiamati l'articolo 1, comma 1175 e comma 1176, L. 27.12.2006, n. 296, osservava che per quanto concerneva il rispetto degli accordi e contratti collettivi, cui era pure subordinata la fruizione dei benefici in oggetto, il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/08 aveva affermato che la previsione normativa si intendeva rispettata anche “solo” con l'applicazione, da parte del datore di lavoro, della parte economica e normativa dei suddetti patti, senza quindi necessità di applicare anche la c.d. parte obbligatoria. L'attività del ricorrente era meramente privata e non riferita ad appalti pubblici;
pertanto, non esisteva alcun obbligo di iscrizione alla . Parte_2
Dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento (Cass.6530/2001, n.8476/2003, n.24205/2004 e da ultimo n.1530/2005) derivava che le clausole relative all'adesione e alla contribuzione degli Enti bilaterali non rientravano né tra gli istituti di parte economica né tra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento, dovendo invece considerarsi come clausole contrattuali meramente “obbligatorie”, destinate a impegnare esclusivamente le parti contraenti. La Suprema Corte aveva negato che le clausole sopra descritte potessero ritenersi parte degli “Istituti economici e normativi” in materia retributiva, considerando che i medesimi contributi da versare agli enti bilaterali, previsti nelle clausole in questione, erano per legge espressamente esclusi dalla nozione di retribuzione imponibile. Anche l nella circ. n. S1 del 18/4/ 2008 al n.4 aveva affermato: “Il comma 1175 CP_1 dell'art.1 della legge 296/2006, come richiamato in premessa, impone quale prima condizione, necessaria ma non sufficiente, per la fruizione delle agevolazione il rispetto da parte del datore di lavoro” degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La condizione andava intesa nel senso che i benefici erano subordinati all'applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. La disposizione, infatti, ove interpretata nel senso di imporre l'applicazione anche della parte, obbligatoria del contratto collettivo sarebbe risultava in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione, oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza. Riguardo, poi, le sanzioni applicate nel verbale nessun riferimento normativo era richiamato, ma erano indicate solamente le somme. Pertanto, stante la genericità e la carenza di motivazione queste erano nulle ex /ege e pertanto non applicabili, essendo stato violato il precetto di cui all'art. 1175 c.c.. Le non appartenevano alla categoria degli enti previdenziali, sicché il Parte_4 mancato versamento delle somme “trattenute” dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e da destinare alla per ferie, gratifiche natalizie e festività non Parte_2 integrava il reato di appropriazione indebita, ma solo l'illecito amministrativo previsto dall'art.8 L.741/59 come sostituito dall'art.13 d.lgs. 758/94. Nella sentenza 13300/2005, dove il Giudice aveva stabilito che il rapporto tra datore, e lavoratore, era da intendersi come delega di pagamento, in cui la delega era Pt_2 rappresentata dall'iscrizione alla e l'iscrizione per il principio della libertà negoziale, Pt_2 non prevedeva forme particolari. Riguardo al secondo punto in contestazione quello degli Assegni del Nucleo familiare indebiti, per non aver prodotto la domanda, la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione di responsabilità di riferimento, a pag. 1 del verbale di accertamento risultava che era stata presa visione anche della Documentazione ANF e pertanto appariva irrazionale ed illogico il recupero delle effettuato dall' a mezzo dei suoi accertatori. CP_1 4
Il recupero era illegittimo perché nel corso delle varie verifiche, gli ASNE erogati ai dipendenti, certificati nei cedolini paga firmati per quietanza dagli stessi lavoratori e posti a conguaglio dall'azienda, erano dovuti dall' e costituivano diritto dei dipendenti. CP_1
Poiché il ricorrente nella sua qualità di datore di lavoro agiva quale sostituto dell' , CP_1 tali somme gravavano sul lavoratore che doveva restituirle in caso di mancato riconoscimento. In ogni caso, dalla documentazione prodotta risultava che i lavoratori indicati ne avevano diritto e, pertanto, chiedeva che il Tribunale riconoscesse tale diritto con le relative conseguenze sotto il profilo contributivo. Per i motivi esposti adiva in riassunzione il Tribunale di Reggio Calabria Sez. Lavoro e Previdenza, rassegnando le conclusioni prima riportate. Costituitosi, l , preliminarmente, eccepiva l'estinzione del giudizio, poiché il CP_1 ricorso in riassunzione era stato depositato in data 16.04.2020, ben oltre il termine di tre mesi assegnato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 803 del 3/18.12.2019. Gradatamente, osservava che le partite creditorie, per il cui recupero si era proceduto a mezzo ruolo con l'avviso di addebito n. 39420140003239916000 opposto, discendevano dal verbale ispettivo del 30.01.2014, che aveva portato al disconoscimento di benefici ex. L.407/90, contributi cassa edile. In particolare, con il verbale di accertamento n. 000394189 del 30/01/2014, era stato contestato all'azienda:
1. Recupero benefici contributivi (l. 407/90 art. 8 c. 9) per mancato versamento contributi;
2. Indebita erogazione Parte_2 dell'Assegno Nucleo Familiare per i dipendenti: · da settembre 2009 a Controparte_3 giugno 2010 e da luglio 2011 ad aprile 2012; · a giugno 2010 e da luglio Persona_5
2011 a novembre 2012; · da settembre 2011 a luglio 2012 e da marzo 2013 a Parte_5 giugno 2013; da gennaio 2012 a giugno 2012. Per_7 L'azienda non aveva prodotto alcuna documentazione relativa al diritto alla prestazione per i suddetti lavoratori. I controlli in materia previdenziale avevano riguardato, esclusivamente, la correttezza del pagamento dei contributi nei termini di legge e la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato. Pertanto, con verbale di accertamento n. 0394189 del 30.1.2014 l'ispettore dell' CP_1 si era limitato alla verifica parziale di quanto espressamente escluso dalla Direzione provinciale del lavoro, ossia prestazioni previdenziali (ANF) e agevolazioni contributive (L. 407). Inoltre, la normativa riportata nel ricorso risultava abbondantemente superata, dal decreto ministeriale del 24.10.2007, in applicazione all'art. 1, comma 1176, L. n. 296/2006, che aveva stabilito le modalità e i contenuti del documento unico di regolarità contributiva, nonché le diverse tipologie di irregolarità previdenziale e dalle successive circolari. Il recupero degli ANF si era reso necessario, in quanto, la relativa documentazione, più volte richiesta allo studio di consulenza non era stata mai consegnata. Nel ricorso veniva chiesto il riconoscimento dell'intera somma recuperata, ma erano stati allegati modd. ANF/DIP incompleti, con redditi uguali per diversi anni, firme e periodi rettificati. Da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Scilla, uno dei nuclei familiari richiedenti l'ANF risultava residente in periodo successivo alla data riportata nella domanda presentata. Infine, alle dichiarazioni di responsabilità sottoscritte dagli interessati, all'interno dei suddetti modd. ANF / DIP non risultava allegata la copia fotostatica, del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 Doveva essere confermato il recupero dell'Assegno per il Nucleo Familiare come descritto nel verbale di accertamento per carenza di documentazione. Chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile/improponibile/improcedibile, nonché infondato in fatto oltre che in diritto;
gradatamente, condannare parte ricorrente al 5
pagamento della complessiva somma di € 48.085,99 per il cui recupero l'ente impositore procede a mezzo ruolo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre oneri esattoriali, sanzioni, interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- rigettare ogni altra domanda;
con ogni favorevole statuizione sulle spese e competenze del giudizio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 07/02/2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' . CP_1 CP_ Rigettava l'eccezione di tardività della riassunzione, sollevata dall' , atteso che il deposito del ricorso era stato effettuato nel momento di vigenza dell'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020, che aveva disposto la sospensione del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”. Inammissibile era l'eccezione di prescrizione, proposta dal ricorrente in occasione dell'udienza del 23.11.2021, non essendo stata originariamente proposta nel ricorso introduttivo del giudizio. Nel merito era stata eccepita, da un lato, la violazione dell'art. 3 co. 20 L. 335/95 come modificato dalla legge 402/ 996, essendo già stato effettuato un accesso ispettivo del Ministero del lavoro per il periodo maggio 2007 – 31.3.2012; dall'altro, il possesso del DU. Riportando il disposto dell'art. 3 comma 20, L. 335/95, all'epoca del verbale ispettivo, CP_ osservava che l aveva accertato omissioni e irregolarità, non specificamente smentiti, e non valeva la preclusione invocata dall'attore ex art. 3, comma 20, L. 335/95. L'art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, non comportava che il rilascio del DU escludesse qualunque irregolarità contributiva, ma solo che era condizione per usufruire dei benefici sicché non era escluso che all'accertata omissione contributiva potesse conseguire la perdita dei benefici contributivi. Ferma restando la necessità di una lettura in combinato disposto dei commi 1175 e 1176 L. 296/2006, con il Dm 24.10.200, artt. 1, 4 e 5, rilevava che dal quadro normativo emergeva che era onere della parte ricorrente allegare e dimostrare l'esistenza dei presupposti per attestare l'esistenza del proprio diritto all'agevolazione contributiva e esibire il DU e dimostrare il versamento dei contributi alla cassa edile, circostanza che il verbale ispettivo aveva disconosciuto. Con riguardo alla tesi attorea secondo cui la circolare 34/2008 del Ministero del Lavoro avrebbe subordinato il diritto alla fruizione delle agevolazioni contributive al rispetto della sola parte normativa ed economica degli accordi collettivi, osservava che non solo una disciplina di carattere meramente regolamentare non poteva derogare la normativa primaria, ma la citata circolare menzionava esclusivamente alcuni presupposti senza escludere la necessità della verifica della sussistenza degli altri. Non avendo parte ricorrente assolto al proprio onere probatorio, afferente al rispetto delle regole previste per poter godere delle agevolazioni contributive, la pretesa di recupero CP_ da parte dell' era legittima. In merito alle sanzioni, le eccezioni sollevate dal ricorrente, relative alla genericità e alla carenza di motivazione, esse attenevano a vizi di motivazione dell'avviso di addebito che avrebbero dovuto essere rilevati entro il termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.. La censura, pertanto, era inammissibile, oltre ad essere talmente generica da doversi ritenere nel merito infondata. 6
Parimenti infondata, per le medesime ragioni di genericità, era la doglianza relativa alla violazione dell'obbligo di buona fede, di cui non si comprendeva la portata applicativa nel caso in esame in cui veniva in rilievo l'obbligo di versamento dei contributi previsto ex lege. Infine, quanto al recupero degli ANF erogati ai dipendenti, non meritava accoglimento l'eccezione secondo cui sarebbe gravato sul lavoratore l'obbligo restitutorio. CP_ Posto che il datore di lavoro otteneva, in un secondo momento, da parte dell' le somme anticipate in favore dei propri dipendenti a titolo di ANF, egli poteva sostenere la correttezza della detrazione sulle comunicazioni contributive laddove avesse erogato in anticipazione l'ANF nella sussistenza delle condizioni di legge rappresentate dalla domanda del lavoratore e dalle relative dichiarazioni reddituali. Nella specie, gli ispettori avevano accertato che in relazione ad alcuni lavoratori e periodi - da settembre 2009 a giugno 2010 e da luglio 2011 ad aprite Controparte_3
2012; da giugno 2010 e da luglio 2011 a novembre 2012; da Persona_5 Parte_5 settembre 2011 a luglio 2012 e da marzo 2015 a giugno 2013; e , da gennaio Per_7 2012 a giugno 2012 - risultavano assenti la domanda, la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione di responsabilità, la cui produzione documentale rientrava nell'onere probatorio del ricorrente. CP_ In altri termini quest'ultimo, al fine di non subire la richiesta restitutoria dell' , avrebbe dovuto provare la sussistenza di tutte le condizioni per l'erogazione degli ANF in favore dei propri dipendenti. Il ricorso, pertanto, non meritava accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da . Parte_1 Con il primo motivo affermava la nullità della sentenza per motivazione solo apparente. Il ricorrente aveva lamentato il difetto dei presupposti che avrebbero determinato l'obbligo contributivo, con conseguente caducazione della pretesa contributiva e il Tribunale non si era confrontato al dato normativo, anzi aveva riproposto pedissequamente le norme di legge, costruendo una motivazione apparente, omettendo di chiarire su quali prove aveva fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni era pervenuto alla propria determinazione. Il Tribunale aveva fatto riferimento all'obbligo dei contributi alla , senza Parte_2 aggiungere alcunché sulla soggettività giuridica di questi Enti, sulla natura privata dell'attività edile svolta, sulla rilevante questione dell'applicazione della parte normativa-retributiva e non di quella obbligatoria per l'applicazione delle norme ritenute violate ed infine non aveva motivato sulla qualificazione della condotta del ricorrente. Nel prosieguo, affermava che il diritto dell' a percepire la contribuzione si era CP_1 prescritto, essendo decorsi 5 anni dal 23.12.2014 ed ancor prima relativamente al periodo 07/2009-12/2009. Parimenti quinquennale era il termine di prescrizione delle somme aggiuntive (sanzioni ed interessi di mora) richieste dall'ente di previdenza. Il dies a quo della prescrizione coincideva con il giorno successivo all'ultimo utile per saldare un determinato contributo previdenziale e poteva essere interrotto dall'ente di previdenza attraverso l'invio al contribuente di una formale richiesta di pagamento. Nel dettaglio, l'art. 3 L. 335/1995 non lasciava adito ad alcun dubbio. Impugnava il punto della decisione concernente la pretesa contributiva, poiché il ricorrente al momento della verifica era in possesso del DU in cui si attestava la correttezza contributiva e aveva rispettato gli obblighi di legge e di contratto ed erogato ai 7
dipendenti la giusta retribuzione, che era base imponibile per calcolare i contributi, parte normativa e non obbligatoria del CCNL. Egli non aveva alcun obbligo di versare alcunché, poiché le imprese aderenti alla erano tenute a versare, in conformità alle disposizioni del CCNL, degli accordi Parte_2 nazionali di settore nonché del contratto integrativo provinciale, e secondo le misure ed i criteri ivi stabiliti, gli importi degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, calcolati mensilmente in busta paga (parte normativa del contratto collettivo) e non anche i contributi che costituivano la parte obbligatoria del contratto collettivo. Non era tenuto all'accantonamento delle somme perché corrisposte direttamente ai lavoratori e il possesso del DU (circostanza mai messa in discussione dall' , né CP_1 contestata nel processo e dimostrata dai documenti allegati), lo aveva legittimato all'applicazione dei benefici contributivi. Impugnava la sentenza nella parte in cui aveva disatteso la dedotta violazione dell'art. 3 co. 20 L. 335/95 come modificato dalla legge 402/ 996, essendo già stato effettuato un accesso ispettivo del Ministero del Lavoro per il periodo maggio 2007 – 31.3.2012 e, come già detto, il ricorrente era in possesso del DU. L'interpretazione del comma 20 dell'art. 3 L. 335/95 operata dal Tribunale era errata, poiché equivaleva ad affermare che la norma contemplava ipotesi nelle quali il datore di lavoro sarebbe stato soggetto ad accertamento sempre e comunque. Riportando, i commi 1175 e 1776 L. 296/2006 e l'interpretazione offertane, affermava che difettavano i presupposti che avrebbero determinato l'obbligo contributivo a carico dell'odierno appellante, con conseguente caducazione della pretesa contributiva indebitamente avanzata e delle correlative disposizioni di condanna contenute nella decisione impugnata. Il Tribunale non aveva considerato che per la fruizione dei benefici in oggetto, il Ministero del Lavoro, con circolare n.34/08, aveva affermato che la previsione normativa si intendeva rispettata anche “solo” con l'applicazione, da parte del datore di lavoro, della parte economica e normativa dei suddetti patti, (senza quindi necessità di applicare anche la c.d. parte obbligatoria). La Direzione Generale dell'attività ispettiva del Ministero del Lavoro aveva emano in data 30.5.2008 la circolare n.5, interpretativa da parte della P.A. in materia di DU che confermava tale indirizzo. Ne conseguiva che la condotta accertata e contestata non poteva essere considerata né omissione né irregolarità, tant'è che agli ispettori era inibito rilevare ciò che avevano rilevato, perché avrebbero dovuto attenersi a quanto indicato nella suddetta circolare e nessun evidente contrasto con norme di legge era ravvisabile nella condotta del ricorrente in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali. Qui operava l'obbligo di buona fede che il Tribunale non aveva ritenuto di valutare riguardo la condotta della P.A. difforme da quanto indicato nelle proprie circolari. La circolare poi non era in contrasto con alcuna norma di legge, né con il Decreto Ministeriale del 24.10.2007. L'affermazione del Tribunale secondo cui la circolare menzionava esclusivamente alcuni presupposti senza escludere la necessità della verifica della sussistenza degli altri sopra descritti, non era rilevante, perché “i presupposti” considerati dal Tribunale non avevano alcun rilievo e tale enunciato mirava irrazionalmente e genericamente a sfuggire sul piano argomentativo al confronto con i rilievi mossi alla condotta dell' . CP_1 Impugnava il punto della decisione con cui il Tribunale aveva ritenuto che le eccezioni sollevate dal ricorrente, relative alla genericità e alla carenza di motivazione, avrebbero dovuti essere proposte entro il termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., dichiarando inammissibile la censura. 8
La Suprema Corte era intervenuta con recente sentenza a dirimere i dubbi in proposito, stabilendo che: “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, quando con unico atto siano proposte - come è consentito - sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n.46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti ese- cutivi” . Impugnava la sentenza nella parte in cui aveva affermato onere probatorio non assolto dal ricorrente in merito alle agevolazioni contributive e al DU. Nel rito del lavoro operava il principio di non contestazione per il quale sussisteva in capo al convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore: dal mancato adempimento di tale onere discendeva la superfluità della prova. Dopo una articolata disquisizione su natura giuridica e soggettività delle Parte_4 affermava che queste non erano soggetti cui era demandata l'obbligatorietà di prestazioni in campo previdenziale e assicurativo e, per conseguenza, il versamento del contributo alle non poteva essere considerato quale condizione per la fruizione di qualsiasi Parte_4 beneficio contributivo. Impugnava la sentenza nella parte in cui aveva statuito sull'anticipazione degli ANF e l'onere probatorio, asseritamente non assolto dal ricorrente di provare. Affermava che la non diveniva obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto Pt_2 di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006). Poiché il ricorrente aveva corrisposto ai propri dipendenti tutti gli emolumenti dovuti dal CCNL di settore, aveva diritto alle agevolazioni contributive ex art.8 co.9 della legge n.407 del 1990. Il ricorrente si era uniformato agli indirizzi interpretativi contenuti nelle circolari del Ministero e dell' , aderendo all'interpretazione delle norme formula e dal Ministero e CP_1 dall' . Non avendo tenuto una condotta omissiva o irregolare, la sua condotta non CP_1 poteva essere sanzionata ed aveva diritto a percepire le agevolazioni contributive ex art.8 co.9 della legge n.407 del 1990. Quindi in sede di ispezione i funzionari dell' non CP_1 avrebbero potuto orientare la propria condotta diversamente da quanto indicato dalle norme di legge e soprattutto dalle Circolari sovraordinate, così inducendo in errore il datore di lavoro circa i propria adempimenti.
Il ricorrente non doveva provare che “mancavano la domanda, la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione di responsabilità”, ma che aveva diritto a vedersi riconosciuto il credito nascente dalle erogazioni di tali somme ai dipendenti a tale titolo, circostanza questa non in discussione dagli accertatori. Il recupero era illegittimo perché, come risultava dalla documentazione prodotta nel corso delle varie verifiche, gli ASNF erogati ai dipendenti, certificati nei cedolini paga firmati per quietanza dagli stessi lavoratori e, quindi, corrisposti e posti a conguaglio dall'azienda, erano dovuti dall' e costituivano diritto dei dipendenti. Poiché il ricorrente nella sua CP_1 qualità di datore di lavoro agiva quale sostituto dell' , tali somme gravavano sul CP_1 lavoratore che doveva restituirle in caso di mancato riconoscimento. Tutti i rapporti di lavoro oggetto del verbale erano cessati e quindi l doveva agire direttamente nei confronti CP_1 dei beneficiari. Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare la prescrizione del credito contributivo indicato nell'avviso di addebito;
b) nel merito: 1) riconoscere la non obbligatorietà del ricorrente al versamento dei contributi alla per il Parte_2 riconoscimento delle agevolazioni contributive applicate;
riconoscere il diritto dei lavoratori indicati in narrativa alla percezione del Assegni per il Nucleo Familiare per come corrisposti dal ricorrente e di conseguenza il diritto di questi a vedersi riconosciuto il credito ai fini contributivi, perciò dichiarare inammissibile l'azione promossa ed, in ogni caso, illegittimo, 9
nullo ed inefficace l'avviso di addebito, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso medesimo, ricorrendone i su esposti gravi motivi;
2) assolvere l'opponente dalla richiesta proposta dall' con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio di CP_1 primo grado e dell'appello, da distrarsi ai sensi di legge in favore del procuratore antistatario”. Costituitosi, l chiedeva il rigetto dell'appello; dichiarava di riproporre “in questo CP_1 grado di giudizio gli eccepiti fatti preclusivi sostanziali e/o procedimentali con effetti impeditivi e/o sospensivi e/o modificativi e/o estintivi, anche ex officio rilevabili, quale l'inammissibilità del ricorso e dell'eccezione di prescrizione successivamente proposte, nonché le deduzioni e richieste formulate con la memoria difensiva e con i successivi atti nel precedente grado di giudizio, ai quali si riporta e che qui devono intendersi interamente riprodotti e trascritti come parte integrante del presente atto (Allegato 1)”. Dopo aver riportato, mediante trascrizione integrale, la motivazione della sentenza, affermandone la correttezza, chiedeva il rigetto dell'appello. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In ossequio al principio della ragione più liquida, va esaminato il motivo di impugnazione con cui la sentenza è stata avversata per aver ritenuto inammissibile l'eccepita, dal ricorrente, prescrizione della pretesa contributiva dell' e delle correlate CP_1 somme aggiuntive (sanzioni ed interessi di mora). Trattasi, infatti, di questione dirimente, idonea ad esaurire e definire la vicenda devoluta con l'atto di impugnazione, tant'è che l'appellante nel rassegnare le conclusioni ha chiesto: “in via preliminare, dichiarare la prescrizione del credito contributivo indicato nell'avviso di addebito”. La prescrizione del credito era stata dedotta dal difensore del ricorrente nel verbale di udienza del 23.11.2021: “L'Avv. Melissari … eccepisce inoltre la prescrizione del credito CP_ vantato da , stante il fatto che non esistono atti interruttivi dall'Avviso di addebito tra il 2014 e il 2019 e considerata anche la rilevabilità d'ufficio della prescrizione”. Sul punto la sentenza ha così statuito: “Inammissibile è invece l'eccezione di prescrizione, proposta dal ricorrente in occasione dell'udienza del 23.11.2021, non essendo stata originariamente proposta nel ricorso introduttivo del giudizio”. L'appellante ha avversato tale punto della decisione, affermando che il diritto dell' CP_1 di percepire la contribuzione si era prescritto decorsi 5 anni dal 23.12.2014 ed ancor prima relativamente al periodo 07/2009-12/2009 e che l'art. 3 L. 335/1995 non lasciava adito ad alcun dubbio, laddove disponeva che il credito dell' per il pagamento di contributi si CP_1 prescriveva decorsi cinque anni dalla data di scadenza del medesimo. Il motivo di appello è fondato anche in punto di rilevabilità d'ufficio della prescrizione in materia di contribuzione previdenziale. Invero, l'art. 3 comma 9 lett. b) L. 335/1995 prescrive: “ Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: b ) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. L'interpretazione della norma operata dal giudice di legittimità impone di ritenere che in materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti per qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, con la conseguenza che, spirato il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva e l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi. La prescrizione in materia previdenziale opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. 10
All'uopo non rileva l'eventuale inerzia dell'ente nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr. Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).
“L'art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria non possono essere versate con il decorso del termine prescrizionale di cinque anni. Infatti, in materia di previdenza sociale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizion già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni riferite a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Conseguentemente la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, operando di diritto ed essendo rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
né rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, in quanto il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto di lavoro.” ( ex multis Cass. civ. 37570/22) Analogamente: “In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.“ (Cass. civ. sez. lav., 07/03/2024, n.6154). Nella motivazione della sentenza da ultimo riportata in massima è stato considerato
“… nell'interpretare tale disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti evidenziato che essa ha reiterato, estendendone l'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio di ordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione già previsto dall'art. 55, comma 2°, r.d.l. 1827/1935, secondo cui "non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione, di talché, una volta spirato il termine prescrizionale, l'ente di previdenza non solo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 2940 c.c., secondo cui "non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto" (così Cass. S.U. n. 23397 del 2016, in motivazione)”. Poiché tale prescrizione è rilevabile anche d'ufficio (cfr. la già citata Cass. 37570/22) non è corretta la statuizione della sentenza appellata, nella parte in cui la ha dichiarato inammissibile la prescrizione dedotta dal ricorrente per essere stata proposta solo all'udienza del 23.11.2021 e non nel ricorso introduttivo del giudizio. Contrariamente all'assunto ritenuto in sentenza, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti e operando la prescrizione di diritto, essa ben può essa essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (cfr. ex multis Cass. nn. 23116 del 2004, 27163 del 2008, 21830 del 2014), con la conseguenza che non possono configurarsi preclusioni e/o decadenza processuali per la relativa proposizione. Sulla medesima questione, Cass civ. sez. lav., 06/02/2020 n. 2856 in motivazione ha affermato: “ … operando il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello soltanto per 11
le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, cioè per le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori l'eccezione di prescrizione non può rientrare fra quelle ricomprese nel divieto di cui all'art. 437 c.p.c., comma 2 (così, espressamente, Cass. n. 27163 del 2008)”. Deve, pertanto, essere riformata la declaratoria di inammissibilità pronunciata nell'appellata sentenza e deve procedersi alla verifica dell'eccepita prescrizione.
5. È indubbio. lo si è prima esposto, che la prescrizione del credito contributivo sia quinquennale, così come quinquennale è il termine di prescrizione delle somme ad esso accessorie, quali interessi e sanzioni.
“In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”. (Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, n. 24455
“Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale. (Fattispecie in tema di sanzioni civili connesse al pagamento di contributi dovuti alla
[...] soggetti, a far data dal 1° gennaio 1996, Parte_6 al termine di prescrizione quinquennale)”. (Cass. civ. sez. lav., 12/10/2022, n. 29751). Alla data del 23.12.2014, data di notifica dell'avviso di addebito n. 39420140003239916000 relativo alla posizione contributiva di cui alla Matricola 6701483733 e relativo al periodo 07/2009-06/2013, il credito non era prescritto, posto che trattavasi di contributi e sanzioni accertati con verbale del 30.01.2014, notificato il 12.02.2014 (cfr. ricorso del alla sede provinciale di Reggio Calabria) e che “il Parte_1 CP_1 verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art. 2943 c.c., interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute”. (Cass. civ. sez. lav., 17/08/2022, n. 24858). Successivamente alla notifica dell'avviso di addebito n. 39420140003239916000, atto interruttivo della prescrizione e dies a quo del nuovo termine quinquennale di prescrizione, non risultano ulteriori atti interruttivi compiuti dall'Ente Impositore, sì che il credito contributivo e le somme accessorie sono prescritte. Né potrebbe ritenersi che il presente giudizio, proposto dal con ricorso Parte_1 depositato il 30.01.2015, possa assumere valenza interruttiva. Infatti, a norma dell'art. 2943 c.c., costituisce atto interruttivo della prescrizione la notifica dell'atto con il quale si inizia un giudizio da parte del titolare del credito o dalla proposizione, da parte di questi, della domanda in corso di giudizio o altro atto di messa in mora. Nella fattispecie in esame non è il creditore ad aver proposto la domanda CP_1 giudiziale, facendo esercizio del proprio diritto, ma, in contrario, è stato il debitore ad avere agito in accertamento negativo, cioè per negare l'avversa pretesa mercé l'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999. Sul punto va richiamato che “La domanda di accertamento negativo ex articolo 24 del D. lgs n. 46 del 1999 non è idonea a determinare la sospensione della prescrizione del diritto al conseguimento dei contributi, che non è prevista da alcuna disposizione specifica né trova fondamento nella normativa codicistica, essendo inammissibile l'interpretazione estensiva
o l'applicazione analogica delle disposizioni previste dagli articoli 2941 e 2942 del Cc. Tale 12
domanda non comporta inoltre l'interruzione della prescrizione, che l'articolo 2943 del Cc fa discendere soltanto da atti tipici e specificamente enumerati contenenti l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora…”. (Cass. civ sez. I, 03/01/2025, n. 75). Né all'uopo potrebbe valere la costituzione in giudizio dell' , che ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda, poiché l , nel giudizio di primo grado, si è costituito in data CP_1
09.11.2021, allorquando il termine quinquennale di prescrizione, che aveva iniziato a decorrere successivamente alla notifica dell'avviso di addebito n. 39420140003239916000, eseguita il 23.12.2014, era spirato, giacché nelle more nessun atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto dall'ente impositore. Per i motivi esposti, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato prescritto il credito recato dall'avviso di addebito n. 39420140003239916000, CP_ emesso dall' di Reggio Calabria, notificato il 23.12.2014. Resta da disporre sulla regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio. Trattandosi di fattispecie estintiva non sussistente al momento della proposizione del ricorso, ma maturata solo in pendenza di giudizio, integrando quindi una sopravvenienza assorbente rispetto al merito delle questioni dedotte, deve disporsi la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in proprio e n. q. Parte_1 CP_1 mandatario della in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_2 sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 07.02.2023, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara prescritto il credito recato dall'avviso di addebito n. 39420140003239916000, emesso CP_ dall' di Reggio Calabria, notificato il 23.12.2014.
2. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti