Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. pronuncia la seguente SENTENZA nella cause di lavoro di I grado riunite iscritte ai nn rg 15579/23 e 15543/2023, promosse da: , rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Laura Avvantaggiato dall'avv Michele Madaio contro e CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentate
[...]
e difese dall'Avv. Maria Pia Tedeschi
Nonché contro
, in persona del suo legale Controparte_3 difesa dall'avv. Biagio Romano;
FATTO E DIRITTO
Con due distinti , poi riuniti nel presente giudizio, il sig. Parte_1
conveniva le amministrazioni i affinchè venisse dichiarata
[...] zione di ogni diritto vantato dalle resistenti e, per l'effetto, dichiarati inefficaci e nulli gli avvisi di addebito impugnati n. 37120180000950829000 e n. 37120170009648063000, contenuti nell'intimazione di pagamento n. 07120239029239622/000 impugnata in parte qua, notificata il 26.7.2023, e per insussistenza del diritto dell'ente impositore, nonché per la declaratoria di nullità di ciascun ruolo, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente. Esponeva che in data 26.07.2023 l' gli notificava, tramite CP_4 indirizzo di posta elettronica certificat imazione di pagamento n. 07120239029239622/000, emessa dall' di Pozzuoli, CP_1 contenente, vari avvisi di addebito tra cui quello n. 37120180000950829000 con cui gli veniva richiesto il pagamento di un importo pari alla somma di € 12.058,57, relativo al modello D.M. 10 per l'annualità 2017, nonché spese di notifica afferenti all'anno 2018. Dichiarava di opporsi all'avviso di addebito evidenziato poiché le somme ivi ingiunte, riferendosi al 2017, erano prescritte per il maturare del termine quinquennale, e per inesistenza giuridica della
l'estromissione poiché i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono oggetto della cessione e cartolarizzazione dei crediti , ed eccependo altresì CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della ricorrente, nel merito chiedevano il rigetto dell'opposizione poiché non fondata. In data 27.3.2024, l' ritualmente costituitasi, deduceva la CP_4 correttezza e regolarit zione esecutiva e contestava nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Dopo lo scambio di note scritte ex art.127 ter c.p.c., , la causa veniva decisa. La domanda va accolta . Trattandosi di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti a differenza della materia civile e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzi nell'affermazione della prescrizione. Inoltre non risulta prodotto in atti un atto valido interruttivo della prescrizione notificato nel termine quinquennale ex lege previsto, e già prescritti anche alla data di presunto ricevimento della raccomandata in atti In via generale, l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. ord. n.22295/19;Cass. n.16262/15). dagli avvisi di addebito oggi in contestazione, gli stessi risulterebbero notificati riferendosi a crediti il cui diritto alla riscossione allo stato risulterebbe essersi prescritto attesa l'inesistenza e/o la mancata produzione di alcun altro atto valido interruttivo della prescrizione notificato nel termine quinquennale ex lege previsto.; più in generale, integra l'interesse ad agire dell'opponente, la condotta processuale dei convenuti medesimi che hanno chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda e che la stessa fosse rigettata contestando, quindi, l'avvenuta prescrizione del credito. Va, pertanto, dichiarata la prescrizione del diritto dell al CP_1 pagamento dei contributi di cui agli avvisi di addebito opposto . Attesa la controvertibilità della interpretazione offerta, si ritiene equa l' integrale compensazione delle spese di lite tra le parti Le spese di lite vanno poste a carico delle convenute amministrazioni soccombenti e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinti il crediti di cui agli avvisi di addebito oggetto di giudizio perchè prescritti;
Spese compensate Napoli, 13 giugno 2025 il Giudice