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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione procedure concorsuali
riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.
Dott. Enrico Astuni Presidente rel.
Dott.sa Maurizia Giusta Giudice
Dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice
Visto il ricorso in opposizione allo stato passivo della Procedura di liquidazione giudiziale n. 198/2024
Parte_1
proposto da (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1
per procura unita alla citazione dell'avv. Aldo BRUZZONE del foro di Genova presso il cui studio è elettivamente domiciliata, nei confronti della citata Liquidazione giudiziale in persona del curatore dott.
Controparte_1
vista la comparsa di intervento ad opponendum di rappresentata, in forza di Controparte_2
procura del 31.08.2018, registrata il 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. da Roma, Rep. Persona_1
57298/racc. 29003 da oggi a sua volta CP_3 Parte_3
rappresentata, giusta procura speciale del 28.01.2022 a ministero del Notaio Dott.ssa Persona_2
Notaio in Roma, Repertorio N. 17517 Raccolta N. 8536, da GE. con il patrocinio Controparte_4 per procura unita alla comparsa dell'avv. Massimo Mannocchi del foro di Roma presso il cui studio è
elettivamente domiciliato;
vista la comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. di quale cessionaria dei crediti di Controparte_5
con il patrocinio per procura unita alla comparsa degli avvocati Francesco Curti e Controparte_2
Antonello Veneziano del foro di Roma presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
udito il giudice relatore in camera di consiglio;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nello stato passivo delle domande tempestive (doc. 3), dichiarato esecutivo dal G.D. dott. Stefano
Miglietta all'udienza del 24.10.2024, i crediti di , provincia di Torino Parte_2
sono stati parzialmente ammessi come segue:
A) Nella massa sociale:
Richiesto in via chirografaria per € 109.085,26 e in via privilegiata per € 519.641,32 e “ammesso per euro
72.983,15 nella categoria Chirografari, per euro 20.137,63 nella categoria Privilegiati generali di grado 1,
pagina 1 di 7 per euro 789,79 nella categoria Privilegiati generali di grado 8, per euro 51.236,11 nella categoria
Privilegiati generali di grado 18 e per euro 290.447,40 nella categoria Privilegiati generali di grado 19”.
Per il resto, il credito è stato escluso “perché non provata l'interruzione della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento R110200700578502290000, R110201100912468570000,
R110201200673434160000, R110201300543801080000, R110201400226162400000,
110201400342373010000, R110201500021967560000, R110201500095016070000,
R110201500131405330000, R410201300054593640000
e degli avvisi di accertamento T7E021502873/2015 e T7E021509847/2016”.
L'esclusione riguarda quindi la somma di € 193.132,50.
B) Nella massa personale del socio Parte_1
Con la domanda n. 00001, la richiesta di ammissione: Chirografari 16.900,09; Privilegiati 58.911,81 è stata parzialmente accolta, con esclusione di € 587,53 al chirografo “perché non provata l'interruzione della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle R1102014002261624000 0 e R110201400342373010010”.
Con la domanda n. 00002, la richiesta di ammissione 132.529,85; Privilegiati 719.227,31 è Parte_4 stata accolta solo in parte, come segue: “Ammesso per euro 25.684,86 nella categoria Chirografari, per euro
35.011,43 nella categoria Privilegiati generali di grado 1, per euro 7.189,18 nella categoria Privilegiati generali di grado 8, per euro 95.275,58 nella categoria Privilegiati generali di grado 18 e per euro 26.015,68 nella categoria Privilegiati generali di grado 19”.
Il restante credito, per complessivi € 662.580,43 è stato escluso “perché non provata l'interruzione della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle R110200700578502295010, R110200900173025915010,
R110201100111004675010, R110201100912468575010, R110201200673434165010,
R110201300054476495010, R110201300479781655010, R110201300543801085010,
R110201300599413065030, R110201400252429815010, R110201400342372005010,
R110201500021967565010, R110201500131405335010, R110201500206803085010,
R110201500435334385010, R110201600004506625010, RR110201600361532615010,
R110201600397154645010, R110201700208777885010, R110201700376131425010,
R410201300054593645010, R410201300122942585010,
e degli avvisi di accertamento T7E021502873/2015, T7E011503284/2015, T7E021509847/2016”.
Con ricorso depositato in data 21.11.2024, nel rispetto del termine ex art. 207 comma 1 CCII,
[...]
, provincia di Torino, ha proposto opposizione allo stato passivo, deducendo Parte_2
di aver interrotto la prescrizione dopo la notifica delle cartelle sopra citate coi seguenti atti interruttivi:, analiticamente commentati alle pagine 5 ss. del ricorso e oggetto di produzione documentale (sub doc.
4 a 6) non specificamente contestata: 1) notifiche di avvisi di accertamento;
2) domanda della società di definizione agevolata, 3) preavviso di iscrizione ipotecaria;
4) pignoramento presso terzi.
pagina 2 di 7 provincia di Torino, pertanto ha chiesto di “riformare il Parte_2
provvedimento del Giudice Delegato con cui è stato reso esecutivo lo stato passivo del fallimento di nonché ; - per l'effetto, fermo restando quanto già Pt_1 Parte_1 Parte_1
ammesso, ammettere in questa sede al passivo del Fallimento sopra Controparte_6
indicato per le somme di cui alla domanda di insinuazione con i relativi privilegi di legge;
- conseguentemente modificare lo stato passivo come da domanda formulata da Parte_2
sia per la massa societaria sia per il socio personalmente”.
[...]
A seguito del deposito del ricorso, il giudice relatore ha fissato udienza al 15.1.2025 assegnando all'opponente termine fino a 30 gg. prima dell'udienza per perfezionare la notifica e termine al curatore fino a 10 gg. prima dell'udienza per costituirsi in giudizio.
Il curatore è comparso all'udienza senza costituirsi a mezzo difensore, per dare atto dell'avvenuta definizione in via transattiva dell'opposizione, mediante “ammissione del credito di
[...]
come originariamente richiesto con contestuale modifica dello Stato Parte_2
Passivo nel seguente modo:
Esame delle domande di stato passivo della Società:
- Cron. 00001, creditore Controparte_7
Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: Parte_5
Ammesso per euro 109.085,26 nella categoria Chirografari, per euro 22.857,28 nella categoria
Privilegiati generali di grado 1, per euro 863,99 nella categoria Privilegiati generali di grado 8, per euro
82.867,08 nella categoria Privilegiati generali di grado 18 e per euro 413.052,97 nella categoria
Privilegiati generali di grado 19, come richiesto.
Esame delle domande di stato passivo del Socio : Parte_1
- Cron. 00001, creditore Controparte_7
Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: Parte_6
Ammesso per euro 16.900,09 nella categoria Chirografari e per euro 58.911,81 nella categoria
Privilegiati generali di grado 18, come richiesto.
- Cron. 00002, creditore Controparte_7
Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: MASSA PERSONALE
Ammesso per euro 132.529,85 nella categoria Chirografari, per euro 49.143,59 nella categoria
Privilegiati generali di grado 1, per euro 7.578,88 nella categoria Privilegiati generali di grado 8, per euro 202.934,73 nella categoria Privilegiati generali di grado 18 e per euro 459.570,11 nella categoria
Privilegiati generali di grado 19 come richiesto”.
pagina 3 di 7 Nel termine assegnato per note scritte 127-ter, l'opponente ha depositato l'istanza di transazione debitamente autorizzata dal G.D. in data 16.12.2024 (doc. 8).
Entro il termine di regolare costituzione del curatore, il creditore ammesso al passivo Controparte_2
alla quale è subentrata quale cessionaria, ha depositato in data 20.12.2024
[...] Controparte_5 una comparsa di costituzione ad opponendum, chiedendo rigettarsi l'opposizione, deducendo che
“l'opponente ha depositato in questa sede una serie di documentazione riferibile a intimazioni di pagamento delle cartelle esattoriali, che a ben vedere nulla provano, in quanto non si riferiscono alle cartelle escluse dall'ammissione al passivo con provvedimento reso dal G.D.. Invero, le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento depositati in sede di opposizione riportano un numero di serie non coincidente con quelle escluse, con l'ovvia conseguenza che non vi è prova della interruzione dei termini prescrizionali”.
All'udienza, l'opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione ribadendo di aver offerto “a dimostrazione dell'avvenuta interruzione della prescrizione [..] i documenti 4 a 7”, mentre l'intervenuta ha chiesto “termine per esaminare i documenti e eventualmente formulare circostanziate deduzioni”, senza peraltro poi utilizzare il termine concesso all'udienza dal giudice relatore per il deposito di note scritte.
L'intervento di , cui è subentrata la cessionaria , è ammissibile ai sensi CP_2 CP_5 dell'art. 207 comma 9 CCII, poiché (1) il creditore è ammesso al chirografo al passivo della massa sociale (domanda n. 00005) e per ribaltamento di quella personale del socio, pertanto ha legittimazione e interesse a contestare i crediti vantati dal concorrente, al privilegio e al chirografo;
(2) la prescrizione dei diritti di appartiene al thema disputandum, perché è stata dedotta Parte_2 dal curatore a fondamento dell'esclusione dal passivo, ma è da osservare che la prescrizione può essere opposta dai creditori e da ogni altro interessato, anche qualora la parte non la faccia valere (art. 2939
c.c.), pertanto , avendo titolo a eccepire la prescrizione, può anche difendere CP_2
autonomamente lo stato passivo formato dal curatore, pur dopo che il curatore ha transatto l'opposizione a stato passivo con l'autorizzazione del G.D.; (3) infine l'intervento è stato depositato entro il termine di costituzione concesso alla parte resistente.
L'opposizione è fondata.
In diritto, il termine di prescrizione dei tributi, se la legge non prevede diversamente, è quello ordinario decennale In particolare, sono sottoposti al termine ordinario decennale i tributi (accertati) IRPEF,
IRES, IRAP e IVA. In tal senso, la stabile e condivisa giur. di legittimità, la quale esclude che i tributi erariali possano qualificarsi in diritto come prestazioni periodiche dovute ad anno e soggette, perciò, al termine breve quinquennale. Da ultimo Cass. trib. 12.2.2024 n.3827 (in precedenza cfr. Cass. Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 - 5,
pagina 4 di 7 Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n.
8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021; Cass. sez. 6-5, n. 8713 del 2022; Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
1692/2024). In mancanza di contestazioni specifiche, si terrà fermo il criterio della prescrizione ordinaria per tutti i tributi oggetto di causa.
Per quanto concerne interessi e sanzioni opera, invece, il termine quinquennale, rispettivamente in base all'art. 2948 n. 4 c.c. e all'art. 20 comma 3 d.lgs. 18.12.1997 n. 472 (“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”).
Ancora in diritto, l'art. 68 comma 1 del d.l. 17.3.2020 n. 18 (conv. legge 24.4.2020 n. 27) ha sospeso “i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”. Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 24.9.2015
n. 159, a cui il citato art. 68 comma 1 rinvia, tale sospensione dei termini di versamento comporta altresì “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza” anche in materia di riscossione.
Il quadro normativo delineato da queste due disposizioni presenta elementi di dubbiezza, poiché non è chiaro se la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza sia subordinata alla condizione della scadenza del termine entro il periodo di sospensione oppure valga a prescindere da tale condizione.
Seguendo la prima lettura, dovrebbero ritenersi sospesi soltanto i termini di prescrizione e decadenza scadenti tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021 e invariati, per contro, quelli scadenti dall'1.9.2021 in avanti.
L'altra lettura implica la sospensione generalizzata di tutti i termini nel periodo (di 542 gg.) tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, in modo da consentire agli agenti della riscossione di riprendere ordinatamente le attività di notifica dopo la sospensione, cominciando dagli atti più risalenti e proseguendo in ordine cronologico.
Questa seconda tesi, oltre a essere più convincente e coerente col principio di buon andamento, è stata avallata sia pur con motivazione apodittica dal primo precedente di legittimità (Cass. 15.1.2025 n. 960) che ha interpretato la disposizione “nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
In specie, dall'esame degli avvisi di accertamento (sub doc. 5 e 6), comunicazione delle somme dovute a seguito di istanza di definizione agevolata (doc. 4), intimazioni di pagamento con preavviso di iscrizione ipotecaria (sub doc. 5), relative relate di notifica (sub doc. 6) depositati dall'opponente, la prescrizione risulta interrotta prima della scadenza del termine quinquennale, considerato anche pagina 5 di 7 l'effetto della sospensione COVID per il periodo 8.3.2020/31.8.2021 e perciò per 542 gg., relativo alla prescrizione di interessi e sanzioni e a fortiori del termine decennale relativo alla prescrizione del capitale, con riguardo alla complessiva posizione.
Questo può essere verificato, aprendo i documenti specificamente indicati dalla ricorrente nel ricorso, alle pag. 5 ss., e verificando la rispondenza tra le cartelle oggetto di intimazione e quelle oggetto della domanda di insinuazione al passivo, mentre è per contro generica e priva di consistenza l'unica deduzione dell'intervenuta ad opponendum che le cartelle e avvisi di accertamento depositati nel presente giudizio “riportano un numero di serie non coincidente con quelle escluse, con l'ovvia conseguenza che non vi è prova della interruzione dei termini prescrizionali”, stante il fatto che ciascun nuovo atto di riceve un numero di protocollo nuovo e, tuttavia, nel Parte_2
contenuto dell'atto rinvia alle cartelle e agli avvisi già emessi, esattamente individuati per il tramite del loro identificativo e della data di notifica.
Peraltro, è da osservare che l'intervenuta, dopo aver chiesto e ottenuto termine “per esaminare i documenti ed eventualmente formulare circostanziate deduzioni” non ha depositato alcuna nota scritta nel termine assegnato, con ciò sostanzialmente non contestando ex art. 115 c.p.c. il fondamento dell'opposizione proposta da . Parte_2
Le spese tra opponente e curatore sono interamente compensate come da accordo transattivo autorizzato Tra opponente e intervenute ad opponendum, visto il sostanziale abbandono della contestazione, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto modifica lo stato passivo della Procedura di liquidazione giudiziale n.
198/2024 come segue:
Massa sociale
- Cron. 00001, creditore Controparte_7
Ammesso per euro 109.085,26 nella categoria Chirografari, per euro 22.857,28 nella categoria
Privilegiati generali di grado 1, per euro 863,99 nella categoria Privilegiati generali di grado 8, per euro
82.867,08 nella categoria Privilegiati generali di grado 18 e per euro 413.052,97 nella categoria
Privilegiati generali di grado 19, come richiesto.
Massa personale del socio : Parte_1
- Cron. 00001, creditore Controparte_7
Ammesso per euro 16.900,09 nella categoria Chirografari e per euro 58.911,81 nella categoria
Privilegiati generali di grado 18, come richiesto.
- Cron. 00002, creditore Controparte_7
pagina 6 di 7 Ammesso per euro 132.529,85 nella categoria Chirografari, per euro 49.143,59 nella categoria
Privilegiati generali di grado 1, per euro 7.578,88 nella categoria Privilegiati generali di grado 8, per euro 202.934,73 nella categoria Privilegiati generali di grado 18 e per euro 459.570,11 nella categoria
Privilegiati generali di grado 19 come richiesto.
Nulla in punto spese.
Torino, 17/03/2025
Il Presidente rel.
(dott. Enrico Astuni)
pagina 7 di 7
Sezione procedure concorsuali
riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.
Dott. Enrico Astuni Presidente rel.
Dott.sa Maurizia Giusta Giudice
Dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice
Visto il ricorso in opposizione allo stato passivo della Procedura di liquidazione giudiziale n. 198/2024
Parte_1
proposto da (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1
per procura unita alla citazione dell'avv. Aldo BRUZZONE del foro di Genova presso il cui studio è elettivamente domiciliata, nei confronti della citata Liquidazione giudiziale in persona del curatore dott.
Controparte_1
vista la comparsa di intervento ad opponendum di rappresentata, in forza di Controparte_2
procura del 31.08.2018, registrata il 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. da Roma, Rep. Persona_1
57298/racc. 29003 da oggi a sua volta CP_3 Parte_3
rappresentata, giusta procura speciale del 28.01.2022 a ministero del Notaio Dott.ssa Persona_2
Notaio in Roma, Repertorio N. 17517 Raccolta N. 8536, da GE. con il patrocinio Controparte_4 per procura unita alla comparsa dell'avv. Massimo Mannocchi del foro di Roma presso il cui studio è
elettivamente domiciliato;
vista la comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. di quale cessionaria dei crediti di Controparte_5
con il patrocinio per procura unita alla comparsa degli avvocati Francesco Curti e Controparte_2
Antonello Veneziano del foro di Roma presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
udito il giudice relatore in camera di consiglio;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nello stato passivo delle domande tempestive (doc. 3), dichiarato esecutivo dal G.D. dott. Stefano
Miglietta all'udienza del 24.10.2024, i crediti di , provincia di Torino Parte_2
sono stati parzialmente ammessi come segue:
A) Nella massa sociale:
Richiesto in via chirografaria per € 109.085,26 e in via privilegiata per € 519.641,32 e “ammesso per euro
72.983,15 nella categoria Chirografari, per euro 20.137,63 nella categoria Privilegiati generali di grado 1,
pagina 1 di 7 per euro 789,79 nella categoria Privilegiati generali di grado 8, per euro 51.236,11 nella categoria
Privilegiati generali di grado 18 e per euro 290.447,40 nella categoria Privilegiati generali di grado 19”.
Per il resto, il credito è stato escluso “perché non provata l'interruzione della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento R110200700578502290000, R110201100912468570000,
R110201200673434160000, R110201300543801080000, R110201400226162400000,
110201400342373010000, R110201500021967560000, R110201500095016070000,
R110201500131405330000, R410201300054593640000
e degli avvisi di accertamento T7E021502873/2015 e T7E021509847/2016”.
L'esclusione riguarda quindi la somma di € 193.132,50.
B) Nella massa personale del socio Parte_1
Con la domanda n. 00001, la richiesta di ammissione: Chirografari 16.900,09; Privilegiati 58.911,81 è stata parzialmente accolta, con esclusione di € 587,53 al chirografo “perché non provata l'interruzione della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle R1102014002261624000 0 e R110201400342373010010”.
Con la domanda n. 00002, la richiesta di ammissione 132.529,85; Privilegiati 719.227,31 è Parte_4 stata accolta solo in parte, come segue: “Ammesso per euro 25.684,86 nella categoria Chirografari, per euro
35.011,43 nella categoria Privilegiati generali di grado 1, per euro 7.189,18 nella categoria Privilegiati generali di grado 8, per euro 95.275,58 nella categoria Privilegiati generali di grado 18 e per euro 26.015,68 nella categoria Privilegiati generali di grado 19”.
Il restante credito, per complessivi € 662.580,43 è stato escluso “perché non provata l'interruzione della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle R110200700578502295010, R110200900173025915010,
R110201100111004675010, R110201100912468575010, R110201200673434165010,
R110201300054476495010, R110201300479781655010, R110201300543801085010,
R110201300599413065030, R110201400252429815010, R110201400342372005010,
R110201500021967565010, R110201500131405335010, R110201500206803085010,
R110201500435334385010, R110201600004506625010, RR110201600361532615010,
R110201600397154645010, R110201700208777885010, R110201700376131425010,
R410201300054593645010, R410201300122942585010,
e degli avvisi di accertamento T7E021502873/2015, T7E011503284/2015, T7E021509847/2016”.
Con ricorso depositato in data 21.11.2024, nel rispetto del termine ex art. 207 comma 1 CCII,
[...]
, provincia di Torino, ha proposto opposizione allo stato passivo, deducendo Parte_2
di aver interrotto la prescrizione dopo la notifica delle cartelle sopra citate coi seguenti atti interruttivi:, analiticamente commentati alle pagine 5 ss. del ricorso e oggetto di produzione documentale (sub doc.
4 a 6) non specificamente contestata: 1) notifiche di avvisi di accertamento;
2) domanda della società di definizione agevolata, 3) preavviso di iscrizione ipotecaria;
4) pignoramento presso terzi.
pagina 2 di 7 provincia di Torino, pertanto ha chiesto di “riformare il Parte_2
provvedimento del Giudice Delegato con cui è stato reso esecutivo lo stato passivo del fallimento di nonché ; - per l'effetto, fermo restando quanto già Pt_1 Parte_1 Parte_1
ammesso, ammettere in questa sede al passivo del Fallimento sopra Controparte_6
indicato per le somme di cui alla domanda di insinuazione con i relativi privilegi di legge;
- conseguentemente modificare lo stato passivo come da domanda formulata da Parte_2
sia per la massa societaria sia per il socio personalmente”.
[...]
A seguito del deposito del ricorso, il giudice relatore ha fissato udienza al 15.1.2025 assegnando all'opponente termine fino a 30 gg. prima dell'udienza per perfezionare la notifica e termine al curatore fino a 10 gg. prima dell'udienza per costituirsi in giudizio.
Il curatore è comparso all'udienza senza costituirsi a mezzo difensore, per dare atto dell'avvenuta definizione in via transattiva dell'opposizione, mediante “ammissione del credito di
[...]
come originariamente richiesto con contestuale modifica dello Stato Parte_2
Passivo nel seguente modo:
Esame delle domande di stato passivo della Società:
- Cron. 00001, creditore Controparte_7
Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: Parte_5
Ammesso per euro 109.085,26 nella categoria Chirografari, per euro 22.857,28 nella categoria
Privilegiati generali di grado 1, per euro 863,99 nella categoria Privilegiati generali di grado 8, per euro
82.867,08 nella categoria Privilegiati generali di grado 18 e per euro 413.052,97 nella categoria
Privilegiati generali di grado 19, come richiesto.
Esame delle domande di stato passivo del Socio : Parte_1
- Cron. 00001, creditore Controparte_7
Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: Parte_6
Ammesso per euro 16.900,09 nella categoria Chirografari e per euro 58.911,81 nella categoria
Privilegiati generali di grado 18, come richiesto.
- Cron. 00002, creditore Controparte_7
Provvedimento del Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone: MASSA PERSONALE
Ammesso per euro 132.529,85 nella categoria Chirografari, per euro 49.143,59 nella categoria
Privilegiati generali di grado 1, per euro 7.578,88 nella categoria Privilegiati generali di grado 8, per euro 202.934,73 nella categoria Privilegiati generali di grado 18 e per euro 459.570,11 nella categoria
Privilegiati generali di grado 19 come richiesto”.
pagina 3 di 7 Nel termine assegnato per note scritte 127-ter, l'opponente ha depositato l'istanza di transazione debitamente autorizzata dal G.D. in data 16.12.2024 (doc. 8).
Entro il termine di regolare costituzione del curatore, il creditore ammesso al passivo Controparte_2
alla quale è subentrata quale cessionaria, ha depositato in data 20.12.2024
[...] Controparte_5 una comparsa di costituzione ad opponendum, chiedendo rigettarsi l'opposizione, deducendo che
“l'opponente ha depositato in questa sede una serie di documentazione riferibile a intimazioni di pagamento delle cartelle esattoriali, che a ben vedere nulla provano, in quanto non si riferiscono alle cartelle escluse dall'ammissione al passivo con provvedimento reso dal G.D.. Invero, le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento depositati in sede di opposizione riportano un numero di serie non coincidente con quelle escluse, con l'ovvia conseguenza che non vi è prova della interruzione dei termini prescrizionali”.
All'udienza, l'opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione ribadendo di aver offerto “a dimostrazione dell'avvenuta interruzione della prescrizione [..] i documenti 4 a 7”, mentre l'intervenuta ha chiesto “termine per esaminare i documenti e eventualmente formulare circostanziate deduzioni”, senza peraltro poi utilizzare il termine concesso all'udienza dal giudice relatore per il deposito di note scritte.
L'intervento di , cui è subentrata la cessionaria , è ammissibile ai sensi CP_2 CP_5 dell'art. 207 comma 9 CCII, poiché (1) il creditore è ammesso al chirografo al passivo della massa sociale (domanda n. 00005) e per ribaltamento di quella personale del socio, pertanto ha legittimazione e interesse a contestare i crediti vantati dal concorrente, al privilegio e al chirografo;
(2) la prescrizione dei diritti di appartiene al thema disputandum, perché è stata dedotta Parte_2 dal curatore a fondamento dell'esclusione dal passivo, ma è da osservare che la prescrizione può essere opposta dai creditori e da ogni altro interessato, anche qualora la parte non la faccia valere (art. 2939
c.c.), pertanto , avendo titolo a eccepire la prescrizione, può anche difendere CP_2
autonomamente lo stato passivo formato dal curatore, pur dopo che il curatore ha transatto l'opposizione a stato passivo con l'autorizzazione del G.D.; (3) infine l'intervento è stato depositato entro il termine di costituzione concesso alla parte resistente.
L'opposizione è fondata.
In diritto, il termine di prescrizione dei tributi, se la legge non prevede diversamente, è quello ordinario decennale In particolare, sono sottoposti al termine ordinario decennale i tributi (accertati) IRPEF,
IRES, IRAP e IVA. In tal senso, la stabile e condivisa giur. di legittimità, la quale esclude che i tributi erariali possano qualificarsi in diritto come prestazioni periodiche dovute ad anno e soggette, perciò, al termine breve quinquennale. Da ultimo Cass. trib. 12.2.2024 n.3827 (in precedenza cfr. Cass. Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 - 5,
pagina 4 di 7 Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n.
8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021; Cass. sez. 6-5, n. 8713 del 2022; Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
1692/2024). In mancanza di contestazioni specifiche, si terrà fermo il criterio della prescrizione ordinaria per tutti i tributi oggetto di causa.
Per quanto concerne interessi e sanzioni opera, invece, il termine quinquennale, rispettivamente in base all'art. 2948 n. 4 c.c. e all'art. 20 comma 3 d.lgs. 18.12.1997 n. 472 (“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”).
Ancora in diritto, l'art. 68 comma 1 del d.l. 17.3.2020 n. 18 (conv. legge 24.4.2020 n. 27) ha sospeso “i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”. Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 24.9.2015
n. 159, a cui il citato art. 68 comma 1 rinvia, tale sospensione dei termini di versamento comporta altresì “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza” anche in materia di riscossione.
Il quadro normativo delineato da queste due disposizioni presenta elementi di dubbiezza, poiché non è chiaro se la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza sia subordinata alla condizione della scadenza del termine entro il periodo di sospensione oppure valga a prescindere da tale condizione.
Seguendo la prima lettura, dovrebbero ritenersi sospesi soltanto i termini di prescrizione e decadenza scadenti tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021 e invariati, per contro, quelli scadenti dall'1.9.2021 in avanti.
L'altra lettura implica la sospensione generalizzata di tutti i termini nel periodo (di 542 gg.) tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, in modo da consentire agli agenti della riscossione di riprendere ordinatamente le attività di notifica dopo la sospensione, cominciando dagli atti più risalenti e proseguendo in ordine cronologico.
Questa seconda tesi, oltre a essere più convincente e coerente col principio di buon andamento, è stata avallata sia pur con motivazione apodittica dal primo precedente di legittimità (Cass. 15.1.2025 n. 960) che ha interpretato la disposizione “nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
In specie, dall'esame degli avvisi di accertamento (sub doc. 5 e 6), comunicazione delle somme dovute a seguito di istanza di definizione agevolata (doc. 4), intimazioni di pagamento con preavviso di iscrizione ipotecaria (sub doc. 5), relative relate di notifica (sub doc. 6) depositati dall'opponente, la prescrizione risulta interrotta prima della scadenza del termine quinquennale, considerato anche pagina 5 di 7 l'effetto della sospensione COVID per il periodo 8.3.2020/31.8.2021 e perciò per 542 gg., relativo alla prescrizione di interessi e sanzioni e a fortiori del termine decennale relativo alla prescrizione del capitale, con riguardo alla complessiva posizione.
Questo può essere verificato, aprendo i documenti specificamente indicati dalla ricorrente nel ricorso, alle pag. 5 ss., e verificando la rispondenza tra le cartelle oggetto di intimazione e quelle oggetto della domanda di insinuazione al passivo, mentre è per contro generica e priva di consistenza l'unica deduzione dell'intervenuta ad opponendum che le cartelle e avvisi di accertamento depositati nel presente giudizio “riportano un numero di serie non coincidente con quelle escluse, con l'ovvia conseguenza che non vi è prova della interruzione dei termini prescrizionali”, stante il fatto che ciascun nuovo atto di riceve un numero di protocollo nuovo e, tuttavia, nel Parte_2
contenuto dell'atto rinvia alle cartelle e agli avvisi già emessi, esattamente individuati per il tramite del loro identificativo e della data di notifica.
Peraltro, è da osservare che l'intervenuta, dopo aver chiesto e ottenuto termine “per esaminare i documenti ed eventualmente formulare circostanziate deduzioni” non ha depositato alcuna nota scritta nel termine assegnato, con ciò sostanzialmente non contestando ex art. 115 c.p.c. il fondamento dell'opposizione proposta da . Parte_2
Le spese tra opponente e curatore sono interamente compensate come da accordo transattivo autorizzato Tra opponente e intervenute ad opponendum, visto il sostanziale abbandono della contestazione, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto modifica lo stato passivo della Procedura di liquidazione giudiziale n.
198/2024 come segue:
Massa sociale
- Cron. 00001, creditore Controparte_7
Ammesso per euro 109.085,26 nella categoria Chirografari, per euro 22.857,28 nella categoria
Privilegiati generali di grado 1, per euro 863,99 nella categoria Privilegiati generali di grado 8, per euro
82.867,08 nella categoria Privilegiati generali di grado 18 e per euro 413.052,97 nella categoria
Privilegiati generali di grado 19, come richiesto.
Massa personale del socio : Parte_1
- Cron. 00001, creditore Controparte_7
Ammesso per euro 16.900,09 nella categoria Chirografari e per euro 58.911,81 nella categoria
Privilegiati generali di grado 18, come richiesto.
- Cron. 00002, creditore Controparte_7
pagina 6 di 7 Ammesso per euro 132.529,85 nella categoria Chirografari, per euro 49.143,59 nella categoria
Privilegiati generali di grado 1, per euro 7.578,88 nella categoria Privilegiati generali di grado 8, per euro 202.934,73 nella categoria Privilegiati generali di grado 18 e per euro 459.570,11 nella categoria
Privilegiati generali di grado 19 come richiesto.
Nulla in punto spese.
Torino, 17/03/2025
Il Presidente rel.
(dott. Enrico Astuni)
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