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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/04/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.4.2025 ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1144/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco di Feo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
resistente
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
CP_ Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato domanda all' per ottenere la NASPI, essendo in CP_ possesso dei requisiti di legge;
che l' gli ha liquidato la prestazione, ma poi gli ha comunicato un indebito di €.2.030,03 per il periodo 8.8.2015 al 16.10.2015.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “a) dichiarare nullo il provvedimento di indebito emesso dall' perché CP_1
manifestamente illegittimo essendo privo di motivazione;
b) dichiarare e confermare che parte ricorrente ha diritto a percepire, e mantenere, la somma ingiustamente e illegittimamente richiesta relativa all'indennità di disoccupazione liquidata per l'anno 2016”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
pagina 1 di 3 Devono innanzitutto essere disattese le eccezioni di parte ricorrente relative alle presunte violazioni della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo, essendo del tutto inconferente nel
CP_ caso di specie il suo richiamo, poiché l' non ha adottato alcun atto amministrativo, ma ha operato una richiesta di restituzione d'indebito.
Parimenti, sono inconferenti i richiami giurisprudenziali alla diversa fattispecie dell'indebito assistenziale.
Nel caso di specie, l'indebito ha ad oggetto una prestazione previdenziale di natura temporanea, pertanto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l' ha trattenuto Controparte_2
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 4 agosto
2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198). CP_ Nel caso di specie, l' ha dedotto che “La domanda Naspi domus 6063680400105 prot.
3193.05/08/2015.0018669 è stata definita indebita a seguito di verifica effettuata su richiesta CP_1
pervenuta con PEI del 26.06.2023: Controlli integrati sui flussi di regolarizzazione e CP_3
recupero delle prestazioni su proposte VIG (che si allega). Le denunce EMENS 2015 per il rapporto di lavoro dal 01.04.2015 al 31.07.2015 con la ditta risultano eliminate su richiesta Parte_2
della Sede da (Verbale Evasione NIU 2016011535) ricevuta il 15/06/2018 ed a Parte_3
seguito di tanto, è stato effettuato il ricalcolo della prestazione in ragione dei controlli integrati sui flussi UniEmens (di regolarizzazione e recupero delle prestazioni di disoccupazione non agricola indebite).
Dai controlli del processo produttivo, infatti, non risulta denunciata contribuzione Emens in favore del ricorrente.” (cfr. pag. 1 e 2 memoria).
CP_ A fronte di tali precise allegazioni dell' parte ricorrente non ha dedotto alcunché per smentire le allegazioni dell' né ha prodotto documentazione su cui fondare il suo diritto a percepire CP_1
l'importo chiesto in restituzione.
pagina 2 di 3 Ne consegue che l' abbia correttamente provveduto al recupero delle somme indebitamente CP_1
erogate al ricorrente e, dunque, il ricorso debba essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.4.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.4.2025 ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1144/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco di Feo Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
resistente
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
CP_ Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato domanda all' per ottenere la NASPI, essendo in CP_ possesso dei requisiti di legge;
che l' gli ha liquidato la prestazione, ma poi gli ha comunicato un indebito di €.2.030,03 per il periodo 8.8.2015 al 16.10.2015.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “a) dichiarare nullo il provvedimento di indebito emesso dall' perché CP_1
manifestamente illegittimo essendo privo di motivazione;
b) dichiarare e confermare che parte ricorrente ha diritto a percepire, e mantenere, la somma ingiustamente e illegittimamente richiesta relativa all'indennità di disoccupazione liquidata per l'anno 2016”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
pagina 1 di 3 Devono innanzitutto essere disattese le eccezioni di parte ricorrente relative alle presunte violazioni della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo, essendo del tutto inconferente nel
CP_ caso di specie il suo richiamo, poiché l' non ha adottato alcun atto amministrativo, ma ha operato una richiesta di restituzione d'indebito.
Parimenti, sono inconferenti i richiami giurisprudenziali alla diversa fattispecie dell'indebito assistenziale.
Nel caso di specie, l'indebito ha ad oggetto una prestazione previdenziale di natura temporanea, pertanto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l' ha trattenuto Controparte_2
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 4 agosto
2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198). CP_ Nel caso di specie, l' ha dedotto che “La domanda Naspi domus 6063680400105 prot.
3193.05/08/2015.0018669 è stata definita indebita a seguito di verifica effettuata su richiesta CP_1
pervenuta con PEI del 26.06.2023: Controlli integrati sui flussi di regolarizzazione e CP_3
recupero delle prestazioni su proposte VIG (che si allega). Le denunce EMENS 2015 per il rapporto di lavoro dal 01.04.2015 al 31.07.2015 con la ditta risultano eliminate su richiesta Parte_2
della Sede da (Verbale Evasione NIU 2016011535) ricevuta il 15/06/2018 ed a Parte_3
seguito di tanto, è stato effettuato il ricalcolo della prestazione in ragione dei controlli integrati sui flussi UniEmens (di regolarizzazione e recupero delle prestazioni di disoccupazione non agricola indebite).
Dai controlli del processo produttivo, infatti, non risulta denunciata contribuzione Emens in favore del ricorrente.” (cfr. pag. 1 e 2 memoria).
CP_ A fronte di tali precise allegazioni dell' parte ricorrente non ha dedotto alcunché per smentire le allegazioni dell' né ha prodotto documentazione su cui fondare il suo diritto a percepire CP_1
l'importo chiesto in restituzione.
pagina 2 di 3 Ne consegue che l' abbia correttamente provveduto al recupero delle somme indebitamente CP_1
erogate al ricorrente e, dunque, il ricorso debba essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.4.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3