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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2307/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2307/2025 R.G., e in quella riunita iscritta al n. 2358/2025 R.G., avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 giudiziale, promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TUÈ STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. TERRANOVA GIORGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/12/2025. Con l'intervento del PM in sede.
pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/08/2025, ha chiesto ex art. 337-ter c.c. di regolamentare Parte_1 l'affidamento della figlia minore , nata il [...] a [...] relazione con Persona_1 [...]
, chiedendo al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore in favore del CP_1 padre, con collocamento presso quest'ultimo e diritto di visita della madre da esercitare con la presenza del ricorrente o dei Servizi sociali del Comune di Ispica, ogni martedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00 e, durante il fine settimana, alternativamente, la domenica dalle 17:00 alle 20:00; di disporre in favore del padre ricorrente l'assegno unico nella misura del 100%, con diritto dello stesso all'esclusivo utilizzo e disponibilità della somma nella misura del 100%, comprensiva anche di eventuali arretrati, nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore. Con ricorso del 01/09/2025 ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso della Controparte_1 figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale, determinando tempi e modalità delle visite del padre;
di collocare la figlia minore presso la madre, affidando alla stessa l'abitazione di Ispica (RG) alla contrada Nardella s.n. già residenza del nucleo di convivenza;
di stabilire a carico di un assegno di Parte_1 mantenimento in favore della figlia minore da determinare in non meno di €. 500,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 75% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Con istanza congiunta del 3/11/2025 le parti hanno chiesto la trasformazione del rito ex art. 473-bis.51 c.p.c., avendo raggiunto un accordo sulle condizioni indicate nell'istanza medesima sottoscritta dalle parti e dai loro procuratori, nel quale le stesse danno atto di non volere presenziare all'udienza dell'11/12/2025. Le condizioni indicate sono le seguenti:
pagina 2 di 5 pagina 3 di 5 All'udienza dell'11/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto di omologare l'accordo raggiunto per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della loro figlia minore . Persona_1 Il Giudice, disposta la riunione della causa iscritta al n. 2358/2025 a quella iscritta al n. 2307/2025 R.G., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso, il Collegio ritiene che vada omologato il suddetto accordo per l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore delle parti essendo le Persona_1 condizioni di affidamento e la misura del mantenimento corrispondenti all'interesse della minore. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2307/2025 R.G., e in quella riunita iscritta al n. 2358/2025 R.G.: omologa gli accordi intervenuti tra e sull'esercizio della Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata a [...] il Persona_1 14/11/2023, come specificati in motivazione;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2307/2025 R.G., e in quella riunita iscritta al n. 2358/2025 R.G., avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 giudiziale, promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TUÈ STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. TERRANOVA GIORGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/12/2025. Con l'intervento del PM in sede.
pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/08/2025, ha chiesto ex art. 337-ter c.c. di regolamentare Parte_1 l'affidamento della figlia minore , nata il [...] a [...] relazione con Persona_1 [...]
, chiedendo al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore in favore del CP_1 padre, con collocamento presso quest'ultimo e diritto di visita della madre da esercitare con la presenza del ricorrente o dei Servizi sociali del Comune di Ispica, ogni martedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00 e, durante il fine settimana, alternativamente, la domenica dalle 17:00 alle 20:00; di disporre in favore del padre ricorrente l'assegno unico nella misura del 100%, con diritto dello stesso all'esclusivo utilizzo e disponibilità della somma nella misura del 100%, comprensiva anche di eventuali arretrati, nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore. Con ricorso del 01/09/2025 ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso della Controparte_1 figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale, determinando tempi e modalità delle visite del padre;
di collocare la figlia minore presso la madre, affidando alla stessa l'abitazione di Ispica (RG) alla contrada Nardella s.n. già residenza del nucleo di convivenza;
di stabilire a carico di un assegno di Parte_1 mantenimento in favore della figlia minore da determinare in non meno di €. 500,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 75% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Con istanza congiunta del 3/11/2025 le parti hanno chiesto la trasformazione del rito ex art. 473-bis.51 c.p.c., avendo raggiunto un accordo sulle condizioni indicate nell'istanza medesima sottoscritta dalle parti e dai loro procuratori, nel quale le stesse danno atto di non volere presenziare all'udienza dell'11/12/2025. Le condizioni indicate sono le seguenti:
pagina 2 di 5 pagina 3 di 5 All'udienza dell'11/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto di omologare l'accordo raggiunto per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della loro figlia minore . Persona_1 Il Giudice, disposta la riunione della causa iscritta al n. 2358/2025 a quella iscritta al n. 2307/2025 R.G., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso, il Collegio ritiene che vada omologato il suddetto accordo per l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore delle parti essendo le Persona_1 condizioni di affidamento e la misura del mantenimento corrispondenti all'interesse della minore. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2307/2025 R.G., e in quella riunita iscritta al n. 2358/2025 R.G.: omologa gli accordi intervenuti tra e sull'esercizio della Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata a [...] il Persona_1 14/11/2023, come specificati in motivazione;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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