Ordinanza cautelare 23 ottobre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 23/10/2015, n. 4833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4833 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04833/2015 REG.PROV.CAU.
N. 08315/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8315 del 2015, proposto da:
Evolve Consorzio Stabile, rappresentato e difeso dall'avv. Lodovico Visone, con domicilio eletto presso Lodovico Visone in Roma, Via del Gesù, 62;
contro
Azienda Policlinico Umberto I, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Antonio Capparelli, Iose' Guzzo, domiciliata in Roma, viale del Policlinico, 155;
nei confronti di
Gsa Gruppo Servizi Associati Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Ponti, Luca De Pauli, Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso Luca Mazzeo in Roma, Via Giosué Borsi N.4;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 03956/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Policlinico Umberto I e di GSA Gruppo Servizi Associati Spa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Visone, Capparelli, De Pauli e Mazzeo;
RITENUTO:
- che oggetto dell’impugnazione in primo grado è il bando di gara, nella parte in cui stabilisce dei requisiti di idoneità tecnica, i quali a giudizio della parte ricorrente sono eccessivamente restrittivi;
- che, di fatto, risulta che il vaglio preliminare di ammissibilità delle offerte è stato fatto e che la parte ricorrente è ammessa alla gara, quanto meno allo stato;
- che, in questa situazione, non si ravvisano le ragioni e l’interesse di un provvedimento cautelare;
- che pertanto l’appello cautelare va respinto, salvo ed impregiudicato il merito della controversia;
- che le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell’appellante;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore delle due controparti costituite, liquidandole complessivamente in euro 1.500 per ciascuna di esse, oltre agli accessori dovuti per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Carlo Deodato, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2015
IL SEGRETARIO