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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1093
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente
dr.ssa Oriana Calvo Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1093/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SR) il 04.04.1983, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Serena Mavica;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.11.1976, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Sangiorgio;
1 RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti dichiaravano di accettare la proposta di accordo formulata dal Giudice all'udienza del 04.11.2024 e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 30.09.2022, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dal
[...]
coniuge sig. con il quale aveva contratto matrimonio civile in Controparte_1
data 14.10.2008 a Scordia e dalla cui unione non sono nati figli.
In uno alla domanda di separazione, la ricorrente domandava l'addebito della separazione in capo al marito, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, quali l'assistenza morale, reciproco rispetto nonché il dovere di fedeltà e, sul piano economico, chiedeva che venisse posto a carico del resistente l'obbligo di versare la somma mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento in favore della moglie.
Con comparsa di costituzione del 15.11.2022, si costituiva il sig. CP_1
, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava quando
[...]
dedotto dalla ricorrente e si opponeva alla richiesta economica formulata da quest'ultima atteso che la stessa, a prescindere alla capacità lavorativa, aveva intrapreso una stabile convivenza con un'altra persona, circostanza ostativa ai fini del riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento.
2 All'udienza del 12.03.2025, le parti dichiaravano di accettare la proposta di accordo formulata dal Giudice all'udienza del 04.11.2024 e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti, alle condizioni che seguono:
“La ricorrente rinuncia alla domanda di addebito.
Il convenuto si impegna a versare per il mantenimento della ricorrente l'importo mensile di euro 250,00.
Spese del giudizio compensate”.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione dinanzi al Collegio.
§
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Per quanto attiene alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accettazione della proposta di accordo e fa proprie le condizioni concordate dalle parti in sede di udienza di comparizione, sopra riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3 Visto l'esito del giudizio, le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, viste le conclusioni congiunte delle parti, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile in data 14.10.2008 Controparte_1
a Scordia atto trascritto agli uffici di Stato Civile del predetto comune al n. 16, parte I, Ufficio 1, Anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
2. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 12.5.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente
dr.ssa Oriana Calvo Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1093/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SR) il 04.04.1983, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Serena Mavica;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.11.1976, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Sangiorgio;
1 RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti dichiaravano di accettare la proposta di accordo formulata dal Giudice all'udienza del 04.11.2024 e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 30.09.2022, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dal
[...]
coniuge sig. con il quale aveva contratto matrimonio civile in Controparte_1
data 14.10.2008 a Scordia e dalla cui unione non sono nati figli.
In uno alla domanda di separazione, la ricorrente domandava l'addebito della separazione in capo al marito, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, quali l'assistenza morale, reciproco rispetto nonché il dovere di fedeltà e, sul piano economico, chiedeva che venisse posto a carico del resistente l'obbligo di versare la somma mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento in favore della moglie.
Con comparsa di costituzione del 15.11.2022, si costituiva il sig. CP_1
, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava quando
[...]
dedotto dalla ricorrente e si opponeva alla richiesta economica formulata da quest'ultima atteso che la stessa, a prescindere alla capacità lavorativa, aveva intrapreso una stabile convivenza con un'altra persona, circostanza ostativa ai fini del riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento.
2 All'udienza del 12.03.2025, le parti dichiaravano di accettare la proposta di accordo formulata dal Giudice all'udienza del 04.11.2024 e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti, alle condizioni che seguono:
“La ricorrente rinuncia alla domanda di addebito.
Il convenuto si impegna a versare per il mantenimento della ricorrente l'importo mensile di euro 250,00.
Spese del giudizio compensate”.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione dinanzi al Collegio.
§
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Per quanto attiene alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accettazione della proposta di accordo e fa proprie le condizioni concordate dalle parti in sede di udienza di comparizione, sopra riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3 Visto l'esito del giudizio, le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, viste le conclusioni congiunte delle parti, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile in data 14.10.2008 Controparte_1
a Scordia atto trascritto agli uffici di Stato Civile del predetto comune al n. 16, parte I, Ufficio 1, Anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
2. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 12.5.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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