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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e residente in [...]. Bocchetto n.60 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Massarelli (CF ) C.F._2
ATTORE/I contro nato a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1 residente a [...], C.F._3 elettivamente domiciliato in Portoferraio (LI), Via Mascagni n. 7, presso lo studio dell'Avv. Francesca Luppoli
CONVENUTO/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 26/02/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, quali raggiunti nelle more del processo;
il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Porto Azzurro (LI) il 03/05/2003 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Porto Azzurro (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003 Parte II Serie A n. 4
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Si dà atto che il a corrisposto alla l'importo di € 5.000,00 a titolo CP_1 Pt_1 di spese straordinarie pregresse;
2) Il corrisponderà la somma mensile di € 500,00 comprensiva del CP_1 mantenimento ordinario di € 400,00 mensili e di € 100,00 a titolo di spese straordinarie mediche e scolastiche forfettizzate, in favore delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
3) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Porto Azzurro (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
pagina 2 di 3 Livorno, 23.6.25
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e residente in [...]. Bocchetto n.60 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Massarelli (CF ) C.F._2
ATTORE/I contro nato a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1 residente a [...], C.F._3 elettivamente domiciliato in Portoferraio (LI), Via Mascagni n. 7, presso lo studio dell'Avv. Francesca Luppoli
CONVENUTO/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 26/02/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, quali raggiunti nelle more del processo;
il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Porto Azzurro (LI) il 03/05/2003 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Porto Azzurro (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003 Parte II Serie A n. 4
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Si dà atto che il a corrisposto alla l'importo di € 5.000,00 a titolo CP_1 Pt_1 di spese straordinarie pregresse;
2) Il corrisponderà la somma mensile di € 500,00 comprensiva del CP_1 mantenimento ordinario di € 400,00 mensili e di € 100,00 a titolo di spese straordinarie mediche e scolastiche forfettizzate, in favore delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
3) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Porto Azzurro (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
pagina 2 di 3 Livorno, 23.6.25
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3