Articolo 20 della Costituzione
Articolo 19Articolo 21
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1 gennaio 1948
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita' giuridica e ogni forma di attivita'.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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