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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/12/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2512/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – I SEZIONE CIVILE
SENTENZA Il Tribunale in composizione collegiale:
1) Dott. AN ZI
2) Dott.FA RA
3) Dott. RE OL
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2512/2025 TRA
, con l'avv. INGEGNOSO IRENE;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. BORGHI FILIPPO;
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 23/07/2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio co to matrimonio a Controparte_1
TARANTO il 18/07/2022. Il resistente si è costituito in giudizio e, in seguito, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare: dalle affermazioni dei coniugi;
dall'interruzione della convivenza tra le parti;
dal disinteresse mostrato da parte resistente alla presente procedura. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
1. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto quanto segue:
1) affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata in uso esclusivo la casa coniugale;
2) visite paterne a weekend alterni, nonché, nelle settimane in cui il resistente non avrà con sé i minori nel weekend, due pomeriggi infrasettimanali (che si indicano nel lunedì e nel giovedì) dalle 18:00 alle 21:00, e un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì) nelle altre;
i bambini effettueranno una videochiamata quotidiana serale dalle 19:30 alle 20:00 con il genitore con cui non si trovano quel giorno;
3) il resistente corrisponderà alla ricorrente la somma mensile di € 500 rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
le parti continueranno a percepire il 50% a testa dell'assegno unico e del bonus nido;
4) la ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e di mantenimento per sé;
5) spese di lite compensate. Il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti e non contrari a norme imperative, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità dei figli.
2. Spese Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara la separazione tra e , Parte_1 CP_1 che avevano contratto matrimo / , parte 2, anno 2022);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARANTO per quanto di competenza;
-regola i provvedimenti accessori in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese. Reggio Emilia, camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RE OL AN ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – I SEZIONE CIVILE
SENTENZA Il Tribunale in composizione collegiale:
1) Dott. AN ZI
2) Dott.FA RA
3) Dott. RE OL
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2512/2025 TRA
, con l'avv. INGEGNOSO IRENE;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. BORGHI FILIPPO;
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 23/07/2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio co to matrimonio a Controparte_1
TARANTO il 18/07/2022. Il resistente si è costituito in giudizio e, in seguito, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare: dalle affermazioni dei coniugi;
dall'interruzione della convivenza tra le parti;
dal disinteresse mostrato da parte resistente alla presente procedura. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
1. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto quanto segue:
1) affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata in uso esclusivo la casa coniugale;
2) visite paterne a weekend alterni, nonché, nelle settimane in cui il resistente non avrà con sé i minori nel weekend, due pomeriggi infrasettimanali (che si indicano nel lunedì e nel giovedì) dalle 18:00 alle 21:00, e un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì) nelle altre;
i bambini effettueranno una videochiamata quotidiana serale dalle 19:30 alle 20:00 con il genitore con cui non si trovano quel giorno;
3) il resistente corrisponderà alla ricorrente la somma mensile di € 500 rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
le parti continueranno a percepire il 50% a testa dell'assegno unico e del bonus nido;
4) la ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e di mantenimento per sé;
5) spese di lite compensate. Il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti e non contrari a norme imperative, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità dei figli.
2. Spese Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara la separazione tra e , Parte_1 CP_1 che avevano contratto matrimo / , parte 2, anno 2022);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARANTO per quanto di competenza;
-regola i provvedimenti accessori in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese. Reggio Emilia, camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RE OL AN ZI