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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2446/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
CANFAROTTA ANNA MARIA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. URSO Controparte_1
VINCENZO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 17.12.2019;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 19.12.2019 -17.01.2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“- I Sigg.ri e dichiarano di essere Parte_1 Controparte_1 economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano rispettivamente l'uno nei confronti dell'altro, a richiedere e a ricevere ogni e qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile e/o assegno alimentare”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico nè a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data 24/09/2014, da nata a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato
[...] civile di detto Comune al n. 20 – P.I – S.A. - Anno 2014, alle condizioni
- 2 - riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17.07.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2446/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
CANFAROTTA ANNA MARIA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. URSO Controparte_1
VINCENZO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 17.12.2019;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 19.12.2019 -17.01.2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“- I Sigg.ri e dichiarano di essere Parte_1 Controparte_1 economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano rispettivamente l'uno nei confronti dell'altro, a richiedere e a ricevere ogni e qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile e/o assegno alimentare”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico nè a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data 24/09/2014, da nata a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato
[...] civile di detto Comune al n. 20 – P.I – S.A. - Anno 2014, alle condizioni
- 2 - riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17.07.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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