Art. 2.
Spetta al Ministero dell'interno provvedere:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonche' le relative caratteristiche tecniche. ((8)) ------------ AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l' art. 35) che la legge 13 maggio 1961, n. 469 , e' abrogata ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107.
Spetta al Ministero dell'interno provvedere:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonche' le relative caratteristiche tecniche. ((8)) ------------ AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l' art. 35) che la legge 13 maggio 1961, n. 469 , e' abrogata ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107.