Art. 3.
All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento residuo per "interventi straordinari a sostegno delle attivita' musicali, cinematografiche e di prosa".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento residuo per "interventi straordinari a sostegno delle attivita' musicali, cinematografiche e di prosa".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.