Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 4174/2018
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Amato, presso il cui C.F._2 studio elettivamente domiciliano in Nola alla via Mario De Sena n. 155, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
Giuseppe Rosario Barbato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Camposano alla via Marconi n. 49, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.06.2018 i coniugi e Parte_1 Parte_2 convenivano dinanzi al Tribunale di Nola per sentirla condannare CP_1 all'esecuzione dei lavori diretti all'eliminazione delle infiltrazioni nell'immobile di loro proprietà, nonché sentirla condannare al pagamento della somma di € 9.317,00, oltre iva ed interessi, necessaria per i lavori di ripristino.
Deducevano gli attori che il retro dell'abitazione di loro proprietà, sita in Cicciano, VI traversa n. 9, in catasto NCEU al foglio 7, particella 1021, sub 2 e sub 3, confina con una traversa privata sotto la cui superficie installava una tubazione CP_1 idrica dalla quale attinge acqua per la propria abitazione.
Dichiaravano che da tale tubazione, installata senza il rispetto delle distanze legali, provenivano perdite d'acqua che provocavano danni all'immobile.
Assumeva che sebbene più volte il figlio della convenuta provvedeva a riparare la tubazione, le infiltrazioni continuavano, anche se di minore entità e che, quindi, per il ripristino era necessaria una spesa di € 9.317,00, oltre iva.
Esponevano di avere sollecitato invano la convenuta all'esecuzione dei lavori di ripristino, per cui instauravano il procedimento de quo, chiedendo, altresì, lo spostamento della tubazione nel rispetto delle distanze previste dalla legge.
In particolare, obiettava di non essere proprietaria della strada privata e di non avere installato la tubazione idrica, ancor meno ad una distanza legale non consentita.
In corso di causa gli attori proponevano ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di
[...]
al fine di essere autorizzati “ad accedere alla indicata strada privata CP_1 retrostante la loro abitazione al fine di: riparare la condotta dalla quale fuoriesce acqua;
posizionare uno strato di impermeabilizzazione sul lato esterno del loro muro di confine con la retrostante strada privata;
ripristinare le strutture portanti;
rifare intonaco e tinteggiatura delle strutture”.
Disposta CTU nel giudizio cautelare, con ordinanza del 19.2.2021 il Giudice designato rigettava il ricorso, compensava le spese di lite ponendo a carico dei ricorrenti le spese di CTU.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., espletata la prova orale ammessa con ordinanza del 11.07.2019, disposta CTU tecnica, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta.
A mente dell'art. 164 c.p.c., comma quarto, la nullità si verifica allorquando nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, ovvero è stata omessa o risulti assolutamente incerta. Con riferimento al caso specifico e tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, rileva che l'atto introduttivo ha soddisfatto le esigenze normative, consentendo al convenuto di apprestare le sue difese, su ogni singola domanda.
L'atto di citazione è completo di tutti i suoi elementi;
in particolare non si riscontra alcuna carenza nella "editio actionis", posto che le circostanze riportate nell'atto introduttivo risultano chiaramente prospettate da parte degli attori.
Deve aggiungersi poi che la costituzione in giudizio di con Controparte_2 efficacia ex tunc, l'omessa indicazione del codice fiscale della convenuta da parte degli attori.
Nel merito la domanda è fondata nei limiti che seguono.
Dalle relazioni tecniche svolte nel procedimento cautelare e nel presente procedimento rileva che la strada privata in catasto al foglio 7 p.lla 1102., in proprietà , CP_1 giusta donazione per notar di Cicciano del 12.10.1978 (cfr. allegato di Persona_1 parte attrice depositato nel fascicolo telematico l'8.3.2023) costituisce l'accesso a più proprietà immobiliari e sul retro confina con l'abitazione degli attori.
E' pacifico, per assenza di contestazioni, che in tale strada è interrata la tubazione che adduce acqua potabile all'abitazione della convenuta, posta all'altezza della p.lla 1102
(cfr. pag. 5 della CTU arch. . Per_2
E' risultato accertato in fatto, circostanza non contrastata dalle parti, che la tubazione idrica che serve l'abitazione di è ubicata dopo la diramazione della CP_1 conduttura principale, posta a meno di un metro di distanza dall'edificio attoreo, ad una profondità di circa 50 cm., mentre gli immobili oggetto di infiltrazione sono posti ad una quota inferiore rispetto alla sede stradale, e precisamente posizionati a ridosso del relativo muro di contenimento.
CP_ A nulla vale l'eccezione che la non sia proprietaria della diramazione, posto che , ai sensi dell'art. 1117 c.c. si presumono comuni le condutture solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e dunque, mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all'uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la diramazione, invece, serve soltanto ad alimentare quanto di pertinenza del singolo appartamento (Cass. n. 1027/2018).
Dalla prova testimoniale è risultato provato che il figlio della convenuta, più volte ha provveduto alla riparazione della conduttura, al fine di evitare il propagarsi delle infiltrazioni.
Il teste , escusso all'udienza del 18.5.2021, ha riferito che a seguito Testimone_1 delle prime infiltrazioni intervenne il figlio della convenuta, “il quale si adoperò a ripristinare una parte di condotta idrica dalla quale c'era una fuoriuscita di acqua.” aggiungendo “posso dire che tali infiltrazioni si verificavano anche in assenza di pioggia per lunghi periodi e questo spinse mio padre a contattare la sig.ra ”, CP_1 precisando del ripetersi delle infiltrazioni.
Da una valutazione complessiva, quindi, corroborata dagli elementi documentali di riscontro, può confermarsi l'intrinseca attendibilità delle testimonianze rese partendo dal presupposto che, in assenza di prova contraria, hanno riferito fatti obiettivamente veri, o ragionevolmente ritenuti tali;
tenuto altresì conto della coerenza logica, la spontaneità, verosimiglianza, precisione, nella narrazione dei fatti, senza contraddizioni essenziali.
Quanto alla sussistenza e consistenza dei predetti fenomeni, del tutto esaurienti appaiono la documentazione in atti e gli accertamenti tecnici all'uopo espletati dall'arch. e relativi rilievi fotografici. Circa l'apprezzamento di questi Persona_3 ultimi, deve preliminarmente precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione in questa sede delle relative risultanze, tenuto conto dello svolgimento delle operazioni, successive al gennaio 2020, ed anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Tanto premesso, dirimenti si ritengono le osservazioni svolte dal nominato CTU all'esito dei sopralluoghi espletati, nella parte in cui afferma che, al momento del sopralluogo, nell'immobile degli attori hanno cessato d'essere i fenomeni infiltrativi lamentati.
Nel prosieguo l'ausiliario ha segnalato la presenza di efflorescenze saline, muffa ed esfoliazione della vernice di rivestimento lungo la muratura perimetrale all'interno del locale in questione, conseguenza delle infiltrazioni riparate.
In punto di legittimazione passiva, preme osservare come i predetti fenomeni infiltrativi siano dall'attore prospettati come derivanti dalla diramazione della tubazione idrica in proprietà della convenuta.
Ebbene, fondate risultano le predette prospettazioni, avendo il medesimo consulente a più riprese ribadito la riconducibilità delle denunziate infiltrazioni proprio da tale tubazione, concludendo per la univoca provenienza dei fenomeni infiltrativi.
In definitiva in applicazione dell'art. 1117 c.c. la res oggetto di causa conclude per la legittimazione passiva della convenuta.
Dalla geometria dei luoghi (v. allegato 6 della medesima relazione), emerge come dalla tubazione idrica, posta sulla strada privata, nella titolarità della convenuta, provengano le infiltrazioni lamentate dagli attori.
Inoltre il consulente nominato ha riscontrato che i saggi eseguiti nel 2020, al momento della CTU svolta dall'arch. erano ancora aperti e permettevano ispezione Persona_4 del cavedio tra le pareti sul confine che non mostrava essere interessato da fenomeni infiltrativi, come anche i pilastri in cemento armato, contigui alla muratura perimetrale, che erano stati interessati da fenomeni infiltrativi, mostravano solo gli esiti di tali fenomeni.
In definitiva, allo stato attuale, l'immobile di proprietà attorea non manifesta esiti recenti di fenomeni infiltrativi, che sono dunque cessati, e per i quali si rende necessario eseguire opere di risanamento conservativo.
Deve ritenersi, come anche accertato dal consulente nominato nel procedimento cautelare, che già nell'estate del 2020 il locale attoreo non risultava più interessato dalle infiltrazioni, il cui esordio deve riportarsi a circa cinque anni prima dell'introduzione del giudizio. Non può che affermarsi la responsabilità della , tenuta alla manutenzione CP_1 della tubazione idrica nel tratto di diramazione di pertinenza e a servizio esclusivo dell'immobile in sua proprietà, secondo le previsioni dall'art. 1117 c.c., perché non efficacemente manutenuta.
Per quanto riguarda invece la domanda risarcitoria, si ritiene che questa sia rimasta sfornita di prova, sia nell'an che nel quantum.
Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Nel caso di specie, non idonei ad una valutazione in termini di autentica certezza o elevata probabilità di un pregiudizio economicamente risarcibile appaiono gli elementi probatori forniti da parte attrice.
La combinazione dei predetti elementi probatori, del resto, non appare sufficiente a consentire nemmeno una valutazione, che vada oltre la mera potenzialità, del verificarsi di un pregiudizio patrimoniale da risarcirsi, impedendo qualunque valutazione di matrice equitativa, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura.
(Cass. n. 11968/2013).
Pertanto, per quanto in precedenza affermato in accoglimento della domanda attorea, deve condannarsi alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi CP_1 per cui è causa, a mezzo dell'esecuzione degli interventi analiticamente individuati dal nominato consulente nel computo metrico allegato alla relativa relazione, quantificati in € € 7.487,28 oltre IVA.
Resta assorbita o comunque respinta, alla stregua di tutto quanto precede, ogni altra domanda, deduzione, istanza od eccezione rispettivamente dalle parti in causa proposta.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli attori, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
e con atto di citazione notificato in data 7.6.2018, nei confronti di
[...] Parte_2 così provvede: CP_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori e per l'effetto condanna al pagamento in favore degli attori della somma di € 7.487,28 oltre CP_1
IVA, ed interessi a far data dalla domanda e fino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.000,00, di cui € 300,00per spese, oltre IVA e CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Nola, 7.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti