TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 902/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 17/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DI LIBERTO GIANCARLO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DI LIBERTO GIANCARLO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito,
visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 26/11/2000 e trascritto al n. 525, Parte 1, Serie -, Uff. 01, Anno 2000
del registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA;
alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Si dà atto che i coniugi dichiarano di aver messo in vendita la casa familiare, come infra meglio specificato, e di aver già provveduto a rilasciarla portando ciascuno con sé tutti i propri beni ed effetti personali. Ad oggi, la sig.ra vive insieme ai figli Parte_1
nell'immobile in locazione ubicato in ST TO (TV), in Viale delle Querce n. 26,
mentre il sig. vive, anch'egli in locazione, in Montebelluna (TV), vicolo San Parte_2
Lorenzo n. 5/6.
3. Si dà atto che i coniugi, infatti, hanno sottoscritto in data 20/06/2024 contratto preliminare di compravendita della dimora familiare, registrato a Padova il 25/06/2024 al n. 22557 serie
1T con il quale hanno convenuto il prezzo in €. 485.000,00 con versamento della somma di
€.20.000,00, a titolo di caparra, mentre il restante importo del prezzo di €. 465.000,00 verrà
corrisposto dai promissari acquirenti in sede di stipula dell'atto di compravendita definitivo fissato entro il 31/03/2025.
4. Si dà atto che i coniugi dichiarano di aver concordato che il ricavato dalla vendita della casa familiare, dell'importo di €. 485.000,00 complessivi, verrà ripartito nel seguente modo tra gli stessi: €. 100.000,00 saranno trattenuti dal sig. ed €. 385.000,00 saranno Parte_2
trattenuti dalla sig.ra . Parte_1
5. Si dà atto che le parti dichiarano di essersi accordate nell'eventualità che il contratto definitivo di compravendita non venga stipulato:
- in caso di inadempimento da parte dei promissari acquirenti, la caparra verrà ripartita tra i coniugi nel seguente modo: il 70%, pari a €. 14.000,00, sarà trattenuta dalla sig.ra Parte_1
e il 30%, pari a €. 6.000,00, dal sig. ;
[...] Parte_2
- in caso di inadempimento da parte dei coniugi ricorrenti, questi ultimi concordano di restituire alla parte promissaria acquirente, se richiesto, il doppio della caparra versata di cui il 70% sarà a carico della sig.ra e il 30% del sig. . Parte_1 Parte_2
6. Si dà atto che le parti convengono che nell'eventualità in cui la casa familiare non venisse venduta in esecuzione degli accordi di cui all'art. sub 3), per inadempimento di una delle parti, la stessa verrà posta in vendita al miglior offerente. In tale caso, i coniugi danno atto di aver convenuto che il ricavato della vendita verrà ripartito con le seguenti modalità: al sig.
spetterà l'importo pari al 30% del prezzo di vendita dell'immobile se tale Parte_2
percentuale corrisponderà ad un importo inferiore ad €. 100.000,00; laddove, invece, il 30%
del prezzo di vendita sia un importo pari o superiore ad €. 100.000,00, al sig. Parte_2
spetterà la somma concordata di €. 100.000,00.
7. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre, i quali stabiliscono sin d'ora che il minore potrà
rimanere ampio tempo con ciascuno tenuto conto delle reciproche esigenze e di quelle del minore.
In ogni caso, si indica il seguente calendario minimo del diritto di visita del padre che potrà
stare con a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera Persona_1
e il martedì o mercoledì dal pomeriggio sino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo.
Quanto ai periodi natalizi e pasquali: il minore trascorrerà la metà delle festività natalizie e di quelle pasquali con un genitore e metà con l'altro, sempre avendo cura di rispettare il principio dell'alternanza, di anno in anno, quanto ai giorni di Natale, Santo Stefano, del
Capodanno e dell'Epifania nonché di Pasqua e Pasquetta.
Quanto ai compleanni: il minore festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori,
anche in momenti diversi, compatibilmente con gli impegni degli stessi e, inoltre, trascorrerà
le giornate dei compleanni di ciascun genitore con gli stessi, se lo vorranno.
Quanto ad eventuali ponti, eventi e ricorrenze: tali periodi saranno gestiti congiuntamente,
di volta in volta, dal sig. e dalla sig.ra . Pt_2 Pt_1
Durante le vacanze estive: il minore trascorrerà almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordarsi entro il mese di maggio.
Le parti potranno, in ogni caso, stabilire in accordo tempi diversi e più ampi, tenuto conto delle reciproche esigenze e di quelle del minore.
8. Per quanto concerne il mantenimento ordinario dei ragazzi, il sig. verserà alla sig.ra Pt_2
, sul conto corrente alla stessa intestato, la somma complessiva di euro Parte_1
700,00 mensili (€. 400,00 per ed €. 200,00 per ed €, 100,00 Persona_1 Persona_2
per da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, Per_3
importo che verrà corrisposto entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
9. Si dà atto che dal 03/01/2025 la figlia è stata assunta come impiegata Per_3
amministrativa presso l'azienda “In Campagna società agricola ”, Controparte_1
con sede legale a Scordia, in Contrada Rasoli Strada G. Zona SN, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, parziale verticale, con retribuzione di circa €. 1.000,00 mensili.
Le parti convengono, sin d'ora, che nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga meno l'occupazione lavorativa della figlia o l'eventuale successiva indennità mensile Per_3
di disoccupazione della stessa, il signor si obbliga a versare alla signora Parte_2
quale contributo perequativo l'importo di € 200,00 mensili anziché di € Parte_1
100,00.
10. Si dà atto che la nonna materna, sig.ra , versa mensilmente l'importo Parte_3 di €. 1.000,00 alla figlia , derivante dalla locazione dell'immobile Parte_1 Pt_1
provvede, in particolare, a mantenere le figlie fuori sede.
Le parti concordano, sin d'ora, che qualora, per qualunque motivo, venisse meno tale contributo mensile da parte della nonna materna, , le stesse rinegozieranno Parte_3
gli importi degli assegni perequativi relativi ai figli.
11. Il padre, altresì, entro il termine di un mese dalla richiesta, provvederà a versare alla
SI.ra la somma pari al 50% delle spese straordinarie, a condizione che le stesse Pt_1
siano previamente concordate e debitamente documentate tra i coniugi. Ai fini del presente accordo, per 'spese straordinarie' si intendono quelle indicate dal Protocollo in uso presso questo tribunale con la precisazione che, in deroga a quanto stabilito nel suddetto Protocollo,
sono da considerarsi spese straordinarie anche quelle relative all'abbigliamento nonché tutte le spese mediche, anche qualora l'importo di ciascuna singola spesa non superi la somma di €. 50,00.
12. Si dà atto che le parti concordano, inoltre, che l'assegno unico verrà percepito, in via esclusiva, dalla madre.
13. Si dà atto che nulla verrà versato dai coniugi a titolo di reciproco mantenimento,
dichiarando le parti di essere economicamente autosufficienti e rinunciando espressamente,
pertanto, a qualunque richiesta a titolo di reciproco mantenimento e/o di contributo allo stesso.
14. Si dà atto che in ordine alla titolarità di diritti reali su beni immobili, i coniugi precisano che la casa familiare, sita in Montebelluna (TV), alla Via Cima Mandria n. 19, è in comproprietà delle parti ed è censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Montebelluna,
alla Sezione Urbana D, Foglio 2, Particella 1240, sub 10, e Particella 1240, sub 11, tra loro graffati, categ. A/2 classe 3 consistenza 8,0 vani, piano S1-T-1, superficie catastale totale
173 mq, e Sezione Urbana D, Foglio 2, Particella 1240, sub 12, categ. C/6 classe 4
consistenza 38 mq, piano S1, superficie catastale totale 42 mq. Nello specifico, l'immobile è intestato per la quota del 70% alla sig.ra e per il 30% Pt_1
al sig. (cfr.: doc. 3). Pt_2
15. Si dà atto che per quanto attiene ai beni mobili registrati nonché alle quote sociali dei coniugi, le parti precisano che:
- la sig.ra è proprietaria dell'autovettura Toyota Yaris Cross, targata GR984SR, la Pt_1
quale continuerà ad essere utilizzata dalla medesima;
- la sig.ra è, altresì, proprietaria dell'autovettura Renault Twingo, targata Pt_1
GF913CH, acquistata con un finanziamento e utilizzata dal sig. il quale Parte_2
continuerà ad usarla ed entro il mese di luglio 2025 quest'ultimo deciderà se effettuare il passaggio di proprietà in proprio favore a proprie spese o se restituirla alla società di leasing;
- il sig. è proprietario del motociclo ON ND SA, targato CF70502, che Pt_2
continuerà ad essere utilizzato dal medesimo;
- i coniugi sono entrambi soci al 25%, ciascuno, di (C.F. Controparte_2
e P.IVA con sede legale in ST TO (TV), Via Olivi n. 2, della P.IVA_1
quale la sig.ra è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione (doc. n. 13); Pt_1
18. Per quanto riguarda gli altri aspetti patrimoniali delle parti, i coniugi precisano che:
- la sig.ra è intestataria del conto corrente n. 6438905 acceso presso FinecoBank Pt_1
s.p.a. nell'ottobre 2023, il quale rimarrà intestato alla medesima, unica titolare della relativa giacenza;
- la sig.ra è intestataria anche del conto corrente n. 2585694 acceso presso ING Pt_1
Bank N.V. nel maggio 2023, il quale rimarrà intestato alla medesima, unica titolare della relativa giacenza;
- la sig.ra è intestataria del conto deposito n. 306913930 acceso presso ING Bank Pt_1
N.V., il quale rimarrà intestato alla medesima, unica titolare della relativa giacenza;
- il sig. è intestatario del conto corrente n. 06/01/85029 acceso presso Banca di San Pt_2 Marino, il quale rimarrà intestato al medesimo, unico titolare della relativa giacenza (doc. n.
17);
- il sig. è intestatario anche del conto corrente n. 0206009 acceso presso ING Bank Pt_2
N.V., il quale rimarrà intestato al medesimo, unico titolare della relativa giacenza;
- il sig. è intestatario del conto deposito n. 309752020 acceso presso ING Bank N.V., Pt_2
il quale rimarrà intestato al medesimo, unico titolare della relativa giacenza;
- i sigg.ri e sono cointestatari del conto corrente comune n. 3616923 acceso Pt_1 Pt_2
presso FinecoBank s.p.a. (doc. n. 20) nel quale è stata versata la caparra per la vendita della casa familiare;
gli stessi si impegnano a dividere i risparmi contenuti nel conto de quo,
ripartendoli come concordato nelle condizioni sub 4) e 5) e ad estinguere il conto;
- che i sig.ri e sono cointestatari di 4 buoni fruttiferi postali ventennali Pt_1 Pt_2
dell'importo ciascuno di €. 1.000,00, e quindi di complessivi €. 4.000,00: - 65/059 12 0002
B2 n. 1166006600475 emesso il 08.11.2004, - 65/059 12 0067 B14 n. 1410571100481
emesso il 15.12.2005, - 65/059 12 0001 n. 1166006500405 emesso il 08.11.2004, - 65/059
12 0027 B14 n. 1410571200458 emesso il 15.12.2005, i quali concordano di dividere al 50%
ciascuno la somma ivi contenuta alla relativa scadenza;
16. Si dà atto che le parti danno atto di aver definito ogni e qualsivoglia questione patrimoniale e dichiarano che non vi sono altre vertenze ancora in essere non avendo,
pertanto, null'altro a che pretendere vicendevolmente.
Tale clausola non vale quale formula di stile ma costituisce effettiva ricognizione che tra le parti non sussiste nessun'altra partita di dare ed avere né sussiste qualsivoglia ulteriore reciproca pretesa avendo le parti definito con il presente atto ogni questione e dichiarano,
pertanto, di null'altro avere vicendevolmente a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
17. Si dà atto che i coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei reciproci passaporti e dei reciproci documenti validi per l'espatrio nonché di quello del figlio. 18. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 01/04/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani