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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/09/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 415/2024 r.g.
tra
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Pt_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe P.IVA_1
Cusumano e Alessandra Alaimo attrice
e
, in persona del Presidente p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dalle Avv.te Silvana Tassone e Marina Cizza convenuta
Il Giudice scaduto il termine del 9.9.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 10.9.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 415/2024 R.G., vertente tra
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Pt_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe P.IVA_1
Cusumano e Alessandra Alaimo attrice
e
, in persona del Presidente p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dalle Avv.te Silvana Tassone e Marina Cizza convenuta
OGGETTO
Impugnazione avvisi di accertamento - canone unico patrimoniale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi nella specie.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha evocato in giudizio la Provincia Pt_1 di al fine di sentir annullati tre avvisi di accertamento, specificatamente individuati CP_1 in atti, emessi per il mancato versamento del canone unico patrimoniale relativo alle annualità 2021, 2022 e 2023 in relazione a tre concessioni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei medesimi.
Si è costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1 giurisdizione ordinaria in favore del giudice tributario e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Istruita documentalmente, la causa è stata portata in decisione ex artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte sostitutive d'udienza.
3. In via prioritaria va scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia convenuta, essendo astrattamente idonea a definire la lite.
Orbene, in coerenza con l'indirizzo interpretativo affermatosi in questo Tribunale nell'odierna materia, nel caso di specie va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.
La disciplina che regolamenta il canone unico patrimoniale è contenuta nell'articolo 1, commi
816-847, della legge n. 160/2019 (recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022").
In virtù di tale disciplina sono state accorpate nel canone unico patrimoniale una serie di prestazioni patrimoniali che avevano in precedenza distinte qualificazioni e regolamentazioni. Nel dettaglio, sono state ricondotte in un'unica fattispecie prestazioni che
4 avevano natura tributaria (TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità, CIMP) e prestazioni che avevano natura corrispettiva (COSAP, canone concessorio non ricognitorio stradale, ulteriori canoni ricognitori o concessori).
In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 160/2019 "a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato " canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati " enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province".
La finalità di interesse pubblico perseguita dal legislatore è, da un lato, quella di semplificare, rendendolo al contempo più trasparente, l'accesso dei privati a beni che non hanno un sostituto di mercato ma sono necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali, dall'altro, quello di razionalizzare le entrate patrimoniali degli enti pubblici attraverso un sistema ordinato e non discriminatorio di tariffe, basato sulla misura dell'utilizzazione individuale.
Tanto premesso, si condividono i rilievi svolti in una fattispecie analoga a quella di cui trattasi nella sentenza n. 264/2024, pronunciata dall'intestato Tribunale e qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. (rammentandosi che per giurisprudenza costante la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile - cfr. Cass. n. 29017/2021; Cass. n. 17640/2016 e molte altre dello stesso tenore).
Nel dettaglio, va osservato che alla base dell'erogazione del canone in questione non può configurarsi un rapporto di corrispettività contrattuale, non potendo il disporre CP_2 alcun esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale.
5 E invero, per come riscontrato dal comma 817 dell'art. 1 L. 160 su cit., la normativa in esame impone ai Comuni l'invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe, così operando un bilanciamento tra la necessità di predeterminazione statuale della tariffa base, al fine di garantire il rispetto della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., e l'esigenza di tutelare l'autonomia finanziaria dei singoli Enti territoriali riconosciuta dagli artt.
117, 118 e 119 Cost..
Pertanto, un eventuale esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale comporterebbe una diretta diminuzione delle entrate del bilancio dell'Ente territoriale, in violazione della disciplina contenuta nell'art. 1, commi 816 e ss., della L. n. 160 cit., che mira a garantire omogeneità e parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando che il singolo ente territoriale possa autonomamente e arbitrariamente fissare in modo incongruo il canone in oggetto.
Ne consegue che, per effetto della previsione del canone unico patrimoniale, da una parte,
è limitata la libertà contrattuale dell'ente comunale (vincolato alle suddette esigenze di bilancio) e, dall'altra, l'ente non può erogare controprestazioni pecuniarie in alternativa/sostituzione dell'indennità per l'occupazione del suolo pubblico.
A sostegno di quanto dedotto viene in rilievo l'ulteriore circostanza che la disciplina di riferimento, nelle ipotesi di occupazione di servizi di pubblica utilità non consente la massima manovrabilità delle tariffe, senza limiti minimi e massimi, al pari di quanto ordinariamente previsto nell'ipotesi di un'entrata tributaria, in relazione alla quale la riserva di legge di rango costituzionale impone che il limite superiore del prelievo sia stabilita a livello primario.
E difatti, il co. 831 art. 1 L. 160 cit. prevede: “l'applicazione di un canone determinato forfettariamente, secondo un sistema tariffario rigidamente individuato dalla legislazione nazionale e non suscettibile di diversa disciplina regolamentare da parte dell'ente locale”.
Deve quindi affermarsi che l'importo del canone introdotto dai recenti interventi legislativi, analogamente a quello dell'imposta, è determinato in funzione del criterio della copertura del costo, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta che sostituisce tutte le precedenti forme di imposizione poste a carico dei soggetti che, a vario titolo, occupano il suolo pubblico, con conseguente riconoscimento della sua natura latamente tributaria.
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con indicazione del
Giudice tributario quale Autorità giudiziaria competente davanti alla quale è possibile riassumere il processo.
6 4. Il fatto che non si assuma una decisione del merito e la sussistenza di contrasti nella giurisprudenza in ordine alla natura del canone de quo costituiscono giusti motivi per compensare le spese.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito, indicando l'Autorità giudiziaria tributaria quale autorità competente, dinanzi alla quale è possibile riassumere il processo nel termine di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Crotone, il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
7
SEZIONE CIVILE
Causa n. 415/2024 r.g.
tra
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Pt_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe P.IVA_1
Cusumano e Alessandra Alaimo attrice
e
, in persona del Presidente p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dalle Avv.te Silvana Tassone e Marina Cizza convenuta
Il Giudice scaduto il termine del 9.9.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 10.9.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 415/2024 R.G., vertente tra
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Pt_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe P.IVA_1
Cusumano e Alessandra Alaimo attrice
e
, in persona del Presidente p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dalle Avv.te Silvana Tassone e Marina Cizza convenuta
OGGETTO
Impugnazione avvisi di accertamento - canone unico patrimoniale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi nella specie.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha evocato in giudizio la Provincia Pt_1 di al fine di sentir annullati tre avvisi di accertamento, specificatamente individuati CP_1 in atti, emessi per il mancato versamento del canone unico patrimoniale relativo alle annualità 2021, 2022 e 2023 in relazione a tre concessioni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei medesimi.
Si è costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1 giurisdizione ordinaria in favore del giudice tributario e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Istruita documentalmente, la causa è stata portata in decisione ex artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte sostitutive d'udienza.
3. In via prioritaria va scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia convenuta, essendo astrattamente idonea a definire la lite.
Orbene, in coerenza con l'indirizzo interpretativo affermatosi in questo Tribunale nell'odierna materia, nel caso di specie va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.
La disciplina che regolamenta il canone unico patrimoniale è contenuta nell'articolo 1, commi
816-847, della legge n. 160/2019 (recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022").
In virtù di tale disciplina sono state accorpate nel canone unico patrimoniale una serie di prestazioni patrimoniali che avevano in precedenza distinte qualificazioni e regolamentazioni. Nel dettaglio, sono state ricondotte in un'unica fattispecie prestazioni che
4 avevano natura tributaria (TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità, CIMP) e prestazioni che avevano natura corrispettiva (COSAP, canone concessorio non ricognitorio stradale, ulteriori canoni ricognitori o concessori).
In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 160/2019 "a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato " canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati " enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province".
La finalità di interesse pubblico perseguita dal legislatore è, da un lato, quella di semplificare, rendendolo al contempo più trasparente, l'accesso dei privati a beni che non hanno un sostituto di mercato ma sono necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali, dall'altro, quello di razionalizzare le entrate patrimoniali degli enti pubblici attraverso un sistema ordinato e non discriminatorio di tariffe, basato sulla misura dell'utilizzazione individuale.
Tanto premesso, si condividono i rilievi svolti in una fattispecie analoga a quella di cui trattasi nella sentenza n. 264/2024, pronunciata dall'intestato Tribunale e qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. (rammentandosi che per giurisprudenza costante la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile - cfr. Cass. n. 29017/2021; Cass. n. 17640/2016 e molte altre dello stesso tenore).
Nel dettaglio, va osservato che alla base dell'erogazione del canone in questione non può configurarsi un rapporto di corrispettività contrattuale, non potendo il disporre CP_2 alcun esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale.
5 E invero, per come riscontrato dal comma 817 dell'art. 1 L. 160 su cit., la normativa in esame impone ai Comuni l'invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe, così operando un bilanciamento tra la necessità di predeterminazione statuale della tariffa base, al fine di garantire il rispetto della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., e l'esigenza di tutelare l'autonomia finanziaria dei singoli Enti territoriali riconosciuta dagli artt.
117, 118 e 119 Cost..
Pertanto, un eventuale esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale comporterebbe una diretta diminuzione delle entrate del bilancio dell'Ente territoriale, in violazione della disciplina contenuta nell'art. 1, commi 816 e ss., della L. n. 160 cit., che mira a garantire omogeneità e parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando che il singolo ente territoriale possa autonomamente e arbitrariamente fissare in modo incongruo il canone in oggetto.
Ne consegue che, per effetto della previsione del canone unico patrimoniale, da una parte,
è limitata la libertà contrattuale dell'ente comunale (vincolato alle suddette esigenze di bilancio) e, dall'altra, l'ente non può erogare controprestazioni pecuniarie in alternativa/sostituzione dell'indennità per l'occupazione del suolo pubblico.
A sostegno di quanto dedotto viene in rilievo l'ulteriore circostanza che la disciplina di riferimento, nelle ipotesi di occupazione di servizi di pubblica utilità non consente la massima manovrabilità delle tariffe, senza limiti minimi e massimi, al pari di quanto ordinariamente previsto nell'ipotesi di un'entrata tributaria, in relazione alla quale la riserva di legge di rango costituzionale impone che il limite superiore del prelievo sia stabilita a livello primario.
E difatti, il co. 831 art. 1 L. 160 cit. prevede: “l'applicazione di un canone determinato forfettariamente, secondo un sistema tariffario rigidamente individuato dalla legislazione nazionale e non suscettibile di diversa disciplina regolamentare da parte dell'ente locale”.
Deve quindi affermarsi che l'importo del canone introdotto dai recenti interventi legislativi, analogamente a quello dell'imposta, è determinato in funzione del criterio della copertura del costo, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta che sostituisce tutte le precedenti forme di imposizione poste a carico dei soggetti che, a vario titolo, occupano il suolo pubblico, con conseguente riconoscimento della sua natura latamente tributaria.
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con indicazione del
Giudice tributario quale Autorità giudiziaria competente davanti alla quale è possibile riassumere il processo.
6 4. Il fatto che non si assuma una decisione del merito e la sussistenza di contrasti nella giurisprudenza in ordine alla natura del canone de quo costituiscono giusti motivi per compensare le spese.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito, indicando l'Autorità giudiziaria tributaria quale autorità competente, dinanzi alla quale è possibile riassumere il processo nel termine di legge;
- spese compensate.
Così deciso in Crotone, il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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