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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 07/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Validità o ha pronunciato seguente efficacia del contratto o di singole clausole SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 83/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , rappresentata e difesa Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. PITTELLI GIANDOMENICO giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. LUCIANI MICHELA, giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 129/2023 del Tribunale
di Bolzano di data 17.02.2023 - 20.02.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
1 all'udienza del 23.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
in via principale:
- 1) accogliere in ogni caso l'appello avverso la sentenza n.
129/2023 del Tribunale di Bolzano e conseguentemente annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 871/2021 del 16.06.2021 (R.G. n. 2644/2021),
rigettando comunque le domande con esso proposte;
nel merito, e proposto in via riconvenzionale in primo
grado,
- 2) accertare e dichiarare l'inadempimento di parte opposta per violazione dell'art. 14 del contratto di Controparte_1
vendita di energia elettrica ovvero per violazione del principio di buona fede e di correttezza per non aver rinegoziato le condizioni contrattuali e, conseguentemente, accertato e dichiarato l'obbligo in capo al di rinegoziare a Controparte_1
partire da marzo 2020 le condizioni economiche del contratto di vendita di energia elettrica, disporre l'esecuzione specifica in forza dell'art. 2932 c.c. e modificare equamente le condizioni economiche del contratto di fornitura di energia elettrica disponendo la riduzione del 25 % - o della diversa percentuale stabilita in corsa di causa - del prezzo fisso per i mesi correnti da marzo 2020 a dicembre 2020 ai sensi di quanto esposto in narrativa;
2 - 3) in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento di parte opposta per violazione dell'art. 14 del Controparte_1
contratto di vendita di energia elettrica ovvero per violazione del principio di buona fede e di correttezza per non aver rinegoziato le condizioni contrattuali e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'obbligo in capo al a partire da Controparte_1
marzo 2020 di rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto di fornitura di energia elettrica ai sensi e nella misura di quanto esposto in narrativa e condannarla a rinegoziare le condizioni contrattuali entro un congruo termine;
- 4) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inadempimento di parte opposta per Controparte_1
violazione dell'art. 14 del contratto di vendita di energia elettrica ovvero per violazione del principio di buona fede e di correttezza e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti da pari alla metà Pt_1 Parte_2
del prodotto (di modo che la perdita venga allocata equamente tra i due contraenti) risultante dalla differenza tra il prezzo di
60,08 €/MWh ed il prezzo medio dell'energia elettrica per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020 moltiplicato per la produzione di energia elettrica nello stesso periodo di tempo, ovvero alla diversa somma anche maggiore che sarà accertata in corso di giudizio oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e rivalutazione;
- 5) in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la
3 risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 c.c.. e, accertato il danno subito da condannare il Pt_1 Parte_2 CP_1
al risarcimento dei danni patiti e patendi da
[...] Pt_1 [...]
pari alla metà del prodotto risultante dalla differenza tra il Pt_2
prezzo di 60,08 €/MWh ed il prezzo medio dell'energia elettrica per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020 moltiplicato per la produzione di energia elettrica nello stesso periodo di tempo,
ovvero alla diversa somma anche maggiore che sarà accertata in corso di giudizio oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e rivalutazione;
- 6) in via istruttoria, si chiede l'assunzione di una CTU al fine di verificare l'andamento dei prezzi dell'energia elettrica durante l'evento pandemico del 2020 ed i conseguenti danni subiti da
Pt_1 Parte_2
in ogni caso:
con integrale rifusione di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello
propo-sto da . per i motivi tutti esposti in narrativa;
Pt_1 Pt_2
nel merito: respingersi il gravame avversario siccome
infondato in ogni sua parte per i motivi di cui in narrativa, con
conseguente reiezione di ogni domanda dedotta in giudizio da
parte di e conferma dell'impugnata sentenza;
Pt_1 Pt_2
4 In ogni caso: con vittoria di competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
La vertenza è stata definita dal Tribunale con sentenza n. 129/2023 del 17.02.2023, che ha disatteso l'opposizione gravando l'opponente delle spese del procedimento.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Pt_1
(in seguito anche solo svolgendo tre motivi di Parte_2 Pt_1
impugnazione.
Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 112
c.p.c.. Violazione dell'art. 14 del contratto di vendita di energia
elettrica dd. 16.12.2019” lamenta:
i) innanzitutto, che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non riconoscere in capo a sulla base dell'art. 14 del Pt_1
contratto di vendita di energia elettrica, il diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 14 cit.;
ii) che il Giudice di primo grado avrebbe sbagliato sulla procedura da osservare in caso di mutamento delle condizioni di mercato e per avere affermato che ha interrotto le Pt_1
trattative.
Con il secondo motivo rubricato “Erroneità della sentenza
per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all'art.
5 1467 c.c.” l'appellante si duole:
i) per avere il primo Giudice, a suo dire, errato nell'applicazione dei criteri di buona fede e correttezza correlando la loro osservanza al mancato intervento dell' CP_2
ii) per avere il primo Giudice, conseguentemente, errato nel non riconoscere in capo ad sulla base dei canoni della buona Pt_1
fede e della correttezza il diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
Con il terzo motivo d'impugnazione rubricato “Erroneità
della sentenza per travisamento dei fatti e per contraddittorietà
con conseguente violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.”
l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel prendere a riferimento la crescita dei prezzi di mercato da maggio 2020 a dicembre 2020, per la sussistenza o meno di una eccessiva onerosità e quindi di una modifica dell'equilibrio economico.
Si è costituito in questo grado del giudizio il CP_1
chiedendo il rigetto delle domande proposte con atto di
[...]
appello, poiché ritenute infondate sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 23.10.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per ordine logico va in primo luogo esaminato il terzo
6 motivo d'appello che converge sulla negazione, contenuta in sentenza, dell'eccessiva onerosità del contratto che a dire dell'appellante sarebbe dipesa dal denunciato svilimento del bene compravenduto.
L'appellante contesta la conclusione del Tribunale
secondo il quale, per l'acquirente l'adempimento del contratto di compravendita non era diventato eccessivamente oneroso per effetto della sopravvenuta sproporzione tra il prezzo di acquisto e quello ribassato di rivendita, dipeso dall'incidenza dei provvedimenti anticovid sull'andamento del mercato dell'energia elettrica.
Sul tema vanno svolte le seguenti considerazioni.
Con il contratto dd. 16.12.2019 le parti, per l'anno 2020,
hanno concordato la compravendita dell'intero volume annuale di energia prodotto dalla centrale idroelettrica appartenente all'ente pubblico venditore, la cui entità era evidentemente incerta trattandosi di energia da fonte rinnovabile, per sua natura discontinua.
I contraenti hanno optato per l'applicazione di un prezzo di acquisto unitario al MWh, concordandolo in misura fissa e invariabile (€ 60,08) per tutta la durata del contratto, senza quindi prevedere alcun meccanismo di indicizzazione che consentisse di revisionare il corrispettivo in caso di mutamento del valore di mercato del bene compravenduto.
La struttura dell'accordo manifesta un'evidente
7 similitudine con il c.d. contratto forward che consiste nella compravendita di un bene reale (come ad es. le materie prime)
negoziata direttamente dalle controparti, dunque al di fuori del mercato borsistico, ove il compratore s'impegna all'acquisto alla data pattuita pagando il prezzo concordato e il venditore alla cessione alla medesima data e al medesimo prezzo.
Nella specie l'ente pubblico produttore dell'energia,
anziché collocare direttamente, attraverso la borsa elettrica,
l'energia che il suo impianto avrebbe prodotto nel 2020,
esponendosi così al rischio connesso alla fluttuazione del prezzo di mercato dipendente anche dalla dinamica stagionale della domanda e dell'offerta, ha inteso cederla al miglior corrispettivo unitario fisso, selezionato all'esito di una procedura di evidenza pubblica.
In senso simmetricamente opposto le offerte formulate dagli operatori che hanno partecipato alla procedura selettiva erano all'evidenza il riflesso del loro intento speculativo guidato dall'aspettativa circa l'andamento al rialzo del valore di mercato dell'energia.
In particolare, ciò valeva per l'aggiudicataria del contratto che, per sua espressa ammissione, intendeva destinare la partita di energia acquistata non al proprio fabbisogno aziendale ma alla rivendita in borsa.
Da tanto discende che il ribasso del prezzo di rivendita dell'energia elettrica, per chiara pattuizione delle parti,
8 rientrava per tutta la durata del rapporto nel rischio contrattuale previsto e assunto dall'acquirente.
Alla luce di questi rilievi va letto il testo dell'art. 14 del contratto, che prevede una clausola di rinegoziazione per l'ipotesi di sopravvenuto disequilibrio economico del programma negoziale.
Premesso che l'accordo concluso dalle parti soggiace alla disciplina legale, la clausola individua il presupposto della propria applicazione nell'introduzione di disposizioni normative o provvedimentali incidenti sul profilo contenutistico ed esecutivo e/o sull'equilibrio economico del negozio, includendo espressamente nell'esemplificazione delle sopravvenienze rilevanti l'adozione di provvedimenti aventi efficacia diretta o indiretta sui costi di sbilanciamento, di dispacciamento e di mercato (“… Maßnahmen im Zusammenhang mit den
Sbilanciamento und – Dispacciamentokosten sowie Marktkosten
und welche direkte oder indirekte Auswirkungen entfalten”).
Mediante l'esemplificativa valorizzazione delle variazioni degli oneri di sbilanciamento, di dispacciamento e di mercato le parti si sono prefigurate, ai fini riequilibrativi, le modificazioni dipendenti da sopravvenienze normative o provvedimentali del costo dei servizi connessi alla produzione e alla distribuzione dell'energia.
Il tutto a significare che dalla formulazione testuale della clausola non emergono, nemmeno in via d'inferenza
9 interpretativa, chiari termini sulla base dei quali poter stabilire se e con quale criterio le parti abbiano inteso mitigare l'alea contrattuale espressamente assunta dall'acquirente nell'eventualità che nel corso della durata annuale del rapporto vi fossero state interferenze normative sulla dinamica di domanda ed offerta diverse da quelle incidenti sugli oneri di produzione e distribuzione dell'energia.
Quanto poi all'indagine se nella specie il ribasso del prezzo di mercato dell'energia elettrica abbia ecceduto l'alea normale del contratto accollata all'acquirente, è necessario muovere dalla constatazione che la prestazione a carico del produttore/venditore, benché consistita nella cessione continuativa dell'energia elettrica per tutto l'anno 2020, aveva carattere unitario dal momento che si riferiva all'intero volume globalmente prodotto dall'impianto di sua proprietà durante il periodo di tempo considerato.
Poiché era annuale l'orizzonte temporale dell'affare, deve reputarsi che simmetricamente unica fosse anche l'obbligazione di pagamento del prezzo a carico dell'acquirente. La concordata ripartizione in scadenze mensili della fatturazione e del saldo del corrispettivo serviva ad agevolare l'acquirente. In nessun modo il testo contrattuale consente, infatti, di concludere che con ciò le parti abbiano voluto frazionare il suo debito in una serie di autonome obbligazioni.
In sintesi, quindi, poiché l'impegno contrattuale del
10 venditore riguardava la cessione a prezzo fisso di tutta l'energia elettrica che avrebbe prodotto nel 2020, simmetricamente unica era l'obbligazione dell'acquirente di pagare il corrispettivo che sarebbe stato liquidato moltiplicando il prezzo fisso concordato per il volume ceduto nell'arco temporale considerato.
Deriva che la verifica circa gli accettabili limiti di onerosità dell'alea contrattuale va effettuata avuto riguardo all'annuale andamento borsistico dei valori perché proprio sulla base di questo lasso temporale è stato concordato il volume totale di energia elettrica che il produttore/venditore doveva cedere a prezzo fisso alla controparte, afferendo, come detto, la ripartizione mensile unicamente alla fatturazione e al pagamento dell'unico corrispettivo, dunque al termine di adempimento della prestazione posta a carico dell'acquirente.
L'arco temporale a cui fare riferimento per l'individuazione delle variazioni di prezzo da prendere a base della ridetta verifica è perciò quello dell'esecuzione del contratto, perché è proprio con riferimento al periodo di attuazione del rapporto che le parti, con il loro accordo, hanno ripartito consensualmente tra loro l'alea contrattuale.
Orbene, dai valori forniti dalla stessa appellante emerge che nel mese di gennaio 2020, quando è iniziata l'esecuzione della fornitura da lei acquistata con il contratto dd. 16.12.2019,
il prezzo medio dell'energia era pari a 45,89 €/MWh, mentre il prezzo medio riferito a tutto l'anno 2020 è stato di 37,78
11 €/MWh.
Ciò significa che il ribasso annuale medio del prezzo si è
assestato su una percentuale pari al 17,67%, meno di 1/5.
Anche volendo assumere quale valore di riferimento iniziale quello di borsa corrente alla data dell'aggiudicazione/conclusione del contratto, quando cioè sul corrispettivo fisso tra le parti si è definitivamente formato l'accordo, dal doc. n. 20 dell'appellante emerge che il prezzo medio dell'energia elettrica nel mese di dicembre 2019 era pari a € 42,28, il che equivale, per l'anno 2020 (con riferimento al prezzo medio), ad una variazione al ribasso pari a poco meno del 10,64%, ca 1/10.
In sintesi, quindi, la venditrice, accettando di acquistare a prezzo fisso dal produttore l'intera partita di energia che il suo impianto avrebbe erogato nel 2020 ha assunto su di sé il rischio speculativo che, nel lasso temporale di attuazione del rapporto,
il valore dell'energia elettrica non solo non si apprezzasse rispetto al prezzo contrattualizzato ma addirittura potesse deprimersi.
I dati indicati dalla stessa appellante rappresentano l'autoevidenza numerica che durante l'esecuzione annuale del contratto la contenuta oscillazione del prezzo di mercato dell'energia si è allineata con l'alea ordinaria assunta dalla compratrice mediante un contratto avente, peraltro, una connotazione evidentemente speculativa.
12 Le sopravvenienze normative/provvedimentali che hanno condizionato nel 2020 la dinamica di domanda e offerta di energia elettrica, peraltro limitatamente a un solo trimestre,
non hanno, quindi, avuto l'effetto di alterare eccessivamente l'equilibrio contrattuale.
Il motivo d'impugnazione va pertanto disatteso e confermato l'accertato difetto, per l'acquirente, della sopravvenuta onerosità eccessiva del contratto.
Dall'infondatezza del terzo motivo d'impugnazione deriva il rigetto anche dei primi due che tematizzano la questione dell'inadempimento dell'obbligo del produttore/venditore di rinegoziare il prezzo di compravendita dell'energia elettrica.
Ribadito che nella specie non ricorrevano le sopravvenienze squilibrartici che sostanziavano tale obbligo,
deve affermarsi che piena giustificazione ha avuto il diniego dal produttore/venditore opposto alla richiesta di controparte,
formulata una prima volta in data 14.05.2020 e reiterata in data 06.07.2020, di applicare la clausola n. 14 dell'accordo ovvero di rinegoziare secondo buona fede il programma negoziale.
La legittimità del rifiuto deriva, inoltre, già solo dalla considerazione che, quando tale richiesta è stata formulata,
l'asserita alterazione del sinallagma non era ancora apprezzabile posto che, come sopra osservato, la ripartizione dell'alea era stata concordata su base annuale, sicché a luglio
13 del 2020 non era ancora definitivo se e in quale misura l'energia elettrica si sarebbe svilita.
Ogni altra questione è assorbita e, in conclusione,
l'appello non merita accoglimento e la sentenza impugnata va confermata.
5. Rigettato l'appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante al Controparte_1
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Pt_1 Parte_2 Controparte_1
sentenza n. 129/2023 del 17.02.2023, del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere al le Pt_1 Parte_2 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 11.489,65 di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale, € 1.498,65 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Pt_1 Parte_2
14 dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 4 dicembre 2024
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Validità o ha pronunciato seguente efficacia del contratto o di singole clausole SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 83/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , rappresentata e difesa Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. PITTELLI GIANDOMENICO giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. LUCIANI MICHELA, giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 129/2023 del Tribunale
di Bolzano di data 17.02.2023 - 20.02.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
1 all'udienza del 23.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
in via principale:
- 1) accogliere in ogni caso l'appello avverso la sentenza n.
129/2023 del Tribunale di Bolzano e conseguentemente annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 871/2021 del 16.06.2021 (R.G. n. 2644/2021),
rigettando comunque le domande con esso proposte;
nel merito, e proposto in via riconvenzionale in primo
grado,
- 2) accertare e dichiarare l'inadempimento di parte opposta per violazione dell'art. 14 del contratto di Controparte_1
vendita di energia elettrica ovvero per violazione del principio di buona fede e di correttezza per non aver rinegoziato le condizioni contrattuali e, conseguentemente, accertato e dichiarato l'obbligo in capo al di rinegoziare a Controparte_1
partire da marzo 2020 le condizioni economiche del contratto di vendita di energia elettrica, disporre l'esecuzione specifica in forza dell'art. 2932 c.c. e modificare equamente le condizioni economiche del contratto di fornitura di energia elettrica disponendo la riduzione del 25 % - o della diversa percentuale stabilita in corsa di causa - del prezzo fisso per i mesi correnti da marzo 2020 a dicembre 2020 ai sensi di quanto esposto in narrativa;
2 - 3) in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento di parte opposta per violazione dell'art. 14 del Controparte_1
contratto di vendita di energia elettrica ovvero per violazione del principio di buona fede e di correttezza per non aver rinegoziato le condizioni contrattuali e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'obbligo in capo al a partire da Controparte_1
marzo 2020 di rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto di fornitura di energia elettrica ai sensi e nella misura di quanto esposto in narrativa e condannarla a rinegoziare le condizioni contrattuali entro un congruo termine;
- 4) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inadempimento di parte opposta per Controparte_1
violazione dell'art. 14 del contratto di vendita di energia elettrica ovvero per violazione del principio di buona fede e di correttezza e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti da pari alla metà Pt_1 Parte_2
del prodotto (di modo che la perdita venga allocata equamente tra i due contraenti) risultante dalla differenza tra il prezzo di
60,08 €/MWh ed il prezzo medio dell'energia elettrica per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020 moltiplicato per la produzione di energia elettrica nello stesso periodo di tempo, ovvero alla diversa somma anche maggiore che sarà accertata in corso di giudizio oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e rivalutazione;
- 5) in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la
3 risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 c.c.. e, accertato il danno subito da condannare il Pt_1 Parte_2 CP_1
al risarcimento dei danni patiti e patendi da
[...] Pt_1 [...]
pari alla metà del prodotto risultante dalla differenza tra il Pt_2
prezzo di 60,08 €/MWh ed il prezzo medio dell'energia elettrica per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020 moltiplicato per la produzione di energia elettrica nello stesso periodo di tempo,
ovvero alla diversa somma anche maggiore che sarà accertata in corso di giudizio oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e rivalutazione;
- 6) in via istruttoria, si chiede l'assunzione di una CTU al fine di verificare l'andamento dei prezzi dell'energia elettrica durante l'evento pandemico del 2020 ed i conseguenti danni subiti da
Pt_1 Parte_2
in ogni caso:
con integrale rifusione di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello
propo-sto da . per i motivi tutti esposti in narrativa;
Pt_1 Pt_2
nel merito: respingersi il gravame avversario siccome
infondato in ogni sua parte per i motivi di cui in narrativa, con
conseguente reiezione di ogni domanda dedotta in giudizio da
parte di e conferma dell'impugnata sentenza;
Pt_1 Pt_2
4 In ogni caso: con vittoria di competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
La vertenza è stata definita dal Tribunale con sentenza n. 129/2023 del 17.02.2023, che ha disatteso l'opposizione gravando l'opponente delle spese del procedimento.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Pt_1
(in seguito anche solo svolgendo tre motivi di Parte_2 Pt_1
impugnazione.
Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 112
c.p.c.. Violazione dell'art. 14 del contratto di vendita di energia
elettrica dd. 16.12.2019” lamenta:
i) innanzitutto, che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non riconoscere in capo a sulla base dell'art. 14 del Pt_1
contratto di vendita di energia elettrica, il diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 14 cit.;
ii) che il Giudice di primo grado avrebbe sbagliato sulla procedura da osservare in caso di mutamento delle condizioni di mercato e per avere affermato che ha interrotto le Pt_1
trattative.
Con il secondo motivo rubricato “Erroneità della sentenza
per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all'art.
5 1467 c.c.” l'appellante si duole:
i) per avere il primo Giudice, a suo dire, errato nell'applicazione dei criteri di buona fede e correttezza correlando la loro osservanza al mancato intervento dell' CP_2
ii) per avere il primo Giudice, conseguentemente, errato nel non riconoscere in capo ad sulla base dei canoni della buona Pt_1
fede e della correttezza il diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
Con il terzo motivo d'impugnazione rubricato “Erroneità
della sentenza per travisamento dei fatti e per contraddittorietà
con conseguente violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.”
l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel prendere a riferimento la crescita dei prezzi di mercato da maggio 2020 a dicembre 2020, per la sussistenza o meno di una eccessiva onerosità e quindi di una modifica dell'equilibrio economico.
Si è costituito in questo grado del giudizio il CP_1
chiedendo il rigetto delle domande proposte con atto di
[...]
appello, poiché ritenute infondate sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 23.10.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per ordine logico va in primo luogo esaminato il terzo
6 motivo d'appello che converge sulla negazione, contenuta in sentenza, dell'eccessiva onerosità del contratto che a dire dell'appellante sarebbe dipesa dal denunciato svilimento del bene compravenduto.
L'appellante contesta la conclusione del Tribunale
secondo il quale, per l'acquirente l'adempimento del contratto di compravendita non era diventato eccessivamente oneroso per effetto della sopravvenuta sproporzione tra il prezzo di acquisto e quello ribassato di rivendita, dipeso dall'incidenza dei provvedimenti anticovid sull'andamento del mercato dell'energia elettrica.
Sul tema vanno svolte le seguenti considerazioni.
Con il contratto dd. 16.12.2019 le parti, per l'anno 2020,
hanno concordato la compravendita dell'intero volume annuale di energia prodotto dalla centrale idroelettrica appartenente all'ente pubblico venditore, la cui entità era evidentemente incerta trattandosi di energia da fonte rinnovabile, per sua natura discontinua.
I contraenti hanno optato per l'applicazione di un prezzo di acquisto unitario al MWh, concordandolo in misura fissa e invariabile (€ 60,08) per tutta la durata del contratto, senza quindi prevedere alcun meccanismo di indicizzazione che consentisse di revisionare il corrispettivo in caso di mutamento del valore di mercato del bene compravenduto.
La struttura dell'accordo manifesta un'evidente
7 similitudine con il c.d. contratto forward che consiste nella compravendita di un bene reale (come ad es. le materie prime)
negoziata direttamente dalle controparti, dunque al di fuori del mercato borsistico, ove il compratore s'impegna all'acquisto alla data pattuita pagando il prezzo concordato e il venditore alla cessione alla medesima data e al medesimo prezzo.
Nella specie l'ente pubblico produttore dell'energia,
anziché collocare direttamente, attraverso la borsa elettrica,
l'energia che il suo impianto avrebbe prodotto nel 2020,
esponendosi così al rischio connesso alla fluttuazione del prezzo di mercato dipendente anche dalla dinamica stagionale della domanda e dell'offerta, ha inteso cederla al miglior corrispettivo unitario fisso, selezionato all'esito di una procedura di evidenza pubblica.
In senso simmetricamente opposto le offerte formulate dagli operatori che hanno partecipato alla procedura selettiva erano all'evidenza il riflesso del loro intento speculativo guidato dall'aspettativa circa l'andamento al rialzo del valore di mercato dell'energia.
In particolare, ciò valeva per l'aggiudicataria del contratto che, per sua espressa ammissione, intendeva destinare la partita di energia acquistata non al proprio fabbisogno aziendale ma alla rivendita in borsa.
Da tanto discende che il ribasso del prezzo di rivendita dell'energia elettrica, per chiara pattuizione delle parti,
8 rientrava per tutta la durata del rapporto nel rischio contrattuale previsto e assunto dall'acquirente.
Alla luce di questi rilievi va letto il testo dell'art. 14 del contratto, che prevede una clausola di rinegoziazione per l'ipotesi di sopravvenuto disequilibrio economico del programma negoziale.
Premesso che l'accordo concluso dalle parti soggiace alla disciplina legale, la clausola individua il presupposto della propria applicazione nell'introduzione di disposizioni normative o provvedimentali incidenti sul profilo contenutistico ed esecutivo e/o sull'equilibrio economico del negozio, includendo espressamente nell'esemplificazione delle sopravvenienze rilevanti l'adozione di provvedimenti aventi efficacia diretta o indiretta sui costi di sbilanciamento, di dispacciamento e di mercato (“… Maßnahmen im Zusammenhang mit den
Sbilanciamento und – Dispacciamentokosten sowie Marktkosten
und welche direkte oder indirekte Auswirkungen entfalten”).
Mediante l'esemplificativa valorizzazione delle variazioni degli oneri di sbilanciamento, di dispacciamento e di mercato le parti si sono prefigurate, ai fini riequilibrativi, le modificazioni dipendenti da sopravvenienze normative o provvedimentali del costo dei servizi connessi alla produzione e alla distribuzione dell'energia.
Il tutto a significare che dalla formulazione testuale della clausola non emergono, nemmeno in via d'inferenza
9 interpretativa, chiari termini sulla base dei quali poter stabilire se e con quale criterio le parti abbiano inteso mitigare l'alea contrattuale espressamente assunta dall'acquirente nell'eventualità che nel corso della durata annuale del rapporto vi fossero state interferenze normative sulla dinamica di domanda ed offerta diverse da quelle incidenti sugli oneri di produzione e distribuzione dell'energia.
Quanto poi all'indagine se nella specie il ribasso del prezzo di mercato dell'energia elettrica abbia ecceduto l'alea normale del contratto accollata all'acquirente, è necessario muovere dalla constatazione che la prestazione a carico del produttore/venditore, benché consistita nella cessione continuativa dell'energia elettrica per tutto l'anno 2020, aveva carattere unitario dal momento che si riferiva all'intero volume globalmente prodotto dall'impianto di sua proprietà durante il periodo di tempo considerato.
Poiché era annuale l'orizzonte temporale dell'affare, deve reputarsi che simmetricamente unica fosse anche l'obbligazione di pagamento del prezzo a carico dell'acquirente. La concordata ripartizione in scadenze mensili della fatturazione e del saldo del corrispettivo serviva ad agevolare l'acquirente. In nessun modo il testo contrattuale consente, infatti, di concludere che con ciò le parti abbiano voluto frazionare il suo debito in una serie di autonome obbligazioni.
In sintesi, quindi, poiché l'impegno contrattuale del
10 venditore riguardava la cessione a prezzo fisso di tutta l'energia elettrica che avrebbe prodotto nel 2020, simmetricamente unica era l'obbligazione dell'acquirente di pagare il corrispettivo che sarebbe stato liquidato moltiplicando il prezzo fisso concordato per il volume ceduto nell'arco temporale considerato.
Deriva che la verifica circa gli accettabili limiti di onerosità dell'alea contrattuale va effettuata avuto riguardo all'annuale andamento borsistico dei valori perché proprio sulla base di questo lasso temporale è stato concordato il volume totale di energia elettrica che il produttore/venditore doveva cedere a prezzo fisso alla controparte, afferendo, come detto, la ripartizione mensile unicamente alla fatturazione e al pagamento dell'unico corrispettivo, dunque al termine di adempimento della prestazione posta a carico dell'acquirente.
L'arco temporale a cui fare riferimento per l'individuazione delle variazioni di prezzo da prendere a base della ridetta verifica è perciò quello dell'esecuzione del contratto, perché è proprio con riferimento al periodo di attuazione del rapporto che le parti, con il loro accordo, hanno ripartito consensualmente tra loro l'alea contrattuale.
Orbene, dai valori forniti dalla stessa appellante emerge che nel mese di gennaio 2020, quando è iniziata l'esecuzione della fornitura da lei acquistata con il contratto dd. 16.12.2019,
il prezzo medio dell'energia era pari a 45,89 €/MWh, mentre il prezzo medio riferito a tutto l'anno 2020 è stato di 37,78
11 €/MWh.
Ciò significa che il ribasso annuale medio del prezzo si è
assestato su una percentuale pari al 17,67%, meno di 1/5.
Anche volendo assumere quale valore di riferimento iniziale quello di borsa corrente alla data dell'aggiudicazione/conclusione del contratto, quando cioè sul corrispettivo fisso tra le parti si è definitivamente formato l'accordo, dal doc. n. 20 dell'appellante emerge che il prezzo medio dell'energia elettrica nel mese di dicembre 2019 era pari a € 42,28, il che equivale, per l'anno 2020 (con riferimento al prezzo medio), ad una variazione al ribasso pari a poco meno del 10,64%, ca 1/10.
In sintesi, quindi, la venditrice, accettando di acquistare a prezzo fisso dal produttore l'intera partita di energia che il suo impianto avrebbe erogato nel 2020 ha assunto su di sé il rischio speculativo che, nel lasso temporale di attuazione del rapporto,
il valore dell'energia elettrica non solo non si apprezzasse rispetto al prezzo contrattualizzato ma addirittura potesse deprimersi.
I dati indicati dalla stessa appellante rappresentano l'autoevidenza numerica che durante l'esecuzione annuale del contratto la contenuta oscillazione del prezzo di mercato dell'energia si è allineata con l'alea ordinaria assunta dalla compratrice mediante un contratto avente, peraltro, una connotazione evidentemente speculativa.
12 Le sopravvenienze normative/provvedimentali che hanno condizionato nel 2020 la dinamica di domanda e offerta di energia elettrica, peraltro limitatamente a un solo trimestre,
non hanno, quindi, avuto l'effetto di alterare eccessivamente l'equilibrio contrattuale.
Il motivo d'impugnazione va pertanto disatteso e confermato l'accertato difetto, per l'acquirente, della sopravvenuta onerosità eccessiva del contratto.
Dall'infondatezza del terzo motivo d'impugnazione deriva il rigetto anche dei primi due che tematizzano la questione dell'inadempimento dell'obbligo del produttore/venditore di rinegoziare il prezzo di compravendita dell'energia elettrica.
Ribadito che nella specie non ricorrevano le sopravvenienze squilibrartici che sostanziavano tale obbligo,
deve affermarsi che piena giustificazione ha avuto il diniego dal produttore/venditore opposto alla richiesta di controparte,
formulata una prima volta in data 14.05.2020 e reiterata in data 06.07.2020, di applicare la clausola n. 14 dell'accordo ovvero di rinegoziare secondo buona fede il programma negoziale.
La legittimità del rifiuto deriva, inoltre, già solo dalla considerazione che, quando tale richiesta è stata formulata,
l'asserita alterazione del sinallagma non era ancora apprezzabile posto che, come sopra osservato, la ripartizione dell'alea era stata concordata su base annuale, sicché a luglio
13 del 2020 non era ancora definitivo se e in quale misura l'energia elettrica si sarebbe svilita.
Ogni altra questione è assorbita e, in conclusione,
l'appello non merita accoglimento e la sentenza impugnata va confermata.
5. Rigettato l'appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante al Controparte_1
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Pt_1 Parte_2 Controparte_1
sentenza n. 129/2023 del 17.02.2023, del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere al le Pt_1 Parte_2 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 11.489,65 di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale, € 1.498,65 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Pt_1 Parte_2
14 dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 4 dicembre 2024
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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