Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 07/02/2025, n. 16
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Sentenza 7 febbraio 2025

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La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha emesso un provvedimento in merito all'appello proposto da una società nei confronti di un ente pubblico, riguardante la validità e l'efficacia di un contratto di vendita di energia elettrica. L'appellante ha richiesto l'annullamento di un decreto ingiuntivo e ha sostenuto l'inadempimento dell'ente per non aver rinegoziato le condizioni contrattuali in base a un presunto mutamento delle condizioni di mercato, invocando la violazione del principio di buona fede. L'ente, dal canto suo, ha chiesto l'inammissibilità dell'appello e il rigetto delle domande, ritenendole infondate.

Il giudice ha esaminato le questioni relative all'eccessiva onerosità del contratto e alla legittimità della richiesta di rinegoziazione. Ha concluso che l'appellante non ha dimostrato un'eccessiva onerosità, poiché il ribasso del prezzo di mercato dell'energia rientrava nell'alea contrattuale assunta. Inoltre, ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per attivare la clausola di rinegoziazione, confermando la legittimità del rifiuto dell'ente. Pertanto, l'appello è stato rigettato e l'appellante condannato a rifondere le spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 07/02/2025, n. 16
    Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
    Numero : 16
    Data del deposito : 7 febbraio 2025

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