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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Francesca Cerrone Componente dott. Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1275 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato FERRI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA SOLA PARTE RICORRENTE: come da ricorso depositato in data
17.03.2025, con rinuncia alla domanda di addebito e di contributo al mantenimento per la figlia già maggiorenne, nelle more divenuta economicamente autosufficiente, come precisato Per_1 in sede di discussione orale all'udienza del 01.10.2025
1 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. In data 21/01/1996, in Rufisque (Senegal), la sig.ra e il sig. hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio secondo l'usanza, ivi registrato in data 30/01/1996 con n. 40 del registro libro di matrimonio dell'anno 1996, scegliendo il regime della separazione dei beni, come da certificato di matrimonio debitamente tradotto in lingua italiana (allegato 2 al ricorso).
Il matrimonio è stato trascritto in Italia, nel Comune di Castelfranco Emilia con atto n. 150, parte 2, serie B, dell'anno 2019.
Dalla loro unione sono nati i figli (Modena, 01/01/2011), (Senegal, Persona_2 Persona_3
04/06/2004), (Senegal il 14/10/1996) e (Senegal il 19/09/1999). Per_1 Persona_4
2. Con ricorso del 17.03.2025, ha domandato la separazione dal/la coniuge e formulato Parte_1 richieste accessorie inerenti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, nonché fra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito e all'udienza del
02.07.2025 è stata dichiarata la sua contumacia.
4. All'esito dell'udienza della medesima udienza sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
5. La controversia è stata successivamente istruita mediante il deposito, da parte della ricorrente, di documentazione attestante il percorso di studi delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti ( e . Persona_3 Persona_4
§
Motivi della decisione
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese del/della ricorrente e dalla decisione del/della convenuto/a di non costituirsi nemmeno in giudizio.
Affidamento e collocazione del figlio minore Persona_2
La ricorrente ha chiesto l'affidamento super esclusivo (o rafforzato) del figlio minore e la sua collocazione presso di sé. Ha allegato che, nel corso degli anni, il sig. ha espresso una CP_1 totale disaffezione e disinteresse nei confronti della coniuge e dei figli, che sente e vede sporadicamente ormai da anni;
dall'anno 2018 ha abbandonato l'abitazione coniugale e dal
06/11/2023 risulta irreperibile, tanto che è stato necessario, ai fini del rilascio del passaporto del figlio minore, richiedere l'assenso del Giudice Tutelare del Tribunale di Modena.
Queste gravi carenze confermano la valutazione, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., che l'affidamento condiviso è contrario all'interesse del minore e che deve esserne disposto l'affidamento esclusivo cd. rafforzato o super esclusivo alla madre presso la quale il minore viene, di conseguenza, collocato.
2 Va incaricato il Servizio sociale territorialmente competente prevedendo che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con il figlio, dovrà farlo tramite il Servizio Sociale, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente valutando le modalità più opportune per il diritto di visita e/o frequentazione.
Si provvede come da dispositivo.
Va precisato che non è necessario procedere all'ascolto del minore in quanto tale ascolto sarebbe contrario al suo interesse in ragione del sostanziale abbandono da parte del padre.
Assegnazione della casa familiare.
In ragione dell'affidamento del minore alla madre e della sua collocazione presso la stessa viene prevista, ex art. 337 sexies c.c., l'assegnazione della casa familiare in favore della madre.
Mantenimento dei figli
La sig.ra lavora come aiuto cuoca, con contratto a tempo indeterminato, con una Parte_1 retribuzione media di circa €. 1.000,00/1.100,00 mensili;
la casa coniugale è in affitto per un canone mensile di €. 120,00, oltre spese condominiali per circa €. 780,00 annui e utenze, e la sig.ra Pt_1
non ha proprietà immobiliari in Italia né possiede risparmi.
[...]
La madre, inoltre, si occupa a tempo pieno del figlio minore, con lei convivente. Persona_2
Nulla è documentato in ordine alla posizione economico-patrimoniale del padre. La ricorrente ha, però, dichiarato, in sede di udienza: “Lui è una guardia giurata e penso che svolga ancora questo lavoro”.
che è evidentemente dotato di capacità lavorativa, dovrà quindi contribuire al CP_1 mantenimento del figlio minore Persona_2
Può essere confermato a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, con la somma mensile di euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Persona_2
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
È provato che le figlie maggiorenni e sono incolpevolmente, non Persona_3 Persona_4 economicamente autosufficienti.
Invero, di anni 21, convive con la madre, ha appena terminato le scuole superiori e Persona_3 da settembre 2025 risulta iscritta ad un corso biennale presso un Istituto Tecnico superiore;
frequenta l'università in Francia, fa ritorno a casa della madre ogni volta che può, Persona_4
3 principalmente per le vacanze e i periodi in cui non si tengono le lezioni;
inoltre, è documentalmente provato che la madre le invii mensilmente una somma di circa 200 euro al mese.
Sussistono, quindi, i presupposti dell'art. 337 septies, primo comma c.c. per disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni, e Persona_3 [...] con la somma mensile di euro 300,00 (euro 150 per ciascuna figlia), annualmente Per_4 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Spese di lite.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 3.000 oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00
a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata in [...] il [...]) Parte_1
e (nato in [...] il [...]) che hanno contratto matrimonio in data CP_1
21/01/1996 a Rufisque (Senegal) come risulta dall'atto n. 150 parte 2 serie B, anno 2019 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelfranco Emilia;
2. affida il figlio minore della coppia, in via esclusiva alla madre, con Persona_2 collocazione presso di lei, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni del figlio (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato);
3. colloca il figlio minore della coppia presso la madre;
4. assegna la casa familiare sita in Castelfranco Emilia (MO), Via Castiglione 109, a Parte_1 unitamente ai relativi arredi;
5. regolamenta le frequentazioni tra il figlio minore della coppia e il padre prevedendo che lo stesso, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con il figlio, dovrà farlo tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente valutando le modalità più opportune per il diritto di visita e/o frequentazione, interrompendole qualora disturbanti e pregiudizievoli per il minore;
4 6. obbliga a versare a euro 500,00 mensili con decorrenza dal CP_1 Parte_1
17.03.2025 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 200 mensili il figlio minore ed euro 150 mensili per ciascuna delle due figlie maggiorenni Persona_2 non economicamente autosufficiente, e , in via anticipata entro Persona_3 Persona_4 il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. autorizza il/la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico per CP_2
5 la prole;
8. condanna il convenuto a rifondere a le spese del presente CP_1 Parte_1 procedimento che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge. spese di lite
9. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfranco Emilia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 1° ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Carolina Clo
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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