Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1276/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 3.04.25, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1276/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzata in atti Parte_1
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Sergio Carlino e Annunziata Cantile
APPELLANTE
E
in persona del p.t. E Controparte_1 CP_2
di Lioni in persona del Dirigente p.t. Controparte_3
Rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli
APPELLATI
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Docente. Inosservanza dell'obbligo vaccinale anti Sars-Covid-19 Provvedimento di sospensione dal rapporto di lavoro ex art.4ter c.3 del DL 44/21, conv. con mod. dalla L 76/21, per come esteso dall'art.2 DL. 172/21 (convertito con mod. in L. 3/2022).
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, sez. Lavoro, n.820/2023, pubblicata il 14 novembre 2023, che aveva rigettato nel merito – previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quanto alla domanda cautelare, atteso che la docente a far data dal mese di aprile 2022 era stata riammessa in servizio- la seguente domanda: “riammissione in servizio e il pagamento delle spettanze lavorative maturate, anche a titolo di risarcimento dei danni medio tempore subiti, a far data dalla sospensione e fino alla riammissione in servizio e il versamento dei contributi previdenziali, previsti per il periodo di interruzione del rapporto, previa sospensione del provvedimento di sospensione (notificato ai sensi dell' art. 2 comma 3 dl 26 novembre 2021 n. 172 ) o adozione di idoneo provvedimento, cautelare ritenuto opportuno per anticipare la decisione sul merito, il tutto previa disapplicazione, in quanto lesivi, degli atti amministrativi, ritenuti illegittimi e dello stesso dl 26 novembre 2021 n. 172, come convertito e modificato in quanto in violazione delle norme del diritto comunitario citate in ricorso e che qui si abbiano per integralmente riprodotte, tra le altre quelle del regolamento UE n. 953/2021 e della direttiva 2001/20/CE; nonché previa disapplicazione di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso– anche ove non conosciuto - , nonché di ogni altro atto di natura regolamentare presupposto, consequenziale”
Con l'odierno ricorso l'appellante censura la sentenza impugnata sotto il profilo della carenza o insufficienza della motivazione, nonché della falsa ed errata applicazione della normativa comunitaria e nazionale, concludendo per la riforma della sentenza gravata con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado;
in subordine ha chiesto la compensazione delle spese del primo grado.
Si è costituita l'Amministrazione appellata resistendo all'appello , del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
2 particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto 5 inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
2. Nella fattispecie al vaglio il gravame, pur palesemente sovrabbondante ed espressione di posizioni nel merito insostenibili, perché insistono su profili che il diritto vivente ha chiaramente disatteso, contiene specifici motivi di impugnazione, pur riproduttivi di argomenti già sconfessati dal Giudice di prime cure avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
3. È preliminare ad ogni altra considerazione l'esame della normativa con la quale il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale, data dalla diffusione e gravità dell'epidemia da SARS - Cov 2 (che già l'11 marzo 2020 l'OMS aveva definito "pandemia"), ha adottato misure finalizzate a tutelare la salute pubblica e, fra queste, ha incluso la vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mondiale indicavano come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus.
3.1 In relazione alla presente fattispecie, assume diretto rilievo il D.L. 26 novembre 2001 n. 127 - recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (ratione temporis in fase di conversione e successivamente convertito con modificazione con la Legge 21 gennaio 2022, n.3) che ha esteso l'obbligo vaccinale (già previsto in precedenza per alcune categorie di lavoratori) introducendo l'art.4ter c.3 al DL 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, fra gli altri, al personale della scuola.
3.1.1 Come noto l'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - con l'inserimento dell'art.
4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76- a decorrere dal 15 dicembre 2021, aveva introdotto l'obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
3.2 Si era individuato, quindi, nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla Legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività in ambito scolastico settore in cui, all'esigenza di protezione della salute pubblica, di per sé già
3 determinante, doveva aggiungersi la necessità di garantire la continuità della didattica in presenza, che costituiva strumento di sviluppo della persona umana da improntarsi a criteri di efficienza, solidarietà ed eguaglianza non sempre sufficientemente protetti dalla modalità a distanza.
3.2.1 Il contenuto dell'obbligo vaccinale era precisato dall'art.
3-ter del DL 1° aprile 2021, n. 44 - pure introdotto dal DL 26 novembre 2021, n. 172 - e comprendeva “il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”. La somministrazione della dose di richiamo doveva essere effettuata “entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19”.
3.2.2 Le misure contestate si inserivano, così, come già ben chiarito dal Suprema Consesso di Giustizia Amministrativa – cfr. Cons. St., III, 28.1.2022 n.416- nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultavano sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all'autodeterminazione di quanti avessero deciso di non vaccinarsi, era da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza.
3.3 Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo era garantito dalle previsioni legislative che consentivano l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili.
3.3.1 Va subito evidenziato che nel caso in esame la ricorrente non ha dedotto prima ancora che offerto di provare che versasse in situazioni cliniche incompatibili con l'assolvimento dell'obbligo vaccinale.
3.3.2 Dall'obbligo vaccinale il legislatore aveva, infatti, esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale".
3.4 L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprendeva, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster era passata a cinque mesi (150 giorni).
3.4.1 La circolare del Ministero della Salute del 22 novembre 2021, n. 53312, aveva aggiornato l'intervallo temporale tra la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) e il completamento del ciclo primario nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, precedentemente fissato in sei mesi (180 giorni).
4 3.5 L'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modificava pure i termini di validità delle certificazioni verdi definiti dall'art. 94 , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e, con riferimento alle certificazioni rilasciate “al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo” e a quelle conseguenti alla “avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”, ne riduceva la durata da dodici a nove mesi.
4. In sintesi, dal 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico doveva essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e/o guarigione). La somministrazione della dose di richiamo doveva essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, pari a nove mesi.
4.1 Sul piano fattuale, va subito evidenziato come sia documentato che il giorno 29/11/2021, con CIRCOLARE n.95 /a.s. 2021-2022 Prot. n. 9720, avente ad oggetto:
“Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico”, l'intero personale scolastico dell' nel quale è annoverata la Controparte_4 ricorrente, quale docente a tempo rimaria, ha avuto cognizione del D.L. 172/2021, che tra le misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza, tra l'altro, dell'attività d'insegnamento prevedeva l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021. La circolare informava i docenti dei termini e delle modalità di adempimento dell'obbligo vaccinale.
5. Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115 , dal 15 dicembre 2021, la vaccinazione costituiva requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applicava al personale a tempo determinato e indeterminato.
5.1 È documentato che la docente non versando in alcuna delle Parte_1 condizioni che consentivano l'ese inazione, non effettuava la vaccinazione (controllo effettuato mediante piattaforma SIDI, cfr. nota 14 dicembre 2021, n. 1337/DPPR).
5.1.1 Come già anticipato – cfr. §. 3.3.2- al L'art. 4, commi 2 e 7, del cit. DL 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione era stata estesa al personale scolastico dall'art.
4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevedeva che la vaccinazione potesse essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
5 5.1.2 In tal caso, il dirigente scolastico avrebbe potuto adibire detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione era omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7, DL n. 44/2021).
5.2 A verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti obbligati, in continuità con quanto era avvenuto per il possesso della certificazione verde COVID-19, dovevano provvedere i Direttori degli Uffici Controparte_5
5.2.1 In caso di inadempimento dell'obbligo, anche ai dirigenti scolastici si sarebbero applicate le conseguenze previste dall'art.
4-ter del DL 1° aprile 2021, n. 44.
5.3 È documentato che correttamente il Dirigente scolastico aveva inviato alla docente
, con prot. Riservato 105999 del 18.12.2021, AR n.052265944440.8 Pt_1 consegnata il 21.12.2021, l'invito ad adempiere ai sensi dell'art.4 ter c.2 del DL 44/2021 (conv.L.76/2021) e a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, uno dei seguenti documenti: a) documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
b) attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; d) insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
5.3.1 Ed invero, qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del DL n. 52 del 2021, a seguito del controllo non fosse risultata effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risultasse presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, doveva invitare l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito: a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
5.3.2 Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico doveva invitare l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico. In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale avrebbe continuato a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
5.3.3 Alla scadenza del citato termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico doveva attivare immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.
6 5.3.4 Tale verifica, ove conclusa con esito negativo, avrebbe determinato l'immediata sospensione dal diritto del lavoratore di svolgere l'attività lavorativa, "senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro" e, in relazione al medesimo periodo, il venir meno del diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento comunque denominati (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).
5.4 È documentato che decorsi 5 giorni, solo in data 27/12/2021, la docente , Pt_1 comunicava a mezzo mail indirizzata all'Istituto 1) Blocco piattaforma vacc 12:34; 2) Rettifica prenotazione ore 19:39; 3) Rettifica prenotazione ore 20:36, nella quale si comunicava la prenotazione della vaccinazione per il 30.12.2021
5.4.1 Verificato altresì che alla prenotazione non era seguita la prova della vaccinazione con Decreto n.281 prot. 30 del 4.1.2022 il Dirigente scolastico, Prof.ssa Persona_1 disponeva la sospensione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.2 co.3 del DL 172/2021
5.4.1 La sospensione doveva ritenersi efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, Controparte_6
[...] vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
5.4.2 La docente veniva, dunque, sospesa dal 4 gennaio 2022 fino al 15 giugno Pt_1
2022, senza retri con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con facoltà di riprendere il servizio in caso di regolarizzazione con la normativa emergenziale, come previsto dalla normativa nazionale.
5.5 Con successivo provvedimento il Dirigente scolastico comunicava a mezzo pec alla docente che, ai sensi dell'art.
4-ter.2 del DL 44/2021 (conv. dalla L 76/2021), Pt_1 novellat L 24/2022, a decorrere dal 01/04/2022, cessavano gli effetti del provvedimento di sospensione, prot. n. 30 del 04/01/2022, disposto ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.
6. È stata, dunque, pienamente osservata la normativa nazionale emergenziale.
6.1 Detta normativa ha già superato indenne il vaglio di costituzionalità.
6.1.1 Il Giudice delle leggi, invero, con sentenza interpretativa di rigetto –Corte Costituzionale 9 febbraio 2023, n. 15, - nel ritenere non fondate le plurime questioni di legittimità prospettate dai giudici rimettenti, sostanzialmente riproposte in questa sede dalla Difesa dell'appellante, e ricostruita l'evoluzione del quadro normativo, ha sottolineato che con la modifica introdotta dal D.L. n. 172/2021 il legislatore ha scelto di non esigere dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni ed ha ritenuto non irragionevole detta scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del
7 dipendente, la cui tutela, nella situazione di emergenza venutasi a delineare, si intendeva perseguire.
6.2 Non è inutile evidenziare che sul problema degli effetti delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale sull'interpretazione delle leggi da parte del giudice ordinario, si è affermato -cfr, in particolare, Cass. 9 gennaio 2004 n. 166- che, ove il giudice delle leggi, abbia ritenuto un'interpretazione della legge non conforme alla costituzione, il suo effetto vincolante per i giudici ordinari e speciali, non esclusa la Corte di cassazione, riguarda appunto il divieto di accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata.
6.3 È utile a questo punto riportare testualmente il nucleo essenziale della pronuncia dei Giudici delle leggi che vale a chiarire tutti i dubbi sollevati dalla Difesa dell'Appellante.
“Le disposizioni sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale sono contenute nell'ambito delle misure in materia di tutela della salute adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, valutata come «pandemia» dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dell'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale… Il d.l. n. 172 del 2021, come convertito, ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale, estendendola di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021; ha ampliato la platea dei destinatari dell'obbligo di vaccinazione;
…. per questo personale il comma 3 dell'art.
4-ter prevede sempre che l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
e che per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
non è contemplato l'onere datoriale di adibire ad altre mansioni il lavoratore che non abbia voluto vaccinarsi;
- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionali e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (art.
4-ter, comma 1, lettera a, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito); per tale personale, il comma 3 del medesimo art.
4-ter prevedeva che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinasse l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e che, per il periodo di sospensione, non fossero dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il comma 4 del medesimo art.
4-ter prevedeva, poi, che i dirigenti scolastici e i responsabili delle dette istituzioni provvedessero alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, destinati a risolversi di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti potessero riprendere l'attività lavorativa, avendo nel frattempo adempiuto all'obbligo vaccinale. L'art. 8, comma 4, del d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ha introdotto, in una fase di regressione della pandemia (vedi relazione al disegno di legge di conversione di tale decreto-legge), l'art.
4-ter.1, che 9 non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, e l'art.
4-ter.2, che ha invece dettato una specifica disciplina per il personale docente ed
8 educativo della scuola, imponendo al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica;
attività, questa, giova aggiungere, delineata dalla contrattazione collettiva di settore;
…- l'art.
4-sexies del d.l. n. 44 del 2021, inserito dal medesimo d.l. n. 1 del 2022, ha previsto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali imposti dall'art.
4-quater, nonché dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter, sulla base di vari riferimenti temporali, questa sanzione è stata poi estesa, in forza del d.l. n. 24 del 2022, ai casi di inosservanza dell'obbligo di cui agli artt.
4-ter.1 e 4-ter.2. 7.3.- Quanto alla durata dell'obbligo vaccinale, questa è stata originariamente stabilita sino alla completa attuazione del piano vaccinale di cui all'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020 (nell'ambito del quale erano stati individuati gli operatori sanitari e sociosanitari sia pubblici che privati tra le categorie prioritarie, in considerazione del rischio più elevato di esposizione all'infezione da COVID-19 e di trasmissione della stessa a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari e sociali), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; è stata poi prorogata al 15 giugno 2022 per effetto dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e ancora al 31 dicembre 2022; questo termine è stato infine anticipato al 1° novembre 2022, con il decreto legge31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, in considerazione, per quanto si legge nel preambolo dello stesso, «dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica [e della] necessità di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia». 8.- Le questioni di legittimità costituzionale, indicate nel precedente punto 1 attengono, dunque, alla disciplina degli obblighi vaccinali, e alle conseguenti ricadute sul rapporto di lavoro in caso di inosservanza dell'obbligo, ….e per il personale scolastico. 9.- Per il loro carattere logicamente preliminare…. devono essere scrutinate dapprima le questioni sollevate … in riferimento agli artt. 3,4,32 e 35 Cost. 10.- Tali questioni non sono fondate in riferimento ad alcuno dei parametri evocati. 10.1.- Occorre, innanzitutto, precisare che tra questi parametri non possono essere considerati quelli desumibili dal regolamento UE n. 953/2021 e dal principio di proporzionalità, di cui all'art. 52, paragrafo 3, CDFUE. Difetta, invero, ogni riferimento, tanto nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, quanto nella sua motivazione, all'art. 117, primo comma, Cost., eventualmente invocato insieme all'art. 11 Cost., che costituiscono il tramite attraverso il quale è possibile dedurre, in un giudizio di legittimità costituzionale, la violazione, da parte di una disposizione di legge nazionale, della normativa europea (ordinanza n. 215 del 2022). Deve, pertanto, ritenersi che gli indicati richiami contenuti nell'ordinanza di rimessione altro valore non abbiano che quello di concorrere a delineare la portata e il significato delle disposizioni costituzionali evocate. 10.2.- Giova preliminarmente ricordare che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l'imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con l'art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: «a) "se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale" (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia "la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che,
9 per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili" (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)» (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018). 10.2.1.- Il Tribunale di Padova dubita che ricorra il primo di tali presupposti, cioè che, nella specie, il trattamento imposto con l'obbligo vaccinale sia stato diretto a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è stato assoggettato e quello degli altri consociati. A differenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (ordinanza iscritta al n. 38 reg. ord. 2022, anch'essa discussa nella udienza pubblica del 30 novembre, su cui questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 14 del 2023), il Tribunale di Padova non prospetta dubbi di legittimità costituzionale quanto alla incidenza negativa sullo stato di salute di colui che è assoggettato al trattamento sanitario obbligatorio. L'ordinanza di rimessione, infatti, sul rilievo che per il personale soggetto all'obbligo vaccinale (nel caso di specie, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) il trattamento sanitario è stato imposto non a tutela della salute dei lavoratori, ma di quella degli ospiti che ricevono cura ed assistenza in tali strutture, ritiene che quell'obbligo non sarebbe idoneo a raggiungere lo scopo di preservare la salute degli ospiti, essendo notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e quindi contagiare gli altri. Gli stessi dati offerti dall' nei rapporti relativi all'andamento delle infezioni e alla efficacia vaccinale pubblicati il 21 gennaio e aprile 2022 denoterebbero una progressiva diminuzione dell'efficacia dei vaccini. In questo contesto, sostiene il Tribunale, la garanzia che un lavoratore che si sia sottoposto a vaccinazione non si infetti successivamente e non possa quindi contagiare nessuno sarebbe pari a zero;
al contrario, sia pure per un tempo limitato, l'effettuazione di un tampone con risultato negativo offrirebbe una garanzia della inesistenza del virus e della impossibilità di contagiare certamente superiore a zero. La compressione del diritto alla salute, sub specie di diritto all'autodeterminazione terapeutica, non troverebbe, quindi, giustificazione nell'esigenza di tutelare l'interesse della collettività, e segnatamente l'interesse alla salute degli ospiti delle strutture considerate, con conseguente violazione dell'art. 32 Cost. e irragionevolezza della misura. Il rimettente sottopone, quindi, a questa Corte il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma che ha introdotto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, così privilegiando la tutela della salute come interesse della collettività, a scapito della tutela della salute del singolo individuo. 13 10.3.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). E la sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari». 10.3.1.- Le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). Peculiarità, si deve
10 sottolineare, risultante anche e soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali. Invero, l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino. Già il 20 aprile 2020 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a consentire che gli Stati agissero in modo unito e coordinato contro la pandemia, auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata in particolare alla ricerca di trattamenti farmacologici specifici. 14 Il 19 maggio 2020 l'Assemblea dell'OMS ha invitato gli Stati membri a promuovere attività di ricerca volte alla scoperta di un vaccino da rendere disponibile alle popolazioni di tutti gli Stati. La Commissione europea, quindi, ha elaborato una strategia comune per l'impiego dei vaccini attraverso le Comunicazioni del 17 giugno 2020 (Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19) e del 15 ottobre 2020 (Preparazione per le strategie di vaccinazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19). Il Consiglio d'Europa ha poi approvato la risoluzione n. 2361/2021 del 27 gennaio 2021, relativa alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini, sottolineando la necessità della massima collaborazione fra gli Stati per assicurare una campagna vaccinale efficiente. In Italia, il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, per sei mesi, proprio in relazione al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato poi prorogato con diversi provvedimenti fino al 31 marzo 2022, e solo con il d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ne è stata disposta la cessazione. Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati - in tempi particolarmente rapidi
- vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2 (decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito). 15 Alla luce di tale premessa, questa Corte è chiamata a valutare se l'imposizione dell'obbligo vaccinale fosse compatibile con i principi costituzionali. 10.3.2.- In questa prospettiva - nel complesso presa in esame, unitamente alla presente pronuncia, anche e più ampiamente dalla richiamata sentenza n. 14 del 2023 -, l'evoluzione della ricerca scientifica e le determinazioni assunte dalle autorità, sovranazionali e nazionali preposte alla tutela della salute, assumono un rilievo assai significativo. È costante, infatti, nella giurisprudenza costituzionale l'affermazione per cui il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. Invero, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni
11 sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte» (sentenze n. 5 del 2018 e n. 268 del 2017). Significative sono altresì le «acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018). Un intervento in tali ambiti, dunque, «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali - a ciò deputati» (sentenze n. 162 del 2014 e n. 8 del 2011), anche in ragione dell'«"essenziale rilievo" che, a questi fini, rivestono "gli organi tecnico-scientifici" (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del 2002). Di tali presupposti risulta, del resto, essere stata pienamente consapevole l'autorità competente in materia. Si legge, infatti, nel Piano strategico nazionale dei vaccini approvato con il citato d.m. 12 marzo 2021, che «[L]e raccomandazioni [sui gruppi target a cui offrire la vaccinazione] saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale e/o immunogenicità in diversi gruppi di età e fattori di rischio, sulla sicurezza della vaccinazione in diversi gruppi di età e gruppi a rischio, sull'effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, e sulla trasmissione o sulla protezione da forme gravi di malattia [...]». 16 10.3.3.- Il fatto che il legislatore abbia operato le proprie scelte sulla base di valutazioni e di dati di natura medico- scientifica, tuttavia, non vale a sottrarre quelle scelte al sindacato di questa Corte, ma comporta che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'accertamento della non irragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto al dato scientifico posto a disposizione. Già la sentenza n. 114 del 1998, infatti, ha chiarito che, quando la scelta legislativa si fonda su riferimenti scientifici, «perché si possa pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice». 10.3.4.- Si deve allora verificare se la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali risultanti dalle rilevazioni e dagli studi elaborati dagli organismi (nazionali e sovranazionali) istituzionalmente preposti al settore, e in particolare dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall' e dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Si sono già ricordati, sia pure sinteticamente to 10.3.1.), l'importanza attribuita alla ricerca scientifica finalizzata alla predisposizione di vaccini efficaci contro il virus SARS-CoV-2 e l'impegno degli organismi sovranazionali nel rendere possibile la vaccinazione della popolazione nella misura più ampia. È opportuno rilevare anche che la ridotta disponibilità iniziale di dosi ha reso necessario procedere all'attuazione del piano vaccinale prevedendo, appunto, la vaccinazione del personale sanitario in via prioritaria (alla possibile, assai limitata disponibilità delle dosi di vaccino all'inizio dell'attuazione del programma vaccinale fa riferimento il già citato Piano strategico vaccinale). L'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario deve quindi essere collocata in una fase nella quale il legislatore ha dovuto, dapprima, tenere conto della effettiva disponibilità di trattamenti vaccinali e successivamente, estendere l'obbligo in questione a ulteriori categorie, secondo valutazioni fondate sul necessario bilanciamento tra costi e benefici. La disciplina introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ha poi subito nel tempo diverse modifiche, in relazione sia alle categorie alle quali doveva essere esteso l'obbligo vaccinale, sia alle conseguenze legate all'inadempimento dello stesso, sia, infine, all'individuazione della sua durata, sulla base del più generale presupposto - già ricordato - che gli interventi normativi finalizzati alla riduzione della circolazione del virus dovessero essere
12 calibrati rispetto all'andamento della situazione sanitaria e delle acquisizioni scientifiche. In particolare, la disposizione censurata, nella sua versione originaria, prevedeva una precisa scadenza dell'obbligo vaccinale, fissata al 31 dicembre 2021. L'ambito soggettivo era limitato dal comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 agli «esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali». In sede di conversione, l'obbligo è stato riferito agli «esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali». Nel tempo, e sulla base dell'andamento dell'evoluzione della pandemia, nonché di scelte conseguenti alle determinazioni circa la frequenza delle scuole in presenza, alle categorie indicate al precedente punto 7.2. La durata dell'obbligo è stata più volte modificata, sempre in base all'andamento dei contagi e all'evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipata, come detto, al 1° novembre 2022. 11.- Tanto premesso, si può ora procedere all'esame delle censure formulate dal Tribunale di Padova. 11.1.- Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, gli stessi dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano , soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità 18 nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini. La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza. Come osservato dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vac , l'elevata circolazione del virus SARS CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico-scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano
13 scientifico. 11.2.- Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. L'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie (le quali vengono in rilievo nel giudizio a quo, potendosi comunque riferire la medesima valutazione a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private) ha costituito, in tale prospettiva, attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in danno delle categorie più fragili. E si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017). In particolare, era necessario assumere iniziative che, nel loro complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari. In proposito, è agevole rilevare che il contagio subito dal personale sanitario ha ricadute non solo sulla salute dei singoli, potendo dallo stesso derivare la compromissione del funzionamento del servizio sanitario nazionale in un periodo in cui, come visto, era indispensabile poter su di esso fare affidamento per assicurare cure adeguate ad una imprevedibile quantità di malati. Del resto, questa Corte - esaminando una legge regionale che ha previsto la facoltà della Giunta regionale di individuare i reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori che si fossero attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale - ha già avuto modo di valorizzare, con riferimento alla vaccinazione degli operatori sanitari, lo «scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei loro familiari, degli altri operatori e, solo di riflesso, della collettività. Tale finalità
[...] è del resto oggetto di attenzione da parte delle società medico-scientifiche, che segnalano l'urgenza di mettere in atto prassi adeguate a prevenire le epidemie in ambito ospedaliero, sollecitando anzitutto un appropriato comportamento del personale sanitario, per garantire ai pazienti la sicurezza nelle cure» (sentenza n. 137 del 2019). 11.3.- Non può certamente ritenersi che la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2 con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea ad evidenziare la irragionevolezza o la non proporzionalità della soluzione prescelta dal legislatore. Invero, la soluzione alternativa proposta dal rimettente è stata utilizzata in ambiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di persone non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria. Tuttavia, non può non considerarsi, innanzitutto, che, nel caso degli operatori sanitari, tale soluzione sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale. Inoltre, l'effettuazione periodica di test antigenici con una cadenza particolarmente ravvicinata (e cioè ogni due o tre giorni) avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia (in tal senso vedi anche le considerazioni contenute nella sentenza n. 14 del 2023). La circostanza - evidenziata dal rimettente - che i tamponi possono essere effettuati anche presso le farmacie e che il costo degli stessi è a carico del lavoratore interessato, non tiene conto del fatto che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale (si veda, in proposito, la sentenza n. 171 del 2022, con la quale è stata ritenuta non irragionevole la scelta del legislatore nazionale di escludere le parafarmacie dalla possibilità di
14 effettuare tamponi per l'accertamento del virus SARS-CoV-2, proprio sul rilievo dell'inserimento del sistema delle farmacie, e solo di queste, nell'ambito del servizio sanitario nazionale). Non appare perciò irragionevole la scelta legislativa di estendere l'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, e, in genere, ai lavoratori del settore della sanità, per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionali coinvolti ed evitato di propendere per l'opzione alternativa, propugnata dal Tribunale di Padova, di prescrivere la sottoposizione dei lavoratori di tale comparto a periodici test molecolari o antigenici per la rilevazione di SARS-CoV-2. 11.4.- La decisione del legislatore risulta altresì non sproporzionata. La conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, che è destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica. Il correlato sacrificio del diritto dell'operatore sanitario non ha la natura e gli effetti di una sanzione (come di seguito si chiarirà ai punti 12.1. e 14.4.), non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine. 11.5.- Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, deve essere dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., …. 12.- La questione è altresì non fondata con riferimento agli artt. 4 e 35 Cost. 12.1.-
…Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. …. 13.2.- Anche tali questioni devono essere dichiarate non fondate. 13.3.- Si sono delineati nel precedente punto 7 i tratti caratterizzanti del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in forza del quale il legislatore ha imposto temporaneamente un obbligo selettivo di vaccinazione a lavoratori che prestano servizio in alcuni settori connotati da una percentuale di rischio di contagio da SARS-CoV-2, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e allo scopo altresì di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Connotandosi la vaccinazione come «requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati», la mancata sottoposizione ad essa ha dato luogo a una sopravvenuta provvisoria impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative comportanti il rischio di diffusione del contagio. Il datore di lavoro, venuto a conoscenza della inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato vincolato ad adottare il provvedimento di sospensione dal servizio. ….14.- Devono infine esaminarsi le questioni relative all'art. 4, comma 5, nonché all'art.
4- ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 2,3 e 32, secondo comma, Cost., nei giudizi di cui ai numeri 47, 70, 71, 101, 102, 107 e 108 reg. ord. 2022, nella parte in cui tali norme, nel prevedere che «[p]er il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», escludono, in relazione al personale di cui al comma 1 della citata disposizione, nonché al personale di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art.
4-ter, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla
15 contrattazione collettiva in caso di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Per i rimettenti tale scelta legislativa sarebbe contraria al canone di ragionevolezza e discriminatoria. 14.1.- Le considerazioni sinora svolte inducono a ritenere non fondate anche tali questioni. 14.2.- Si è già evidenziato che, nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. 14.3.- In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.- L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il
16 caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile. 14.5.- I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto, cioè, che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta - pur legittima - del prestatore d'opera. Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate”.
7. Un così alto e puntuale argomentare non lascia alcuno spazio, diversamente da quanto preteso, alle diverse deduzioni della ricorrente, anche in ordine alla legittimità dell'esclusione dell'assegno alimentare o alla possibilità di provvisoria collocazione del docente in mansioni diverse.
7.1 Le argomentazioni esposte dalla Corte rappresentano un mirabile contemperamento di interessi confliggenti alla luce dell'ordinamento costituzionale, come inserito nel sistema sovranazionale europeo, per cui l'impostazione supera ogni obiezione anche per il preteso contrasto con il diritto dell'unione.
8. Solo alcune precisazioni si rendono necessarie.
8.1 Alcun contrasto si presenta con la sent. del Giudice delle leggi n. 307 del 1990, che al contrario, nel delineare un necessario sistema di equo indennizzo per gli incidenti vaccinali, in un'ottica di solidarietà al fine di bilanciare gli interessi del singolo con quelli della collettività, implicitamente legittima interventi autoritativi del tipo di quelli qui contestati. Alcuna attinenza, altresì, presenta la tematica del consenso informato, che in termini generali rappresenta una forma di autorizzazione per ricevere un trattamento sanitario, previa la necessaria informazione sul caso. Nella fattispecie dedotta, a parte ogni considerazione sulla specialità della disciplina normativa, la parte ha
17 pregiudizialmente rifiutato la somministrazione, senza quindi confrontarsi con alcuna ipotetica informazione con il soggetto somministrante.
9. In conclusione, i superiori motivi di appello vanno disattesi, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
10. L'appellante deduce, infine, in subordine, come motivo di doglianza in diritto la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. reputando che in considerazione della complessità e novità delle questioni giuridiche affrontate il primo giudice doveva pervenire alla integrale compensazione.
11. Con riguardo al motivo di appello appare opportuno rammentare che l'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Il successivo art. 92, al secondo comma, prevede la possibilità, per l'organo giudicante, di compensare le spese di giudizio (per intero o parzialmente) in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, nonché nel caso in cui concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Sulla scorta di tali norme la parte che risulta interamente vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese del giudizio e che le stesse possono essere compensate, appunto, a norma dell'articolo 92, comma 2, c.p.c.. La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale, oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande proposte da una sola parte.
11.1 Nel caso in cui, invece, non sussista la soccombenza reciproca, l'art. 92, comma 2, legittima la compensazione delle spese giudiziali solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" (cfr. Cass. sentenza n. 319/14; Cass. sentenza n. 21951/14).
11.2 L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, è, invero, la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
11.3 Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
11.4 Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. sez. un. 15/07/2005, n. 14989).
11.5 Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei “giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi (art.2, co.1 lett a) della legge 28 dicembre 2005 n.263).
18 11.6 A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla L. n. 69 del 2009 - che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la ricorrenza, oltre alla soccombenza reciproca, di altre gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell' “assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” - cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile alla fattispecie concreta.
11.7 E' poi intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
11.8 La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
11.9 Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2 anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuate nell'essere caratterizzate dalla sopravvenienza di “questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
11.10 Viene così ribadito, con riferimento al regolamento delle spese che, fermo il rispetto del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della
19 parte vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, sia provvedere alla loro quantificazione senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass.n.8936.2022; Cass. n.6502/2022; Cass. sez. 6 ordinanza n.8936.2022; Cass.n.27810.2021; Cass. sez. I, 04/08/2017, n.19613; Cass.sez. VI,17/10/2017 n. 24502).
11.11 Ciò significa che i giudici devono esplicitare nella motivazione della sentenza le specifiche ragioni per le quali hanno deciso di derogare alla regola generale della soccombenza, in favore dell'eccezione della compensazione, non potendo più considerarsi sufficiente il mero richiamo alla apodittica formula dei giusti motivi.
11.12 La ratio del principio di soccombenza che regola il regime delle spese processuali va individuato in linea generale nella regola di giustizia secondo la quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione.
11.13 Ebbene, nel caso di specie, alla data di deposito del ricorso e della sentenza di primo grado il contesto giurisprudenziale non era ancora del tutto completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale.
11.14 Dunque, la fattispecie ha attraversato una fase, fino al presente grado di appello, di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo, utile anche per la definizione del presente giudizio, sì da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c..
12. Il carattere di novità e la natura squisitamente ermeneutica della questione giuridica trattata, i recentissimi arresti della Corte Costituzionale, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale oltre che del primo grado anche nel presente grado di giudizio.
13. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
20 In parziale accoglimento dell'appello in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma per il resto, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio.
Compensa le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Napoli in data 3 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
21