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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/11/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa OS De Bonis, all'udienza del 13 novembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1337/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Amarena ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via Sabbioneta
n. 48, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Gianfranco Vittori, giusta procura generale ad lites a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 02.05.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione di reversibilità della madre e, per l'effetto, di condannare l' , in persona del suo legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore del Sig. dei ratei Parte_1 pensionistici di reversibilità nella misura prevista dalle legge, quale superstite di
(CF: ), con decorrenza dal mese Persona_2 C.F._2 successivo alla data del decesso della de cuius, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese e competenze difensive, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1 rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e diritto;
con spese come per legge.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e, in data 13 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare, sul piano normativo, l'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 per come modificato, da ultimo, dall'art. 22 della legge 21 luglio del 1965 n. 903 prevede che, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite maggiorenne ha diritto alla pensione di reversibilità se riconosciuto inabile al lavoro e “a carico del genitore” al momento del decesso di quest'ultimo.
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili “le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” (art. 8, comma 1, L. 222/84) al momento della morte del genitore, momento, peraltro, il solo rilevante stante la inapplicabilità
2 del disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“In tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n.
903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità”. Cass. civ., sez. lav., n. 15440 del 10.08.2004 e
Cas. civ., sez. lav., 1979/1984).
Quanto al secondo presupposto, l'art 13 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 come modificato dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 stabilisce che “…i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro…si considerano a carico …del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
È pacifico che il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
La “non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse. Quanto ai figli maggiorenni inabili si considerano non autosufficienti economicamente laddove abbiano un reddito non superiore a quello fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale.
Il “mantenimento abituale” è desunto, invece, dai comportamenti tenuti dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite. Nel caso di figlio inabile le verifiche sono diverse a seconda che questi sia convivente o non convivente. Nel primo caso è sufficiente lo stato di non autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto. Nel secondo caso – non convivenza - è necessario dimostrare anche il “mantenimento abituale” ed in questo caso viene effettuato un esame comparativo dei redditi del lavoratore/pensionato e del
3 superstite per appurare se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il requisito della vivenza carico non si esaurisca con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti “occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cass. civ., sez. lav., 15440/2004 cit) ed ha, altresì, precisato che tale requisito “va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (Cass. civ., sez. lav., n. 3678 del 14.02.2013).
Da tali principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda anche
Cass. civ., sez. lav., 5008/94 e Cass. civ., sez. lav., 11689/2005) ne discende, in punto di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., che, ai fini dell'accoglimento della domanda diretta ad ottenere la pensione di reversibilità, parte ricorrente risulta onerata della prova: a) della situazione di inabilità esistente al momento del decesso del pensionato anche se, essendo un presupposto del diritto alla pensione e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, la sussistenza di essa deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice (si veda al riguardo Cass. civ. sez. lav., ordinanza 11966/2015); b) della vivenza a carico, da fornirsi con la produzione di documenti utili e con la richiesta di espletamento di ogni mezzo istruttorio ritenuto utile.
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle risultanze dell'attività istruttoria espletata può ritenersi provata da parte del ricorrente, orfano maggiorenne inabile, la vivenza a carico del dante causa Per_2 Parte_2
.
[...]
In particolare, è emersa la convivenza di fatto tra il ricorrente e la madre defunta ed è emerso altresì che quest'ultima provvedesse in maniera prevalente al
4 mantenimento del figlio inabile (si vedano le deposizioni rese dalle sig.re Tes_1
e escusse nel corso dell'udienza del 28 gennaio 2025).
[...] Testimone_2
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità e l' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., va condannato al pagamento in favore del sig.
[...]
dei ratei pensionistici di reversibilità maturati e maturandi Parte_1 nella misura prevista dalle legge, quale superstite di Persona_3
(CF: ), con decorrenza dal mese successivo alla data del C.F._2 decesso della de cuius, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , con ricorso Parte_1 depositato il 02.05.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità ex art. 13 del r.d.l. n. 636/39, così come modificato dall'art. 22 della L. 903/65;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento in favore del sig. dei ratei Parte_1 pensionistici di reversibilità maturati e maturandi nella misura prevista dalla legge, quale superstite di (C.F.: Persona_3
), con decorrenza dal mese successivo alla data C.F._2 del decesso della de cuius, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
1) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.200,00
5 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 13 novembre 2025.
Il Giudice Del Lavoro
Dott.ssa OS De Bonis
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