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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/11/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1881 2025 R.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. PEPE ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza
Sant'Agostino 22;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Borgarello, in data 21/05/2016, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 2, dell'anno 2016; separati consensualmente con verbale in data 23/10/2020 e relativo decreto di omologa del
10/11/2020;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
21/5/2016; matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Borgarello (PV)
(Anno 2016 - Atto n.
2 - Parte II - Serie A);
2) ordinare al Comune di Borgarello (PV) di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
Per_ 4) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, collocandoli Per_1
in via prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione.
Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ed alla residenza abituale verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
5) disporre che il padre veda e tenga con sé entrambi i figli, ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre ed in ogni caso, secondo il seguente schema di visita:
a fine settimana alternati dal sabato mattina prelevando i figli dalla madre e tenendoli con sé sino al lunedì mattina, riaccompagnandoli direttamente a scuola o dalla madre in assenza di scuola;
nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna per un infrasettimanale con pernottamento, il mercoledì, dall'uscita da scuola dei bambini riaccompagnandoli a scuola il giovedì mattina o presso la casa materna in assenza di scuola;
nella settimana che termina con il week end di spettanza materna per due infrasettimanali con pernottamento, dal mercoledì, dall'uscita da scuola dei bambini riaccompagnandoli a scuola il venerdì mattina o presso la casa materna in assenza di scuola;
per le vacanze natalizie si suddivideranno pariteticamente le vacanze in due periodi: di cui uno comprendente il Natale e l'altro comprendente il Capodanno, alternandosi di anno in anno;
per le vacanze pasquali, i minori alterneranno la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
per i c.d. ponti, immediatamente antecedenti o successivi al week end di spettanza;
per le vacanze estive, il padre trascorrerà almeno due settimane con i figli, in periodi da concordare con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno.
Il tutto salvo diverso e miglior accordo tra le parti.
6) La casa familiare sita a Borgarello (PV), via Matteotti n. 22, e le relative pertinenze, di proprietà della sig.ra , rimane assegnata, con tutto quanto in essi contenuto alla Parte_1 madre.
Pag. 2 di 5 Il sig. ha rilasciato da tempo l'abitazione asportando tutti i propri effetti personali. Si Pt_2 da atto che in data 17/02/2021, con atto notarile a firma del Notaio Dott. la Persona_3
signora acquistava la quota parte del signor della ex casa coniugale Pt_1 Pt_2
originariamente di proprietà di entrambi, in ottemperanza agli accordi separativi che prevedevano cessione del bene immobiliare. La signora contestualmente alla cessione si Pt_1
è accollata integralmente il muto gravante su tale abitazione.
7) disporre che il padre, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, versi alla madre, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario per dodici
(12) mensilità, l'importo mensile di € 700,00 con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per Legge (primo adeguamento ottobre 2025).
8) disporre che le parti suddividano in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie da Per_ sostenersi per i figli ed , che verranno inderogabilmente regolamentate secondo Per_1
il “Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” n. 2323/2016 del 9.11.2016, noto ai genitori e da intendersi qui integralmente richiamato in ogni sua parte. Le detrazioni fiscali relative alle spese inerenti i figli minorenni verranno ripartite tra i genitori nella pari misura del 50% ciascuno.
9) disporre che la madre, signora su accordo tra le parti, percepisca integralmente Pt_1
l'assegno unico per i figli e dare atto che il padre rinuncia ad avanzarne la relativa richiesta;
10) dare atto che le parti, su richiesta paterna, hanno concordemente modificato l'importo del contributo paterno al mantenimento per i figli a far tempo dal l'1/04/2024, diminuendolo ad euro 700,00 mensili (anziché euro 950,00 come previsto negli accordi separativi). A definizione dei reciproci rapporti di dare-avere, in ordine agli arretrati non corrisposti dal padre per l'anno
2023 e 2024 a titolo di contributo al mantenimento, quantificabili in totale € 2.530,00 sino al mese di dicembre 2024 compreso, le parti concordano che il sig. provvederà al Pt_2
rimborso del suddetto importo non appena ne avrà la possibilità, anche con eventuale rateizzazione, ma comunque completando interamente il rimborso entro e non oltre 2 anni dalla firma dell'accordo di divorzio (e pertanto entro il 09/01/2027). Con l'esatto adempimento di quanto previsto alla presente condizione devono ritenersi risolti i rapporti debito-credito oggi sussistenti tra le parti, con reciproca soddisfazione e rinuncia a qualsivoglia ulteriore diritto e/o pretesa dell'uno nei confronti dell'altro. Resta fermo il diritto della signora di chiedere il Pt_1
Pag. 3 di 5 pagamento delle eventuali somme non corrisposte (interamente/parzialmente/non rivalutate secondo gli indici ISTAT) dal signor eventualmente maturate successivamente alla Pt_2
firma del presente accordo.
11) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
12) Le parti si prestano ricoprono assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
13) Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
22/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 10/11/2020 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 23/10/2020. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pag. 4 di 5 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in BORGARELLO il giorno 21/05/2016 (atto
[...] Parte_2
n.2, parte II, serie A, anno 2016);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1881 2025 R.G. promossa da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. PEPE ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza
Sant'Agostino 22;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Borgarello, in data 21/05/2016, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 2, dell'anno 2016; separati consensualmente con verbale in data 23/10/2020 e relativo decreto di omologa del
10/11/2020;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
21/5/2016; matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Borgarello (PV)
(Anno 2016 - Atto n.
2 - Parte II - Serie A);
2) ordinare al Comune di Borgarello (PV) di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
Per_ 4) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, collocandoli Per_1
in via prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione.
Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ed alla residenza abituale verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
5) disporre che il padre veda e tenga con sé entrambi i figli, ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre ed in ogni caso, secondo il seguente schema di visita:
a fine settimana alternati dal sabato mattina prelevando i figli dalla madre e tenendoli con sé sino al lunedì mattina, riaccompagnandoli direttamente a scuola o dalla madre in assenza di scuola;
nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna per un infrasettimanale con pernottamento, il mercoledì, dall'uscita da scuola dei bambini riaccompagnandoli a scuola il giovedì mattina o presso la casa materna in assenza di scuola;
nella settimana che termina con il week end di spettanza materna per due infrasettimanali con pernottamento, dal mercoledì, dall'uscita da scuola dei bambini riaccompagnandoli a scuola il venerdì mattina o presso la casa materna in assenza di scuola;
per le vacanze natalizie si suddivideranno pariteticamente le vacanze in due periodi: di cui uno comprendente il Natale e l'altro comprendente il Capodanno, alternandosi di anno in anno;
per le vacanze pasquali, i minori alterneranno la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
per i c.d. ponti, immediatamente antecedenti o successivi al week end di spettanza;
per le vacanze estive, il padre trascorrerà almeno due settimane con i figli, in periodi da concordare con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno.
Il tutto salvo diverso e miglior accordo tra le parti.
6) La casa familiare sita a Borgarello (PV), via Matteotti n. 22, e le relative pertinenze, di proprietà della sig.ra , rimane assegnata, con tutto quanto in essi contenuto alla Parte_1 madre.
Pag. 2 di 5 Il sig. ha rilasciato da tempo l'abitazione asportando tutti i propri effetti personali. Si Pt_2 da atto che in data 17/02/2021, con atto notarile a firma del Notaio Dott. la Persona_3
signora acquistava la quota parte del signor della ex casa coniugale Pt_1 Pt_2
originariamente di proprietà di entrambi, in ottemperanza agli accordi separativi che prevedevano cessione del bene immobiliare. La signora contestualmente alla cessione si Pt_1
è accollata integralmente il muto gravante su tale abitazione.
7) disporre che il padre, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, versi alla madre, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario per dodici
(12) mensilità, l'importo mensile di € 700,00 con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per Legge (primo adeguamento ottobre 2025).
8) disporre che le parti suddividano in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie da Per_ sostenersi per i figli ed , che verranno inderogabilmente regolamentate secondo Per_1
il “Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” n. 2323/2016 del 9.11.2016, noto ai genitori e da intendersi qui integralmente richiamato in ogni sua parte. Le detrazioni fiscali relative alle spese inerenti i figli minorenni verranno ripartite tra i genitori nella pari misura del 50% ciascuno.
9) disporre che la madre, signora su accordo tra le parti, percepisca integralmente Pt_1
l'assegno unico per i figli e dare atto che il padre rinuncia ad avanzarne la relativa richiesta;
10) dare atto che le parti, su richiesta paterna, hanno concordemente modificato l'importo del contributo paterno al mantenimento per i figli a far tempo dal l'1/04/2024, diminuendolo ad euro 700,00 mensili (anziché euro 950,00 come previsto negli accordi separativi). A definizione dei reciproci rapporti di dare-avere, in ordine agli arretrati non corrisposti dal padre per l'anno
2023 e 2024 a titolo di contributo al mantenimento, quantificabili in totale € 2.530,00 sino al mese di dicembre 2024 compreso, le parti concordano che il sig. provvederà al Pt_2
rimborso del suddetto importo non appena ne avrà la possibilità, anche con eventuale rateizzazione, ma comunque completando interamente il rimborso entro e non oltre 2 anni dalla firma dell'accordo di divorzio (e pertanto entro il 09/01/2027). Con l'esatto adempimento di quanto previsto alla presente condizione devono ritenersi risolti i rapporti debito-credito oggi sussistenti tra le parti, con reciproca soddisfazione e rinuncia a qualsivoglia ulteriore diritto e/o pretesa dell'uno nei confronti dell'altro. Resta fermo il diritto della signora di chiedere il Pt_1
Pag. 3 di 5 pagamento delle eventuali somme non corrisposte (interamente/parzialmente/non rivalutate secondo gli indici ISTAT) dal signor eventualmente maturate successivamente alla Pt_2
firma del presente accordo.
11) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
12) Le parti si prestano ricoprono assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
13) Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
22/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 10/11/2020 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 23/10/2020. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pag. 4 di 5 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in BORGARELLO il giorno 21/05/2016 (atto
[...] Parte_2
n.2, parte II, serie A, anno 2016);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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