Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 4 ottobre 2013, n. 118
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- Legge 4 ottobre 2013, n. 118
Articolo 4 della Legge 4 ottobre 2013, n. 118
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16 ottobre 2013
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