Articolo 2 della Legge 30 maggio 1989, n. 220
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 giugno 1989
Art. 2. 1. Le domande per ottenere la cessione in proprieta' degli alloggi di cui all'articolo 1, corredate o dell'atto di assegnazione o dell'atto di acquisto o comunque di un certificato attestante l'iscrizione catastale dell'interessato nel periodo fra il 1956 ed il 1975, debbono essere presentate all'intendente di finanza di Pordenone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Esaminate le domande e la relativa documentazione, l'intendente di finanza stipula l'atto di cessione di ogni unita' immobiliare in favore di ciascun avente diritto.
3. Gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.
Entrata in vigore il 23 giugno 1989