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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PE NALE DI B ARI
SE Z I O N E PR I M A CI V I L E
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
1. Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5684/2024 R.G., pendente tra
, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. Alessandro Parte_1
Vernole,
- Ricorrente –
e
rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. Cascella Betty, CP_1
- Resistente – nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- Interveniente ex lege –
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 15.5.2024, , Parte_1 premesso che:
− con decreto del 26.6.2023 emesso nell'ambito del procedimento n.3335/2023, il
Tribunale di Bari omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate;
− i coniugi concordavano: l'affidamento condiviso delle figlie (n. il ER
13.4.2010), (n. l'8.2.2018) e (n. il 17.10.2020) con collocamento Per_2 Per_3 privilegiato presso la madre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto-dovere paterno di visita (così regolamentata in ragione dell'attività di lavoro svolta dal coniuge in Lecce: giovedì e venerdì di ogni settimana e, a settimane alterne, il venerdì
e sabato, incluso pernotto); l'obbligo del di contribuire al mantenimento delle CP_1 figlie mediante corresponsione della somma mensile di €540,00 (pari a €180,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegnazione della casa coniugale – sita in Valenzano e gravata da mutuo – alla madre;
− il con la medesima convenzione, si obbligava a cedere in favore di essa istante CP_1 la quota di proprietà del 50% della casa coniugale, previa contrazione di nuovo mutuo che lo liberasse dall'obbligazione di pagamento;
in alternativa le parti avrebbero provveduto a vendere la casa coniugale;
− in ragione dell'obbligo di trasferimento della proprietà pro quota della casa coniugale, essa istante assumeva su di sé, a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, l'onere di pagare integralmente le rate di mutuo;
− ella era gravata, altresì, come evincibile dalla convenzione di separazione, dal pagamento del 50% della rata di un prestito personale acceso presso Intesa San Paolo dell'importo di €378,00 mensili e dalla rata di €264,00 mensili per il prestito contratto per l'acquisto di un'autovettura;
− ella era dipendente presso la società Leroy Merlin Italia srl con sede lavorativa in
Casamassima, con stipendio di €1.800,00 mensili;
− le sue condizioni economiche non le avevano consentito di ottenere un mutuo alle condizioni indicate nella convenzione;
− lavorando il fuori Bari e non potendo contare sul supporto dei suoi familiari, CP_1 residenti in provincia di Taranto, ella era costretta a farsi carico di tutte le esigenze delle minori, ricorrendo sovente all'aiuto di una baby-sitter, per la quale sosteneva ulteriori esborsi;
− la figlia frequentava il primo superiore presso un istituto in Acquaviva delle ER
Fonti;
− non riuscendo a far fronte alle diverse spese, era sua intenzione trasferire la residenza sua e delle minori in Palagianello, in una casa di proprietà della di lei famiglia, ove avrebbe avuto un supporto nella gestione delle figlie da parte dei nonni e degli zii;
− le figlie erano ben ambientate in Palagianello, recandosi la stessa con le minori nei fine settimana in cui non era previsto il diritto di visita paterno;
− il aveva negato detta autorizzazione;
CP_1 tutto ciò premesso, chiedeva, a modifica delle condizioni concordate in sede separativa, di autorizzare il trasferimento della residenza delle minori in Palagianello, alla v. Martiri
Portella delle Ginestre n. 36, di rimodulare il diritto di visita del padre con le figlie minori e di stabilire che la rata del mutuo afferente alla casa coniugale fosse corrisposto al 50% dai coniugi, con onere in capo al di restituire quanto pagato sino alla proposizione CP_1 della presente azione.
Con decreto del 14.6.2024, il Giudice delegato, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé per l'udienza del 20.11.2024; assegnava termini alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte ed a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Con memoria del 16.10.2024 si costituiva in giudizio il quale si opponeva CP_2
a tutte le avverse richieste, assumendo l'insussistenza di elementi nuovi tali da giustificare la modifica richiesta dalla parte ricorrete;
sosteneva, inoltre, che il trasferimento delle minori in Palagianello avrebbe recato pregiudizio alla relazione padre-figlie, rendendo di fatto difficile l'esercizio del diritto di visita: all'uopo evidenziava di lavorare a Lecce
e di non potere ospitare le minori, coabitando con altri colleghi in una casa in locazione, e che i familiari del coniuge erano ostili nei suoi confronti, non gradendo alcun contatto, neppure telefonico. Evidenziava, inoltre, che avrebbe interrotto i legami stretti ER nell'ambiente in cui viveva e avrebbe interrotto il corso di danza ormai avviato. Per_2
Assumeva, in ultimo: che l'abitazione in Palagianello non garantiva alle figlie minori adeguati spazi;
che egli era prossimo ad ottenere un trasferimento della sede lavorativa in
Bari, rendendosi disponibile a incrementare il diritto di visita;
che non vi era prova dell'impossibilità da parte della di ottenere il mutuo da parte dell'Istituto di CP_1 credito.
All'udienza del 20.11.2024, il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della lite, procedeva all'ascolto delle parti. All'udienza del 19.2.2025 si procedeva, inoltre, all'audizione in forma protetta della minore ER
Concessi termini alle parti per prendere posizione in merito all'audizione della minore, all'udienza del 7.5.2025, sulle conclusioni rassegnate a verbale, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
In via del tutto preliminare va dichiarata l'inammissibilità della memoria integrativa dell'8.11.2024 di parte attrice in quanto depositata oltre il termine stabilito dall'art. 473 bis. 17 primo comma cpc;
né detta memoria può ritenersi depositata ai sensi dell'ultimo comma della norma citata in quanto detta previsione è deputata a consentire la sola articolazione della prova contraria.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento delle minori in Palagianello è fondata per le ragioni di seguito precisate.
In merito, è utile premettere che il luogo di residenza abituale dei minori, anche in caso di disgregazione del nucleo familiare, deve essere stabilito dai genitori “di comune accordo” (art. 337-bis co. 3 cc). In caso di disaccordo, è dato ricorso al Giudice.
Difatti, il fondamentale principio ispiratore della normativa minorile è quello della prevalenza dell'interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto. Conseguentemente, sebbene la scelta della residenza da parte del genitore collocatario costituisca l'esercizio di un diritto di libertà garantito dall'art. 16 della Costituzione, deve rilevarsi che rispetto a tale diritto l'altro genitore può opporre ragioni direttamente collegate all'interesse della prole, come nel caso di un evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita, ed il Giudice dovrà valutare, nella persistenza del disaccordo fra i genitori, se il trasferimento di residenza dei minori si ponga o meno in contrasto con l'interesse degli stessi ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità, che si sostanzia anche nel diritto a conservare un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore, che potrebbe essere compromesso dal trasferimento della prole in un luogo distante dalla residenza del genitore non collocatario o, comunque, non facilmente raggiungibile. Invero, il diritto di un genitore di spostare la propria residenza insieme al figlio, pur trattandosi di diritto di rilievo costituzionale, deve essere bilanciato con il diritto del minore (di pari rango costituzionale) ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché
a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori. Con la conseguenza che il diritto del genitore di trasferire la propria residenza insieme al figlio può trovare tutela giudiziale solo ove il trasferimento suddetto garantisca il soddisfacimento del diritto del minore come sopra evidenziato (in questo senso da ultimo Trib. Torino dell'8.10.2014; Cass. n. 11062/2011;
Cass. n. 13619/2010; Cass. n. 19694/2014).
Orbene, nella vicenda in esame, la ricorrente, non avendo ottenuto il consenso dell'altro genitore, ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata al trasferimento.
Come detto, il Collegio ritiene che tale istanza debba essere accolta, atteso che è conforme all'interesse delle tre figlie minori.
La richiesta è dettata, anzitutto, da ragioni economiche, atteso che la ricorrente, con la convenzione di separazione, si è fatta carico del pagamento integrale della rata di mutuo della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, pari a 680,00 mensili (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024), oltre che di altri due finanziamenti per un ammontare complessivo di €453,00 mensili (cfr. convenzione di separazione) e che in Palagianello potrà vivere in una abitazione messa a disposizione dai suoi genitori. È evidente, quindi, che, allo stato, la ricorrente è gravata da esborsi mensili di oltre 1.100,00 e che il trasferimento in Palagianello potrà consentire ai coniugi – come già previsto nella convenzione di separazione per l'ipotesi in cui la non avesse ottenuto un nuovo Pt_1 mutuo – di vendere la casa coniugale, destinando le risorse economiche oggi impiegate per il pagamento della rata di mutuo alla crescita delle tre figlie minori.
Va precisato che il Tribunale è qui chiamato a valutare non solo la ricorrenza di circostanze sopravvenute rispetto al momento della sottoscrizione della convenzione di separazione – nella specie indicate nel mancato ottenimento da parte della ricorrente di un nuovo mutuo che le avrebbe consentito, come previsto nella menzionata convenzione, di liberare dal prestito il e di ottenere il trasferimento della restante quota di CP_1 proprietà della casa, circostanza che appare verosimile analizzando i redditi della
– ma, altresì, l'interesse preminente delle tre figlie minori: all'uopo va Pt_1 evidenziato che dall'audizione di è emerso che quest'ultima, al rientro da scuola, ER
è spesso sola a casa (e pranza da sola) sino all'arrivo alle ore 16:00 della baby-sitter con le due sorelle minori
Ritiene, quindi, il Collegio che la soluzione abitativa proposta dalla risulti Pt_1 confacente ai bisogni di vita delle tre figlie, considerato che la madre potrà giovarsi del supporto dei genitori e della sorella (che risiedono nello stesso complesso) nonché di una rete familiare e sociale ampia e radicata, laddove a Valenzano si trova, invece, priva di supporti, dovendo fare ricorso all'aiuto della baby-sitter con ulteriori aggravi di spesa
(invero, solo a seguito della proposizione della presenta azione il resistente ha dichiarato di aver iniziato a contribuire al pagamento delle spese di baby-sitter).
Deve soggiungersi che di anni 15, in sede di audizione è apparsa estremamente ER serena rispetto alla possibilità di trasferirsi a Palagianello, e ha riferito che sarebbe supportata dall'aiuto dei nonni e delle zie in assenza della madre;
ha rappresentato, inoltre, di recarsi già i week end, a settimane alternate, in Palagianello presso l'abitazione adiacente a quella dei nonni materni, di trascorrere il tempo con la cugina e con le sue amiche, e di essersi già informata con la madre circa le modalità per raggiungere la scuola da lei frequentata in Acquaviva delle Fonti. ha soggiunto di vedere la nonna ER paterna solo in occasione degli incontri con il padre e di frequentare solo raramente la sorella e la nipote del CP_1
Deve qui evidenziarsi che non appare dirimente in senso contrario il messaggio vocale allegato dal volto a comprovare l'assenza di un rapporto disteso di con i CP_1 ER nonni: il messaggio allegato con la memoria autorizzata non appare, da sé solo, atto a comprovare una ostilità radicata della minore verso i nonni o un suo disagio rispetto al trasferimento, non emerso in sede di audizione (nel corso della quale la minore ha dichiarato di trovarsi benissimo dai nonni), dovendosi piuttosto lo stesso collocare – in assenza di ulteriori riscontri – nelle normali dinamiche familiari.
Quanto a e tenuto conto della loro tenera età (di anni sette e cinque), Per_2 Per_3 non si può ritenere che le stesse abbiano radicato i loro affetti e i loro interessi a
Valenzano.
Neppure appaiono in questa sede rilevanti ai fini del rigetto dell'istanza della le Pt_1 ulteriori difese svolte da atteso, anzitutto, che non vi è alcuna prova che questi CP_1 otterrà il trasferimento della sede di lavoro a Bari a decorrere da settembre 2025
(oltretutto, tale trasferimento è stato paventato sin dalla costituzione in giudizio del nell'ottobre 2024). Né può ritenersi che il trasferimento delle minori da Valenzano CP_1
a Palagianello possa essere di ostacolo all'esercizio del regime di affido condiviso o compromettere il diritto delle minori a conservare un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore, atteso che la distanza tra i luoghi di residenza dei rispettivi genitori sarebbe di circa 50 chilometri. Oltretutto, proprio in ragione dell'attuale sede lavorativa del in Lecce, è già previsto che gli incontri del padre con le figlie minori avvengano CP_1 tendenzialmente due volte a settimana e, solo a settimane alterne, con pernotto.
Né assume rilevanza in questa sede il rapporto del con i familiari della CP_1 Pt_1 gravando su entrambe le parti del presente procedimento il rispetto delle statuizioni adottate dal Tribunale nell'interesse dei minori.
Atteso, quindi, che il diritto/dovere di visita relativo al periodo feriale del padre aveva già riguardo alla distanza del durante la settimana, il Collegio ritiene che la CP_1 regolamentazione prevista nella convenzione di separazione sia idonea, con le precisazioni che seguono, a consentire alle minori di mantenere un rapporto equilibrato con il genitore non collocatario;
sicchè deve esclusivamente stabilirsi che il padre potrà tenere con sé le minori – nelle settimane in cui è previsto il pernotto – dal venerdì alle ore
10:00 per i periodi non scolastici (o dall'uscita da scuola nei periodi scolasti se non è prevista la frequenza il sabato) sino alle ore 20:00 della domenica successiva.
Per agevolare gli incontri padre/figlie, tenuto conto della sede di lavoro del si CP_1 ritiene opportuno disporre che la accompagni le minori in Valenzano dal padre Pt_1 nella giornata del giovedì, nella settimana in cui non è previsto il fine settimana con il padre, e del venerdì (o sabato a seconda della frequenza scolastica delle minori), nella settimana in cui è previsto che le figlie trascorrano il fine settimana con il padre.
Va dichiarata, per contro, inammissibile in questa sede la richiesta di parte ricorrente di ordinare al di pagare il 50% della rata di mutuo e di disporre la restituzione di CP_1 quanto dalla stessa pagato in esecuzione del punto 16 della convenzione: trattasi, invero, di statuizioni accessorie, liberamente assunte dalle parti in sede di sottoscrizione della convenzione di separazione (le parti, invero, hanno anche previsto che, in caso di mancato ottenimento del mutuo da parte della ricorrente, avrebbero provveduto a vendere il bene, regolamentando i rapporti di dare-avere; cfr. punto 15 della convenzione).
Le spese di lite, attesa la particolarità delle questioni controverse e l'inammissibilità della richiesta di parte ricorrente volta alla modifica della convenzione di separazione nella parte relativa al pagamento della rata di mutuo, devono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 15.5.2024 proposto da nei confronti di per la modifica delle condizioni di Parte_1 CP_2 separazione così provvede:
- a parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale omologata con decreto del 26.6.2023 dal Tribunale di Bari –I sez. Civile-, autorizza Parte_1
a trasferire la propria residenza e quella delle figlie e
[...] ER Per_2 in Palagianello alla via Martiri Portella delle Ginestre n. 36; Per_3
- a parziale modifica del diritto di visita di cui al punto 3 della convenzione di separazione, prevede che nelle settimane in cui è previsto il pernotto delle minori presso l'abitazione paterna, il potrà vedere e tenere con sé le figlie dal CP_1 venerdì alle ore 10:00 per i periodi non scolastici o dall'uscita da scuola nei periodi scolasti se non è prevista la frequenza il sabato sino alle ore 20:00 della domenica successiva;
- dispone che il calendario degli incontri è puramente indicativo e che le parti potranno meglio adeguare il diritto/dovere di visita del padre alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie minori e agli impegni di lavoro dei genitori;
- dispone che la accompagni le minori in Valenzano dal padre nella Pt_1 giornata del giovedì, nella settimana in cui non è previsto il fine settimana con il padre, e del venerdì (o del sabato in ragione della frequenza scolastica delle minori), nella settimana in cui è previsto che i figli trascorrano il fine settimana con il padre;
- dichiara inammissibile la richiesta afferente il pagamento delle rate di mutuo;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 3.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Di Gioia Giuseppe Disabato
TRIBUNALE CIVILE E PE NALE DI B ARI
SE Z I O N E PR I M A CI V I L E
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
1. Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5684/2024 R.G., pendente tra
, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. Alessandro Parte_1
Vernole,
- Ricorrente –
e
rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. Cascella Betty, CP_1
- Resistente – nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- Interveniente ex lege –
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 15.5.2024, , Parte_1 premesso che:
− con decreto del 26.6.2023 emesso nell'ambito del procedimento n.3335/2023, il
Tribunale di Bari omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate;
− i coniugi concordavano: l'affidamento condiviso delle figlie (n. il ER
13.4.2010), (n. l'8.2.2018) e (n. il 17.10.2020) con collocamento Per_2 Per_3 privilegiato presso la madre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto-dovere paterno di visita (così regolamentata in ragione dell'attività di lavoro svolta dal coniuge in Lecce: giovedì e venerdì di ogni settimana e, a settimane alterne, il venerdì
e sabato, incluso pernotto); l'obbligo del di contribuire al mantenimento delle CP_1 figlie mediante corresponsione della somma mensile di €540,00 (pari a €180,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegnazione della casa coniugale – sita in Valenzano e gravata da mutuo – alla madre;
− il con la medesima convenzione, si obbligava a cedere in favore di essa istante CP_1 la quota di proprietà del 50% della casa coniugale, previa contrazione di nuovo mutuo che lo liberasse dall'obbligazione di pagamento;
in alternativa le parti avrebbero provveduto a vendere la casa coniugale;
− in ragione dell'obbligo di trasferimento della proprietà pro quota della casa coniugale, essa istante assumeva su di sé, a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, l'onere di pagare integralmente le rate di mutuo;
− ella era gravata, altresì, come evincibile dalla convenzione di separazione, dal pagamento del 50% della rata di un prestito personale acceso presso Intesa San Paolo dell'importo di €378,00 mensili e dalla rata di €264,00 mensili per il prestito contratto per l'acquisto di un'autovettura;
− ella era dipendente presso la società Leroy Merlin Italia srl con sede lavorativa in
Casamassima, con stipendio di €1.800,00 mensili;
− le sue condizioni economiche non le avevano consentito di ottenere un mutuo alle condizioni indicate nella convenzione;
− lavorando il fuori Bari e non potendo contare sul supporto dei suoi familiari, CP_1 residenti in provincia di Taranto, ella era costretta a farsi carico di tutte le esigenze delle minori, ricorrendo sovente all'aiuto di una baby-sitter, per la quale sosteneva ulteriori esborsi;
− la figlia frequentava il primo superiore presso un istituto in Acquaviva delle ER
Fonti;
− non riuscendo a far fronte alle diverse spese, era sua intenzione trasferire la residenza sua e delle minori in Palagianello, in una casa di proprietà della di lei famiglia, ove avrebbe avuto un supporto nella gestione delle figlie da parte dei nonni e degli zii;
− le figlie erano ben ambientate in Palagianello, recandosi la stessa con le minori nei fine settimana in cui non era previsto il diritto di visita paterno;
− il aveva negato detta autorizzazione;
CP_1 tutto ciò premesso, chiedeva, a modifica delle condizioni concordate in sede separativa, di autorizzare il trasferimento della residenza delle minori in Palagianello, alla v. Martiri
Portella delle Ginestre n. 36, di rimodulare il diritto di visita del padre con le figlie minori e di stabilire che la rata del mutuo afferente alla casa coniugale fosse corrisposto al 50% dai coniugi, con onere in capo al di restituire quanto pagato sino alla proposizione CP_1 della presente azione.
Con decreto del 14.6.2024, il Giudice delegato, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé per l'udienza del 20.11.2024; assegnava termini alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte ed a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Con memoria del 16.10.2024 si costituiva in giudizio il quale si opponeva CP_2
a tutte le avverse richieste, assumendo l'insussistenza di elementi nuovi tali da giustificare la modifica richiesta dalla parte ricorrete;
sosteneva, inoltre, che il trasferimento delle minori in Palagianello avrebbe recato pregiudizio alla relazione padre-figlie, rendendo di fatto difficile l'esercizio del diritto di visita: all'uopo evidenziava di lavorare a Lecce
e di non potere ospitare le minori, coabitando con altri colleghi in una casa in locazione, e che i familiari del coniuge erano ostili nei suoi confronti, non gradendo alcun contatto, neppure telefonico. Evidenziava, inoltre, che avrebbe interrotto i legami stretti ER nell'ambiente in cui viveva e avrebbe interrotto il corso di danza ormai avviato. Per_2
Assumeva, in ultimo: che l'abitazione in Palagianello non garantiva alle figlie minori adeguati spazi;
che egli era prossimo ad ottenere un trasferimento della sede lavorativa in
Bari, rendendosi disponibile a incrementare il diritto di visita;
che non vi era prova dell'impossibilità da parte della di ottenere il mutuo da parte dell'Istituto di CP_1 credito.
All'udienza del 20.11.2024, il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della lite, procedeva all'ascolto delle parti. All'udienza del 19.2.2025 si procedeva, inoltre, all'audizione in forma protetta della minore ER
Concessi termini alle parti per prendere posizione in merito all'audizione della minore, all'udienza del 7.5.2025, sulle conclusioni rassegnate a verbale, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
In via del tutto preliminare va dichiarata l'inammissibilità della memoria integrativa dell'8.11.2024 di parte attrice in quanto depositata oltre il termine stabilito dall'art. 473 bis. 17 primo comma cpc;
né detta memoria può ritenersi depositata ai sensi dell'ultimo comma della norma citata in quanto detta previsione è deputata a consentire la sola articolazione della prova contraria.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento delle minori in Palagianello è fondata per le ragioni di seguito precisate.
In merito, è utile premettere che il luogo di residenza abituale dei minori, anche in caso di disgregazione del nucleo familiare, deve essere stabilito dai genitori “di comune accordo” (art. 337-bis co. 3 cc). In caso di disaccordo, è dato ricorso al Giudice.
Difatti, il fondamentale principio ispiratore della normativa minorile è quello della prevalenza dell'interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto. Conseguentemente, sebbene la scelta della residenza da parte del genitore collocatario costituisca l'esercizio di un diritto di libertà garantito dall'art. 16 della Costituzione, deve rilevarsi che rispetto a tale diritto l'altro genitore può opporre ragioni direttamente collegate all'interesse della prole, come nel caso di un evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita, ed il Giudice dovrà valutare, nella persistenza del disaccordo fra i genitori, se il trasferimento di residenza dei minori si ponga o meno in contrasto con l'interesse degli stessi ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità, che si sostanzia anche nel diritto a conservare un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore, che potrebbe essere compromesso dal trasferimento della prole in un luogo distante dalla residenza del genitore non collocatario o, comunque, non facilmente raggiungibile. Invero, il diritto di un genitore di spostare la propria residenza insieme al figlio, pur trattandosi di diritto di rilievo costituzionale, deve essere bilanciato con il diritto del minore (di pari rango costituzionale) ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché
a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori. Con la conseguenza che il diritto del genitore di trasferire la propria residenza insieme al figlio può trovare tutela giudiziale solo ove il trasferimento suddetto garantisca il soddisfacimento del diritto del minore come sopra evidenziato (in questo senso da ultimo Trib. Torino dell'8.10.2014; Cass. n. 11062/2011;
Cass. n. 13619/2010; Cass. n. 19694/2014).
Orbene, nella vicenda in esame, la ricorrente, non avendo ottenuto il consenso dell'altro genitore, ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata al trasferimento.
Come detto, il Collegio ritiene che tale istanza debba essere accolta, atteso che è conforme all'interesse delle tre figlie minori.
La richiesta è dettata, anzitutto, da ragioni economiche, atteso che la ricorrente, con la convenzione di separazione, si è fatta carico del pagamento integrale della rata di mutuo della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, pari a 680,00 mensili (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024), oltre che di altri due finanziamenti per un ammontare complessivo di €453,00 mensili (cfr. convenzione di separazione) e che in Palagianello potrà vivere in una abitazione messa a disposizione dai suoi genitori. È evidente, quindi, che, allo stato, la ricorrente è gravata da esborsi mensili di oltre 1.100,00 e che il trasferimento in Palagianello potrà consentire ai coniugi – come già previsto nella convenzione di separazione per l'ipotesi in cui la non avesse ottenuto un nuovo Pt_1 mutuo – di vendere la casa coniugale, destinando le risorse economiche oggi impiegate per il pagamento della rata di mutuo alla crescita delle tre figlie minori.
Va precisato che il Tribunale è qui chiamato a valutare non solo la ricorrenza di circostanze sopravvenute rispetto al momento della sottoscrizione della convenzione di separazione – nella specie indicate nel mancato ottenimento da parte della ricorrente di un nuovo mutuo che le avrebbe consentito, come previsto nella menzionata convenzione, di liberare dal prestito il e di ottenere il trasferimento della restante quota di CP_1 proprietà della casa, circostanza che appare verosimile analizzando i redditi della
– ma, altresì, l'interesse preminente delle tre figlie minori: all'uopo va Pt_1 evidenziato che dall'audizione di è emerso che quest'ultima, al rientro da scuola, ER
è spesso sola a casa (e pranza da sola) sino all'arrivo alle ore 16:00 della baby-sitter con le due sorelle minori
Ritiene, quindi, il Collegio che la soluzione abitativa proposta dalla risulti Pt_1 confacente ai bisogni di vita delle tre figlie, considerato che la madre potrà giovarsi del supporto dei genitori e della sorella (che risiedono nello stesso complesso) nonché di una rete familiare e sociale ampia e radicata, laddove a Valenzano si trova, invece, priva di supporti, dovendo fare ricorso all'aiuto della baby-sitter con ulteriori aggravi di spesa
(invero, solo a seguito della proposizione della presenta azione il resistente ha dichiarato di aver iniziato a contribuire al pagamento delle spese di baby-sitter).
Deve soggiungersi che di anni 15, in sede di audizione è apparsa estremamente ER serena rispetto alla possibilità di trasferirsi a Palagianello, e ha riferito che sarebbe supportata dall'aiuto dei nonni e delle zie in assenza della madre;
ha rappresentato, inoltre, di recarsi già i week end, a settimane alternate, in Palagianello presso l'abitazione adiacente a quella dei nonni materni, di trascorrere il tempo con la cugina e con le sue amiche, e di essersi già informata con la madre circa le modalità per raggiungere la scuola da lei frequentata in Acquaviva delle Fonti. ha soggiunto di vedere la nonna ER paterna solo in occasione degli incontri con il padre e di frequentare solo raramente la sorella e la nipote del CP_1
Deve qui evidenziarsi che non appare dirimente in senso contrario il messaggio vocale allegato dal volto a comprovare l'assenza di un rapporto disteso di con i CP_1 ER nonni: il messaggio allegato con la memoria autorizzata non appare, da sé solo, atto a comprovare una ostilità radicata della minore verso i nonni o un suo disagio rispetto al trasferimento, non emerso in sede di audizione (nel corso della quale la minore ha dichiarato di trovarsi benissimo dai nonni), dovendosi piuttosto lo stesso collocare – in assenza di ulteriori riscontri – nelle normali dinamiche familiari.
Quanto a e tenuto conto della loro tenera età (di anni sette e cinque), Per_2 Per_3 non si può ritenere che le stesse abbiano radicato i loro affetti e i loro interessi a
Valenzano.
Neppure appaiono in questa sede rilevanti ai fini del rigetto dell'istanza della le Pt_1 ulteriori difese svolte da atteso, anzitutto, che non vi è alcuna prova che questi CP_1 otterrà il trasferimento della sede di lavoro a Bari a decorrere da settembre 2025
(oltretutto, tale trasferimento è stato paventato sin dalla costituzione in giudizio del nell'ottobre 2024). Né può ritenersi che il trasferimento delle minori da Valenzano CP_1
a Palagianello possa essere di ostacolo all'esercizio del regime di affido condiviso o compromettere il diritto delle minori a conservare un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore, atteso che la distanza tra i luoghi di residenza dei rispettivi genitori sarebbe di circa 50 chilometri. Oltretutto, proprio in ragione dell'attuale sede lavorativa del in Lecce, è già previsto che gli incontri del padre con le figlie minori avvengano CP_1 tendenzialmente due volte a settimana e, solo a settimane alterne, con pernotto.
Né assume rilevanza in questa sede il rapporto del con i familiari della CP_1 Pt_1 gravando su entrambe le parti del presente procedimento il rispetto delle statuizioni adottate dal Tribunale nell'interesse dei minori.
Atteso, quindi, che il diritto/dovere di visita relativo al periodo feriale del padre aveva già riguardo alla distanza del durante la settimana, il Collegio ritiene che la CP_1 regolamentazione prevista nella convenzione di separazione sia idonea, con le precisazioni che seguono, a consentire alle minori di mantenere un rapporto equilibrato con il genitore non collocatario;
sicchè deve esclusivamente stabilirsi che il padre potrà tenere con sé le minori – nelle settimane in cui è previsto il pernotto – dal venerdì alle ore
10:00 per i periodi non scolastici (o dall'uscita da scuola nei periodi scolasti se non è prevista la frequenza il sabato) sino alle ore 20:00 della domenica successiva.
Per agevolare gli incontri padre/figlie, tenuto conto della sede di lavoro del si CP_1 ritiene opportuno disporre che la accompagni le minori in Valenzano dal padre Pt_1 nella giornata del giovedì, nella settimana in cui non è previsto il fine settimana con il padre, e del venerdì (o sabato a seconda della frequenza scolastica delle minori), nella settimana in cui è previsto che le figlie trascorrano il fine settimana con il padre.
Va dichiarata, per contro, inammissibile in questa sede la richiesta di parte ricorrente di ordinare al di pagare il 50% della rata di mutuo e di disporre la restituzione di CP_1 quanto dalla stessa pagato in esecuzione del punto 16 della convenzione: trattasi, invero, di statuizioni accessorie, liberamente assunte dalle parti in sede di sottoscrizione della convenzione di separazione (le parti, invero, hanno anche previsto che, in caso di mancato ottenimento del mutuo da parte della ricorrente, avrebbero provveduto a vendere il bene, regolamentando i rapporti di dare-avere; cfr. punto 15 della convenzione).
Le spese di lite, attesa la particolarità delle questioni controverse e l'inammissibilità della richiesta di parte ricorrente volta alla modifica della convenzione di separazione nella parte relativa al pagamento della rata di mutuo, devono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 15.5.2024 proposto da nei confronti di per la modifica delle condizioni di Parte_1 CP_2 separazione così provvede:
- a parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale omologata con decreto del 26.6.2023 dal Tribunale di Bari –I sez. Civile-, autorizza Parte_1
a trasferire la propria residenza e quella delle figlie e
[...] ER Per_2 in Palagianello alla via Martiri Portella delle Ginestre n. 36; Per_3
- a parziale modifica del diritto di visita di cui al punto 3 della convenzione di separazione, prevede che nelle settimane in cui è previsto il pernotto delle minori presso l'abitazione paterna, il potrà vedere e tenere con sé le figlie dal CP_1 venerdì alle ore 10:00 per i periodi non scolastici o dall'uscita da scuola nei periodi scolasti se non è prevista la frequenza il sabato sino alle ore 20:00 della domenica successiva;
- dispone che il calendario degli incontri è puramente indicativo e che le parti potranno meglio adeguare il diritto/dovere di visita del padre alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie minori e agli impegni di lavoro dei genitori;
- dispone che la accompagni le minori in Valenzano dal padre nella Pt_1 giornata del giovedì, nella settimana in cui non è previsto il fine settimana con il padre, e del venerdì (o del sabato in ragione della frequenza scolastica delle minori), nella settimana in cui è previsto che i figli trascorrano il fine settimana con il padre;
- dichiara inammissibile la richiesta afferente il pagamento delle rate di mutuo;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 3.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Di Gioia Giuseppe Disabato