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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/12/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 422/2025 tra le parti:
(cf ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. CASTROGIOVANNI CRISTIANO (cf C.F._1
ATTRICE OPPONENTE
(cf , CP_1 P.IVA_2 con l'avv. BIAGIOTTI ELENA (cf ) C.F._2
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. ha proposto opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
22/2025 emesso dall'intestato Tribunale in data 7.1.2025 in favore di CP_1 per l'importo di euro 22.097,33 oltre interessi e spese di procedura a
[...] titolo di mancato pagamento di forniture portate dalle fatture azionate in via monitoria.
Parte opponente affida la propria opposizione unicamente all'eccezione di nullità della notifica del d.i. in oggetto ai sensi dell'art. 643 c.p.c. e conseguente sopravvenuta inefficacia dello stesso ex art. 644 c.p.c., chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 22/2025 pubblicato in data 7/1/2025 da questo Ufficio, con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna di parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”. I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, chiedendo il riconoscimento ex art. 643 c.p.c. della validità della notifica del d.i. n. 22/2025 nonché, in via preliminare e rappresentando ragioni di urgenza, la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto in applicazione dell'art. 648 u.c. c.p.c. e instando altresì per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa,
* In via preliminare, dichiarare ai sensi dell'art. 643 c.p.c. la validità della notificazione del D.I. n. 22/2025 per i motivi di cui in narrativa;
* Di conseguenza, in via preliminare, dichiarare l'efficacia del D.I. N.
22/2025 per i motivi di cui in narrativa;
* Sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'opposizione non appare fondata su prova scritta né si presenta di pronta soluzione;
* In rito, in via preliminare, fissare udienza anticipata per le ragioni di urgenza indicate in narrativa per la discussione e la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
* Nel merito:
- rigettare l'opposizione perchè manifestamente infondata e per l'effetto,
- confermare il medesimo decreto ingiuntivo e, in ogni caso, condannare la
al pagamento della somma di Euro 22.097,33 oltre Parte_1 interessi di mora dalla scadenza delle fatture fino al saldo, oltre alle spese della procedura ingiuntiva.
- condannare la ex art. 96 cpc al pagamento della somma Parte_1 che sarà ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
I.3. Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. con ordinanza 17.6.2025 resa a definizione del sub-fascicolo R.G. n. 422-1/2025 e fissato il termine per il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. (cui ha provveduto unicamente parte convenuta, depositando la sola mem. 171ter n. 1 c.p.c.), all'esito dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. in assenza di istanze istruttorie da delibare viene fissata udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ex art. 127ter c.p.c..
****** II. L'opposizione si appalesa manifestamente infondata e dilatoria.
Essa è affidata a un solo e assai scarno motivo di doglianza, della cui infondatezza s'è già dato di conto in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c. così argomentando:
“per un verso, come da costante indirizzo giurisprudenziale, non occorre
l'apposizione dell'attestazione di conformità a documenti costituenti “duplicati informatici” quale risulta essere il file .pdf contenente il provvedimento monitorio emesso dall'intestato Tribunale e notificato all'opponente; in ogni caso, la mancata attestazione di conformità non integra motivo di invalidità della notifica
a pena di inefficacia del d.i. ai sensi dell'art. 644 c.p.c., mancando espressa norma di legge che commini siffatta “sanzione”; per altro verso, l'assunto attoreo per cui il documento .pdf in questione non consentirebbe l'univoca individuazione del provvedimento ivi contenuto, mancando il numero di d.i. emesso e la sottoscrizione digitale del giudice è infondato e manifesta la contraddittorietà della tesi difensiva della parte opponente la quale, nel momento stesso in cui dichiara di non aver potuto avere contezza ed esatta individuazione del numero del provvedimento monitorio emesso in suo danno, titola il paragrafo dell'atto di opposizione con precisa indicazione proprio di quel numero (“Nullità della notificazione del D.I. N.
22/2025, ex art. 643 c.p.c. Sopraggiunta inefficacia del D.I. N. 22/2025, per mancata notificazione dello stesso, ex art. 644 c.p.c.”); del resto, a definitivamente sconfessare siffatta prospettazione, concorre il dato per cui la notifica a mezzo pec eseguita dalla ricorrente in monitorio/odierna convenuta opposta in data 15.1.2025 e allegata all'atto di citazione in opposizione contiene, fra i documenti notificati, anche quello titolato Relata.pdf al cui interno si rinviene precisa indicazione del numero di R.G., del numero di d.i., della data di emissione del d.i., della data di pubblicazione dello stesso, infine del
Tribunale e del Giudice persona fisica che ha emesso il provvedimento in questione” (cfr. ordinanza 17.6.2025 nel sub-fascicolo R.G. n. 422-1/2025),
e in quella stessa sede si è evidenziata l'assoluta mancanza di contestazioni attoree circa l'an e il quantum della creditoria consacrata nel titolo opposto.
Ai fini della decisione nel merito della contesa, null'altro v'è da aggiungere alle valutazioni di cui sopra, non avendo del resto parte attrice dedotto o argomentato alcunché di ulteriore o diverso, neppure avendo provveduto al deposito delle memorie di cui all'art. 171ter c.p.c.. Piuttosto, deve darsi conto del fatto che sia in occasione della prima udienza ex art. 183 c.p.c. (cfr. nota scritta attorea dep. 5.9.2025) sia in occasione dell'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. (cfr. nota scritta attorea dep. 19.11.2025), parte attrice ha rappresentato di aver avanzato domanda prenotativa di concordato preventivo dinnanzi al Tribunale di Roma (R.G. n.
536/2025) con richiesta, già accolta, di concessione di misure protettive ex art. 54 CC.II. ed essendo in corso l'elaborazione della proposta definitiva di concordato comprensiva anche del credito oggetto del d.i. qui impugnato: ha chiesto pertanto disporsi un rinvio del presente giudizio onde poter verificare l'adempimento inerente la proposta definitiva di concordato preventivo e così addivenire a una pronuncia di cessata materia del contendere, indicando quale data prevedibile per l'emissione da parte del Tribunale di Roma del provvedimento di formale ammissione alla procedura la prossima primavera
2026 e instando, in ipotesi di mancata concessione del rinvio, per l'immediata declaratoria di “sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non essendo più controverso il credito oggetto di causa, con compensazione delle spese di lite” (cfr. nota scritta attorea dep. 19.11.2025).
A questo proposito, occorre considerare che:
- in assenza di formale e regolare ammissione dell'opponente al Concordato
Preventivo, nella cui proposta è compreso anche il credito di cui si controverte nel presente giudizio, non v'è spazio per alcuna declaratoria di cessata materia del contendere non essendovi certezza circa l'avvenuta ammissione del credito de quo alla procedura concorsuale e della sua conseguente soddisfazione;
- del resto, stante l'espressa deduzione attorea per cui non è più controverso il credito oggetto di causa, la ovvia e ragionevole conseguenza sul piano processuale sarebbe stata la rinuncia agli atti del giudizio/rinuncia all'opposizione che invece non è stata formulata;
- la compensazione delle spese di lite non si giustifica in alcun modo, tanto è vero che parte attrice neppure ha motivato la relativa istanza.
In definitiva, la reiterata richiesta attorea di rinvio dell'udienza di definizione del giudizio in attesa dell'omologazione del concordato preventivo - le cui tempistiche, peraltro, non sono in alcun modo documentate e quindi prevedibili - appare solo come rinnovato tentativo di ritardare la pronuncia di conferma del provvedimento monitorio, palesando così ulteriormente la dilatorietà della svolta opposizione. Le ragioni sin qui esplicate - totale assenza di contestazione di parte opponente sull'an e sul quantum del credito ingiunto;
formulazione di un unico motivo di opposizione manifestamente infondato;
reiterata e ingiustificata istanza di rinvio d'udienza - valgono a corroborare il fondamento giuridico della richiesta della convenuta per la condanna della controparte anche ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c..
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e parametri prossimi ai minimi sia per la fase di trattazione/istruttoria esauritasi nel deposito di una memoria ex art. 171ter c.p.c. (mem. 171ter n. 1 c.p.c. di parte convenuta) e nella partecipazione all'udienza ex art. 183 c.p.c. (peraltro tramite deposito di una brevissima nota scritta ex art. 127ter c.p.c.), sia per la fase decisionale celebrata in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e sostituita la discussione d'udienza con il deposito di brevissima nota scritta di parte.
Quanto alla condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., pare congruo liquidare a tal titolo un importo pari alla metà di quanto complessivamente liquidato a titolo di spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 22/2025 emesso dall'intestato Tribunale in data 7.1.2025;
2) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., di un ulteriore importo pari alla metà di quanto complessivamente liquidato al capo 2) del presente dispositivo.
Pistoia, 24/12/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini