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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/03/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 5326 / 2020 di R.G. riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 14.11.2024,
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Pandolfi Elettrico Giovanni, elett.te dom.to come in atti, OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e p.iva ), rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Nicola Coronati, elett.te dom.ta come in atti, OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso,
Pagina 1 sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies
C.p.c., Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione nel merito si palesa infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata la sollevata eccezione di prescrizione.
Resta da chiarire altresì se il termine di prescrizione della possibilità di surroga da parte della opposta decorra dal fatto costitutivo, nel nostro caso dalla cessazione del rapporto di lavoro o dal momento del pagamento dell'indennizzo alla società finanziatrice del prestito.
Il diritto di surrogazione costituisce, infatti, una peculiare forma di successione a titolo particolare nel credito che produce effetti quando l'assicurazione comunica al terzo di surrogarsi dopo aver proceduto al pagamento dell'indennità sulla base di quanto dovuto contrattualmente (cfr. Cass. S.U, sentenza n. 5246/1994: “con la surrogazione dell'assicuratore che ha risarcito il danno all'assicurato, nell'azione di risarcimento nei confronti del responsabile del danno stesso, si realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, sicché
l'assicuratore subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato l'assicurato se avesse agito direttamente verso il responsabile …, ovvero succede all'assicurato medesimo nel processo, se già promosso, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ.”; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11457 del 17/05/2007: “La surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui
l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica
l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro…”; Cass. Sez. III, 25/03/2002, n.4211: “La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., si perfeziona con il concorso di due elementi: uno oggettivo, costituito dal pagamento da parte dell'assicuratore dell'indennità, indipendentemente dall'esibizione della quietanza;
l'altro soggettivo, costituito dalla comunicazione della volontà di surrogarsi, che può assumere qualsiasi
Pagina 2 forma, non esclusa la citazione in giudizio”; conforme Tribunale di Savona,
Sentenza n. 19/2025 del 10-01-2025).
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Anche la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria va rigettata.
Ed invero tale eccezione andava eccepita dalla parte, a pena di decadenza o rilevata dal Giudice entro la prima udienza di comparizione (cfr. Cass. n.
22736/2021; 25155/2020).
Ebbene nel caso di specie tale eccezione è stata formulata dalla controparte per la prima volta in comparsa conclusionale, né il precedente istruttore ha rilevato in prima udienza il mancato esperimento della mediazione, di conseguenza l'eccezione è tardiva e deve essere rigettata.
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è emerso il diritto della
[...]
ad ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze. Controparte_1
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
Pagina 3
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. contro la soc. nel procedimento Parte_1 Controparte_1
n. 5326/21 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 1531/2020 di cui al r.g. n.
4231/2020.
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessivamente in € 1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 18/03/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 5326 / 2020 di R.G. riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 14.11.2024,
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Pandolfi Elettrico Giovanni, elett.te dom.to come in atti, OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e p.iva ), rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Nicola Coronati, elett.te dom.ta come in atti, OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso,
Pagina 1 sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies
C.p.c., Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione nel merito si palesa infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata la sollevata eccezione di prescrizione.
Resta da chiarire altresì se il termine di prescrizione della possibilità di surroga da parte della opposta decorra dal fatto costitutivo, nel nostro caso dalla cessazione del rapporto di lavoro o dal momento del pagamento dell'indennizzo alla società finanziatrice del prestito.
Il diritto di surrogazione costituisce, infatti, una peculiare forma di successione a titolo particolare nel credito che produce effetti quando l'assicurazione comunica al terzo di surrogarsi dopo aver proceduto al pagamento dell'indennità sulla base di quanto dovuto contrattualmente (cfr. Cass. S.U, sentenza n. 5246/1994: “con la surrogazione dell'assicuratore che ha risarcito il danno all'assicurato, nell'azione di risarcimento nei confronti del responsabile del danno stesso, si realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, sicché
l'assicuratore subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato l'assicurato se avesse agito direttamente verso il responsabile …, ovvero succede all'assicurato medesimo nel processo, se già promosso, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ.”; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11457 del 17/05/2007: “La surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui
l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica
l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro…”; Cass. Sez. III, 25/03/2002, n.4211: “La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., si perfeziona con il concorso di due elementi: uno oggettivo, costituito dal pagamento da parte dell'assicuratore dell'indennità, indipendentemente dall'esibizione della quietanza;
l'altro soggettivo, costituito dalla comunicazione della volontà di surrogarsi, che può assumere qualsiasi
Pagina 2 forma, non esclusa la citazione in giudizio”; conforme Tribunale di Savona,
Sentenza n. 19/2025 del 10-01-2025).
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Anche la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria va rigettata.
Ed invero tale eccezione andava eccepita dalla parte, a pena di decadenza o rilevata dal Giudice entro la prima udienza di comparizione (cfr. Cass. n.
22736/2021; 25155/2020).
Ebbene nel caso di specie tale eccezione è stata formulata dalla controparte per la prima volta in comparsa conclusionale, né il precedente istruttore ha rilevato in prima udienza il mancato esperimento della mediazione, di conseguenza l'eccezione è tardiva e deve essere rigettata.
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è emerso il diritto della
[...]
ad ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze. Controparte_1
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
Pagina 3
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. contro la soc. nel procedimento Parte_1 Controparte_1
n. 5326/21 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 1531/2020 di cui al r.g. n.
4231/2020.
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessivamente in € 1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 18/03/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
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