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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/06/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9096/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9096/2022 promossa da: nata a [...] il [...] (CF: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in via XX Settembre 37/ 7 A presso e nello studio dell'avvocato Paola Gambaro ( ) che la rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce all'atto di C.F._2 citazione che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 010 561560 o a mezzo pec: Email_1
Attrice in opposizione contro
Avv.to Alessandra Manno (C.F. ) procuratrice di se stessa ai sensi di legge CodiceFiscale_3 la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento al seguente numero di fax: 010/6982485 od al seguente indirizzo PEC: Email_2
Convenuto opposto
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova contrariis reiectis , in accoglimento della presente opposizione A) IN VIA PREGIUDIZIALE: Assegnare alle parti un termine al fine dell'espletamento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 1° comma D.Lgs 28/2010; B) IN VIA PRINCIPALE Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo numero 2133/2022 emesso dal Tribunale di Genova in composizione Monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Scarzella in data 25 luglio 2022 ; C) Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna conchiudente all' Avvocato Alessandra Maria Manno per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo per intervenuto pagamento delle prestazioni professionali realmente svolta a favore della sig.ra Pt_1
e per l'effetto rigettare le domande tutte cosi formulate nel relativo ricorso per ingiunzione
[...] oggetto della presente opposizione;
D) Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio da porsi a carico della società opposta”;
pagina 1 di 11 Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'On.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Preliminarmente e pregiudizialmente: a) Dichiarare l'irritualità della proposta opposizione, per violazione dell'art. 14, Decr. Lgs. n. 150/2011, accogliendo all'uopo le considerazioni svolte nel paragrafo I) della comparsa di costituzione e risposta e, per gli effetti, provvedere circa la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e/o di improcedibilità della stessa con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo opposto;
b) Dichiarare la non obbligatorietà del procedimento di Mediazione di cui all'art. 5, I comma, Decr. Lgs. n. 28/2010, accogliendo all'uopo le considerazioni svolte nel paragrafo II) della comparsa di costituzione e risposta. Nel merito: c) Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata, pretestuosa e non provata, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto e condannando l'attrice opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma recata nel predetto Decreto o della somma meglio vista e ritenuta dall'On.mo Tribunale adito, in ogni caso oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria sulle somme dovute e con applicazione dell'art. 96 c.p.c.; d) Condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di tutte le spese ed i compensi professionali della fase monitoria e della presente fase di opposizione nonché al rimborso della fattura n. 5/2025 emessa dall'Avvocato Lucia Cristello e regolarmente saldata dall'avvocato Alessandra Manno, così come dimostrato dalla copia dei bonifici che si deposita unitamente alle presenti note di precisazione delle conclusioni”.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio
L'avv. Alessandra Manno ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova decreto ingiuntivo n. 2133/2022 del 28/07/2022 - RG n. 5951/2022, nei confronti della signora per il Parte_1 complessivo importo di euro 6.615,00 oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della pretesa monitoria ha dedotto:
pagina 3 di 11 pagina 4 di 11 La sig.ra ha proposto opposizione eccependo preliminarmente il mancato esperimento Parte_1 della procedura di mediazione e deducendo, nel merito:
▪ che nel mese di luglio 2020 la sig.ra si era rivolta all'Avvocato Alessandra Manno Parte_1 manifestandole il suo intento di intraprendere la separazione nei confronti del marito sig.
e la divisione dei beni acquistati dalla coppia durante il matrimonio;
Persona_1
▪ che, su mandato della sig.ra l'Avvocato Alessandra Manno inviava al sig. Pt_1 Per_1
una raccomandata con cui esponeva le intenzioni della cliente. La missiva veniva
[...] riscontrata dal sig. a mezzo dell' Avvocato RC TI;
Persona_1
▪ che dopo quella raccomandata la sig.ra chiedeva all'Avvocato Manno un Parte_1 preventivo scritto di quelle che sarebbero state le sue competenze professionali per l'attività che andava a svolgere a sua tutela, tuttavia la richiesta veniva completamente disattesa;
▪ che il 29 settembre 2020 le parti si riunivano nello studio dell'Avvocato RC TI per valutare la possibilità di definire in via bonaria la questione relativa alla separazione e alla divisone dei beni;
▪ che il 16 ottobre 2020 l'Avvocato Manno, facendo seguito all'incontro del 29 settembre 2020, inviava all'Avvocato TI una proposta transattiva relativa alla divisione dei beni della coppia;
▪ che la sig.ra quindi chiamava, in più occasioni l'Avvocato Manno per avere Pt_1 aggiornamenti sul proseguo della sua pratica, chiedendo ripetutamente un preventivo dei compensi professionali;
▪ che dal mese di ottobre fino al mese di dicembre 2020 la sig.ra chiedeva all'Avvocato Pt_1
Manno che le venissero fissati degli appuntamenti, appuntamenti che però di volta in volta erano disdetti;
▪ che in data 5 gennaio 2021 l' Avvocato Manno presentava all'Organismo di Mediazione presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova domanda di mediazione nei confronti del sig.
(prod.2); Persona_1
▪ che successivamente, con raccomandata del 22 gennaio 2021, la sig.ra revocava il Parte_1 mandato a suo tempo conferito all'avvocato Alessandra Manno e si rivolgeva all'avv. Gambaro conferendo espresso mandato di assisterla e difenderla nella separazione giudiziale intrapresa dal sig. e nel procedimento di Mediazione la cui istanza era stata depositata Persona_1 dall'avv. Alessandra Manno (prod.3).
Sulla scorta di tali premesse, eccependo di non essere mai venuta a conoscenza né della bozza del ricorso per separazione consensuale dei coniugi asseritamente predisposto dall'avv. Manno né del ricorso giudiziale (a lei comunque notificato nel mese di gennaio 2021 dall'Avvocato RC TI, unitamente all'Avvocato Alessandra Manno), della cui esistenza apprendeva notizia solo nel mese di febbraio 2021, si è difesa rilevando:
▪ che le consultazioni telefoniche ed agli appuntamenti presso lo studio dell'Avvocato Manno nel mese di luglio si erano rese necessarie in concomitanza al conferimento incarico ed alla raccomandata inviata, dall'avvocato Alessandra Manno, al sig. il 9 luglio 2020 Persona_1
pagina 5 di 11 ed alla richiesta di un preventivo scritto di quelle che sarebbero state le spese da sostenere. Nel mese di agosto, a differenza da quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta opposta, la sig.ra chiamò l'avvocato Manno una sola volta e precisamente il 31 agosto 2020, Pt_1 ricevendo dalla professionista quale risposta che si sarebbero dovute sentire a metà del mese di settembre in quanto lei era ancora in ferie;
▪ che in più occasioni la sig.ra chiedeva all'Avvocato Manno appuntamenti presso il suo Pt_1 studio, appuntamenti che di volta in volta però venivano disdetti;
▪ che non si contestavano le consultazioni collegiali presso lo studio dell' Avvocato RC TI avvenute nel mese di settembre 2020;
▪ che, in merito all'istanza di Mediazione presentata, dall'avvocato Alessandra Manno all'Organo di Mediazione presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, si rilevava che la sig.ra Pt_1 aveva versato la somma di € 1000,00 e che per tanto per tale attività l'avv. Manno era
[...] stata interamente pagata;
▪ che l'art. 13 L 247-2012 (Conferimento dell'incarico e compenso) disponeva che il compenso spettante al professionista doveva essere pattuito di regola per iscritto: nel corso del mandato conferito all'Avvocato Alessandra Manno , e precisamente dal luglio 2020 al 5 gennaio 2021 nessun preventivo dei compensi che la sig.ra avrebbe dovuto corrispondere era mai stato Pt_1 concordato in forma scritta ed il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non aveva alcun valore probatorio;
▪ che si contestava integralmente tutta l'attività asseritamente svolte e, soprattutto, le voci redazione bozza separazione consensuale (di cui l'opponente non aveva mai avuto copia) e pareri orali in merito alla divisone immobiliare;
▪ che l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa era del professionista.
Per tali ragioni ha chiesto la revoca del decreto.
L'avv. Manno si è costituita nel giudizio di opposizione eccependo:
▪ in via pregiudiziale, l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, per violazione dell'art. 14, Decr. Lgs. n. 150/2011 in quanto l'opposizione era stata erroneamente introdotta con il rito ordinario anziché, come previsto, dall'art. 14 del Decr. Lgs. n. 150/2011, con il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c.;
▪ l'inapplicabilità dell'art. 5, Decr. Lgs. n. 28/2010 al caso di specie;
nonché, sostenendo, nel merito, la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e chiedendo quindi, la conferma del decreto.
pagina 6 di 11
2. Sulle eccezioni preliminari
L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della “mediazione obbligatoria”, per come sollevata da parte attrice in opposizione, è destituita di fondamento.
L'istituto cui occorre fare riferimento nel caso di specie non è quello della mediazione quello della negoziazione assistita, disciplinato dall'art. 3, comma I, D.L. n. 132/2014, così come convertito, dalla Legge n. 162/2014, il quale fa espresso riferimento alle controversie aventi ad oggetto il “pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”, ponendo l'esperimento della negoziazione come condizione di procedibilità dell'azione.
Il successivo comma 3 del medesimo art. 3, tuttavia, precisa che “la disposizione di cui al comma 1 non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione” (cfr. art. 3, comma 3, lett. a).
Quindi è la legge stessa ad escludere espressamente l'obbligatorietà della negoziazione nel caso di specie.
L'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per errore sulla scelta del rito, per come formulata da parte convenuta opposta, è parimenti destituita di fondamento.
L'aricolo. 28 della legge 794/1942, sostituito dal Dlgs n. 150/2011, applicabile ratione temporis, dispone che "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011".
A sua volta, tale ultima norma prevede che: "Le controversie previste dall'art. 28 legge 794/1942 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto (…) l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile".
Pertanto il rito speciale si applica solo per la liquidazione delle spettanze che si riferiscono ad attività professionale svolta in un giudizio civile o a prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando invece esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali" (cfr. Cass. SS.UU. n. 4485/2018).
Nello stesso senso cfr. Cass. n. 40829/2021; n. 15220/2022).
Nel caso di specie l'attività stragiudiziale allegata a fondamento della pretesa alla corresponsione del compenso dedotta in giudizio ha certamente carattere di autonomia e si deve quindi escludere l'applicazione dell'articolo 14 Dlgs n. 150/2011 accogliendo il ricorso dell'avvocato.
pagina 7 di 11
3. Nel merito
L'esistenza di un incarico professionale conferito dalla sig.ra all'avv. Manno non è in Pt_1 discussione.
Ciò che è contestato è l'ampiezza del mandato (e delle attività effettivamente svolte per conto della cliente) e la congruità dei parametri utilizzati per la relativa quantificazione del compenso.
In buona sostanza, l'attrice in opposizione sostiene che l'avv. Manno avrebbe svolto solo una minima parte delle prestazioni professionali elencate in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e che la corresponsione dell'importo di Euro 1.000,00, versato dalla signora in costanza di rapporto, Pt_1 sarebbe interamente satisfattiva delle somme dovute, di talché il decreto ingiuntivo emesso (d.i. 2133/2022 – r.g. 5951/2022) sarebbe illegittimo, anche per mancanza di preventivo scritto.
Viceversa, si ritiene che il compenso preteso in sede monitoria sia adeguato a remunerare l'attività svolta dal legale, per come provata in giudizio.
Anzitutto preme osservare che la mancanza di un preventivo scritto, se può avere conseguenze sul piano disciplinare, non fa venire meno il dovere del giudice di quantificare, in assenza di accordo, il compenso dovuto al professionista.
In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone infatti una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione (ipotesi che ricorre nel caso in esame).
Quanto alla prova dello svolgimento dell'attività professionale, risulta:
▪ non contestato il fatto che la signora si sia rivolta allo studio legale dell'avv. Parte_1
Alessandra Manno nella prima metà del mese di luglio 2020, chiedendo alla medesima di assisterla nella separazione personale dal signor e nella divisione dei beni Persona_1 mobili ed immobili in comproprietà con lo stesso (in particolare, la signora chiedeva Pt_1 all'avv. Manno di assisterla nel trasferimento in suo favore della quota pari al 50% della casa familiare di Via Montecchi n. 1/6, dando attuazione all'impegno assunto dal signor con Per_1 la
contro
-dichiarazione contestuale all'atto di compravendita del 07.09.1990. A tale scopo l'avv. Alessandra Manno, in data 09.07.2020, predisponeva apposita lettera raccomandata, chiedendo che si facesse luogo alla divisione e si desse concreto adempimento agli obblighi assunti con la citata controdichiarazione e la inviava al signor ); Persona_1
▪ pacifico che in data 29.07.2020 l'avv. TI trasmetteva all'avv. Manno la bozza del ricorso per separazione consensuale di cui alla prod. n. 4 fascicolo parte convenuta opposta (evidentemente condivisa tra i legali: cfr. sul punto deposizione teste TI sul capitolo n. 6) “Vero che la citata bozza di ricorso era stata concordata nei contenuti con l'avv. Alessandra Manno e che anche la stessa aveva partecipato alla redazione del ricorso” che ha così riferito: “Tra la fine di luglio e agosto 2020 è iniziato uno scambio di mail tra me e l'avv. MANNO, scambio che comprendeva un file contenente una bozza di ricorso per la separazione consensuale. Dalle suddette mail ho desunto di aver io predisposto la bozza che però nel corso dei mesi è stata più volte rimaneggiata sia da me che dalla fino ad arrivare al 30 novembre 2020 data in cui le Pt_2 trattative si sono interrotte e il mio cliente ha deciso di presentare ricorso giudiziale”);
pagina 8 di 11 ▪ provato che la citata bozza di ricorso avrebbe dovuto essere altresì completata con un ulteriore accordo da redigere a latere per disciplinare le questioni patrimoniali pendenti tra i coniugi: cfr. teste sul capo 7 che così ha risposto: “E' vero confermo la circostanza. A.D.R. giudice: Tes_1 il vero motivo del contendere tra i coniugi era quello relativo alla questione patrimoniale sulla quale si stava cercando un accordo. Ricordo, in particolare, un incontro avvenuto alla presenza sia degli avvocati, che delle parti durante il quale ero stato incaricato di fare alcuni conteggi in relazione a quote di beni e immobili posseduti dalle parti”; nonché il teste, avvocato TI, che così ha risposto: “Ora a distanza di tempo e senza aver consultato le mie mail non ho certezza in ordine alla trattazione delle questioni patrimoniali intese come “secondo accordo” da non fare risultare dal ricorso per la separazione;
quello che ricordo è che in una mail del 22 ottobre 2020 c'era stato un accenno a tali questioni patrimoniali che sarebbero state affrontate solo se il ricorso fosse stato consensuale, diversamente − come poi avvenuto – avrebbe dovuto essere oggetto di diverso e separato giudizio”;
▪ provato (capo 13 memoria istruttoria di parte convenuta opposta) che in data 16.10.2020 l'avv. Alessandra Manno inviava al Collega RC TI una comunicazione sottoscritta dalla sig.ra con una nuova proposta di divisione, che prevedeva: l'acquisizione da parte Parte_1 dell'opponente dell'intera proprietà della casa familiare di Via Montecchi, dietro la corresponsione in suo favore di Euro 50.000,00 (quota pari al 50% del valore di mercato dell'immobile); il rilascio al signor dell'abitazione di NA CA (cfr. prod. 3.1 – Per_1 visure catastali immobili); l'assegnazione alla signora del ricavato della casa di Via Pt_1
SP (Euro 43.000,00 lordi); la suddivisione in egual misura del ricavato della vendita del magazzino in comproprietà di Via SP (valore Euro 60.000,00 circa), nonché dei risparmi comuni. Si veda sul punto deposizione teste TI “E' vero confermo la circostanza con la precisazione che in data 22 ottobre 2020 ho riscontrato una mail datata 1° ottobre 2020 inviatami dall'avv. MANNO, mail nella quale la collega aveva affrontato le questioni patrimoniali relative alla possibile suddivisione in parti uguali del magazzino di via SP, dell'assegnazione della casa sia di NA che di Genova, via Montecchi al , Per_1 dell'assegnazione dei proventi derivanti dalla vendita della casa di Genova, via SP alla in compensazione di quella di NA e della divisione del denaro presente sul conto Pt_1 corrente”.
▪ provate le attività di cui ai capitoli n. 14) “Vero che la citata proposta (id est quella di cui al capitolo di prova n. 13) veniva rifiutata dal signor e, all'esito di nuove Persona_1 consultazioni con l'avv. Alessandra Manno, la signora si determinava a proporre al Pt_1 marito, a parziale modifica della proposta di cui sopra, anche l'acquisto del 50% del magazzino di Via SP, mediante la dazione del relativo importo (euro 13.500,00)” – e n. 15)
“Vero che l'esponente, in data 23.11.2020, inviava quindi una nuova comunicazione email all'avv. RC TI contenente la proposta economica suddetta” e n. 16) “Vero che con email del 30.11.2020, l'avv. RC TI comunicava alla Alessandra Manno che il signor Pt_2
aveva rifiutato la proposta della signora e che, pertanto, avrebbe Persona_1 Pt_1 provveduto alla notifica del ricorso per separazione giudiziale”. Si vedano su tali capitoli la deposizione dei testi e TI. Tes_2
▪ provate le attività di cui ai capitoli nn. 17), 18), 19) e 20) [“17) Vero che in seguito al rifiuto della proposta da parte del signor , la signora manifestava all'avv. Manno la Per_1 Pt_1 volontà di intraprendere un giudizio per far valere la dichiarazione simulatoria che si rammostra all'interpellanda e ai testi (prod. n. 3.2); 18) Vero che su detto argomento l'avv. Manno provvedeva allo studio della documentazione fornita dalla Cliente riguardante la compravendita dell'immobile di Via Montecchi n. 1/6 del 07.09.1990 e la contestuale dichiarazione simulatoria (prod. n. 3.2) e dava un parere orale in merito alla signora ed Pt_1 ai figli in occasione di una consultazione tenutasi nell'autunno 2020 presso il suo studio;
19)
pagina 9 di 11 Vero che attese le intenzioni manifestate dalla signora di far valere giudizialmente la Pt_1 simulazione, l'avv. Manno aveva anche fatto redigere un atto di citazione al proprio praticante dell'epoca, dott. correggendone poi il contenuto;
20) Vero che all'atto di Persona_2 notificare tale citazione la signora comunicava di voler rinunciare ad intentare un altro Pt_1 procedimento e che preferiva andare avanti con il procedimento di separazione”], confermati dal teste Tes_1
▪ documentate le attività di cui ai capitoli nn. 23), 24), 25),30).
Quanto alle consultazioni effettuate con la signora ed alla durata delle stesse, nonché alla Pt_1 partecipazione dell' avv. Manno alle conferenze di trattazione con l'avvocato TI - a dimostrazione delle quali erano volti i capitoli di prova nn. 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38) e 42) – ebbene, le circostanze di cui ai capitoli 32) e 33) non sono state espressamente contestate;
il capitolo n. 34) “Vero che in data 22 settembre 2020 alle ore 9,00 l'avv. Alessandra Manno si recava presso lo studio dell'avv. RC TI, sito in Sestri Ponente, Piazza Oriani n. 4/1, per discutere della possibile conciliazione circa la divisione dei beni tra i signori e ” è stato confermato sia dai testi Per_1 Pt_1 che dall'attrice in opposizione;
il capitolo n. 35) “Vero che in data 29 settembre 2020 alle ore 16,00 appuntamento collegiale con le parti e l'avv. RC TI c/o lo studio dello stesso in Sestri Ponente, Piazza Oriani n. 4/1” è stato confermato dai testi;
il capo n. 36) “Vero che l'avv. Alessandra Manno teneva con la signora le seguenti consultazioni presso lo studio sito in Genova Pegli, di Parte_1
Via Opisso n. 6 - 9 ottobre 2020 alle ore 17,00 - 16 ottobre 2020 alle ore 15,30 - 30 ottobre 2020 alle ore 17,30 - 5 novembre 2020 alle ore 17,00 - 16 dicembre 2020 alle ore 15,30” non ha trovato espressa conferma da parte dei testi che non ricordavano con precisione le date riportate nel capitolo stesso;
il capitolo n. 37) “Vero che in data 2 gennaio 2021, alle ore 12,00 l'avv. Alessandra Manno teneva una consultazione presso lo studio di Genova Pegli, Via Opisso n. 6, con la signora ed i figli della Pt_1 medesima” è invece stato confermato sia dalla signora che dal teste il capitolo n. 38) Pt_1 Tes_1
“Vero che tutte le predette consultazioni avevano una durata media di un'ora e mezza/due ore” è stato confermato sia dal teste – il quale, rispondendo alle domande poste dagli avvocati Gambaro e Tes_1 Cristello ha anche precisato: “A.D.R. avv. GAMBARO: io sarò stato presente in un numero compreso tra 3 e 5 incontri avvenuti tra la signora e l'avv. MANNO, in altre occasioni ho visto la Pt_1 signora in studio ma io non ho partecipato agli incontri. A.D.R. avv. CRISTELLO: in tutto Pt_1 l'avv. MANNO avrà incontrato la signora almeno una decina di volte” – sia dall'avvocato Pt_1 TI, il quale ha testualmente così risposto: “E' vero confermo la circostanza. A.D.R. giudice: trattandosi di una separazione molto litigiosa per ogni appuntamento riservavo due ore prevendendo già che tale arco temporale sarebbe stato necessario, circostanza anche in questo risultante dalla mia agenda digitale”; infine, la circostanza di cui al capitolo n. 42 risulta documentalmente provata (cfr. prod. n. 10).
Alla luce di tutto il materiale probatorio acquisito (inclusa la corrispondenza e-mail datata 16 ottobre
2020 e 23 novembre 2020 prodotta in udienza), si ritiene che le attività descritte nel preavviso di parcella del 29.10.2021 abbiano (in stretta applicazione del Tariffario Forense in materia stragiudiziale in vigore all'epoca dei fatti di causa, e riferendosi allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) portato ad una liquidazione in sede consigliare del tutto congrua che deve essere confermata anche in sede giudiziale.
Il decreto va dunque confermato.
Non si ritiene vi siano i presupposti per una condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
pagina 10 di 11 Le spese di lite del presente procedimento vanno posti a carico dell'opponente secondo soccombenza (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo;
condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 19/06/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9096/2022 promossa da: nata a [...] il [...] (CF: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in via XX Settembre 37/ 7 A presso e nello studio dell'avvocato Paola Gambaro ( ) che la rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce all'atto di C.F._2 citazione che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 010 561560 o a mezzo pec: Email_1
Attrice in opposizione contro
Avv.to Alessandra Manno (C.F. ) procuratrice di se stessa ai sensi di legge CodiceFiscale_3 la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento al seguente numero di fax: 010/6982485 od al seguente indirizzo PEC: Email_2
Convenuto opposto
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova contrariis reiectis , in accoglimento della presente opposizione A) IN VIA PREGIUDIZIALE: Assegnare alle parti un termine al fine dell'espletamento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 1° comma D.Lgs 28/2010; B) IN VIA PRINCIPALE Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo numero 2133/2022 emesso dal Tribunale di Genova in composizione Monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Scarzella in data 25 luglio 2022 ; C) Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna conchiudente all' Avvocato Alessandra Maria Manno per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo per intervenuto pagamento delle prestazioni professionali realmente svolta a favore della sig.ra Pt_1
e per l'effetto rigettare le domande tutte cosi formulate nel relativo ricorso per ingiunzione
[...] oggetto della presente opposizione;
D) Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio da porsi a carico della società opposta”;
pagina 1 di 11 Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'On.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Preliminarmente e pregiudizialmente: a) Dichiarare l'irritualità della proposta opposizione, per violazione dell'art. 14, Decr. Lgs. n. 150/2011, accogliendo all'uopo le considerazioni svolte nel paragrafo I) della comparsa di costituzione e risposta e, per gli effetti, provvedere circa la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e/o di improcedibilità della stessa con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo opposto;
b) Dichiarare la non obbligatorietà del procedimento di Mediazione di cui all'art. 5, I comma, Decr. Lgs. n. 28/2010, accogliendo all'uopo le considerazioni svolte nel paragrafo II) della comparsa di costituzione e risposta. Nel merito: c) Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata, pretestuosa e non provata, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto e condannando l'attrice opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma recata nel predetto Decreto o della somma meglio vista e ritenuta dall'On.mo Tribunale adito, in ogni caso oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria sulle somme dovute e con applicazione dell'art. 96 c.p.c.; d) Condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di tutte le spese ed i compensi professionali della fase monitoria e della presente fase di opposizione nonché al rimborso della fattura n. 5/2025 emessa dall'Avvocato Lucia Cristello e regolarmente saldata dall'avvocato Alessandra Manno, così come dimostrato dalla copia dei bonifici che si deposita unitamente alle presenti note di precisazione delle conclusioni”.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio
L'avv. Alessandra Manno ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova decreto ingiuntivo n. 2133/2022 del 28/07/2022 - RG n. 5951/2022, nei confronti della signora per il Parte_1 complessivo importo di euro 6.615,00 oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della pretesa monitoria ha dedotto:
pagina 3 di 11 pagina 4 di 11 La sig.ra ha proposto opposizione eccependo preliminarmente il mancato esperimento Parte_1 della procedura di mediazione e deducendo, nel merito:
▪ che nel mese di luglio 2020 la sig.ra si era rivolta all'Avvocato Alessandra Manno Parte_1 manifestandole il suo intento di intraprendere la separazione nei confronti del marito sig.
e la divisione dei beni acquistati dalla coppia durante il matrimonio;
Persona_1
▪ che, su mandato della sig.ra l'Avvocato Alessandra Manno inviava al sig. Pt_1 Per_1
una raccomandata con cui esponeva le intenzioni della cliente. La missiva veniva
[...] riscontrata dal sig. a mezzo dell' Avvocato RC TI;
Persona_1
▪ che dopo quella raccomandata la sig.ra chiedeva all'Avvocato Manno un Parte_1 preventivo scritto di quelle che sarebbero state le sue competenze professionali per l'attività che andava a svolgere a sua tutela, tuttavia la richiesta veniva completamente disattesa;
▪ che il 29 settembre 2020 le parti si riunivano nello studio dell'Avvocato RC TI per valutare la possibilità di definire in via bonaria la questione relativa alla separazione e alla divisone dei beni;
▪ che il 16 ottobre 2020 l'Avvocato Manno, facendo seguito all'incontro del 29 settembre 2020, inviava all'Avvocato TI una proposta transattiva relativa alla divisione dei beni della coppia;
▪ che la sig.ra quindi chiamava, in più occasioni l'Avvocato Manno per avere Pt_1 aggiornamenti sul proseguo della sua pratica, chiedendo ripetutamente un preventivo dei compensi professionali;
▪ che dal mese di ottobre fino al mese di dicembre 2020 la sig.ra chiedeva all'Avvocato Pt_1
Manno che le venissero fissati degli appuntamenti, appuntamenti che però di volta in volta erano disdetti;
▪ che in data 5 gennaio 2021 l' Avvocato Manno presentava all'Organismo di Mediazione presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova domanda di mediazione nei confronti del sig.
(prod.2); Persona_1
▪ che successivamente, con raccomandata del 22 gennaio 2021, la sig.ra revocava il Parte_1 mandato a suo tempo conferito all'avvocato Alessandra Manno e si rivolgeva all'avv. Gambaro conferendo espresso mandato di assisterla e difenderla nella separazione giudiziale intrapresa dal sig. e nel procedimento di Mediazione la cui istanza era stata depositata Persona_1 dall'avv. Alessandra Manno (prod.3).
Sulla scorta di tali premesse, eccependo di non essere mai venuta a conoscenza né della bozza del ricorso per separazione consensuale dei coniugi asseritamente predisposto dall'avv. Manno né del ricorso giudiziale (a lei comunque notificato nel mese di gennaio 2021 dall'Avvocato RC TI, unitamente all'Avvocato Alessandra Manno), della cui esistenza apprendeva notizia solo nel mese di febbraio 2021, si è difesa rilevando:
▪ che le consultazioni telefoniche ed agli appuntamenti presso lo studio dell'Avvocato Manno nel mese di luglio si erano rese necessarie in concomitanza al conferimento incarico ed alla raccomandata inviata, dall'avvocato Alessandra Manno, al sig. il 9 luglio 2020 Persona_1
pagina 5 di 11 ed alla richiesta di un preventivo scritto di quelle che sarebbero state le spese da sostenere. Nel mese di agosto, a differenza da quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta opposta, la sig.ra chiamò l'avvocato Manno una sola volta e precisamente il 31 agosto 2020, Pt_1 ricevendo dalla professionista quale risposta che si sarebbero dovute sentire a metà del mese di settembre in quanto lei era ancora in ferie;
▪ che in più occasioni la sig.ra chiedeva all'Avvocato Manno appuntamenti presso il suo Pt_1 studio, appuntamenti che di volta in volta però venivano disdetti;
▪ che non si contestavano le consultazioni collegiali presso lo studio dell' Avvocato RC TI avvenute nel mese di settembre 2020;
▪ che, in merito all'istanza di Mediazione presentata, dall'avvocato Alessandra Manno all'Organo di Mediazione presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, si rilevava che la sig.ra Pt_1 aveva versato la somma di € 1000,00 e che per tanto per tale attività l'avv. Manno era
[...] stata interamente pagata;
▪ che l'art. 13 L 247-2012 (Conferimento dell'incarico e compenso) disponeva che il compenso spettante al professionista doveva essere pattuito di regola per iscritto: nel corso del mandato conferito all'Avvocato Alessandra Manno , e precisamente dal luglio 2020 al 5 gennaio 2021 nessun preventivo dei compensi che la sig.ra avrebbe dovuto corrispondere era mai stato Pt_1 concordato in forma scritta ed il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non aveva alcun valore probatorio;
▪ che si contestava integralmente tutta l'attività asseritamente svolte e, soprattutto, le voci redazione bozza separazione consensuale (di cui l'opponente non aveva mai avuto copia) e pareri orali in merito alla divisone immobiliare;
▪ che l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa era del professionista.
Per tali ragioni ha chiesto la revoca del decreto.
L'avv. Manno si è costituita nel giudizio di opposizione eccependo:
▪ in via pregiudiziale, l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, per violazione dell'art. 14, Decr. Lgs. n. 150/2011 in quanto l'opposizione era stata erroneamente introdotta con il rito ordinario anziché, come previsto, dall'art. 14 del Decr. Lgs. n. 150/2011, con il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c.;
▪ l'inapplicabilità dell'art. 5, Decr. Lgs. n. 28/2010 al caso di specie;
nonché, sostenendo, nel merito, la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e chiedendo quindi, la conferma del decreto.
pagina 6 di 11
2. Sulle eccezioni preliminari
L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della “mediazione obbligatoria”, per come sollevata da parte attrice in opposizione, è destituita di fondamento.
L'istituto cui occorre fare riferimento nel caso di specie non è quello della mediazione quello della negoziazione assistita, disciplinato dall'art. 3, comma I, D.L. n. 132/2014, così come convertito, dalla Legge n. 162/2014, il quale fa espresso riferimento alle controversie aventi ad oggetto il “pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”, ponendo l'esperimento della negoziazione come condizione di procedibilità dell'azione.
Il successivo comma 3 del medesimo art. 3, tuttavia, precisa che “la disposizione di cui al comma 1 non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione” (cfr. art. 3, comma 3, lett. a).
Quindi è la legge stessa ad escludere espressamente l'obbligatorietà della negoziazione nel caso di specie.
L'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per errore sulla scelta del rito, per come formulata da parte convenuta opposta, è parimenti destituita di fondamento.
L'aricolo. 28 della legge 794/1942, sostituito dal Dlgs n. 150/2011, applicabile ratione temporis, dispone che "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011".
A sua volta, tale ultima norma prevede che: "Le controversie previste dall'art. 28 legge 794/1942 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto (…) l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile".
Pertanto il rito speciale si applica solo per la liquidazione delle spettanze che si riferiscono ad attività professionale svolta in un giudizio civile o a prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando invece esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali" (cfr. Cass. SS.UU. n. 4485/2018).
Nello stesso senso cfr. Cass. n. 40829/2021; n. 15220/2022).
Nel caso di specie l'attività stragiudiziale allegata a fondamento della pretesa alla corresponsione del compenso dedotta in giudizio ha certamente carattere di autonomia e si deve quindi escludere l'applicazione dell'articolo 14 Dlgs n. 150/2011 accogliendo il ricorso dell'avvocato.
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3. Nel merito
L'esistenza di un incarico professionale conferito dalla sig.ra all'avv. Manno non è in Pt_1 discussione.
Ciò che è contestato è l'ampiezza del mandato (e delle attività effettivamente svolte per conto della cliente) e la congruità dei parametri utilizzati per la relativa quantificazione del compenso.
In buona sostanza, l'attrice in opposizione sostiene che l'avv. Manno avrebbe svolto solo una minima parte delle prestazioni professionali elencate in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e che la corresponsione dell'importo di Euro 1.000,00, versato dalla signora in costanza di rapporto, Pt_1 sarebbe interamente satisfattiva delle somme dovute, di talché il decreto ingiuntivo emesso (d.i. 2133/2022 – r.g. 5951/2022) sarebbe illegittimo, anche per mancanza di preventivo scritto.
Viceversa, si ritiene che il compenso preteso in sede monitoria sia adeguato a remunerare l'attività svolta dal legale, per come provata in giudizio.
Anzitutto preme osservare che la mancanza di un preventivo scritto, se può avere conseguenze sul piano disciplinare, non fa venire meno il dovere del giudice di quantificare, in assenza di accordo, il compenso dovuto al professionista.
In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone infatti una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione (ipotesi che ricorre nel caso in esame).
Quanto alla prova dello svolgimento dell'attività professionale, risulta:
▪ non contestato il fatto che la signora si sia rivolta allo studio legale dell'avv. Parte_1
Alessandra Manno nella prima metà del mese di luglio 2020, chiedendo alla medesima di assisterla nella separazione personale dal signor e nella divisione dei beni Persona_1 mobili ed immobili in comproprietà con lo stesso (in particolare, la signora chiedeva Pt_1 all'avv. Manno di assisterla nel trasferimento in suo favore della quota pari al 50% della casa familiare di Via Montecchi n. 1/6, dando attuazione all'impegno assunto dal signor con Per_1 la
contro
-dichiarazione contestuale all'atto di compravendita del 07.09.1990. A tale scopo l'avv. Alessandra Manno, in data 09.07.2020, predisponeva apposita lettera raccomandata, chiedendo che si facesse luogo alla divisione e si desse concreto adempimento agli obblighi assunti con la citata controdichiarazione e la inviava al signor ); Persona_1
▪ pacifico che in data 29.07.2020 l'avv. TI trasmetteva all'avv. Manno la bozza del ricorso per separazione consensuale di cui alla prod. n. 4 fascicolo parte convenuta opposta (evidentemente condivisa tra i legali: cfr. sul punto deposizione teste TI sul capitolo n. 6) “Vero che la citata bozza di ricorso era stata concordata nei contenuti con l'avv. Alessandra Manno e che anche la stessa aveva partecipato alla redazione del ricorso” che ha così riferito: “Tra la fine di luglio e agosto 2020 è iniziato uno scambio di mail tra me e l'avv. MANNO, scambio che comprendeva un file contenente una bozza di ricorso per la separazione consensuale. Dalle suddette mail ho desunto di aver io predisposto la bozza che però nel corso dei mesi è stata più volte rimaneggiata sia da me che dalla fino ad arrivare al 30 novembre 2020 data in cui le Pt_2 trattative si sono interrotte e il mio cliente ha deciso di presentare ricorso giudiziale”);
pagina 8 di 11 ▪ provato che la citata bozza di ricorso avrebbe dovuto essere altresì completata con un ulteriore accordo da redigere a latere per disciplinare le questioni patrimoniali pendenti tra i coniugi: cfr. teste sul capo 7 che così ha risposto: “E' vero confermo la circostanza. A.D.R. giudice: Tes_1 il vero motivo del contendere tra i coniugi era quello relativo alla questione patrimoniale sulla quale si stava cercando un accordo. Ricordo, in particolare, un incontro avvenuto alla presenza sia degli avvocati, che delle parti durante il quale ero stato incaricato di fare alcuni conteggi in relazione a quote di beni e immobili posseduti dalle parti”; nonché il teste, avvocato TI, che così ha risposto: “Ora a distanza di tempo e senza aver consultato le mie mail non ho certezza in ordine alla trattazione delle questioni patrimoniali intese come “secondo accordo” da non fare risultare dal ricorso per la separazione;
quello che ricordo è che in una mail del 22 ottobre 2020 c'era stato un accenno a tali questioni patrimoniali che sarebbero state affrontate solo se il ricorso fosse stato consensuale, diversamente − come poi avvenuto – avrebbe dovuto essere oggetto di diverso e separato giudizio”;
▪ provato (capo 13 memoria istruttoria di parte convenuta opposta) che in data 16.10.2020 l'avv. Alessandra Manno inviava al Collega RC TI una comunicazione sottoscritta dalla sig.ra con una nuova proposta di divisione, che prevedeva: l'acquisizione da parte Parte_1 dell'opponente dell'intera proprietà della casa familiare di Via Montecchi, dietro la corresponsione in suo favore di Euro 50.000,00 (quota pari al 50% del valore di mercato dell'immobile); il rilascio al signor dell'abitazione di NA CA (cfr. prod. 3.1 – Per_1 visure catastali immobili); l'assegnazione alla signora del ricavato della casa di Via Pt_1
SP (Euro 43.000,00 lordi); la suddivisione in egual misura del ricavato della vendita del magazzino in comproprietà di Via SP (valore Euro 60.000,00 circa), nonché dei risparmi comuni. Si veda sul punto deposizione teste TI “E' vero confermo la circostanza con la precisazione che in data 22 ottobre 2020 ho riscontrato una mail datata 1° ottobre 2020 inviatami dall'avv. MANNO, mail nella quale la collega aveva affrontato le questioni patrimoniali relative alla possibile suddivisione in parti uguali del magazzino di via SP, dell'assegnazione della casa sia di NA che di Genova, via Montecchi al , Per_1 dell'assegnazione dei proventi derivanti dalla vendita della casa di Genova, via SP alla in compensazione di quella di NA e della divisione del denaro presente sul conto Pt_1 corrente”.
▪ provate le attività di cui ai capitoli n. 14) “Vero che la citata proposta (id est quella di cui al capitolo di prova n. 13) veniva rifiutata dal signor e, all'esito di nuove Persona_1 consultazioni con l'avv. Alessandra Manno, la signora si determinava a proporre al Pt_1 marito, a parziale modifica della proposta di cui sopra, anche l'acquisto del 50% del magazzino di Via SP, mediante la dazione del relativo importo (euro 13.500,00)” – e n. 15)
“Vero che l'esponente, in data 23.11.2020, inviava quindi una nuova comunicazione email all'avv. RC TI contenente la proposta economica suddetta” e n. 16) “Vero che con email del 30.11.2020, l'avv. RC TI comunicava alla Alessandra Manno che il signor Pt_2
aveva rifiutato la proposta della signora e che, pertanto, avrebbe Persona_1 Pt_1 provveduto alla notifica del ricorso per separazione giudiziale”. Si vedano su tali capitoli la deposizione dei testi e TI. Tes_2
▪ provate le attività di cui ai capitoli nn. 17), 18), 19) e 20) [“17) Vero che in seguito al rifiuto della proposta da parte del signor , la signora manifestava all'avv. Manno la Per_1 Pt_1 volontà di intraprendere un giudizio per far valere la dichiarazione simulatoria che si rammostra all'interpellanda e ai testi (prod. n. 3.2); 18) Vero che su detto argomento l'avv. Manno provvedeva allo studio della documentazione fornita dalla Cliente riguardante la compravendita dell'immobile di Via Montecchi n. 1/6 del 07.09.1990 e la contestuale dichiarazione simulatoria (prod. n. 3.2) e dava un parere orale in merito alla signora ed Pt_1 ai figli in occasione di una consultazione tenutasi nell'autunno 2020 presso il suo studio;
19)
pagina 9 di 11 Vero che attese le intenzioni manifestate dalla signora di far valere giudizialmente la Pt_1 simulazione, l'avv. Manno aveva anche fatto redigere un atto di citazione al proprio praticante dell'epoca, dott. correggendone poi il contenuto;
20) Vero che all'atto di Persona_2 notificare tale citazione la signora comunicava di voler rinunciare ad intentare un altro Pt_1 procedimento e che preferiva andare avanti con il procedimento di separazione”], confermati dal teste Tes_1
▪ documentate le attività di cui ai capitoli nn. 23), 24), 25),30).
Quanto alle consultazioni effettuate con la signora ed alla durata delle stesse, nonché alla Pt_1 partecipazione dell' avv. Manno alle conferenze di trattazione con l'avvocato TI - a dimostrazione delle quali erano volti i capitoli di prova nn. 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38) e 42) – ebbene, le circostanze di cui ai capitoli 32) e 33) non sono state espressamente contestate;
il capitolo n. 34) “Vero che in data 22 settembre 2020 alle ore 9,00 l'avv. Alessandra Manno si recava presso lo studio dell'avv. RC TI, sito in Sestri Ponente, Piazza Oriani n. 4/1, per discutere della possibile conciliazione circa la divisione dei beni tra i signori e ” è stato confermato sia dai testi Per_1 Pt_1 che dall'attrice in opposizione;
il capitolo n. 35) “Vero che in data 29 settembre 2020 alle ore 16,00 appuntamento collegiale con le parti e l'avv. RC TI c/o lo studio dello stesso in Sestri Ponente, Piazza Oriani n. 4/1” è stato confermato dai testi;
il capo n. 36) “Vero che l'avv. Alessandra Manno teneva con la signora le seguenti consultazioni presso lo studio sito in Genova Pegli, di Parte_1
Via Opisso n. 6 - 9 ottobre 2020 alle ore 17,00 - 16 ottobre 2020 alle ore 15,30 - 30 ottobre 2020 alle ore 17,30 - 5 novembre 2020 alle ore 17,00 - 16 dicembre 2020 alle ore 15,30” non ha trovato espressa conferma da parte dei testi che non ricordavano con precisione le date riportate nel capitolo stesso;
il capitolo n. 37) “Vero che in data 2 gennaio 2021, alle ore 12,00 l'avv. Alessandra Manno teneva una consultazione presso lo studio di Genova Pegli, Via Opisso n. 6, con la signora ed i figli della Pt_1 medesima” è invece stato confermato sia dalla signora che dal teste il capitolo n. 38) Pt_1 Tes_1
“Vero che tutte le predette consultazioni avevano una durata media di un'ora e mezza/due ore” è stato confermato sia dal teste – il quale, rispondendo alle domande poste dagli avvocati Gambaro e Tes_1 Cristello ha anche precisato: “A.D.R. avv. GAMBARO: io sarò stato presente in un numero compreso tra 3 e 5 incontri avvenuti tra la signora e l'avv. MANNO, in altre occasioni ho visto la Pt_1 signora in studio ma io non ho partecipato agli incontri. A.D.R. avv. CRISTELLO: in tutto Pt_1 l'avv. MANNO avrà incontrato la signora almeno una decina di volte” – sia dall'avvocato Pt_1 TI, il quale ha testualmente così risposto: “E' vero confermo la circostanza. A.D.R. giudice: trattandosi di una separazione molto litigiosa per ogni appuntamento riservavo due ore prevendendo già che tale arco temporale sarebbe stato necessario, circostanza anche in questo risultante dalla mia agenda digitale”; infine, la circostanza di cui al capitolo n. 42 risulta documentalmente provata (cfr. prod. n. 10).
Alla luce di tutto il materiale probatorio acquisito (inclusa la corrispondenza e-mail datata 16 ottobre
2020 e 23 novembre 2020 prodotta in udienza), si ritiene che le attività descritte nel preavviso di parcella del 29.10.2021 abbiano (in stretta applicazione del Tariffario Forense in materia stragiudiziale in vigore all'epoca dei fatti di causa, e riferendosi allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) portato ad una liquidazione in sede consigliare del tutto congrua che deve essere confermata anche in sede giudiziale.
Il decreto va dunque confermato.
Non si ritiene vi siano i presupposti per una condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
pagina 10 di 11 Le spese di lite del presente procedimento vanno posti a carico dell'opponente secondo soccombenza (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo;
condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 19/06/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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