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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/11/2024, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5382/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in VIA SANTO STEFANO 25 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MAGNANI
ALESSANDRA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI CP_1
N. 18 40138 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. LEGNANI ANNICHINI FILIPPO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Come da verbale di udienza del 1°ottobre 2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a TUFO (AV) i n dat a CP_1
12.07.2014 , unione dalla quale nasceva la figlia (Bologna, 24.08.2016). Per_1
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne e un contributo economico per il mantenimento della bambina da quantificarsi in € 800 mensili, in aggiunta al
75% delle spese straordinarie;
inoltre, chiedeva per sé il riconoscimento di un assegno di mantenimento dell'importo di 200€ mensili, oltre all'assegnazione della vettura targata FB99LW.
Parte resistente si costituiva in data 31.07.2024, chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Con istanza congiunta depositata in data 09.09.2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, chiedendone l'omologazione da parte del Tribunale e la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza del 01.10.2024, il Giudice rilevato il regolare deposito delle note sostitutive d'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in TUFO (AV) il giorno 12.07.2014.
Sulle domande accessorie
In merito alle domande accessorie, relative all'affidamento, collocamento, mantenimento della figlia, regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario, assegnazione della casa coniugale, ritiene il pagina 2 di 5 Collegio che quanto indicato dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole, sicché le statuizioni previste dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Stante l'accordo raggiunto tra le parti, le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) PRONUNC IA l a separazione personal e t ra i coniugi [nata a Parte_1
CASABLANCA (MAROCCO) il 14/03/1992] e (nato a [...] il CP_1
02/05/1973), già uniti in mat rimonio in TUFO (AV) il giorno 12.07.2014 (att o trascritt o a VALSAMOGGIA al n. 31, S. C p. II anno 2014;
2) OMOLOGA l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Persona_2
stessa presso la madre;
- la casa coniugale è assegnata alla sig.ra che ci vivrà con la figlia minore Parte_1 [...]
; Per_2
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. potrà vedere e tenere con sé CP_1
Per_ la figlia
• a settimane alternate, la prima settimana dal venerdì quando andrà a prendere la figlia da scuola, sino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, il restante periodo la
Per_ piccola starà con la madre;
la settimana successiva il sig. starà con la propria CP_1
figlia dal lunedì pomeriggio quando andrà a prenderla da scuola, sino al mercoledì mattina quando la accompagnerà a scuola, e così via;
• durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia -ad anni alterni- dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
• nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di
Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
• nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio pagina 3 di 5 dell'alternanza annuale.
- verserà un assegno mensile di €250,00 (duecentocinquanta/00) da corrispondersi CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal 5/10/2024, a titolo di concorso al mantenimento della figlia e nulla per il mantenimento del coniuge stante l'autosufficienza economica della sig.ra
A tal proposito si esplicita che le parti si sono accordate circa il fatto che l'importo Parte_1 mensile di €250 dovrà essere corrisposto per n.4 mensilità arretrate, per complessivi €1.000,00. La sig.ra in considerazione delle difficoltà economiche del sig. accondiscende a che lo Pt_1 CP_1
stesso possa provvedere al versamento degli arretrati in modo rateale e comunque entro il termine ultimo del 31 dicembre;
- l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
- i genitori pagheranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie previamente debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota pagina 4 di 5 proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
- il sig. ha già lasciato la casa coniugale con il consenso della sig.ra CP_1 Parte_1
- le parti prevedono che gli assegni familiari vengano ripartiti nella misura del 100% in favore di e 0% in favore di;
Parte_1 CP_1
- I coniugi dichiarano di aver così provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- spese compensate
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VALSAMOGGIA (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno 23.10.2024 .
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5382/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in VIA SANTO STEFANO 25 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MAGNANI
ALESSANDRA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI CP_1
N. 18 40138 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. LEGNANI ANNICHINI FILIPPO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Come da verbale di udienza del 1°ottobre 2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a TUFO (AV) i n dat a CP_1
12.07.2014 , unione dalla quale nasceva la figlia (Bologna, 24.08.2016). Per_1
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne e un contributo economico per il mantenimento della bambina da quantificarsi in € 800 mensili, in aggiunta al
75% delle spese straordinarie;
inoltre, chiedeva per sé il riconoscimento di un assegno di mantenimento dell'importo di 200€ mensili, oltre all'assegnazione della vettura targata FB99LW.
Parte resistente si costituiva in data 31.07.2024, chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Con istanza congiunta depositata in data 09.09.2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, chiedendone l'omologazione da parte del Tribunale e la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
All'udienza del 01.10.2024, il Giudice rilevato il regolare deposito delle note sostitutive d'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in TUFO (AV) il giorno 12.07.2014.
Sulle domande accessorie
In merito alle domande accessorie, relative all'affidamento, collocamento, mantenimento della figlia, regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario, assegnazione della casa coniugale, ritiene il pagina 2 di 5 Collegio che quanto indicato dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole, sicché le statuizioni previste dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Stante l'accordo raggiunto tra le parti, le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) PRONUNC IA l a separazione personal e t ra i coniugi [nata a Parte_1
CASABLANCA (MAROCCO) il 14/03/1992] e (nato a [...] il CP_1
02/05/1973), già uniti in mat rimonio in TUFO (AV) il giorno 12.07.2014 (att o trascritt o a VALSAMOGGIA al n. 31, S. C p. II anno 2014;
2) OMOLOGA l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Persona_2
stessa presso la madre;
- la casa coniugale è assegnata alla sig.ra che ci vivrà con la figlia minore Parte_1 [...]
; Per_2
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. potrà vedere e tenere con sé CP_1
Per_ la figlia
• a settimane alternate, la prima settimana dal venerdì quando andrà a prendere la figlia da scuola, sino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, il restante periodo la
Per_ piccola starà con la madre;
la settimana successiva il sig. starà con la propria CP_1
figlia dal lunedì pomeriggio quando andrà a prenderla da scuola, sino al mercoledì mattina quando la accompagnerà a scuola, e così via;
• durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia -ad anni alterni- dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
• nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di
Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
• nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio pagina 3 di 5 dell'alternanza annuale.
- verserà un assegno mensile di €250,00 (duecentocinquanta/00) da corrispondersi CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal 5/10/2024, a titolo di concorso al mantenimento della figlia e nulla per il mantenimento del coniuge stante l'autosufficienza economica della sig.ra
A tal proposito si esplicita che le parti si sono accordate circa il fatto che l'importo Parte_1 mensile di €250 dovrà essere corrisposto per n.4 mensilità arretrate, per complessivi €1.000,00. La sig.ra in considerazione delle difficoltà economiche del sig. accondiscende a che lo Pt_1 CP_1
stesso possa provvedere al versamento degli arretrati in modo rateale e comunque entro il termine ultimo del 31 dicembre;
- l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
- i genitori pagheranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie previamente debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota pagina 4 di 5 proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
- il sig. ha già lasciato la casa coniugale con il consenso della sig.ra CP_1 Parte_1
- le parti prevedono che gli assegni familiari vengano ripartiti nella misura del 100% in favore di e 0% in favore di;
Parte_1 CP_1
- I coniugi dichiarano di aver così provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- spese compensate
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VALSAMOGGIA (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno 23.10.2024 .
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Dott. Bruno Perla
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