Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9937/2024 RG
TRA
C. F. , rappresentato e difeso dall'avv. Genny Chiacchio;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzarella;
resistente
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Dario Raffone;
resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante, con ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale, si opponeva alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07120221460000589001 notificata il
06.12.2023, nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
cartella di pagamento 07120170019348376000, notificata in data 24.06.2017 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
cartella di pagamento 07120180013055289000, notificata in data 24.07.2018 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
cartella di pagamento 07120190033689144000, notificata in data 07.05.2019 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria;
cartella di pagamento 07120200032601330000, notificata in data 15.09.2021 secondo quanto emergente dalla suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Deduceva l'illegittimità della suddetta comunicazione stante la mancata notificazione della comunicazione preventiva l'iscrizione ipotecaria, la mancata notificazione delle cartelle di pagamento, la mancanza di presupposti dell'obbligazione contributiva, la decadenza ai sensi dell'art. 17 DPR 602/1973.
Si costituiva l'agente della riscossione allegando che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate.
Aggiungeva inoltre che la prescrizione dei crediti contributivi era stata interrotta mediante la rituale notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
1
18.10.2022.
Si costituiva la , deducendo la ritualità della notificazione delle cartelle di pagamento e CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 d. lgs 46/99 ed aggiungendo che aveva interrotto la prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento opposte.
La controversia, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., essendo matura per la decisione in base alla documentazione depositata in atti, è stata decisa.
La decadenza prevista dall'art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999, l'accertamento delle somme dovute e la prescrizione precedente alla notificazione delle cartelle di pagamento.
Nella fattispecie concreta in esame l'agente della riscossione ha prodotto documentazione attestante la rituale notificazione della:
cartella di pagamento 07120170019348376000 in data 24.06.2017;
cartella di pagamento 07120180013055289000 in data 21.07.2018;
cartella di pagamento 07120190033689144000 in data 07.05.2019;
cartella di pagamento 07120200032601330000 in data 15.09.2021.
Pertanto, per contestare il merito della pretesa contributiva e la maturazione della prescrizione, era necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D. Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
La Corte di legittimità ha infatti affermato “secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2014, n. 4338 che richiama Cass. n. 14692/2007; 17978/2008;
2835/2009; 8931/2011).
Nella fattispecie in esame l'agente della riscossione ha prodotto documentazione probante la rituale notificazione delle cartelle di pagamento, essendo maturata la decadenza prevista dall'art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999 per quanto attiene all'azione diretta all'accertamento delle somme dovute ed all'accertamento della prescrizione precedente alla notificazione delle cartelle di pagamento.
La prescrizione successiva alla notificazione delle cartelle di pagamento.
Deve seguirsi nella fattispecie in esame il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la
2 L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953
c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_3 previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del
2010)” (cfr. sentenza Cassazione civile, Sez. Un., n. 23397 del 2016).
Nella fattispecie in esame deve accertarsi che l'agente della riscossione ha prodotto documentazione idonea a provare la rituale notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 07176202200005760000 in data 13.9.2022 e dell'intimazione
07120229020068122000 in data 18.10.2022, laddove l'anzidetta documentazione è idonea a provare l'interruzione della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Pertanto i crediti contributivi portati dalle suddette cartelle di pagamento non sono prescritti.
Deve specificarsi che secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, infatti, sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l.
183/2020 è prevista la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021.
L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
Nel caso in esame, come emerge dal contenuto della cartella di pagamento, il termine di pagamento è di 60 gg dalla notifica.
Per tali ragioni, non si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020.
Infondato è il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 in quanto la suddetta disposizione è stata abrogata dall'articolo 1, comma 5-ter, lettera a), numero 1), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni in Legge 31 luglio 2005, n. 156.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
3 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, delle spese di lite liquidate in €3.290,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_2 di lite liquidate in €3.290,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi.
Così deciso il 04.04.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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