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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 506/25 r. g. l, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Edmondo Giuliano e Danilo Parte_1
Della Rocca, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec: E iuffrè. e .salerno.it Email_1 Email_3 CP_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Abbate e IA OR, presso i quali Controparte_2 elettivamente domicilia, in Caserta, via Verdi n. 6
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1 sent. n. 2609 del 2024 del Tribunale di Sanata Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, in accoglimento della domanda formulata da , veniva Controparte_2 riconosciuto il trasferimento d'azienda, ex art. 2112 c.c. (con ogni conseguenza in ordine al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alle differenze retributive spettanti), nel cambio di appalto, nel quale subentrava la predetta società, del servizio di vigilanza non armata , portierato e custodia dell' . Controparte_3
Censurava, con articolate argomentazioni, detta pronuncia, contestando che il Giudice avesse nel complesso sottovalutato gli elementi di discontinuità introdotti da essa società nella gestione del servizio, quali l'avvenuta fornitura al personale impiegato nell'appalto di molteplici strumenti elencati nell'offerta tecnica, la specifica formazione impartita ai dipendenti,
l'inserimento nel ciclo produttivo aziendale riferito all'appalto dei signori e Parte_2 Pt_3
rispettivamente referente aziendale e addetta all'help desk, le innovazioni tecnologiche
[...] apportate (in particolare l'Help Desk e il Totem Touch Screen, dal primo Giudice ritenuti ingiustamente irrilevanti), l'implementazione dei doveri del personale impiegato, come contenuti nel regolamento aziendale
Aggiungeva che erano del tutto sfornite di supporto probatorio le osservazioni del Tribunale in ordine all''immutata organizzazione dell'appalto dopo il suo subentro e che l'effettiva anzianità di servizio del lavoratore era anch'essa sfornita di prova.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con il rigetto della domanda formulata da con il ricorso di primo grado, per riconoscersi il solo Controparte_2 subentro nel contratto di appalto, ai sensi dell'art. 29 del d.l.vo n. 276 del 2003. .
Quest'ultimo si costituiva, resistendo al gravame, del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 434 c.p.c..
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
2 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene alcuni specifici motivi di impugnazione, pur prevalentemente riproduttivi di argomenti già sconfessati dal Giudice di prime cure (profilo tuttavia che, come si vedrà, si riverbera sul merito della decisione e non sull'ammissibilità del gravame), avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è infondato, nei termini che seguono.
Va preliminarmente puntualizzato che l'art. 29, comma 3, del d.l.vo n. 276 del 2003 nella versione originaria escludeva l'applicazione delle tutele dettate dall'art. 2112 per il trasferimento di azienda o di parte di azienda in caso di cambio di appalto. L'art. 30 della l. n. 122 del 2016 ha modificato detta norma, che, nella versione applicabile ratione temporis, recita:
"L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento
d'azienda o di parte d'azienda".
Come ha condivisibilmente osservato la più recente (cfr. Cass., Sez. lav., Parte_4
25.10.2024 n. 27707, le cui argomentazioni si vanno qui sostanzialmente a riprodurre), tale novella legislativa è stata dettata dall'imminenza della procedura di infrazione comunitaria relativa alla elusione della direttiva 2001/23, in materia di trasferimento di azienda, anche se la medesima S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 16.5.2013 n. 11918) aveva già ritenuto che la diversità di modello negoziale tra cessione d'azienda e subentro nell'appalto (l'uno generalmente bilaterale, l'altro necessariamente trilaterale) non fosse determinante per escludere l'applicazione
3 dell'art. 2112 al subentro nell'appalto. La Commissione europea, tuttavia, aveva ritenuto insufficiente l'autorevole orientamento giurisprudenziale ai fini della valutazione della compatibilità della norma con la disciplina dell'Unione europea (ancorando, l'orientamento di legittimità, la tutela dell'art. 2112 c.c. al requisito del passaggio di beni di non trascurabile entità).
La formulazione letterale e la costruzione sintattica della disposizione normativa, così come novellata, rende chiaro che il legislatore, pur mantenendo distinti due fenomeni giuridici caratterizzati da vicende negoziali differenti, ha ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell' art. 29 cit., ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che, in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa, opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa".
La ratio legis è stata, dunque, quella di porre una regola, rappresentata dalla configurazione (in caso di subentro in un appalto) di un trasferimento di azienda, con l'eccezione dell'esclusione di tale configurazione in caso siano presenti elementi di discontinuità solamente in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà, dunque, escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c..
Questo rapporto regola-eccezione determina, sul piano processuale, un'inversione dell'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi della ricorrenza di una cessione di azienda, incombendo sulla parte che la nega (in genere, l'imprenditore subentrante) la relativa prova (della sopravvenuta discontinuità).
Alla luce dell'interpretazione teleologica della disposizione vanno, dunque, identificati gli
"elementi di discontinuità" che consentono di rinvenire una "specifica identità di impresa" tale da escludere il fenomeno successorio.
Ai fini di escludere l'applicazione dell'art. 2112 c.c. l'imprenditore subentrante deve possedere un'autonoma "struttura organizzativa e produttiva", con assunzione del conseguente rischio di impresa, requisiti costitutivi che, per costante giurisprudenza, individuano le ipotesi di genuino appalto dalle fattispecie di illegittima interposizione di manodopera;
l'elemento della discontinuità d'impresa è, invece, opposto a quello della identità di impresa che si realizza, secondo il costante orientamento della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass, Sez. Lav., 21.8.2015 n.
17063), ove "permangono gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici finalizzati all'esercizio stabile e continuativo dell'attività economica in forma di impresa, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione, tra cui il tipo d'impresa, la
4 cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate (cos' Cass., Sez. Lav., 21.8.2020 n.
17567).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per poter apprezzare la conservazione dell'autonomia funzionale di un ramo di impresa, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività (CGCE
11.3.1997, C-13/95, Suzen; CGCE 20.11.2003, C-340/2001, CGCE 15.12.2005, C- Per_1
232/04 e C-233/04, e CGUE 6.9.2011, C-108/10, ; CGUE CP_4 Per_2 CP_5
20.7.2017, C-416/18, ; CGUE 13.6.2019, C-664/2017, Controparte_6 Persona_3
.
[...]
In particolare, la Corte di Giustizia ha ribadito che lo scopo della direttiva 2001/23/CE (che ha sostituito la precedente direttiva 1977/187, già modificata dalla direttiva 1998/50) è quello di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, a prescindere da un cambiamento del proprietario, laddove essa conservi la sua identità nel proseguimento effettivo della gestione. Invero, è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga (CGUE 12.2.2009,
C-466/07, Klarenberg;
successivamente, in conformità, CGUE 9.9.2015, C-160/2014, Ferreira).
Ebbene, tenuti presenti la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale nonché l'intento legislativo di ricondurre, salvi casi eccezionali, il subentro nell'appalto nell'ambito della
(distinta) fattispecie della cessione del ramo di azienda, si deve valutare, per identificare la discontinuità dell'impresa subentrante (che abbia acquisito il personale già impiegato nell'appalto), se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso
5 funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.
L'applicazione delle tutele dettate dall'art. 2112 c.c. conseguirà tutte le volte in cui si rilevi che l'entità trasferita, senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell'impresa subentrante, sia idonea ad eseguire l'appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa. Le modifiche organizzative apportate dall'impresa subentrante nella fase di esecuzione dell'appalto determineranno, dunque, una "discontinuità" nella misura in cui incidano sul complesso aziendale in modo tale da integrare un'autonomia funzionale insufficiente e la valutazione dei fattori, che attiene tipicamente all'accertamento demandato al giudice di merito, dovrà concentrarsi sulla frazione del preesistente complesso produttivo utilizzato dall'impresa subentrante al fine di comprendere se quella organizzazione funzionale rappresenti una struttura coordinata e autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo (l'esecuzione dell'appalto), senza necessità di rilevanti integrazioni da parte dell'impresa subentrante nell'appalto (nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. Lav., 19.7.2024 n. 19977), che, avendo riguardo ad un servizio di mensa, ha affermato che "la discontinuità va accertata o esclusa con riguardo alla conservazione dell'identità dell'entità trasferita, da intendersi quale organizzazione funzionale, ovvero quale struttura coordinata autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo, che prosegue nel cambio di appalto, anche nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori sia imposta dal contratto di appalto o da clausola sociale di contratto collettivo").
Alla luce di una tale esposizione, Cass. n. 27707/24 in principio cit ha formulato il seguente principio di diritto:
“Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto”.
Nella concreta fattispecie sottoposta al suo vaglio S.C. ha reputato corretta l'esclusione, dichiarata dalla Corte territoriale (proprio con riguardo a un servizio di vigilanza e portierato fornito al committente, come nell'ipotesi al vaglio di questa Corte) della ricorrenza di elementi di discontinuità nelle modifiche organizzative inserite dal nuovo appaltatore, consistenti nell'adozione delle divise della società e dei cartellini di riconoscimento e tali, pertanto, da non incidere sull'autonomia funzionale del gruppo di lavoratori acquisito.
6 La ricostruzione della attiene dunque a un caso sostanzialmente sovrapponibile al Parte_4 presente, ove l'azienda subentrante nel servizio di vigilanza vantava la discontinuità con la precedente perché, naturalmente, trattandosi di soggetto avente una sua autonomia funzionale e una distinta identità aziendale, che è peraltro il presupposto della genuinità dell'appalto, presentava alcuni segni esteriori e qualche strumento suo proprio, ma sostanzialmente rendendo un servizio che, nella sua organizzazione fondamentale e nella sua funzionalità, era del tutto riconducibile a quello svolto dalla precedente impresa appaltatrice, senza che il lavoratore, al di là del fatto ovvio di avere un nuovo datore di lavoro, con qualche impostazione diversa, una diversa divisa fornita, qualche strumentino nuovo in sostituzione del precedente, avesse un'effettiva percezione di un nuovo lavoro.
In tale contesto, va valutata l'eventuale incidenza che delle modifiche apportate dal subentrante sul nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano, prima del subentro, l'esecuzione dell'appalto.
Al riguardo va ribadito, con le più autorevoli ed efficaci parole della S.C., in continuità con la
Corte di Giustizia, come sopra riportate, che "è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire
l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga”.
Nella fattispecie qui in esame, in cui l'onere probatorio, per quanto sopra esposto, è interamente a carico dell'odierna appellante, a fronte di un lavoratore che ha asserito che per lui era cambiato il datore di lavoro, ma non il lavoro, l'azienda in modo ridondante ha vantato alcune sue peculiarità organizzative, quali una particolare attenzione alla formazione e ai doveri,
l'introduzione di nuovi hardware e software, dell'help desk per il controllo da remoto delle forniture (elemento pertanto esterno al cantiere) del Totem Touch Screen, per qualche presunto servizio all'utenza, ma anche considerando acquisito e incontestato tutto ciò, questa Corte concorda pienamente con il primo Giudice che non si tratti di innovazioni tali da determinare una discontinuità nel servizio, secondo una valutazione che, alla luce delle direttive della sopra riportata, deve principalmente considerare la permanenza degli stessi mezzi, Parte_4 beni e rapporti giuridici finalizzati all'esercizio stabile e continuativo dell'attività economica in forma di impresa, da verificarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione, tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la
7 riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate.
Nell'ipotesi al vaglio gli elementi strutturali, a cominciare dall'edifico in cui rendere il servizio, nonché evidentemente dal e dagli spogliatoi, sono rimasti gli stessi, immutato sono Parte_5 rimasti il personale e la gestione dei rapporti di lavoro, non vi è prova o richiesta di prova, ma nemmeno deduzione al di là dei profili marginali vantati, in parte esterni al cantiere, come certamente il controllo da remoto delle forniture, di un sostanziale cambiamento del servizio appaltato, che si colloca nella complessiva continuità con quello precedente, con un'analoga organizzazione di fondo del lavoro, con i relativi turni.
In conclusione, questa Corte ritiene corretta l'impostazione del primo Giudice, che qui si richiama in ogni sua parte, per cui, riconosciuta l'integrazione dell'art. 2112 c.c., spettano al lavoratore i benefici connessi a tale istituto, in primis il riconoscimento dell'anzianità azionata, che risulta per tabulas e che comunque parte datoriale, subentrata nell'appalto, riassumendo il lavoratore, evidentemente conosce.
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della peculiarità, anche alla luce dell'innovazione dell'art. 29 cit. e del menzionato recente quadro giurisprudenziale, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del grado, la rimanente parte liquidandosi come indicato in dispositivo, con distrazione agli avv.ti Dario
Abbate e IA OR, nella misura reputa congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, coma aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022. .
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del grado;
condanna la società appellante a corrispondere a , con distrazione agli avv.ti Dario Abbate e Controparte_2
8 IA OR, la rimanente metà, che, liquida in euro 1.750,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 506/25 r. g. l, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Edmondo Giuliano e Danilo Parte_1
Della Rocca, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec: E iuffrè. e .salerno.it Email_1 Email_3 CP_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Abbate e IA OR, presso i quali Controparte_2 elettivamente domicilia, in Caserta, via Verdi n. 6
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1 sent. n. 2609 del 2024 del Tribunale di Sanata Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, in accoglimento della domanda formulata da , veniva Controparte_2 riconosciuto il trasferimento d'azienda, ex art. 2112 c.c. (con ogni conseguenza in ordine al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alle differenze retributive spettanti), nel cambio di appalto, nel quale subentrava la predetta società, del servizio di vigilanza non armata , portierato e custodia dell' . Controparte_3
Censurava, con articolate argomentazioni, detta pronuncia, contestando che il Giudice avesse nel complesso sottovalutato gli elementi di discontinuità introdotti da essa società nella gestione del servizio, quali l'avvenuta fornitura al personale impiegato nell'appalto di molteplici strumenti elencati nell'offerta tecnica, la specifica formazione impartita ai dipendenti,
l'inserimento nel ciclo produttivo aziendale riferito all'appalto dei signori e Parte_2 Pt_3
rispettivamente referente aziendale e addetta all'help desk, le innovazioni tecnologiche
[...] apportate (in particolare l'Help Desk e il Totem Touch Screen, dal primo Giudice ritenuti ingiustamente irrilevanti), l'implementazione dei doveri del personale impiegato, come contenuti nel regolamento aziendale
Aggiungeva che erano del tutto sfornite di supporto probatorio le osservazioni del Tribunale in ordine all''immutata organizzazione dell'appalto dopo il suo subentro e che l'effettiva anzianità di servizio del lavoratore era anch'essa sfornita di prova.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con il rigetto della domanda formulata da con il ricorso di primo grado, per riconoscersi il solo Controparte_2 subentro nel contratto di appalto, ai sensi dell'art. 29 del d.l.vo n. 276 del 2003. .
Quest'ultimo si costituiva, resistendo al gravame, del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 434 c.p.c..
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
2 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene alcuni specifici motivi di impugnazione, pur prevalentemente riproduttivi di argomenti già sconfessati dal Giudice di prime cure (profilo tuttavia che, come si vedrà, si riverbera sul merito della decisione e non sull'ammissibilità del gravame), avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è infondato, nei termini che seguono.
Va preliminarmente puntualizzato che l'art. 29, comma 3, del d.l.vo n. 276 del 2003 nella versione originaria escludeva l'applicazione delle tutele dettate dall'art. 2112 per il trasferimento di azienda o di parte di azienda in caso di cambio di appalto. L'art. 30 della l. n. 122 del 2016 ha modificato detta norma, che, nella versione applicabile ratione temporis, recita:
"L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento
d'azienda o di parte d'azienda".
Come ha condivisibilmente osservato la più recente (cfr. Cass., Sez. lav., Parte_4
25.10.2024 n. 27707, le cui argomentazioni si vanno qui sostanzialmente a riprodurre), tale novella legislativa è stata dettata dall'imminenza della procedura di infrazione comunitaria relativa alla elusione della direttiva 2001/23, in materia di trasferimento di azienda, anche se la medesima S.C. (arg. ex Cass., Sez. Lav., 16.5.2013 n. 11918) aveva già ritenuto che la diversità di modello negoziale tra cessione d'azienda e subentro nell'appalto (l'uno generalmente bilaterale, l'altro necessariamente trilaterale) non fosse determinante per escludere l'applicazione
3 dell'art. 2112 al subentro nell'appalto. La Commissione europea, tuttavia, aveva ritenuto insufficiente l'autorevole orientamento giurisprudenziale ai fini della valutazione della compatibilità della norma con la disciplina dell'Unione europea (ancorando, l'orientamento di legittimità, la tutela dell'art. 2112 c.c. al requisito del passaggio di beni di non trascurabile entità).
La formulazione letterale e la costruzione sintattica della disposizione normativa, così come novellata, rende chiaro che il legislatore, pur mantenendo distinti due fenomeni giuridici caratterizzati da vicende negoziali differenti, ha ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell' art. 29 cit., ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che, in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa, opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa".
La ratio legis è stata, dunque, quella di porre una regola, rappresentata dalla configurazione (in caso di subentro in un appalto) di un trasferimento di azienda, con l'eccezione dell'esclusione di tale configurazione in caso siano presenti elementi di discontinuità solamente in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà, dunque, escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c..
Questo rapporto regola-eccezione determina, sul piano processuale, un'inversione dell'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi della ricorrenza di una cessione di azienda, incombendo sulla parte che la nega (in genere, l'imprenditore subentrante) la relativa prova (della sopravvenuta discontinuità).
Alla luce dell'interpretazione teleologica della disposizione vanno, dunque, identificati gli
"elementi di discontinuità" che consentono di rinvenire una "specifica identità di impresa" tale da escludere il fenomeno successorio.
Ai fini di escludere l'applicazione dell'art. 2112 c.c. l'imprenditore subentrante deve possedere un'autonoma "struttura organizzativa e produttiva", con assunzione del conseguente rischio di impresa, requisiti costitutivi che, per costante giurisprudenza, individuano le ipotesi di genuino appalto dalle fattispecie di illegittima interposizione di manodopera;
l'elemento della discontinuità d'impresa è, invece, opposto a quello della identità di impresa che si realizza, secondo il costante orientamento della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass, Sez. Lav., 21.8.2015 n.
17063), ove "permangono gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici finalizzati all'esercizio stabile e continuativo dell'attività economica in forma di impresa, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione, tra cui il tipo d'impresa, la
4 cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate (cos' Cass., Sez. Lav., 21.8.2020 n.
17567).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per poter apprezzare la conservazione dell'autonomia funzionale di un ramo di impresa, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività (CGCE
11.3.1997, C-13/95, Suzen; CGCE 20.11.2003, C-340/2001, CGCE 15.12.2005, C- Per_1
232/04 e C-233/04, e CGUE 6.9.2011, C-108/10, ; CGUE CP_4 Per_2 CP_5
20.7.2017, C-416/18, ; CGUE 13.6.2019, C-664/2017, Controparte_6 Persona_3
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[...]
In particolare, la Corte di Giustizia ha ribadito che lo scopo della direttiva 2001/23/CE (che ha sostituito la precedente direttiva 1977/187, già modificata dalla direttiva 1998/50) è quello di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, a prescindere da un cambiamento del proprietario, laddove essa conservi la sua identità nel proseguimento effettivo della gestione. Invero, è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga (CGUE 12.2.2009,
C-466/07, Klarenberg;
successivamente, in conformità, CGUE 9.9.2015, C-160/2014, Ferreira).
Ebbene, tenuti presenti la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale nonché l'intento legislativo di ricondurre, salvi casi eccezionali, il subentro nell'appalto nell'ambito della
(distinta) fattispecie della cessione del ramo di azienda, si deve valutare, per identificare la discontinuità dell'impresa subentrante (che abbia acquisito il personale già impiegato nell'appalto), se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso
5 funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.
L'applicazione delle tutele dettate dall'art. 2112 c.c. conseguirà tutte le volte in cui si rilevi che l'entità trasferita, senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell'impresa subentrante, sia idonea ad eseguire l'appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa. Le modifiche organizzative apportate dall'impresa subentrante nella fase di esecuzione dell'appalto determineranno, dunque, una "discontinuità" nella misura in cui incidano sul complesso aziendale in modo tale da integrare un'autonomia funzionale insufficiente e la valutazione dei fattori, che attiene tipicamente all'accertamento demandato al giudice di merito, dovrà concentrarsi sulla frazione del preesistente complesso produttivo utilizzato dall'impresa subentrante al fine di comprendere se quella organizzazione funzionale rappresenti una struttura coordinata e autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo (l'esecuzione dell'appalto), senza necessità di rilevanti integrazioni da parte dell'impresa subentrante nell'appalto (nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. Lav., 19.7.2024 n. 19977), che, avendo riguardo ad un servizio di mensa, ha affermato che "la discontinuità va accertata o esclusa con riguardo alla conservazione dell'identità dell'entità trasferita, da intendersi quale organizzazione funzionale, ovvero quale struttura coordinata autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo, che prosegue nel cambio di appalto, anche nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori sia imposta dal contratto di appalto o da clausola sociale di contratto collettivo").
Alla luce di una tale esposizione, Cass. n. 27707/24 in principio cit ha formulato il seguente principio di diritto:
“Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto”.
Nella concreta fattispecie sottoposta al suo vaglio S.C. ha reputato corretta l'esclusione, dichiarata dalla Corte territoriale (proprio con riguardo a un servizio di vigilanza e portierato fornito al committente, come nell'ipotesi al vaglio di questa Corte) della ricorrenza di elementi di discontinuità nelle modifiche organizzative inserite dal nuovo appaltatore, consistenti nell'adozione delle divise della società e dei cartellini di riconoscimento e tali, pertanto, da non incidere sull'autonomia funzionale del gruppo di lavoratori acquisito.
6 La ricostruzione della attiene dunque a un caso sostanzialmente sovrapponibile al Parte_4 presente, ove l'azienda subentrante nel servizio di vigilanza vantava la discontinuità con la precedente perché, naturalmente, trattandosi di soggetto avente una sua autonomia funzionale e una distinta identità aziendale, che è peraltro il presupposto della genuinità dell'appalto, presentava alcuni segni esteriori e qualche strumento suo proprio, ma sostanzialmente rendendo un servizio che, nella sua organizzazione fondamentale e nella sua funzionalità, era del tutto riconducibile a quello svolto dalla precedente impresa appaltatrice, senza che il lavoratore, al di là del fatto ovvio di avere un nuovo datore di lavoro, con qualche impostazione diversa, una diversa divisa fornita, qualche strumentino nuovo in sostituzione del precedente, avesse un'effettiva percezione di un nuovo lavoro.
In tale contesto, va valutata l'eventuale incidenza che delle modifiche apportate dal subentrante sul nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano, prima del subentro, l'esecuzione dell'appalto.
Al riguardo va ribadito, con le più autorevoli ed efficaci parole della S.C., in continuità con la
Corte di Giustizia, come sopra riportate, che "è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire
l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga”.
Nella fattispecie qui in esame, in cui l'onere probatorio, per quanto sopra esposto, è interamente a carico dell'odierna appellante, a fronte di un lavoratore che ha asserito che per lui era cambiato il datore di lavoro, ma non il lavoro, l'azienda in modo ridondante ha vantato alcune sue peculiarità organizzative, quali una particolare attenzione alla formazione e ai doveri,
l'introduzione di nuovi hardware e software, dell'help desk per il controllo da remoto delle forniture (elemento pertanto esterno al cantiere) del Totem Touch Screen, per qualche presunto servizio all'utenza, ma anche considerando acquisito e incontestato tutto ciò, questa Corte concorda pienamente con il primo Giudice che non si tratti di innovazioni tali da determinare una discontinuità nel servizio, secondo una valutazione che, alla luce delle direttive della sopra riportata, deve principalmente considerare la permanenza degli stessi mezzi, Parte_4 beni e rapporti giuridici finalizzati all'esercizio stabile e continuativo dell'attività economica in forma di impresa, da verificarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione, tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la
7 riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate.
Nell'ipotesi al vaglio gli elementi strutturali, a cominciare dall'edifico in cui rendere il servizio, nonché evidentemente dal e dagli spogliatoi, sono rimasti gli stessi, immutato sono Parte_5 rimasti il personale e la gestione dei rapporti di lavoro, non vi è prova o richiesta di prova, ma nemmeno deduzione al di là dei profili marginali vantati, in parte esterni al cantiere, come certamente il controllo da remoto delle forniture, di un sostanziale cambiamento del servizio appaltato, che si colloca nella complessiva continuità con quello precedente, con un'analoga organizzazione di fondo del lavoro, con i relativi turni.
In conclusione, questa Corte ritiene corretta l'impostazione del primo Giudice, che qui si richiama in ogni sua parte, per cui, riconosciuta l'integrazione dell'art. 2112 c.c., spettano al lavoratore i benefici connessi a tale istituto, in primis il riconoscimento dell'anzianità azionata, che risulta per tabulas e che comunque parte datoriale, subentrata nell'appalto, riassumendo il lavoratore, evidentemente conosce.
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della peculiarità, anche alla luce dell'innovazione dell'art. 29 cit. e del menzionato recente quadro giurisprudenziale, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del grado, la rimanente parte liquidandosi come indicato in dispositivo, con distrazione agli avv.ti Dario
Abbate e IA OR, nella misura reputa congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, coma aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022. .
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del grado;
condanna la società appellante a corrispondere a , con distrazione agli avv.ti Dario Abbate e Controparte_2
8 IA OR, la rimanente metà, che, liquida in euro 1.750,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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