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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 29.10.2025, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6000/2022 R.G
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta mandato a parte dal presente atto, dall'Avv. Antonio Del Mastro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Avellino alla via O.
D'Agostino n. 19
Opponente
E
, (C.F.: , n.q. di erede di CP_1 C.F._2 Persona_1 difeso (C.F.:
[...] C.F._3 con lo stesso elett.te dom.to in Nola alla Via Polveriera, 13
Opposto FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.11.2022, unitamente all'istanza cautelare di sospensione del titolo, la parte ricorrente ha dedotto che in data 09.11.2022, il sig.
[...]
à di erede della sig.ra , notificava alla CP_1 Persona_1
sig.ra la sentenza N. 1058/2017, resa e pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Nola - in data 04.05.2017, unitamente ad atto di precetto con il quale le veniva intimato, in qualità di socia accomandataria della cancellata
(già ) il Parte_2 Controparte_2 pagamento di complessivi €. 29.015,66, già comprensivi di diritti, onorario e spese di precetto, oltre interessi legali sino al soddisfo. Ciò premesso in fatto, ha eccepito la nullità del precetto e la mancanza del titolo idoneo, atteso che, al deposito giudiziale risalente all'anno 2008, la
[...]
era già stata cancellata dal registro delle imprese con Parte_2 provvedimento del 23.12.2002. Ha dunque così concluso: «In via preliminare e cautelare, sospendere l 'esecutività del titolo posto a base della minacciata esecuzione, ai sen si e per gli effetti degli artt. 624 e 625 c.p .c. , atteso che nella fattispecie ricorrono i gravi motivi prescritti per legge sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora. Nel merito, dichiarare che il creditore -resistente non ha
1 diritto a procedere ad secuzione forzata nei confronti dell'opponente e, quindi, dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto di precetto opposto. Vinte le spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso ex art. 15 L.P. come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore-difensore anticipatario». Si è costituita la parte opposta, eccependo che il ricorso introduttivo del giudizio, deciso con la richiamata sentenza n.1058/2017, a seguito di fallita notificazione alla società tentata in data 03/06/2008, rilevata la Parte_2 circostanza della avvenuta cancellazione della società, era stato correttamente notificato alla Sig.ra in data 10/07/2008, il che garantiva la Parte_1 piena legittimità del titolo. In via subordinata, ha formulato domanda riconvenzionale di condanna della , in proprio, quale socio Parte_1 accomandatario, quindi illimitatamente responsabile, della cancellata (estinta) società , al pagamento (ex art.2112 c.c.) delle Parte_2 spettanze maturate dalla ricorrente per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della (già Parte_2 Controparte_2
) per il periodo dal 26/02/1990 al 31/12/1997.
[...]
Disposta la sospensione dell'efficacia del precetto nel sub-procedimento cautelare, il giudizio di merito è stato rinviato per la discussione con concessione di termine per note. All'udienza odierna, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, il giudice provvede con contestuale sentenza.
L'opposizione è fondata. Devono richiamarsi le argomentazioni già espresse da questo giudice nella fase cautelare. In particolare, il giudice della opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere di ufficio la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva, e della quale esso costituisce il presupposto. Infatti, l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua sopravvenuta caducazione, che determinano la illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, possono essere rilevate di ufficio da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione in ogni stato e grado del giudizio, e anche per la prima volta nel giudizio di Cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva (v. fra le tante: Cass. 20789/2017; Cass. 15363/2011; Cass. 22430/2004; Cass. n. 7631/2002, Cass. n. 9293/2001, Cass. 3728/2000). Nel caso in esame l'originario giudizio era introdotto il 16.5.2008 contro, inter alia, la società (già ), Controparte_2 Controparte_3 cancellata dal Registro delle Imprese il 23.12.2002 (come da doc. e pacifico tra le parti). Come noto, il novellato secondo comma dell'articolo 2495 c.c. è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di
2 capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire e che dalla medesima data - in virtù della natura costitutiva riconosciuta per legge alla cancellazione dal registro delle imprese - anche per le società di persone vale la regola «del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella» (Cass. SSUU n. 4062/2010). Ancora, costituisce principio consolidato quello per cui oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161 c.p.c., comma 2 (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Tale inesistenza va rilevata d'ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'eccezione ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione (Cass. 4616/1984; Cass. 12292/2001; Cass. 17060/2007; Cass. n. 14360/2013; Cass. 5736/2016; con. Cass. 15844/2018; Cass. 23365/2019; Cass. n. 17234/2022). Più nel dettaglio, ha chiarito di recente la Suprema Corte che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, avvenuta anteriormente alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (ndr, deposito del ricorso nel caso in esame), determina l'inesistenza della sentenza pronunciata nei confronti della società estinta, in quanto manca uno dei presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica proprio del giudicato. Tale inesistenza, costituendo vizio insanabile originario del processo, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di opposizione all'esecuzione, e può essere fatta valere con autonoma azione di accertamento non soggetta a termini di prescrizione o decadenza. Per le società cancellate dal Registro delle Imprese in epoca anteriore al primo gennaio duemilaquattro, l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione, ai sensi dell'articolo 2495 del codice civile nel testo risultante dalla riforma attuata con decreto legislativo 17 gennaio 2003 numero 6, si produce a partire da tale data. Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato prevista dall'articolo 1723 del codice civile comma secondo si esaurisce nel rapporto interno fra mandante e mandatario e non impedisce l'estinzione della procura per morte o altra causa di estinzione del rappresentato, atteso che la procura
3 costituisce negozio unilaterale recettizio ed astratto, assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, sicché l'estinzione del soggetto rappresentato determina l'inefficacia della procura nei confronti dei terzi. (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17234 del 27 maggio 2022). In definitiva, nel caso in esame non può che concludersi che la pronuncia resa nei confronti della società cancellata anteriormente all'instaurazione del giudizio era inutiliter data. L'inesistenza del titolo determina, dunque, l'accoglimento dell'opposizione proposta. A questo punto, occorre passare al vaglio la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta. Se da un lato non residuano dubbi sulla possibilità per la parte opposta in un giudizio di opposizione all'esecuzione di agire in via riconvenzionale per conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido (da ult. Cass. n. 29636 del 2024), dall'altro va evidenziato che nel caso in esame la parte opposta (creditrice) ha chiesto la condanna dell'opponente sulla base del medesimo accertamento contenuto nel titolo inesistente («A tal fine va preso in considerazione, quale fonte del credito la sentenza del Tribunale di Nola n.1058/2017, che ha accertato, nel relativo giudizio Rg.3349/2008, l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 12/01/1990 ed il 31/08/2007, […]», cfr pag. 30 della memoria di costituzione), non fornendo alcun elemento ulteriore a sostegno della propria pretesa. Ove anche poi si ritenesse utilizzabile l'accertamento operato dalla sentenza n. 1058/2017 del Tribunale di Nola, andrebbe evidenziato che il credito azionato col precetto non risulta individuato dalla stessa pronuncia, laddove si procede alla condanna di una somma complessiva per tutti i periodi di lavoro, in solido tra le società cedenti, rinviando nella parte motiva all'elaborato del ctu, che in questa sede non è stato prodotto e a cui alcun accenno è svolto in memoria. Del resto, la mancata allegazione inibisce, per costante giurisprudenza, l'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice del lavoro (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 23882 del 09/11/2006). Per le esposte ragioni, si impone dunque la reiezione della domanda riconvenzionale. La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie e l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di a procedere in via esecutiva sulla base del precetto CP_1 opposto nei confronti di;
Parte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Compensa le spese di lite. Nola, 29.10.2025
4 Il Giudice del lavoro Dott. Francesco Fucci
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