Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 16/07/2025, n. 14021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14021 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02318/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2318 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Della Casa e Gregorio Descovitch Marcato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OR dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Marasco, Gaetano Messuti e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'opposizione
al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- emesso dal T.A.R. AZ, Sezione Terza Ter, in data 23 gennaio 2024, notificato alla società opponente il successivo 2 gennaio 2024, con cui le è stato intimato di pagare all'opposto GSE l'importo di 397.538.19 €, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché spese della procedura monitoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OR dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. La società -OMISSIS- ha ottenuto nel 2012, in relazione a un impianto fotovoltaico di potenza pari a 993,58 kW sito nel Comune di Monghidoro (BO), l’ammissione agli incentivi di cui al D.M. 5 luglio 2012 (c.d. “Quinto Conto Energia”).
-OMISSIS- ha stipulato con la società -OMISSIS-, nel luglio 2018, un contratto di cessione del ramo d’azienda avente ad oggetto l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; a seguito di ciò, le società chiedevano congiuntamente al GSE il trasferimento della titolarità della convenzione regolante le tariffe incentivanti.
A seguito di un complesso procedimento di verifica avviato ad inizio 2018, che si è intrecciato con un’indagine e un successivo processo penale, il GSE ha disposto a carico di -OMISSIS-, con provvedimento prot. GSE/-OMISSIS- del 30 giugno 2020, la decadenza dagli incentivi a suo tempo riconosciuti.
Con nota prot. GSEWEB/-OMISSIS- del 19 ottobre 2020, il GSE ha accettato il trasferimento della titolarità della convenzione in favore della società -OMISSIS-.
Con provvedimento prot. GSE/-OMISSIS- del 2 agosto 2021 (indirizzato anche ad -OMISSIS-, indicato come referente della società -OMISSIS- nell’ambito della richiesta di trasferimento) il OR ha richiesto ad -OMISSIS- la restituzione degli incentivi indebitamente erogati.
Con ulteriore provvedimento prot. GSE/-OMISSIS-, la richiesta restitutoria è stata estesa anche alla società -OMISSIS-.
Nessuno di tali provvedimenti è stato impugnato.
I.1.1. A fronte della mancata restituzione degli incentivi, il GSE ha chiesto a questo Tribunale di ingiungere ad entrambe le società di pagare, a tale titolo, la somma di € 397.358,19 oltre interessi legali dalla domanda e refusione delle spese di lite.
Questo Tribunale, con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- pubblicata l’11 dicembre 2023, ha ritenuto « necessario, al fine del decidere, che l’Amministrazione depositi documentati chiarimenti in merito alla applicabilità alla fattispecie dell’art. 2560 del codice civile, implicante efficacia non liberatoria della cessione d’azienda, e all’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1408 del codice civile, di per sé implicante efficacia liberatoria della cessione del contratto in assenza della dichiarazione ivi prevista » e ha perciò ordinato al GSE di provvedervi.
L’istante OR ha tempestivamente espletato detto incombente istruttorio.
Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- pubblicato il 23 gennaio 2024, questo Tribunale ha accolto la domanda azionata in via monitoria nei soli confronti della società -OMISSIS-, ritenendo (in forza dell’applicabilità dell’art. 1408 cod. civ. e non dell’art. 2560 cod. civ.) che invece -OMISSIS- fosse stata liberata per effetto della cessione.
Il GSE ha notificato il ricorso e il decreto in data 26 gennaio 2024.
I.1.2. Con ricorso notificato e depositato il 5 marzo 2024, la società -OMISSIS- ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
« 1) Parziale inesistenza del credito ex adverso azionato »: deduce l’opponente che il credito azionato in via monitoria dal GSE risulterebbe superiore a quanto accertato in sede penale (in particolare dalle sentenze del Tribunale di Bologna n. -OMISSIS- depositata il 15 aprile 2020 e n. -OMISSIS- depositata il 3 giugno 2022), dalle quali emergerebbe che gli incentivi erogati risulterebbero pari a € 379.309,54 e che, comunque, in tale sede il GSE avrebbe recuperato la somma di € 50.100,78;
« 2) Difetto di legittimazione passiva de -OMISSIS- Srl, ovvero in subordine, infondatezza di qualsivoglia ragione creditoria della GSE S.p.A. verso l’opponente »: l’opponente sostiene che alcuna pretesa creditoria possa essere rivolta nei suoi confronti, dato che il provvedimento di decadenza sarebbe antecedente all’accettazione del trasferimento della titolarità e che, in ogni caso, stante l’applicabilità dell’art. 2560 cod. civ., essa non potrebbe rispondere dei debiti maturati antecedentemente alla cessione;
« 3) Il credito de -OMISSIS- Srl verso il GSE S.p.A. »: l’opponente ha proposto domanda riconvenzionale (o, in subordine, eccezione di compensazione) di condanna del GSE al pagamento di € 128.572,93, quale credito da essa maturato nell’ambito del rapporto di incentivazione;
« [4]) illegittimità del provvedimento di revoca del GSE S.p.A. del 30.06.2020 per violazione, errata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 10 D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e dell’art. 65 L. 24 marzo 2012, n. 27, falso presupposto di fatto e di diritto »: l’opponente, in ogni caso, contesta la legittimità delle determinazioni assunte dal GSE in ordine alla decadenza.
I.2. Il GSE si è costituito in giudizio al fine di resistere al ricorso.
I.3. Fissata l’udienza di discussione, parte opponente ha depositato una memoria con cui ha sinteticamente ribadito la propria prospettazione.
I.3.1. Il OR ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione (perché sostanzialmente volta a contestare i surrichiamati provvedimenti amministrativi, divenuti inoppugnabili), della quale ha comunque contestato la fondatezza nel merito invocandone perciò il rigetto; ha inoltre contestato l’esistenza dei crediti fatti valere dall’opponente.
I.3.2. Entrambe le parti hanno deposito repliche per controdedurre alle rispettive difese.
I.4. All’udienza pubblica del 7 luglio 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso in parte inammissibile per le ragioni che si esporranno e in parte da respingere poiché destituito di giuridico fondamento.
II.2. Come condivisibilmente eccepito dal GSE, il ricorso non è ammissibile nella parte in cui contesta la sussistenza della pretesa sostanziale del GSE, dato che essa si è cristallizzata in provvedimenti amministrativi non tempestivamente impugnati (della cui legittimità, perciò, questo Giudice Amministrativo non può conoscere in forza del disposto di cui all’art. 34, comma 2, secondo periodo, cod. proc. amm.).
II.2.1. In punto di legittimità del decreto ingiuntivo in fattispecie come quella in esame, è stato recentemente affermato che non « è condivisibile la tesi volta ad attribuire carattere paritetico alla richiesta di restituzione degli incentivi indebitamente erogati, in quanto atto inerente al rapporto, di carattere privatistico, instauratosi tra la società e il GSE con la stipula della convenzione per l’erogazione della tariffa incentivante. […] La stipula di detta convenzione – di carattere accessorio al provvedimento di ammissione all’incentivazione (Cons. Stato, sez. II, 17 novembre 2022, n. 10121) – non incide, infatti, sulla titolarità dei poteri pubblicistici sottesi all’erogazione e alla revoca del beneficio. Nella vicenda da cui origina il credito, il GSE non ha agito come semplice controparte contrattuale, bensì in veste di autorità, competente a verificare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l’accesso al meccanismo incentivante (art. 42 del d.lgs. 28/2011). […] Una volta accertata la carenza dei requisiti e dichiarata la decadenza – con effetto ex tunc – del diritto a percepire gli incentivi in relazione al singolo impianto, la richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito costituisce provvedimento consequenziale e vincolato (cfr. art. 42, comma 3 del d.lgs. 28/2011, che impone al GSE di procedere contestualmente al “recupero delle somme già erogate”). Per la giurisprudenza maggioritaria tale richiesta non è neppure espressione di una distinta ed autonoma volontà provvedimentale, ma configura un mero “atto esecutivo, conseguente alla qualifica di indebito oggettivo delle somme erogate per effetto della determinazione di decadenza” (Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 2020, n. 6241). […] In definitiva, il credito azionato dal GSE deve ritenersi certo, liquido ed esigibile, poiché consacrato in provvedimenti ormai consolidati (in termini, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2021, n. 1504). Tali atti costituiscono, al contempo, “prova scritta” utilmente valorizzabile in sede monitoria ai sensi degli art. 633 e 634 c.p.c. (cui rinvia l’art. 118 c.p.a.), a tal fine rilevando “qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulta con certezza l’esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (ex multis, Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3646) » (Cons. Stato, Sez. II, 25 giugno 2025, n. 5515).
II.2.2. La fattispecie in esame presenta la peculiarità che del provvedimento di decadenza è stata formalmente destinataria la società cedente (-OMISSIS-), mentre la restituzione degli incentivi è stata richiesta (anche) alla società cessionaria, odierna opponente.
Tuttavia, tale dato non consente di giungere a conclusioni diverse.
Le censure relative al difetto di legittimazione passiva, avanzate con la presente opposizione, avrebbero infatti dovuto essere formulate impugnando il provvedimento prot. GSE/-OMISSIS- del 12 ottobre 2022, che risulta espressione di una distinta ed autonoma volontà provvedimentale (rispetto a quella manifestata con la determinazione decadenziale) nella parte in cui esige la restituzione da un diverso soggetto, in qualità di subentrante nei rapporti in precedenza facenti capo al destinatario della decadenza: la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento in parte qua ha definitivamente consolidato la posizione debitoria della società -OMISSIS-.
II.3. Nella medesima prospettiva, neppure ammissibile è la contestazione relativa al quantum della pretesa del GSE, in quanto basata su circostanze (emergenti da giudizi penali) antecedenti all’emissione del suddetto provvedimento del 2022 e che, perciò, avrebbero dovuto essere dedotte impugnandolo tempestivamente.
II.3.1. In ogni caso, il GSE ha negato (pag. 13 della sua memoria) di aver ricevuto il pagamento di € 50.100,78 che l’opponente asserisce abbia ricevuto, sicché la circostanza allegata dall’opponente medesimo deve considerarsi non provata.
Il fatto che il GSE possa ottenere tale pagamento in futuro non assume rilevanza in questa sede, in cui viene in rilievo esclusivamente l’esistenza del credito restitutorio (che, come si è già detto, non è suscettibile di essere messa in discussione in quanto cristallizzata in provvedimenti inoppugnabili), mentre la sua futura estinzione (parziale o financo totale) per altra via potrà essere fatta valere in un’eventuale fase esecutiva.
II.4. Posta l’incontestabilità del credito del GSE, la deduzione dei crediti vantati dall’opponente con il terzo motivo è da qualificarsi come eccezione di compensazione e, tenuto conto di ciò, devono essere richiamati i princìpi affermati in sede nomofilattica dalla giurisprudenza civile: « pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.
Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta.
L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 c.c., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) - lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. 10352 del 1993) » (Cass. civ., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225).
Non essendo affatto incontroverso fra le parti che tali crediti della società -OMISSIS- siano certi ed esigibili, il ricorso in parte qua dev’essere respinto.
II.4.1. Va peraltro rilevato che, come anche eccepito dal GSE (pag. 18-19 della sua memoria), dai documenti prodotti a dimostrazione dei crediti asseritamente vantati dalla società -OMISSIS- non se ne evince affatto l’esistenza, in quanto:
- il doc. 10, che sarebbe relativo al credito di € 63.486,38 per l’anno 2018, è un’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento del 2022 inoltrata dall’opponente al GSE nel maggio 2023, che provenendo dall’opponente non può costituire prova in suo favore;
- il doc. 11, che sarebbe relativo al credito di € 65.086,55 per l’anno 2019, è il verbale della seduta del 13 dicembre 1964 del Consiglio Comunale di Monghidoro, la cui attinenza al caso di specie non si comprende e che comunque non prova l’esistenza del predetto credito.
A fronte dell’eccezione del GSE, l’opponente si è limitato a ribadire che « [i]l fondamento in fatto e diritto […] risiede nei documenti depositati (docc. 10 e 11), quindi il credito risulta documentato » (pag. 15 replica), il che non consente di superare i rilievi di cui sopra.
II.5. L’opposizione va perciò respinta quanto all’eccezione di compensazione e nel resto dichiarata inammissibile.
A tale statuizione consegue la dichiarazione di esecutorietà del decreto opposto, in applicazione degli artt. 653, comma 1, e 654, comma 1, cod. proc. civ. (applicabili in forza dell’art. 118 cod. proc. amm.).
II.6. La regolamentazione delle spese di lite di questa fase di opposizione (ferma quella della fase monitoria) avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo all’eccezionalità delle circostanze fattuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge e, per l’effetto, dichiara esecutorio il decreto ingiuntivo con il medesimo opposto.
Compensa le spese della presente fase di opposizione.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.