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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/07/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18/07/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3181/2024, assunta in decisione il 18.7.2025, vertente tra:
(31/8/1974 - C.F. rappresentata e difesa dall' avv. Maria Parte_1 C.F._1
Luisa Franchina, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via San Martino 10 - Gallico, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Triolo Ettore, Valeria CP_1
Grandizio ( ), giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 28.6.2023, la SI. ra proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volta ad ottenere il Pt_1 riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell'accompagnamento.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott.ssa la quale, Persona_1 depositata la relazione, non riconosceva in capo alla SI.ra i benefici richiesti. Pt_1
Per_ Nello specifico, la Dott.ssa nella relazione di consulenza medico-legale, resa nell'ambito del procedimento NRG 3159/2023, dopo aver riconosciuto che la ricorrente era affetta da “Cardiopatia ipertensiva con insufficienza venosa arti inferiori, obesità con complicanze artrosiche e sindrome fibromialgica in soggetto portatrice di sindrome depressiva endoreattiva grave e tiroidite”, concludeva che la ricorrente è “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99%, (art. 2 e 13 L. 118/71 ed art. 9 DL 509/88). Percentuale: 80%; data decorrenza: 28/12/2022”. Circa la concessione dell'indennità di accompagno, considerata l'obiettività clinica emersa, (la R seppur con qualche difficoltà deambula, è orientata nel tempo e nello spazio!), possiamo affermare che in atto, EL non presenta le condizioni necessarie per poter riconoscerLe tale beneficio.”
Venivano formulate osservazioni alla bozza della CTU per contestare le conclusioni cui è pervenuta Per_ la Dott.ssa non avendo considerato tutte le patologie in capo alla ricorrente per come documentate, in particolare “la patologia della fribromialgia”.
Per_ La Dott.ssa nel riscontrare le osservazioni confermava “le conclusioni espresse nell'elaborato peritale”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della SI.ra Pt_1 il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c. Parte ricorrente, ha fondato il giudizio di merito sostenendo che “la SI.ra è affetta da Parte_1 menomazioni plurime coesistenti, alcune delle quali non valutate correttamente dalla Consulente nella loro effettiva incidenza funzionale, altre invece riconosciute ed accertate, ma non considerate ai fini della valutazione finale dell'invalidità……non sono state considerate tutte le patologie di cui è affetta la SI.ra , in particolare il Ctu ha omesso di considerare alcuni dati che emergono Pt_1 dalla documentazione medica prodotta agli atti. Vi è ancora da dire che la SI.ra , a causa dei Pt_1 suoi problemi, non è in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di un accompagnatore, la stessa ha bisogno di aiuto sia per lavarsi, sia per cucinare, sia per vestirsi. Soprattutto il CTU non ha considerato adeguatamente la patologia della fibromialgia che è una malattia altamente invalidante tale da non permettere a chi ne è affetto di poter svolgere adeguatamente gli atti indispensabili della vita quotidiana.”
Allegava documentazione sanitaria successiva, attestante, a suo dire, un aggravamento della condizione invalidante in quanto “in data 24/05/2024 è stata prescritta la sedia a rotelle per deficit deambulatorio in paziente obeso, infatti la SI.ra ha un peso esorbitante e a causa dei suoi Pt_1 problemi articolari e di artrosi cronica non può più camminare autonomamente”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale, osservando che: “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della successiva documentazione depositata in atti, questo Giudicante, all'udienza dell'8.11.2024 “DISPONE IL RICHIAMO DELLA DOTT.SSA CTU DELLA Persona_1
PRIMA FASE...AFFINCHE' LA STESSA ESAMINI IL QUADRO CLINICO DELLA RICORRENTE ALLA LUCE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA NUOVA VERSATA IN ATTI, VALUTANDO ALTRESI' LA FIBROMIALGIA, SOTTOSTIMATA SECONDO PARTE OPPONENTE, NELLA VALUTAZIONE GIA' EFFETTUATA” e rinviava all'udienza del 31.1.2025 per il conferimento dell'incarico.
Il CTU Dott. ssa , in data 20.2.2025 sottoponeva a visita la ricorrente e in data 8.5.2025 Persona_1 depositava la nuova relazione tecnica d'ufficio diagnosticando che la SI.ra è affetta da Pt_1
“Cardiopatia ipertensiva con insufficienza venosa arti inferiori, obesità con complicanze artrosiche e sindrome fibromialgica in soggetto portatrice di sindrome depressiva endoreattiva grave e tiroidite.”
Concludeva, pertanto, che: “Il suddetto quadro patologico, incidendo sulla capacità lavorativa specifica e semispecifica, consente di attribuire ulteriori 5 punti alla percentuale invalidante indicata, raggiungendo la percentuale del 100%, rendendola invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%. Circa la decorrenza della suddetta invalidità, considerate le condizioni cliniche della R emerse in sede di visita peritale e dalla disamina della documentazione sanitaria agli atti, riteniamo opportuno affermare che il complesso quadro patologico fosse presente con la stessa incidenza funzionale dal 04/06/2024.Circa la concessione dell'indennità di accompagno, considerata l'obiettività clinica emersa, (la R seppur con qualche difficoltà deambula, è orientata nel tempo e nello spazio!), possiamo affermare che in atto, EL non presenta le condizioni necessarie per poter riconoscerLe tale beneficio.”
Per_ Richiamata per chiarimenti in merito alla prestazione ex art 12 L. 118/71, la Dott.ssa confermava quanto espresso nella perizia già depositata 8.5.2025 per come riportato nel verbale di udienza del 4.7.2025:“IN RELAZIONE AL BENEFICIO INERENTE ALL'ART.12 L.118/71, RITIENE DI CONFERMARE QUANTO ESPRESSO NELL'ELABORATO PERITALE RICONOSCENDO LA PRESTAZIONE CON DECORRENZA DAL 04/06/2024”.
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato la Dott. ssa al riconoscimento Persona_1 del solo beneficio di cui all'art. 12 L.118/1971, la causa viene assunta in decisione con parziale accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Stante l'andamento del giudizio e il riconoscimento del beneficio richiesto dalla data del 4.6.2024,si compensano per 2/3 fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio, liquidando il residuo che si quantifica in euro 1466,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maria Luisa Franchina;
pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale liquidato in favore della Dott.ssa come da separato Persona_1 provvedimento.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SI.ra , così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a il requisito sanitario richiesto ex art 12 L.118/71, per come da Parte_1 risultanze probatorie indicate nella perizia depositata dalla Dott.ssa Persona_1
- compensa per 2/3 fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio, liquidando il residuo che si quantifica in euro 1466,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maria Luisa Franchina;
pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale liquidato in favore della Dott.ssa come da separato Persona_1 provvedimento.
Reggio Calabria, lì 18 luglio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18/07/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3181/2024, assunta in decisione il 18.7.2025, vertente tra:
(31/8/1974 - C.F. rappresentata e difesa dall' avv. Maria Parte_1 C.F._1
Luisa Franchina, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via San Martino 10 - Gallico, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Triolo Ettore, Valeria CP_1
Grandizio ( ), giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in C.F._2
Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 28.6.2023, la SI. ra proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volta ad ottenere il Pt_1 riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell'accompagnamento.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott.ssa la quale, Persona_1 depositata la relazione, non riconosceva in capo alla SI.ra i benefici richiesti. Pt_1
Per_ Nello specifico, la Dott.ssa nella relazione di consulenza medico-legale, resa nell'ambito del procedimento NRG 3159/2023, dopo aver riconosciuto che la ricorrente era affetta da “Cardiopatia ipertensiva con insufficienza venosa arti inferiori, obesità con complicanze artrosiche e sindrome fibromialgica in soggetto portatrice di sindrome depressiva endoreattiva grave e tiroidite”, concludeva che la ricorrente è “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99%, (art. 2 e 13 L. 118/71 ed art. 9 DL 509/88). Percentuale: 80%; data decorrenza: 28/12/2022”. Circa la concessione dell'indennità di accompagno, considerata l'obiettività clinica emersa, (la R seppur con qualche difficoltà deambula, è orientata nel tempo e nello spazio!), possiamo affermare che in atto, EL non presenta le condizioni necessarie per poter riconoscerLe tale beneficio.”
Venivano formulate osservazioni alla bozza della CTU per contestare le conclusioni cui è pervenuta Per_ la Dott.ssa non avendo considerato tutte le patologie in capo alla ricorrente per come documentate, in particolare “la patologia della fribromialgia”.
Per_ La Dott.ssa nel riscontrare le osservazioni confermava “le conclusioni espresse nell'elaborato peritale”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della SI.ra Pt_1 il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c. Parte ricorrente, ha fondato il giudizio di merito sostenendo che “la SI.ra è affetta da Parte_1 menomazioni plurime coesistenti, alcune delle quali non valutate correttamente dalla Consulente nella loro effettiva incidenza funzionale, altre invece riconosciute ed accertate, ma non considerate ai fini della valutazione finale dell'invalidità……non sono state considerate tutte le patologie di cui è affetta la SI.ra , in particolare il Ctu ha omesso di considerare alcuni dati che emergono Pt_1 dalla documentazione medica prodotta agli atti. Vi è ancora da dire che la SI.ra , a causa dei Pt_1 suoi problemi, non è in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di un accompagnatore, la stessa ha bisogno di aiuto sia per lavarsi, sia per cucinare, sia per vestirsi. Soprattutto il CTU non ha considerato adeguatamente la patologia della fibromialgia che è una malattia altamente invalidante tale da non permettere a chi ne è affetto di poter svolgere adeguatamente gli atti indispensabili della vita quotidiana.”
Allegava documentazione sanitaria successiva, attestante, a suo dire, un aggravamento della condizione invalidante in quanto “in data 24/05/2024 è stata prescritta la sedia a rotelle per deficit deambulatorio in paziente obeso, infatti la SI.ra ha un peso esorbitante e a causa dei suoi Pt_1 problemi articolari e di artrosi cronica non può più camminare autonomamente”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale, osservando che: “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della successiva documentazione depositata in atti, questo Giudicante, all'udienza dell'8.11.2024 “DISPONE IL RICHIAMO DELLA DOTT.SSA CTU DELLA Persona_1
PRIMA FASE...AFFINCHE' LA STESSA ESAMINI IL QUADRO CLINICO DELLA RICORRENTE ALLA LUCE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA NUOVA VERSATA IN ATTI, VALUTANDO ALTRESI' LA FIBROMIALGIA, SOTTOSTIMATA SECONDO PARTE OPPONENTE, NELLA VALUTAZIONE GIA' EFFETTUATA” e rinviava all'udienza del 31.1.2025 per il conferimento dell'incarico.
Il CTU Dott. ssa , in data 20.2.2025 sottoponeva a visita la ricorrente e in data 8.5.2025 Persona_1 depositava la nuova relazione tecnica d'ufficio diagnosticando che la SI.ra è affetta da Pt_1
“Cardiopatia ipertensiva con insufficienza venosa arti inferiori, obesità con complicanze artrosiche e sindrome fibromialgica in soggetto portatrice di sindrome depressiva endoreattiva grave e tiroidite.”
Concludeva, pertanto, che: “Il suddetto quadro patologico, incidendo sulla capacità lavorativa specifica e semispecifica, consente di attribuire ulteriori 5 punti alla percentuale invalidante indicata, raggiungendo la percentuale del 100%, rendendola invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%. Circa la decorrenza della suddetta invalidità, considerate le condizioni cliniche della R emerse in sede di visita peritale e dalla disamina della documentazione sanitaria agli atti, riteniamo opportuno affermare che il complesso quadro patologico fosse presente con la stessa incidenza funzionale dal 04/06/2024.Circa la concessione dell'indennità di accompagno, considerata l'obiettività clinica emersa, (la R seppur con qualche difficoltà deambula, è orientata nel tempo e nello spazio!), possiamo affermare che in atto, EL non presenta le condizioni necessarie per poter riconoscerLe tale beneficio.”
Per_ Richiamata per chiarimenti in merito alla prestazione ex art 12 L. 118/71, la Dott.ssa confermava quanto espresso nella perizia già depositata 8.5.2025 per come riportato nel verbale di udienza del 4.7.2025:“IN RELAZIONE AL BENEFICIO INERENTE ALL'ART.12 L.118/71, RITIENE DI CONFERMARE QUANTO ESPRESSO NELL'ELABORATO PERITALE RICONOSCENDO LA PRESTAZIONE CON DECORRENZA DAL 04/06/2024”.
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato la Dott. ssa al riconoscimento Persona_1 del solo beneficio di cui all'art. 12 L.118/1971, la causa viene assunta in decisione con parziale accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Stante l'andamento del giudizio e il riconoscimento del beneficio richiesto dalla data del 4.6.2024,si compensano per 2/3 fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio, liquidando il residuo che si quantifica in euro 1466,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maria Luisa Franchina;
pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale liquidato in favore della Dott.ssa come da separato Persona_1 provvedimento.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SI.ra , così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a il requisito sanitario richiesto ex art 12 L.118/71, per come da Parte_1 risultanze probatorie indicate nella perizia depositata dalla Dott.ssa Persona_1
- compensa per 2/3 fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio, liquidando il residuo che si quantifica in euro 1466,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maria Luisa Franchina;
pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale liquidato in favore della Dott.ssa come da separato Persona_1 provvedimento.
Reggio Calabria, lì 18 luglio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Donatella Sabbatino