TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2005 del R.G. 2020, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Naccarato e nel cui studio in Corigliano-Rossano, a.u. Rossano, al Viale Michelangelo, n.
55, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sica e nel cui studio in CP_1
, a.u. Rossano, alla Via Nazionale n. 45, elettivamente domicilia;
[...]
- convenuto -
Conclusioni: come in atti.
Discussione: come da verbale d'udienza del 19.12.2024
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
RG 2005/2020 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
l'intestato Ufficio, l'ente comunale convenuto, per ivi sentire “condannare il convenuto,
[...]
in persona del Sindaco protempore all'eliminazione del lamentato Controparte_2
inconveniente ed obbligandolo, di conseguenza, al pagamento nei confronti dell'odierno attore della somma
di euro 4.993,41 inerente il mancato pagamento n. 7 fatture elettriche comprese per periodo intercorrente
tra lo 08/11/2019 e sino al 23/03/2020 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e sino
all'effettivo soddisfo e relativa ai consumi dovuti al collegamento della pompa di sollevamento di proprietà
del suddetto ente pubblico al contatore di proprietà dell'odierno attore e contrassegnato dal codice pod
IT001E76032816, codice cliente n. 642696514. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio
da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avv. Marco Naccarato…”.
Con comparsa di costituzione e rispostata depositata telematicamente in data 18.06.2021 si costituiva l'ente convenuto il quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda chiedendone l'integrale rigetto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi e all'udienza del
19.12.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art, 190 c.p.c. per il deposito di note difensive e memorie di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
La domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento e va, dunque,
disattesa per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
Si premette che nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore
Il risarcimento del danno patrimoniale richiede che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la prova sia in relazione all'an sia in relazione al quantum.
E' orientamento costante che "…occorre [...] che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere
lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini
RG 2005/2020 di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che
non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione
dell'id quod plerumque accidit – connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di
elevata probabilità".
Ebbene, operato tale preliminare inquadramento, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno procedimento, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente, ai fini della decisione del presente giudizio, la circostanza che l'odierno attore non abbia fornito adeguata prova in ordine all'esistenza ed all'ammontare dei danni di cui ha invocato il ristoro.
Invero, ancor prima che lacunosa sotto il profilo probatorio, la richiesta risarcitoria azionata dal sconta un evidente deficit di allegazione, ove si consideri che Parte_1
agli atti del fascicolo di parte trovasi delle semplici fatture indicanti un ammontare complessivo del Centro Sportivo senza alcun riferimento all'ammontare ed alla determinazione economica del danno arrecato.
In buona sostanza parte attrice non ha fornito la prova di quanto richiesto e del danno arrecato, che non può coincidere con l'importo delle bollette allegate, oltre che del nesso eziologico tra il danno e l'evento sicchè del tutto esplorativa risultava la CTU richiesta e legittimamente non ammessa.
Per tale complessivo ordine di ragioni, la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite segue la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
RG 2005/2020 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 2005/2020 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano Parte_1
in euro 1.278,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, il 07 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2005/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2005 del R.G. 2020, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Naccarato e nel cui studio in Corigliano-Rossano, a.u. Rossano, al Viale Michelangelo, n.
55, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sica e nel cui studio in CP_1
, a.u. Rossano, alla Via Nazionale n. 45, elettivamente domicilia;
[...]
- convenuto -
Conclusioni: come in atti.
Discussione: come da verbale d'udienza del 19.12.2024
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
RG 2005/2020 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
l'intestato Ufficio, l'ente comunale convenuto, per ivi sentire “condannare il convenuto,
[...]
in persona del Sindaco protempore all'eliminazione del lamentato Controparte_2
inconveniente ed obbligandolo, di conseguenza, al pagamento nei confronti dell'odierno attore della somma
di euro 4.993,41 inerente il mancato pagamento n. 7 fatture elettriche comprese per periodo intercorrente
tra lo 08/11/2019 e sino al 23/03/2020 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e sino
all'effettivo soddisfo e relativa ai consumi dovuti al collegamento della pompa di sollevamento di proprietà
del suddetto ente pubblico al contatore di proprietà dell'odierno attore e contrassegnato dal codice pod
IT001E76032816, codice cliente n. 642696514. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio
da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avv. Marco Naccarato…”.
Con comparsa di costituzione e rispostata depositata telematicamente in data 18.06.2021 si costituiva l'ente convenuto il quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda chiedendone l'integrale rigetto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi e all'udienza del
19.12.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art, 190 c.p.c. per il deposito di note difensive e memorie di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
La domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento e va, dunque,
disattesa per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
Si premette che nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore
Il risarcimento del danno patrimoniale richiede che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la prova sia in relazione all'an sia in relazione al quantum.
E' orientamento costante che "…occorre [...] che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere
lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini
RG 2005/2020 di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che
non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione
dell'id quod plerumque accidit – connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di
elevata probabilità".
Ebbene, operato tale preliminare inquadramento, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno procedimento, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente, ai fini della decisione del presente giudizio, la circostanza che l'odierno attore non abbia fornito adeguata prova in ordine all'esistenza ed all'ammontare dei danni di cui ha invocato il ristoro.
Invero, ancor prima che lacunosa sotto il profilo probatorio, la richiesta risarcitoria azionata dal sconta un evidente deficit di allegazione, ove si consideri che Parte_1
agli atti del fascicolo di parte trovasi delle semplici fatture indicanti un ammontare complessivo del Centro Sportivo senza alcun riferimento all'ammontare ed alla determinazione economica del danno arrecato.
In buona sostanza parte attrice non ha fornito la prova di quanto richiesto e del danno arrecato, che non può coincidere con l'importo delle bollette allegate, oltre che del nesso eziologico tra il danno e l'evento sicchè del tutto esplorativa risultava la CTU richiesta e legittimamente non ammessa.
Per tale complessivo ordine di ragioni, la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite segue la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
RG 2005/2020 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 2005/2020 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano Parte_1
in euro 1.278,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, il 07 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2005/2020