Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2022
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Volontaria Giurisdizione - Famiglia
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
decidendo sul ricorso ex art. 337 bis c.c. presentato in data 3 giugno 2022 da:
, C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], assistito e difeso dall'avv. Elisa Berlasso, C.F.
[...]
, del Foro di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio della stessa C.F._2 sito in Cormòns (GO), via Udine n. 4 fax 0481.631879, pec Email_1
- RICORRENTE CONTRO
, C.F. nata il [...] a [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente in vicolo delle Rose n. 53, rappresentata e difesa dagli avv. Roberta Rustia (C.F.
) e Guenda Cosmani Rustia (C.F. ), presso C.F._4 C.F._5 il cui studio in TR, via del Coroneo n. 32, elegge domicilio fax 040/369563,
posta pec: Email_2 Email_3
Email_4
- RESISTENTE
CURATORE DELLA MINORE ATA IL 26 OTTOBRE 2010 Persona_1
C.F. , PEC: Persona_2 C.F._6 Email_5
con studio in TR in Foro Ulpiano 3, Email_6 nominata in data 12 giugno 2023
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'affidamento della figlia minore nata da genitori non coniugati.
1
1.Con ricorso depositato il 03/06/2022 sponeva di avere avuto Parte_1
una relazione con e di avere con la stessa convissuto more uxorio Controparte_1
dal 2009 al mese di agosto 2018; dalla loro unione era nata la figlia (a Persona_1
LA (UD), il 26.10.2010, riconosciuta da entrambi i genitori;
una volta entrata in crisi e interrottasi la loro relazione, le parti erano addivenute ad un accordo avente ad oggetto l'affidamento, la residenza, il regime di frequentazione della minore con ciascun genitore nonché il contributo al mantenimento. In particolare, l'accordo, recepito dal Tribunale di
TR con il decreto dd. 27.09.2018 (RG VG 2957/2018) prevedeva l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre a TR (ove la stessa si era trasferita poco dopo la separazione); –regolamentava i periodi di permanenza di con i genitori Per_1
durante il periodo scolastico;
–regolamentava le festività e le vacanze, con particolare riguardo a quelle estive, durante le quali, dalla fine della scuola (a giugno) a inizio della scuola (a settembre), la minore avrebbe trascorso con ciascun genitore la metà del tempo, a cadenza di due settimane;
il sig. si era impegnato altresì a versare Euro 250,00 al mese a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie;
venivano Per_1
regolamentate anche le telefonate con i genitori.
Il ricorrente esponeva che sino a maggio 2022 tali accordi erano stati rispettati, che il rapporto tra padre e figlia era stato sempre stretto, affettuoso e sereno tanto che egli si era alternato con la madre per le varie incombenze riguardanti la figlia come accompagnarla in palestra, al catechismo, dal medico alle feste con le amiche, ecc;
che dall'8 maggio 2022 tuttavia, non avendo potuto corrispondere alla richiesta della figlia (e della madre) di rimodulare i tempi di permanenza durante le vacanze estive, si era sentito comunicare dalla figlia che non avrebbe trascorso il successivo fine settimana con il padre e da allora si Per_1
era rifiutata di vederlo;
egli inoltre non aveva trovato alcuna collaborazione o verosimile spiegazione da parte della madre, che già pochi mesi dopo la separazione aveva introdotto nella sua vita il nuovo compagno (maestro di scherma di ); ritenendo, dunque che la Per_1
figlia avesse assunto una posizione diretta a escludere il padre dalla sua vita, con l'apparente favore della madre che assecondava tale comportamento, astenendosi dall'incentivare i rapporti della figlia con il padre), chiedeva con urgenza al Tribunale di invitare le parti
2 all'osservanza del decreto del Tribunale di TR dd. 27.09.2018 reso nel procedimento allibrato sub RG VG 2957/2018, valutando, anche alla luce di quanto dovesse emergere, una diversa modulazione dei periodi di permanenza di con i genitori, in modo da Per_1
riequilibrare, per quanto possibile, il periodo di permanenza della stessa con il padre;
di disporre che ed i genitori si rivolgano ad un professionista (pedagodista o psicologo) Per_1
che possa prendere in carico la famiglia e formulare gli opportuni indirizzi in ordine al comportamento genitoriale, individuandolo tra i professionisti iscritti agli albi del Tribunale, anche con riferimento alla modulazione di periodi di permanenza, disponendo apposita CTU.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 4 luglio 2022, CP_1
contestava la narrazione dei fatti proposta dal ricorrente nella parte in cui attribuiva
[...]
alla madre la responsabilità del rifiuto della minore di stare con il padre, senza considerare le ragioni della minore che, peraltro, da tempo, aveva manifestato difficoltà relazionali con il padre avulse da influenze materne;
il disagio derivava piuttosto dal non sentirsi ascoltata, compresa e apprezzata;
persino la lettera che aveva scritto al padre non era stata da questi considerata autentica;
riteneva che la domanda diretta a far rispettare l'accordo sull'affidamento e il diritto di visita doveva considerarsi inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposta con altro rito e, nel merito, chiedeva di respingere le domande avanzate da parte del sig. nei confronti della sig.ra , in quanto infondate e Pt_1 CP_1 contrarie all'interesse della figlia , considerato il categorico rifiuto della minorenne a Per_1
stare con il padre nei tempi e nei modi previsti dal decreto del Tribunale di TR dd.
27.09.2018, reso nel procedimento sub RG 2957/2018
3. Il giudice delegato alla trattazione del procedimento, procedeva dunque a sentire le parti (vds verbale del 7 luglio 2022) e la minore stessa (udienza del 13 luglio 2022), determinandosi poi a incaricare un CTU con la seguente ordinanza dep. il 29 luglio 2022
“dopo aver sentito le parti che, alla luce della audizione della figlia minore,
, nata il [...], (vds verbale del 13 luglio 2022) hanno convenuto Per_1 sull'opportunità di sospendere il tempo di permanenza della figlia presso il padre e di avviare un percorso con un professionista per la minore, disposti a seguirlo loro stessi e di rimodulare i tempi di permanenza alla luce del percorso da avviare;
ritenuta, anche alla luce della documentazione versata in atti (in particolare della lettera scritta dalla minore al padre) e delle prospettazioni date dai genitori nei rispettivi ricorso e memorie, la necessita di indagare le ragioni di quella che appare come una ferma presa di distanza della figlia quasi dodicenne dal padre, nonché la capacità dei genitori di affrontare tale “rifiuto” e individuare prospettive e modalità di recupero del rapporto padre-figlia;
3 nomina CTU la dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta, con studio in Persona_3
TR alla quale affida il seguente incarico: esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite personalmente le parti, ascoltata e/o osservata, nei modi ritenuti più tutelanti ed opportuni, la figlia minore della coppia,
, nata il [...], sentiti separatamente e/o congiuntamente i Per_1 genitori e, ove opportuno, altri componenti dei rispettivi nuclei familiari effettuati tutti gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari e/o opportuni, avvalendosi se del caso di un ausiliario:
1) verifichi e descriva la CTU la condizione psicofisica della figlia minore, , Per_1 valutandone ogni profilo ritenuto utile ai fini di questo procedimento, quale la capacità di giudizio autonomo e/o di condizionamento, di conoscenza ed elaborazione cognitiva, di gestione e manifestazione delle emozioni, di relazione con sé stessa e con gli altri (coetanei o adulti), ecc;
2) indaghi le ragioni della sofferenza rivelata nel corso della audizione e del rifiuto a stare a con il padre, verificando se sia ricollegabile alle dinamiche della relazione tra i genitori e tra genitori e la figlia minore, evidenziando le situazioni conflittuali e le criticità;
3) delinei le iniziative da assumere per offrire alla minore le migliori possibilità di recupero/conquista di un rapporto sereno ed equilibrato con entrambi i genitori;
4) verifichi e descriva anche la condizione dei genitori e la loro rispettiva capacità genitoriale e se vi siano, attualmente ed in proiezione futura, nell'esclusivo interesse morale e materiale della minore, ragioni ostative alla forma dell'affido condiviso, specificandone le ragioni ed evidenziando ogni aspetto ritenuto importante;
4) suggerisca modalità e tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori idoneo a garantire il preminente interesse della minore ad avere una serena crescita ed un rapporto il più possibile equilibrato con entrambi i genitori;
5) indichi ove ne sussistano i presupposti, oltre a quanto sopra, iniziative delle parti utili a favorire l'apertura ed il mantenimento di un civile e rispettoso dialogo tra i genitori, nell'interesse della minore
4.La CTU, dopo varie proroghe, depositava la relazione il 13 febbraio 2023 e la successiva integrazione (disposta in quanto era mancato l'incontro tra e il padre) il 5 Per_1
aprile 2023.
Alla luce della relazione depositata, sentite nuovamente e personalmente le parti
(udienze del 23 febbraio 2023 e del 20 aprile 2023) il Tribunale assumeva la seguente decisione con provvedimento collegiale del 12 giugno 2023:
“Esaminati gli atti, la relazione della CTU, dott.ssa , le conclusioni Persona_3
delle Parti e dei rispettivi consulenti, e le proposte della CTU sia all'esito della relazione depositata il 13 febbraio 2023 sia nella integrazione depositata il 5 aprile 2023;
4 condivisa con la CTU l'importanza della ripresa dei rapporti tra padre e figlia, constatata l'attuale difficoltà di riprenderli e sottolineata la necessità prepotente per i genitori di costruire una genitorialità condivisa onde permettere a di accedere Per_1
liberamente ed indistintamente ad entrambi;
richiamate dunque le conclusioni della CTU nella parte in cui ritiene che la presa in carico del nucleo familiare debba avvenire in tutta la sua complessità. Per questo motivo si ritiene indispensabile che i due genitori debbano essere inviati congiuntamente ad un percorso familiare di sostegno alla genitorialità ad opera di uno psicologo e con finalità plurima:
- la creazione di uno spazio di accoglimento neutro in cui poter dare una risposta funzionale alle reali esigenze psicoevolutive di , accompagnando i due genitori alla Per_1
creazione di una visione triadica della genitorialità che possa essere inclusiva di entrambi i sistemi familiari di riferimento della bambina;
- la ricerca di modalità condivise che possano accompagnare alla ripresa di Per_1
un rapporto sano e funzionale con il padre,
- la ricerca di regole educative comuni (pur nel rispetto e nell'accoglimento delle caratteristiche individuali dei due genitori e dei due diversi sistemi familiari di appartenenza) che possano definire un contenitore stabile e coerente all'interno del quale possa rispecchiarsi e integrare parti di Sé al momento non integrabili. In tal modo, Per_1
potrebbe prognosticamente iniziare a fare un'esperienza unificante di Sé (anziché Per_1
scissionistica), superando il conflitto di lealtà che, sul lungo termine, potrebbe verosimilmente pesare sul suo equilibrio emotivo, senza per questo che il suo percorso di separazione-individuazione possa rappresentare un tradimento o una minaccia per l'equilibrio di alcuno dei suoi sistemi familiari di appartenenza.
Accolto dunque il suggerimento a) di far avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per un periodo di almeno sei mesi, eventualmente rimodulabile in base alle effettive esigenze riscontrate durante il monitoraggio, in cui la focalizzazione sarà sulla strutturazione di una genitorialità condivisa che non può prescindere di una visione triadica. In particolare all'interno di tale percorso i genitori dovranno essere accompagnati nella costruzione di una relazione
5 genitoriale che possa includere una visione triadica della genitorialità e potenziare gli aspetti di criticità rilevati a livello di competenze genitoriali b) avviare gli incontri tra padre e figlia avvalendosi per i primi mesi di un ambiente neutro e in presenza dei Servizi così da monitorare eventuali criticità e aspetti potenziali.
In particolare dall'avvio e per i primi 3 mesi gli incontri tra padre e figlia avverranno un pomeriggio infrasettimanale a scelta che si alternerà nella settimana successiva con una giornata [scelta] tra il sabato e la domenica. Il prelievo e la consegna della minore dovranno avvenire sempre con la presenza di entrambi i genitori, in alternanza tra loro (vd pag 43 della relazione); ritenuta la necessità di nominare un curatore speciale per la minore Persona_1
nata il [...] che si individua nella persona dell'avv. Persona_2
CP_2
l'avv. Curatore speciale di;
dispone che entrambi Persona_2 Persona_1
i genitori intraprendano subito un percorso condiviso di sostegno alla genitorialità avvalendosi del Consultorio familiare territorialmente competente ovvero di operatori privati scelti di comune accordo;
avverte i genitori che l'inadempimento verrà valutato ai fini delle sanzioni previste dal codice di procedura e dirette a rafforzare le responsabilità genitoriali;
aggiorna l'udienza all'11 ottobre 2023 ore 13.00 per ogni ulteriore verifica
5.All'udienza dell'11 ottobre 2023 le parti confermavano di aver avviato il percorso di sostegno alla genitorialità con incontri da svolgersi individualmente con la stessa psicologa, dottoressa ogni 15-20 giorni;
davano atto altresì che il padre era nella chat dei genitori Tes_1
della scuola, entrava in Nuvola (la piattaforma della Scuola), era coinvolto nelle richieste di consenso per le gite e altro;
la RA confermava tuttavia che la figlia CP_1 Per_1
continuava a non sentire il padre, non rispondeva ai messaggi WhatsApp e neppure li leggeva;
che stava però proseguendo gli incontri individuali con la dott.ssa con cadenza Tes_1
quindicinale. La madre riteneva infine che il rifiuto della figlia potesse imputarsi ad atteggiamenti percepiti come eccessivamente costrittivi da parte del padre e una mancata considerazione del suo punto di vista.
L'avv. curatrice speciale della minore, faceva presente che la Persona_2
dott.ssa (psicologa di si era dichiarata ottimista sulla possibilità di una ripresa Tes_1 Per_4
6 dei contatti della figlia con il padre, pur ritenendo che occorresse del tempo e che fosse comunque necessaria la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali, per i quali, a causa dei tempi di attesa, occorreva inserire il nucleo in apposita lista;
in tal senso veniva data dunque disposizione dal giudice, che registrava la preoccupazione di una sollecita ripresa degli incontri tra padre e figlia da svolgersi, per i primi mesi in un ambiente neutro e in presenza degli Operatori dei Servizi (ordinanza resa all'udeinza dell'11 ottobre 2023)
All'udienza successiva, 13 dicembre 2023, veniva confermato, a cura della curatrice speciale, che la minore rispettava gli incontri con la psicologa, che si svolgevano ogni due settimane, ed erano alternati a quelli rivolti specificamente ai genitori;
tuttavia la psicologa aveva confermato anche che le sedute della minore, quando parlava del padre, continuavano a essere contrassegnate dal pianto e dal sentirsi non ancora disponibile ad incontrarlo;
che era necessaria pazienza e la costanza di proseguire in un lavoro lungo;
veniva infine riferito che dalle sedute con i genitori emergeva la mancanza di una comunicazione funzionale, da qui l'opportunità di prospettare anche sedute comuni e non solo individuali;
secondo la madre la persistente “resistenza” della figlia poteva in parte spiegarsi con il fatto che si sentiva esposta
Per_ a una “rivelazione” dei propri colloqui (essendo la dott.ssa una psicologa comune), che avrebbe potuto essere utile uno spazio riservato solo alla minore e alle sue problematiche, in modo che non si sentisse un “mezzo” di conciliazione tra i genitori. Dal punto di vista relazionale, non presentava criticità: andava bene a scuola, (frequentava all'epoca la Per_1
terza media), non vedeva l'ora di iniziare un corso di greco propedeutico all'iscrizione al liceo classico sempre al faceva scherma presso la parrocchia di via Marchesetti “Scherma Per_6
San Giusto”; era autonoma nello studio, usciva con le amiche anche di scherma (feste di compleanno, compiti, pizza o cinema, ecc.); continuava a frequentare il gruppo di catechismo;
era molto puntuale nel rispettare gli orari di rientro;
il padre veniva informato di tutte le attività della figlia tramite mail dalla amdre, dichiaratasi disposta a condividere con il padre un percorso psicologico autonomo;
il padre si doleva della impossibilità di incontrare la figlia e di essere privato, proprio in questa fase della sua adolescenza, di poter esercitare il suo ruolo;
lamentava di non esser a sufficienza coinvolto nelle decisioni che la riguardavano (come la scelta della scuola superiore); veniva sentita dal giudice anche la psicologa, la dott.ssa Tes_1
(udienza del 12 marzo 2024) la quale riferiva che il percorso stava proseguendo, che Per_1 rivelava ancora una grande sofferenza all'idea di poter incontrare il padre, che i genitori
7 erano lontani dalla capacità di comunicare in modo sereno condizione indispensabile per poter riavvicinarla al padre
Il giudice decideva di sentire ancora una volta la minore, presenti la dott.ssa e la Tes_1
curatrice speciale: anche durante l'udienza del 3 aprile 2024 (che veniva videoregistrata)
confermava il rifiuto a vedere il padre e piangeva, mostrandosi quasi impaurita Per_1
di fronte alla prospettiva di poterlo incontrare.
All'udienza successiva 11 giugno 2024 l'avv. riferiva che stava Per_2 Per_1
comunque continuando gli incontri con la psicologa, con cui si trovava molto bene;
la psicologa aveva visto anche i genitori insieme constatando che vi era sempre una grande tensione tra loro, quasi fossero appena separati, e che gran parte del lavoro avrebbe dovuto essere fatto per/da loro.
A quel punto il giudice rimetteva ogni decisione al Collegio;
le parti ribadivano con distinte note opposte considerazioni sull'esito della CTU e avanzavano richieste sensibilmente divergenti persino quanto al collocamento e all'affidamento della minore, atteso che il padre, in particolare, vedeva concretizzato il pericolo di una definitiva perdita del rapporto con la figlia. In particolare e in estrema sintesi:
-il signor ricordava le criticità evidenziate dalla CTU per entrambi i genitori Pt_1
con particolare riferimento alla capacità di comprendere le necessità e gli stati emotivi della minore;
di interpretare il proprio comportamento e quello altrui in termini di ipotetici stati mentali, cioè in relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e intenzioni;
di affrontare, negoziare e gestire il conflitto con l'altro genitore;
di promuovere il ruolo dell'altro genitore;
dava atto che, con riferimento al padre, la CTU aveva ravvisato criticità nella incapacità di promuovere l'evoluzione della relazione genitoriale in virtù delle tappe di sviluppo della figlia adeguandosi alle competenze acquisite e favorendo la crescita della minore (sebbene al riguardo il difensore non abbia mancato di ricordare che la figlia da cinque anni è collocata presso la madre e da più di uno non ha rapporti con il padre); che la minore, vivendo prevalentemente nel contesto materno, aveva acquisito regole, ideali, comportamenti e idee di quel contesto, schierandosi, in modo involontario, dalla parte del genitore più favorevole;
il rifiuto a stare con il padre non aveva origine da un evento scatenante, preciso e collocabile nel tempo, ma era cresciuto nel tempo;
che era necessario che i genitori affrontassero congiuntamente un percorso familiare di sostegno alla genitorialità per superare la
8 situazione venutasi a creare;
il problema non era ravvisabile nella competenza genitoriale del singolo genitore, quanto nella disfunzione relazionale che coinvolgeva l'intero sistema familiare allargato in cui era inserita, non sufficientemente adeguato a sostenerla e Per_1
tutelarla nella sua corretta evoluzione psico emotiva. Riprendeva dunque le conclusioni della
CTU con una nota critica, dissentendo dal collocamento della minore nel sistema familiare materno e dalla sospensione temporanea della responsabilità genitoriale;
osservava piuttosto come si fosse verificato proprio quello che egli aveva temuto ossia che il protrarsi della situazione di assenza del padre rischiava di compromettere definitivamente i rapporti tra padre e figlia;
censurava la condotta del madre, la cui disponibilità a collaborare per incentivare i rapporti padre -figlia era solo apparente, ritenendo, con il supporto del proprio consulente (dott che la stessa tende a rappresentare le cose in modo diverso dal vero. Per_7
In conclusione il sig riteneva che, in un contesto di elevata incomunicabilità Pt_1
e conflittualità genitoriale, era indispensabile individuare una figura terza che potesse mediare tra i genitori e consentire a di riacquistare la libertà del pensiero;
chiedeva al Per_1
Tribunale di imporre ai genitori un percorso condiviso ripristinando i periodi (e non poche ore) di permanenza della minore presso il padre.
- La RA , per contro, imputava il rifiuto della minore a frequentare il padre CP_1
a un distacco emotivo generato e imposto dal sig che, con il suo comportamento Pt_1
estremamente rigido, mai si era messo in discussione;
sottolineava che aveva Per_1
manifestato grande dolore nel descrivere il rapporto con il padre tanto da piangere per tutta la durata delle dichiarazioni e manifestando in modo chiaro come si fosse sentita sottostimata, per nulla ascoltata e, a tratti, persino spaventata dalle reazioni del padre e di non essere felice con lui, non riscontrando nello stesso alcuna buona volontà; ribadiva che il netto rifiuto di di proseguire la frequentazione del padre è una decisione che deriva Per_1
da un lungo periodo di riflessione della ragazza, la quale ha più volte e in più maniere tentato senza successo la comunicazione con il ricorrente. Nella CTU esperita si evidenzia l'atteggiamento rigido e inflessibile del he lo limita nel porsi in ascolto dei bisogni Pt_1
della minore. Evidenziava come il abbia dimostrato difficoltà nel riflettere sulle Pt_1
necessità psico-emotive più profonde della figlia, non sapendo separare le proprie necessità da quelle della minore. Oltre ad avere una certa resistenza nel riconoscere i cambiamenti che - nella fase adolescenziale - possono essere anche repentini. Richiamava, al riguardo, le
9 riflessioni della consulente tecnica di parte dott.ssa Anche nell'integrazione della Per_8
perizia osservava che la minore, in presenza del padre, si [era messa] sulla difensiva, reagendo a volte con il silenzio e a volte dicendo chiaramente al padre di non volerlo vedere più. In conclusione, secondo la RA , presentando come un diritto della minore CP_1
quello di non voler frequentare il padre, e ritenendo la volontà della minore, così chiaramente e costantemente espressa, andava ascoltata e rispettata, né poteva esserle imposto un rapporto affettivo con il padre, chiedeva di sospendere le visite padre-figlia; chiedeva anche il rimborso delle spese di lite.
6. Il 3 gennaio 2025 il giudice delegato, nel convincimento che il percorso psicologico intrapreso fosse stato mantenuto e fosse proseguito, depositava la seguente ordinanza
Preso atto del rifiuto - emerso anche nel corso dell'ultima audizione della minore
(udienza del 4/4/2024) - di incontrare il padre;
Per_1
considerato che la Corte di Cassazione ha affermato che i rapporti affettivi, la relazione o la frequentazione di un minore, tanto più se è, come nel caso in esame, adolescente ( Per_1
è nata il [...]) con il genitore che rifiuta di incontrare non possono essere imposti e le istituzioni devono favorire, tramite i servizi sociali, una normalizzazione dei rapporti;
considerato che
il percorso psicologico è stato intrapreso e si auspica che il tempo e la pazienza abbiano apportato un contributo;
considerato altresì che, rispetto al momento in cui il procedimento è stato rimesso alla decisione del collegio e stante l'orientamento costante dei giudici di legittimità, questo giudice ha ritenuto di lasciar lavorare il tempo ma necessita a questo punto di un aggiornamento della situazione;
richiede alla dott.ssa t e ai Servizi del Comune di TR Email_7
- area minori ( incaricati di Email_8 Email_9
seguire la minore e i Genitori di depositare entro il 31 gennaio 2025 una relazione che, nel rispetto dell'alleanza con la minore, possa offrire a questo tribunale utili e ulteriori elementi di giudizio,
All'udienza fissata per la nuova comparizione delle Parti (11 febbraio 2025) è emerso invece dalla relazione dei Servizi e dalle stesse dichiarazioni delle parti che gli incontri con
10 la psicologa non erano più proseguiti dal giugno 2024 (!); il fatto sarebbe stato imputato dal dott. (funzionario direttivo e assistente sociale) alla mancata partecipazione agli CP_3
interventi da parte dei genitori;
secondo la dott.ssa invece, al fatto di non essere Tes_1
riuscita a concordare con ciascuno dei genitori la prosecuzione dei colloquio;
in particolare la dott.ssa specificava di aver concordato, nella seduta che aveva preceduto l'udienza Tes_1
dell'11 giugno 2024, di aspettare l'esito della stessa per riprogrammare l'intervento consultoriale in base all'orientamento del Giudice: nella mail si specifica tuttavia che la dott.ssa richiesta il giorno 2 settembre 2024 dal sig. di avere aggiornamenti Tes_1 Pt_1
rispetto ai loro appuntamenti, non aveva ricevuto risposta alla proposta di un colloquio;
a propria volta la RA , di fronte alla proposta di colloquio da parte della dott.ssa CP_1
aveva risposto di non poterla soddisfare a causa di continui impegni lavorativi, pur Tes_1
aggiungendo la disponibilità solo al colloquio telefonico. In conclusione, la dott.ssa Tes_1
comunicava a questo Tribunale che il progetto di presa in carico risultava non più attivo.
***
7. Il Tribunale, esaminata la situazione complessiva, e quanto emerge dai documenti e dalle dichiarazione delle Parti, dalle audizioni della minore svolte sia dal giudice delegato sia dalla CTU, la quale ha svolto un accurato esame della situazione, sentendo le parti sia individualmente sia insieme (particolarmente eloquente è il video dell'incontro tra la minore e il padre), analizzando le capacità e le criticità di entrambi i genitori, Per_1
ritiene sia stato accertato in modo puntuale sia mediante le ripetute audizioni della minore, sia mediante una apposita consulenza tecnica d'ufficio, sia, infine, mediante il riferito della psicologa dell'Azienda Sanitaria che segue la minore, che il rifiuto di di Persona_1
vedere il padre è frutto di una condizione di disagio e sofferenza, che non può affatto essere da questo Tribunale sottovalutata o elusa o, peggio, disattesa.
E tanto è stata presa in considerazione dal tribunale, anche attraverso la trattazione del procedimento delegata al GI, da dover avviare un intenso programma con i Servizi che contemplava sia un percorso psicologico per la minore e, distintamente, per i genitori, sia una presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale al fine di programmare – una volta che se ne verificassero le condizioni – degli incontri graduali con il padre, possibilmente alla presenza di educatori/operatori;
11 l'interruzione di questo percorso – avvenuta in prossimità dell'udienza dell'11 giugno
2024 e da allora, da quanto è dato comprendere, non più ripreso, non appare affatto giustificata, essendo avvenuta su iniziativa dei Servizi in deroga a provvedimenti giudiziari di contenuto chiaro e univoco la cui efficacia non era di certo venuta meno con la rimessione di ogni ulteriore decisione al Tribunale in composizione collegiale;
tali percorsi vanno allora ripresi con assoluta sollecitudine proprio perché, secondo quanto costantemente riferito dai Servizi e dalla dott.ssa in particolare, il percorso era Tes_1
ed è necessario sia per la minore che per i genitori e avrebbe dovuto essere proseguito senza alcuna soluzione di continuità, non potendo essere deliberata la sua interruzione o sospensione per un generico o equivoco accordo tra le parti o per la singolare iniziativa degli Operatori.
A questo punto occorre riprendere alcuni dati e considerazioni.
a) Il primo dato riguarda la minore:
è nata il [...], frequenta con profitto il primo anno del liceo classico Dante Per_1
Alighieri di TR, la CTU valuta che la minore abbia capacità cognitive in linea con i coetanei, un ottimo rendimento scolastico e nessun problema dal punto di vista relazionale, le capacità di gestione e manifestazione delle emozioni appaiono adeguate seppur durante i colloqui con la CTU si siano notate repentine oscillazioni umorali Emotività che potrebbe essere tuttavia via via compromessa nel cronicizzarsi della situazione attuale. Vi sono infatti presenti vissuti emotivi nella minore (“sono una nullità, non valgo niente, nessuno mi capisce…etc”) che se non opportunamente gestiti dal contesto, potrebbero in seguito porre le basi per un disturbo psico affettivo;
anche nel corso delle audizioni della minore è emersa la capacità di di esprimere Per_1
le sue emozioni, di dare dei giudizi, di fare delle scelte;
né la dott.ssa che l'ha seguita Tes_1
per un lungo periodo, ha segnalato comportamenti disfunzionali tali da dubitare della piena capacità di discernimento, di comprensione e di volontà della ragazza
Quanto al timore che sia condizionata dalla madre, più volte manifestato dal sig Per_1
la CTU si è così espressa: Per quanto riguarda la capacità di giudizio autonomo Pt_1
di e la possibilità che quest'ultima possa subire un condizionamento, è indubbio che Per_1
la minore vivendo prevalentemente nel contesto materno, acquisisce regole, ideali, comportamenti ed idee proprie di quel contesto e in questo senso il suo giudizio può essere influenzato, a maggior ragione se vi sono conflitti non risolti tra i genitori e modalità
12 genitoriali differenti se non opposte, sicuramente come si è visto non condivise, è probabile che avvenga uno schieramento involontario (anche se non richiesto) dalla parte del genitore più favorevole. In questo caso l'incomunicabilità tra la coppia genitoriale e la marcata rigidità del padre aumenta la probabilità che questa ipotesi avvenga.
b) La sofferenza di e le ragioni del rifiuto a incontrare il padre: Per_1
Nel corso dei colloqui si è potuto rilevare che la sofferenza manifestata dalla minore Per_1
e del conseguente rifiuto a stare con il padre non sia originato da un evento scatenante preciso e collocabile nel tempo [come erroneamente ha ritenuto e ribadito il padre sin dal ricorso], è plausibile ritenere che tale vissuto sia cresciuto nel tempo all'interno di un contesto genitoriale diviso e deficitario soprattutto dal punto di vista della comunicabilità esacerbato da una modalità genitoriale paterna caratterizzata da uno stile autoritario rigido poco incline ad assumere atteggiamenti flessibili e disponibili all'ascolto. Inoltre, appare come entrambi i genitori abbiano delegato completamente alla figlia minore la Per_1
gestione del rapporto con il singolo genitore, come fossero due nuclei ed entità distinte.
In sintesi, seppure il rifiuto da parte di di vedere il padre, possa essere Per_1
condizionato sia dal contesto divisivo, conflittuale e carente dal punto di vista della capacità di comunicazione tra i genitori, si deve prendere atto che si tratta di un rifiuto fermo, espresso con coerenza, e contrassegnato da una manifestazione anche non verbale di profonda sofferenza (sempre ha pianto alla sola idea di poter trovarsi costretta a riprendere il Per_1
rapporto con il padre).
Particolarmente significativo è il resoconto fatto dalla CTU del 5 aprile 2023 a integrazione della perizia originariamente depositata in cui era mancata la fase dell'incontro tra il padre e la minore. Scrive la dott.ssa : ha riferito che in questi mesi è stata Per_3 Per_1
bene senza vedere il padre, di avere una buona media scolastica e in merito al padre di non averlo più sentito, in quanto quest'ultimo avrebbe smesso di chiamarla dopo averle scritto dei messaggi in cui le chiedeva di rispondere al telefono. La ragazzina ha confermato più volte la volontà di non vedere il padre, riportando le stesse motivazioni già espresse nel corso dei precedenti incontri ed ulteriori episodi del passato, molto diversi tra loro, che l'avrebbero spinta a questa decisione. In merito all'incontro previsto con il padre, pur non volendo farlo, afferma di accettare l'incontro se questo la potrà aiutare a non vederlo più.
13 In merito all'incontro padre - figlia, sono stati proposti gli stessi input dell'incontro che ha avuto con la mamma. Inoltre, tenendo conto del fatto che padre e figlia non si Per_1
vedevano da diverso tempo, è stato chiesto loro se avessero da dire o chiedere qualcosa all'altro. Durante l'incontro, si è osservato una tendenza della minore a stare sulla difensiva, questo sia nella gestualità non verbale che nelle risposte. Pur manifestando diverse volte il silenzio e riportando più volte anche all'interessato la volontà di non vederlo più, la ragazza non si è sottratta al confronto e in alcuni casi l'ha riacceso, cercando di capire meglio quanto espresso dal padre. Quest'ultimo, si è relazionato con la figlia minore mostrando le stesse caratteristiche di rigidità già osservate. Pur manifestando in certi momenti una certa disponibilità e apertura verso la figlia ed i suoi comportamenti, alla fine appare più importante rivendicare e ribadire il suo ruolo di padre a discapito di un ascolto autentico ed empatico dei vissuti della figlia.
A livello affettivo, padre e figlia sembrano conoscersi poco ed entrambi appaiono cristallizzati ad un'epoca dove era più piccola. Anche in questo caso emerge un Per_1
rapporto caratterizzato da obblighi e doveri a discapito di una scarsa spontaneità e autenticità.
Deve dunque rimanere ben chiaro l'imperativo che tale rifiuto non può affatto essere superato, come a tratti sembra aver auspicato il padre, da un ordine del giudice: al riguardo ci si limita qui a richiamare anche una recente pronuncia della Corte di cassazione che, anche sulla scorta di norme sovranazionali sulla tutela del minore, ha maturato principi oramai granitici: con l'ordinanza del 7 agosto 2024, n. 21969, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla
Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario (cfr.
Cass.317/1998). Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed
14 indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. 317/1998; Cass. 6312/1999).
La Corte di cassazione aveva già con ordinanza n.16569/2021 ribadito i principi ora richiamati, che impongono anche a questo Tribunale di dare compiuta attuazione al superiore interesse della minore, intellettivamente dotata, matura e la cui sofferenza emersa nel corso delle audizioni viene ritenuta autentica:
è emerso, insomma, nel corso delle audizioni come la minore non voglia confrontarsi di nuovo con l'autorità e la rigidità del padre come se avesse introiettato una immagine di cui avere timore o verso cui provare un profondo e per ora non superato disagio.
c) Non si può tuttavia neppure sottovalutare l'istanza paterna di recuperare ed esercitare un ruolo che consenta di dare effettività a quella bi-genitorialità disciplinata come diritto del minore (il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale – art. 337 ter cod.civ). Si tratta di un diritto, appunto, non di un obbligo del minore, e si tratta di un diritto che va conquistato laddove vi siano ostacoli al suo esercizio rappresentati, come è per il caso in esame, da un rifiuto espresso dalla minore in un contesto di accesa conflittualità e incomunicabilità di cui entrambi i genitori devono (e qui il verbo dovere va sottolineato) sentirsi responsabili.
Al riguardo vale richiamare ancora una volta la chiara conclusione del CTU, ribadita anche nell'integrazione del 3 aprile 2023 laddove sottolinea l'importanza della ripresa dei rapporti tra padre e figlia e di come quest'ultimi non possano avvenire in assenza della collaborazione e disponibilità della parte materna, padre e madre devono primariamente trovare una loro dimensione per costruire una genitorialità condivisa e poter permettere a di accedere liberamente ed indistintamente ad entrambi i genitori Per_1
Per rendere effettivo tale diritto occorre allora riprendere il percorso psicologico che era stato proficuamente e pazientemente avviato (e che giammai avrebbe dovuto essere interrotto).
15 Al riguardo, la stessa CTU aveva infatti auspicato la presa in carico del nucleo familiare in oggetto di consulenza debba avvenire in tutta la sua complessità. Per questo motivo si ritiene indispensabile che i due genitori debbano essere inviati congiuntamente ad un percorso familiare di sostegno alla genitorialità ad opera di uno psicologo e con finalità plurima: - la creazione di uno spazio di accoglimento neutro in cui poter dare una risposta funzionale alle reali esigenze psicoevolutive di , accompagnando i due genitori alla Per_1
creazione di una visione triadica della genitorialità che possa essere inclusiva di entrambi i sistemi familiari di riferimento della bambina;
- la ricerca di modalità condivise che possano accompagnare alla ripresa di un rapporto sano e funzionale con il padre, - la ricerca Per_1
di regole educative comuni (pur nel rispetto e nell'accoglimento delle caratteristiche individuali dei due genitori e dei due diversi sistemi familiari di appartenenza) che possano definire un contenitore stabile e coerente all'interno del quale possa rispecchiarsi e Per_1
integrare parti di Sé al momento non integrabili. In tal modo, potrebbe Per_1 prognosticamente iniziare a fare un'esperienza unificante di Sé (anziché scissionistica), superando il conflitto di lealtà che, sul lungo termine, potrebbe verosimilmente pesare sul suo equilibrio emotivo, senza per questo che il suo percorso di separazione-individuazione possa rappresentare un tradimento o una minaccia per l'equilibrio di alcuno dei suoi sistemi familiari di appartenenza.
(…) I genitori dovranno essere accompagnati nella costruzione di una relazione genitoriale che possa includere una visione triadica della genitorialità e potenziare gli aspetti di criticità rilevati a livello di competenze genitoriali.
Qui lo sforzo richiesto ai genitori è particolarmente importante e direttamente proporzionale alla loro difficoltà di comunicare in modo completo, leale, costruttivo, efficace.
La CTU ha valutato come nessuno dei due genitori presenti, singolarmente, criticità tali da essere considerate, di per sé, gravemente compromissive del benessere della bambina: non sono infatti emersi, a carico di nessuno dei due genitori, elementi di incuria, trascuratezza, inadempienza, incapacità affettiva o grave incompetenza nelle principali aree di indagine considerate.
Si sono evidenziati comunque aspetti di criticità, in particolare vi è un atteggiamento rigido ed inflessibile nel sig. che lo limita nel porsi in ascolto dei bisogni della Pt_1
figlia (che potrebbe compromettere un riconoscimento di ruolo da parte della minore), nel
16 mantenere un contatto funzionale con l'altro genitore in ottica di bigenitorialità e nel considerare l'importanza della figura del sig. [il compagno della madre di ], Per_9 Per_1
che di fatto risulta una figura di riferimento affettiva nella vita di , ribadendo più volte Per_1
che solamente lui in quanto genitore può decidere della vita della figlia. Sempre il sig. ha mostrato difficoltà nel riflettere sulle necessità psicoemotive più profonde della Pt_1
figlia (ad es la necessità di risignificare la propria complessa storia familiare, integrando i due sistemi familiari di appartenenza come luoghi di radicamento e di strutturazione della propria identità, incluso il bisogno di conoscere la storia familiare paterna che inevitabilmente è anche la sua storia), non riuscendo a separare le proprie necessità da quelle della figlia. Inoltre vi è una certa resistenza nel riconoscere i cambiamenti che in questa fase di vita di possono essere anche repentini, mancando quindi di adattamento nella Per_1
relazione con lei.
Dall'altra parte la lettura che la RA fa dei bisogni anche emotivi della figlia CP_1
appare limitata dal suo vissuto personale nei confronti del signor in quanto ex Pt_1
compagno e anche se non necessariamente consapevoli, sono emerse modalità proiettive che possono comunque attivare dinamiche di trasferimento emotivo che finiscono per indurre verso meccanismi di identificazione proiettiva e di lealtà familiare, condizionandone Per_1
la capacità di giudizio nei confronti del padre. Infine, entrambi i genitori hanno dimostrato di non riuscire ad affrontare e gestire in autonomia le difficoltà esistenti tra di loro, in modo da creare uno spazio di confronto aperto sulle problematicità e sulle eventuali criticità che presenta e sulla necessità di adattare la loro funzione educativa genitoriale in Per_1 un'ottica di bigenitorialità.
Come è emerso anche dai colloqui tra la curatrice e la psicologa, e nella relazione di aggiornamento dei Servizi, il livello di cooperazione e coordinazione genitoriale è estremamente critico, al punto da impedire una relazione triadica (madre-padre-figlia) e la capacità di sostenere la relazione di con l'altro genitore appare critica in entrambi i Per_1
genitori. Tuttavia, nonostante quanto rilevato, il problema individuato in questa CTU si situa non tanto nella competenza genitoriale del singolo genitore quanto piuttosto nella disfunzione relazionale che investe e coinvolge l'intero sistema familiare allargato in cui
è inserita. Per_1
17 La CTU esprime dunque in conclusione una seria preoccupazione vale a dire che l'intera cornice familiare di appartenenza di presenti caratteristiche di disfunzionalità Per_1
relazionale che vanno considerate come fattori di rischio per il suo sviluppo psico affettivo e psico relazionale, andandone a condizionare i Modelli Operativi Interni, con possibile pregiudizio delle sue relazioni future, nonché della sua stabilità emotiva.
A questo punto la CTU propone di sospendere la responsabilità genitoriale e di trasferirla a un tutore o comunque a una figura esterna alla famiglia.
Il tribunale dissente da tale proposta ritenendo che vada a minare ulteriormente i riferimenti adulti della minore, dissestando l'equilibrio di una ragazza adolescente che rimane comunque fragile in questa fase d'età, e che possa pregiudicare quel percorso di paziente e graduale recupero della figura paterna che era stato avviato con la psicologa dott.ssa Tes_1
Si ritiene allora di confermare il regime di affidamento condiviso di a entrambi i Per_1
genitori sospendendo anche formalmente (giacché di fatto tale sospensione si protrae ormai da quasi tre anni) l'accordo dagli stessi adottato nel 2018 per le visite e i tempi di permanenza di presso il padre;
si ritiene al contempo di rafforzare in frequenza e spessore il Per_1
percorso individuale e di coppia dei genitori che vanno educati a Parte_2
conquistare una comunicazione più efficace e propositiva, che, superando le modalità delle mere “comunicazioni di servizio” dell'una verso l'altro, possa collocarli nel ruolo di genitori disposti a condividere nella cornice di un accordo comune come richiesto dall'art. 337 ter cod civ. le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute.
8. Le spese di lite vengono compensate tra le Parti e definitivamente divise al 50% le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di TR, nel procedimento promosso con ricorso depositato il 3 giugno
2022 da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero e la nomina dell'avv. Persona_2
curatore speciale della minore ata il 26 ottobre 2010, Persona_1
in parziale modifica
18 dell'accordo recepito dal Tribunale di TR con decreto del 27 settembre 2018 (proc
2957/2018), così provvede:
1. Conferma l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento residenziale presso la madre e il contributo al mantenimento a carico del padre;
2. Sospende le visite della minore presso il padre.
3. Incarica i Servizi sanitari e sociali di prendere in carico il nucleo padre-madre- minore prevedendo a) la sollecita ripresa degli incontri della minore con la psicologa di ASUGI
(dott.ssa ) con cadenza settimanale;
Tes_1
b) l'inserimento di entrambi i genitori in un percorso familiare di sostegno alla genitorialità sia individuale che di coppia ad opera di uno psicologo e con finalità plurima:
b1 la creazione di uno spazio di accoglimento neutro in cui poter dare una risposta funzionale alle reali esigenze psicoevolutive di;
Per_1
b2.la ricerca di modalità condivise che possano accompagnare Per_1
alla ripresa di un rapporto sano e funzionale con il padre;
b3.la ricerca di regole educative comuni, idonee a definire un contenitore stabile e coerente per la minore;
c) subordina la ripresa graduale delle visite della minore con il padre alla valutazione della psicologa della minore: richiede, in ogni caso, che l'avvio degli incontri tra padre e figlia possano aver luogo in un ambiente neutro e in presenza di Operatori dei Servizi secondo una agenda concordata con i Servizi stessi che rispetti gli impegni scolastici della minore;
d) delega ai Servizi la valutazione dei tempi e delle modalità idonee a consentire la ripresa dei rapporti e delle visite della minore presso il padre valutando progressivamente che possano aver luogo senza la presenza di Operatori
4. compensa le spese processuali e dispone in via definitiva che le spese di CTU siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
19 Manda alla cancelleria per comunicare la sentenza anche ai Servizi sociali del
Comune in particolare all'attenzione di e ad Email_9 [...]
(all'attenzione della dott.ssa ). Email_10 Persona_10
Così deciso a TR, il 4 aprile 2025
Il giudice Il Presidente dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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