Sentenza breve 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 04/04/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01167/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00721/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Manuel Messina, Dan Yi Hu, con domicilio eletto presso lo studio Dan Yi Hu in Milano, via Paolo Sarpi, 53;
contro
Prefetto di Milano, non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Prefetto di Milano (Sportello Unico Immigrazione) in data 27/01/2025 e
notificato in pari data (doc. 19), concernente il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare deidue figli minori della ricorrente, presentata dalla stessa ai sensi dell’art. 29 TU Immigrazione, in data 09/05/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente, cittadino cinese, impugna il diniego intervenuto sulla sua domanda di ricongiungimento familiare con i due figli minorenni;
che all’esito della fase cautelare sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
che il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, al quale competono le controversie concernenti i provvedimenti in materia di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 286 del 1998;
che l’indicazione corretta del giudice avente giurisdizione è contenuta anche nell’atto impugnato;
che le spese quindi seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1500,00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore dell’AGO, avanti alla quale il ricorso potrà essere riassunto ex art. 11 cpa nel termine perentorio di legge.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 1500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.