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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Maria Letizia Barone Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1701 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6/1/1946, in proprio e n.q. di tutore di , con il patrocinio CP_1 dell'avv. Giorgia Covato (PEC vvocati.prato.it) Email_1
attore in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappre- Controparte_2 P.IVA_1 sentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino Savarino (PEC
Email_2
convenuto in riassunzione
(C.F. , nata a [...] in Controparte_3 C.F._2 data 17/02/1963, subentrata nella titolarità del credito controverso alla Curatela fallimentare della Controparte_4
[...
convenuta in riassunzione - contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 960/2007, pronunciata dal Tribunale di Siracusa, in compo- sizione monocratica, in data 30/8-21/9/2007
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 Conclusioni per la parte attrice in riassunzione:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 514/2014 emessa dalia Corte di Appello di Catania Prima Sezione Civile in data 17.02.2014 depositata in data 02.04.2014, nel Proc. n. 226/98 R.G.A.C., 5.u virtù ed in conseguenza della Sentenza emessa dal- la Corte di Cassazione in data 15.11.2018 nell'ambito del Proc. n. 29318/2014 depositata in data 08.05.2019 con la quale in accoglimento del primo motivo di ricorso principale e nei limiti indicati in motivazione ha cassato la sentenza della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Ca- tania n.514/2014 escludendo il diritto di rivalsa del nei Controparte_2 confronti dell'odierno attore in riassunzione, in ossequio e conformemente alle conclusioni già rassegnate nei precedenti gradi di giudizio che qui di seguito pedissequamente si reiterano, ne chiede l'accoglimento:
“Riconoscere e dichiarare il diritto del disabile all'assisteva CP_1 mista (assistenziale e sanitaria) nel rispetto della normativa in vigore all'esenzione totale delle prestazioni socio-assistenziali ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 19.06.2000 dalla sua entrata in vigore e fino alla legge successiva del 15.04.2003. Riconoscere e dichiarare che il disabile oggi e per il futuro ha diritto all'assistenza economica da parte del Comune di , o di CP_2 altro comune, per la differenza stabilita dalla legge, con la quota di parte- cipazione del disabile alle spese di ricovero nella misura del 65% da parte del tutore, perché soggetto non autosufficiente e bisognoso di cure medi- che particolarmente costose, siccome disposto dal Decreto del 15.04.2003 della Regione Siciliana. Riconoscere e dichiarare infondate sia in fatto che in diritto, quanto richiesto in atto di appello dal , in me- Controparte_2 rito all'azione di rivalsa, già esercitata e regolarmente pagata dal tutore, dopo che il disabile cominciò a percepire la propria pensione e conseguen- temente rigettare la domanda riconvenzionale richiesta. Riconoscere e di- chiarare l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra il tutore e la Pt_2
[
in merito al periodo di ricovero del disabile presso la “Casa di Cura Villa Giuseppina” convenzionata con il e, pertanto condannare il CP_2 [...]
al pagamento di quella somma residua pari ad euro Parte_3
17.168,67 a titolo di rette di ricovero del Sig. richiesta dalla CP_1
e per essa dalla Curatela, confermando la condanna del giudice CP_4 di prime cure. Condannare il alla restituzione della Controparte_2 somma di euro 4,000,00 pagate dal tutore a Villa Mimosa come da fattura allegata, dal 01.0103 al 30.04.2003, e le quote di compartecipazione alle spese versate dal tutore pari ad euro 9.100,00 per le 14 mensilità, perché il disabile in quel periodo aveva diritto all'esenzione totale delle spese. Con- dannare comunque il , a favore del disabile oggi e per il Controparte_2
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 futuro, al pagamento all'assistenza economica per il pagamento della quota retta nella misura del 35% o in quell'altra misura stabilita dalla leg- ge (per integrare la quota di partecipazione del disabile alle spese di rico- vero nella misura del 65%) perché soggetto non autosufficiente e bisogno- so di cure mediche particolarmente costose, siccome disposto dal Decreto del 15.04.2003 della Regione Siciliana, non avendo la possibilità economi- ca di pagare la retta di ricovero per intero, le spese extra e quelle mediche. Confermare e dichiarare la legittimità della sentenza impugnata e la sua esecutività e condannare il alla refusione delle spese di Controparte_2 primo e secondo grado del giudizio di merito, oltre a quelle del giudizio di legittimità celebratosi innanzi la S.C. di Cassazione n. 29318/14 RG, oltre alle spese e competenze del presente giudizio di rinvio, da distrarsi tutte ex art. 93 c.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato tutte le spese e non riscosso alcun compenso.»
Conclusioni per il : Controparte_2
«Piaccia alla Eccell.ma Corte di Appello adita, rejectis adversis ed alla luce delle suesposte considerazioni:
- ritenere e dichiarare, preliminarmente, che il “thema decidendum” del presente giudizio non include l'accertamento ed il riconoscimento del dirit- to, in capo al disabile , all'assistenza economica da parte del CP_1
oltre i limiti temporali del rapporto giuridico dedotto Controparte_2 nel giudizio medesimo ed in perpetuo;
- accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, che la Sentenza n. 12042/19 resa dalla Suprema Corte di Cassazione nulla ha statuito circa la sussistenza dell'obbligo, in capo al di provvedere al Controparte_2 pagamento delle rette di ricovero in favore del disabile per il CP_1 periodo successivo alla dismissione del soccorso economico dello stesso da parte dell'Ente e, quindi, a decorrere dal 01/09/2001;
- nel merito, ritenere e dichiarare che, in forza della Sentenza n. 12042/19 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, va rigettata la sola domanda di rivalsa avanzata in via riconvenzionale nel primo grado di giudizio dal
[...]
nei confronti di , in proprio e nella qualità Parte_3 Parte_1 di tutore del AT interdetto , e volta al rimborso delle spe- CP_1 se di spedalità pagate in favore di quest'ultimo dall'Ente medesimo;
- consequenzialmente e per l'effetto, respingere totalmente ogni altra domanda avanzata da parte attrice in rinvio, siccome non fondata sulla menzionata Sentenza n. 12042/19 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, per le argomentazioni suesposte;
- compensare interamente le spese ed i compensi di lite relativi a tutti i gradi e fasi di giudizio fin qui svolti, in considerazione della particolare
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 complessità delle questioni trattate e dell'esito della controversia.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 19/9/2002, la Controparte_4
[...
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa , Parte_1 nella sua qualità di tutore del AT , chiedendone la con- CP_1 danna al pagamento dell'importo di euro 17.168,67 a titolo di residuo de- bito per le rette di degenza dell'interdetto presso la Casa Protetta Villa Giuseppina con sede in Solarino. Rilevava, al riguardo, che l' era sta- CP_1 to ricoverato presso la predetta struttura nel giugno del 1998 su disposi- zione del Comune di in quanto persona con disabilità psichica, CP_2 che il predetto ente, con nota del 30/8/2001 aveva comunicato la dimis- sione del paziente a far data dal 1/9/2001 e che il tutore convenuto aveva dichiarato di voler mantenere il ricovero del AT.
2. Con comparsa del 16/11/2002 si costituiva , quale tuto- Parte_1 re del AT , chiedendo preliminarmente di essere autoriz- CP_1 zato a chiamare in giudizio il e opponendosi nel meri- Controparte_2 to all'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti. Chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto del AT all'esenzione totale dei costi di ricovero e la conseguente condanna del predetto ente locale al pagamento dell'importo integrale delle rette a far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 19/6/2000, o dal luglio del 2001 e, in via subordinata, la condanna del al pagamento delle dif- Controparte_2 ferenze delle rette di ricovero richieste dalla società cooperativa attrice.
3. A seguito di rituale autorizzazione alla chiamata del terzo, con compar- sa del 29/4/2003 si costituiva in giudizio il , contestan- Controparte_2 do la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'Artale n.q. al rimborso delle spese sostenute per il ricovero del AT presso la Casa di Riposo “Villa Giu- seppina” in Solarino nel periodo dal giugno 1998 al marzo 1999 e per la compartecipazione alle spese di ricovero nel periodo dall'aprile 1999 all'agosto 2001.
4. Con sentenza n. 960/2007 dei 30/8-21/9/2007, il Tribunale di Siracusa, definendo il giudizio, condannava il al pagamento in Controparte_2 favore della società attrice della complessiva somma di euro 17.168,67, oltre accessori e rigettava le restanti domande, dichiarando compensate le spese del giudizio tra la società attrice e il convenuto e condannato l'ente locale terzo chiamato al rimborso delle medesime spese in favore delle controparti.
5. Con citazione dell'11/2/2008, il proponeva appello Controparte_2
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e l'accoglimento della doman- da di rimborso proposta nei confronti dell' . CP_1
6. Nel giudizio di appello si costituiva , quale tutore del Parte_1 AT , opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione. CP_1
7. Si costituiva, altresì, la Curatela del fallimento della
[...] opponendosi all'accoglimento Controparte_4 dell'impugnazione e riproponendo la domanda di condanna originaria- mente proposta nei confronti dell' , subordinatamente CP_1 all'accoglimento dell'impugnazione proposta dal . Pro- Controparte_2 poneva, altresì, appello incidentale, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli inte- ressi anatocistici sulla somma dovutale e il pagamento delle ulteriori somme dovute per il periodo dal luglio 2002 al dicembre 2002.
8. Nel medesimo giudizio, con comparsa dell'11/7/2013 proponeva inter- vento , esponendo di essere subentrata nella titolari- Controparte_3 tà del credito controverso e nell'azione già proposta dalla predetta curate- la fallimentare, a seguito della omologazione del concordato fallimentare da essa proposto, della esecuzione del predetto concordato e della conse- guente chiusura della procedura concorsuale, disposta con decreto del 23/12/2009.
9. Con sentenza n. 514/2014 dei 17/2-2/4/2014, la Corte di Appello di Ca- tania, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Parte_4
[...
, condannava l' al rimborso in favore dell'ente appellante della CP_1 somma di euro 17.968,40 e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
10. Tale ultima sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione da
, nonché con ricorso incidentale dal e Parte_1 Controparte_2 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12042/2019 dei 15/11/2018- 8/5/2019, rigettava il ricorso incidentale dell'ente locale e, in accoglimen- to del ricorso proposto dall , cassava la sentenza impugnata, rin- CP_1 viando le parti dinanzi a questa Corte di Appello.
11. Con la predetta sentenza, in particolare, il giudice di legittimità ha cas- sato la sentenza impugnata, stabilendo il principio di diritto, secondo il quale non è consentito agli enti locali il ricorso alla rivalsa nei confronti di familiari dell'assistito tenuti agli alimenti per le prestazioni gratuite rese nell'adempimento di una funzione pubblica obbligatoria dell'ente, quale è quella prevista dall'art. 3 della L.R. n. 22 del 1986, caratterizzata dall'ac- cesso gratuito ai servizi stessi da parte dei soggetti che versino nelle con-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 dizioni previste dalla legge.
12. Con citazione del 4/10/2019, ha riassunto il giudizio Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, opponendosi all'accoglimento dell'appello originariamente proposto dal e formulan- Controparte_2 do le ulteriori richieste precisate nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
13. Il si è costituito con comparsa del 18/1/2020, ec- Controparte_2 cependo la inammissibilità delle domande ulteriori proposte in sede di rinvio e invocando la restrizione dell'ambito del tema del giudizio alle pre- stazioni rese sino all'agosto del 2001.
14. L'appellata non ha provveduto a costituirsi nel Controparte_3 presente giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
15. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note di tratta- zione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 15/5/2024 e con ordinanza del 10-13/6/2024 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse di costitu- zione e delle memorie di replica.
16. Alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione resa nel presente giudizio, poi, deve essere integralmente rigettato l'appello proposto dal . Controparte_2
17. Con riguardo, infatti, al primo motivo di appello, con il quale il
[...]
ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per essere one- Parte_5 rato delle rette dovute per l'ospitalità usufruita da , per CP_1
l'indisponibilità di risorse finanziarie sufficienti, la Corte di Cassazione, nel rigettare il controricorso incidentale proposto dall'ente locale, ha già con- fermato la pronuncia resa sul punto dalla Corte di Appello di Catania, nella parte in cui ha rigettato il motivo di impugnazione, perché fondato su do- cumentazione prodotta per la prima volta nel giudizio appello e, dunque, inammissibile.
18. Analogamente, con riguardo al secondo motivo di appello, con il quale il ha chiesto la condanna di in proprio Controparte_2 Parte_1 al rimborso delle somme versate a titolo di rette per il AT CP_5
[
, a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 68 della Legge regionale n. 22 del 1986, deve ritenersi che tale diritto di rivalsa sia inapplicabile per la caren- za dei suoi presupposti oggettivi.
19. In base al principio di diritto dettato dalla sentenza resa inter partes dalla Corte di Cassazione, la L.R. Sicilia n. 22/1986 qualifica come presta- zioni socio-assistenziali gli interventi di ricovero continuativo per soggetti non autosufficienti, ponendo a carico del convenuto l'obbligo ex CP_2
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 lege di disporre il ricovero di e di sostenerne le rette, con CP_1 eventuale concorso pro quota dell'assistito tramite pensione e indennità, entro i limiti reddituali fissati.
20. Alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente alla entrata in vigore della riforma sanitaria che ha stabilito il principio del- la gratuità dell'assistenza sanitaria, tali prestazioni, in quanto assistenziali istituzionalmente gratuite, seppure con modulazione in funzione del red- dito, e dirette alla cura di un interesse pubblico primario, non possono es- sere considerate “onerose” ai fini dell'applicazione generalizzata dell'azione di rivalsa.
21. L'art. 68 L.R. 22/1986, interpretato sistematicamente, limita infatti la rivalsa ai casi residuali di persone inabili e prive di mezzi segnalate ai sensi dell'art. 154 T.U.L.P.S., sicché, per la posizione di , già inserito CP_1 nel circuito ordinario dell'assistenza comunale, deve escludersi il diritto di rivalsa del nei confronti dei parenti obbligati agli ali- Controparte_2 menti.
22. Con riguardo, poi, alle restanti domande proposte da Parte_1 nell'ambito del presente giudizio di rinvio, va rilevato che la Corte di Ap- pello di Catania, con la sentenza n. 514/2014 dei 17/2-2/4/2014, ha già di- chiarato inammissibile la domanda avanzata per la prima volta in grado di appello con cui il medesimo ha chiesto la condanna del Parte_4
[... e della alla restituzione delle somme versate a Controparte_4 titolo di compartecipazione alle spese di ricovero e assistenza del AT
. CP_1
23. Tale pronuncia di inammissibilità non è stata oggetto di impugnazione con il ricorso per cassazione proposto dall'Artale, di tal che sulla questione deve ritenersi formato il giudicato interno.
24. Vanno, parimenti, dichiarate inammissibili le ulteriori domande pro- poste dall nel presente giudizio di rinvio, con le quali viene chiesto CP_1
l'accertamento del diritto all'esenzione totale delle prestazioni assisten- ziali «oggi e per il futuro» e di condanna «alla restituzione della somma di euro 4,000,00 pagate dal tutore a Villa Mimosa come da fattura allegata, dal 01.01.2003 al 30.04.2003, e le quote di compartecipazione alle spese versate dal tutore pari ad euro 9.100,00 per le 14 mensilità, perché il disa- bile in quel periodo aveva diritto all'esenzione totale delle spese», nonché la domanda di condanna del «a favore del disabile og- Controparte_2 gi e per il futuro, al pagamento all'assistenza economica per il pagamento della quota retta nella misura del 35% o in quell'altra misura stabilita dalla legge (per integrare la quota di partecipazione del disabile alle spese di ri-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 covero nella misura del 65%) perché soggetto non autosufficiente e biso- gnoso di cure mediche particolarmente costose, siccome disposto dal De- creto del 15.04.2003 della Regione Siciliana, non avendo la possibilità eco- nomica di pagare la retta di ricovero per intero, le spese extra e quelle mediche.» (così nelle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione).
25. Tutte le predette domande, infatti, non risultano essere state propo- ste nell'ambito del giudizio di primo grado e costituiscono, pertanto, do- mande nuove inammissibili se proposte nei successivi gradi del giudizio.
26. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sussistono i presupposti per l'integrale conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Sira- cusa, impugnata dal . Controparte_2
27. Al rigetto dell'appello e all'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'Artale, consegue la condanna del al pa- Controparte_2 gamento in favore dell'Artale delle spese di lite, che si liquidano nelle se- guenti misure, calcolate in base ai parametri vigenti ratione temporis:
- per il giudizio di appello, definito con sentenza della Corte di Ap- pello di Catania n. 514/2014 dei 17/2-2/4/2014, in euro 930,00 (di cui euro 330 per la fase di studio, euro 180 per la fase introduttiva ed euro 420,00 per la fase decisionale, calcolati in base al D.M. n. 140 del 2012), oltre C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
- per il giudizio di cassazione, definito con sentenza della Corte di Cassazione n. 12042/2019 dei 15/11/2018-8/5/2019, in euro 1.470 (di cui euro 610 per la fase di studio, euro 540 per la fase introdut- tiva ed euro 320,00 per la fase decisionale, calcolato in base al D.M. n. 55 del 2014 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147 del 2022), oltre spese esenti in misura pari al con- tributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
- per il presente giudizio di rinvio, in euro 2,000,00 (di cui euro 570 per la fase di studio, euro 470 per la fase introduttiva ed euro 960,00 per la fase decisionale, calcolato in base al D.M. n. 55 del 2014 nel testo attualmente vigente), oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
28. Di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore costi- tuito dell'attore in riassunzione, che ha dichiarato di averle anticipate e di non aver riscosso compenso alcuno.
29. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per il di Controparte_2
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sen- tenza n. 12042/2019 dei 15/11/2018-8/5/2019 e sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dal nei confronti di Controparte_2 in proprio e n.q. di tutore di e di Parte_1 CP_1
quale successore a titolo particolare della Controparte_3 con citazione Controparte_4 dell'11/2/2008 avverso la sentenza n. 960/2007, pronunciata dal Tri- bunale di Siracusa in data 30/8-21/9/2007;
• dichiara inammissibili tutte le ulteriori domande proposte nel presen- te giudizio da nei confronti del;
CP_1 Controparte_2
• condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 [...] elle spese processuali liquidate nelle seguenti misure: Parte_6
o per il giudizio di appello, in euro 930,00, oltre C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
o per il giudizio di cassazione, in euro 1.470,00, oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
o per il presente giudizio di rinvio, in euro 2,000,00, oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese ge- nerali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dispone la distrazione delle predette spese in favore del difensore del- la parte attrice in riassunzione, avv. Giorgia Covato, dichiaratasi anti- stataria;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- Controparte_2 cato pari a quello dovuto per l'impugnazione originariamente propo- sta dinanzi alla Corte di Appello di Catania. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 25/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere estensore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 9
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1701 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6/1/1946, in proprio e n.q. di tutore di , con il patrocinio CP_1 dell'avv. Giorgia Covato (PEC vvocati.prato.it) Email_1
attore in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappre- Controparte_2 P.IVA_1 sentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino Savarino (PEC
Email_2
convenuto in riassunzione
(C.F. , nata a [...] in Controparte_3 C.F._2 data 17/02/1963, subentrata nella titolarità del credito controverso alla Curatela fallimentare della Controparte_4
[...
convenuta in riassunzione - contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 960/2007, pronunciata dal Tribunale di Siracusa, in compo- sizione monocratica, in data 30/8-21/9/2007
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 Conclusioni per la parte attrice in riassunzione:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 514/2014 emessa dalia Corte di Appello di Catania Prima Sezione Civile in data 17.02.2014 depositata in data 02.04.2014, nel Proc. n. 226/98 R.G.A.C., 5.u virtù ed in conseguenza della Sentenza emessa dal- la Corte di Cassazione in data 15.11.2018 nell'ambito del Proc. n. 29318/2014 depositata in data 08.05.2019 con la quale in accoglimento del primo motivo di ricorso principale e nei limiti indicati in motivazione ha cassato la sentenza della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Ca- tania n.514/2014 escludendo il diritto di rivalsa del nei Controparte_2 confronti dell'odierno attore in riassunzione, in ossequio e conformemente alle conclusioni già rassegnate nei precedenti gradi di giudizio che qui di seguito pedissequamente si reiterano, ne chiede l'accoglimento:
“Riconoscere e dichiarare il diritto del disabile all'assisteva CP_1 mista (assistenziale e sanitaria) nel rispetto della normativa in vigore all'esenzione totale delle prestazioni socio-assistenziali ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 19.06.2000 dalla sua entrata in vigore e fino alla legge successiva del 15.04.2003. Riconoscere e dichiarare che il disabile oggi e per il futuro ha diritto all'assistenza economica da parte del Comune di , o di CP_2 altro comune, per la differenza stabilita dalla legge, con la quota di parte- cipazione del disabile alle spese di ricovero nella misura del 65% da parte del tutore, perché soggetto non autosufficiente e bisognoso di cure medi- che particolarmente costose, siccome disposto dal Decreto del 15.04.2003 della Regione Siciliana. Riconoscere e dichiarare infondate sia in fatto che in diritto, quanto richiesto in atto di appello dal , in me- Controparte_2 rito all'azione di rivalsa, già esercitata e regolarmente pagata dal tutore, dopo che il disabile cominciò a percepire la propria pensione e conseguen- temente rigettare la domanda riconvenzionale richiesta. Riconoscere e di- chiarare l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra il tutore e la Pt_2
[
in merito al periodo di ricovero del disabile presso la “Casa di Cura Villa Giuseppina” convenzionata con il e, pertanto condannare il CP_2 [...]
al pagamento di quella somma residua pari ad euro Parte_3
17.168,67 a titolo di rette di ricovero del Sig. richiesta dalla CP_1
e per essa dalla Curatela, confermando la condanna del giudice CP_4 di prime cure. Condannare il alla restituzione della Controparte_2 somma di euro 4,000,00 pagate dal tutore a Villa Mimosa come da fattura allegata, dal 01.0103 al 30.04.2003, e le quote di compartecipazione alle spese versate dal tutore pari ad euro 9.100,00 per le 14 mensilità, perché il disabile in quel periodo aveva diritto all'esenzione totale delle spese. Con- dannare comunque il , a favore del disabile oggi e per il Controparte_2
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 futuro, al pagamento all'assistenza economica per il pagamento della quota retta nella misura del 35% o in quell'altra misura stabilita dalla leg- ge (per integrare la quota di partecipazione del disabile alle spese di rico- vero nella misura del 65%) perché soggetto non autosufficiente e bisogno- so di cure mediche particolarmente costose, siccome disposto dal Decreto del 15.04.2003 della Regione Siciliana, non avendo la possibilità economi- ca di pagare la retta di ricovero per intero, le spese extra e quelle mediche. Confermare e dichiarare la legittimità della sentenza impugnata e la sua esecutività e condannare il alla refusione delle spese di Controparte_2 primo e secondo grado del giudizio di merito, oltre a quelle del giudizio di legittimità celebratosi innanzi la S.C. di Cassazione n. 29318/14 RG, oltre alle spese e competenze del presente giudizio di rinvio, da distrarsi tutte ex art. 93 c.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato tutte le spese e non riscosso alcun compenso.»
Conclusioni per il : Controparte_2
«Piaccia alla Eccell.ma Corte di Appello adita, rejectis adversis ed alla luce delle suesposte considerazioni:
- ritenere e dichiarare, preliminarmente, che il “thema decidendum” del presente giudizio non include l'accertamento ed il riconoscimento del dirit- to, in capo al disabile , all'assistenza economica da parte del CP_1
oltre i limiti temporali del rapporto giuridico dedotto Controparte_2 nel giudizio medesimo ed in perpetuo;
- accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, che la Sentenza n. 12042/19 resa dalla Suprema Corte di Cassazione nulla ha statuito circa la sussistenza dell'obbligo, in capo al di provvedere al Controparte_2 pagamento delle rette di ricovero in favore del disabile per il CP_1 periodo successivo alla dismissione del soccorso economico dello stesso da parte dell'Ente e, quindi, a decorrere dal 01/09/2001;
- nel merito, ritenere e dichiarare che, in forza della Sentenza n. 12042/19 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, va rigettata la sola domanda di rivalsa avanzata in via riconvenzionale nel primo grado di giudizio dal
[...]
nei confronti di , in proprio e nella qualità Parte_3 Parte_1 di tutore del AT interdetto , e volta al rimborso delle spe- CP_1 se di spedalità pagate in favore di quest'ultimo dall'Ente medesimo;
- consequenzialmente e per l'effetto, respingere totalmente ogni altra domanda avanzata da parte attrice in rinvio, siccome non fondata sulla menzionata Sentenza n. 12042/19 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, per le argomentazioni suesposte;
- compensare interamente le spese ed i compensi di lite relativi a tutti i gradi e fasi di giudizio fin qui svolti, in considerazione della particolare
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 complessità delle questioni trattate e dell'esito della controversia.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 19/9/2002, la Controparte_4
[...
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa , Parte_1 nella sua qualità di tutore del AT , chiedendone la con- CP_1 danna al pagamento dell'importo di euro 17.168,67 a titolo di residuo de- bito per le rette di degenza dell'interdetto presso la Casa Protetta Villa Giuseppina con sede in Solarino. Rilevava, al riguardo, che l' era sta- CP_1 to ricoverato presso la predetta struttura nel giugno del 1998 su disposi- zione del Comune di in quanto persona con disabilità psichica, CP_2 che il predetto ente, con nota del 30/8/2001 aveva comunicato la dimis- sione del paziente a far data dal 1/9/2001 e che il tutore convenuto aveva dichiarato di voler mantenere il ricovero del AT.
2. Con comparsa del 16/11/2002 si costituiva , quale tuto- Parte_1 re del AT , chiedendo preliminarmente di essere autoriz- CP_1 zato a chiamare in giudizio il e opponendosi nel meri- Controparte_2 to all'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti. Chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto del AT all'esenzione totale dei costi di ricovero e la conseguente condanna del predetto ente locale al pagamento dell'importo integrale delle rette a far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 19/6/2000, o dal luglio del 2001 e, in via subordinata, la condanna del al pagamento delle dif- Controparte_2 ferenze delle rette di ricovero richieste dalla società cooperativa attrice.
3. A seguito di rituale autorizzazione alla chiamata del terzo, con compar- sa del 29/4/2003 si costituiva in giudizio il , contestan- Controparte_2 do la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'Artale n.q. al rimborso delle spese sostenute per il ricovero del AT presso la Casa di Riposo “Villa Giu- seppina” in Solarino nel periodo dal giugno 1998 al marzo 1999 e per la compartecipazione alle spese di ricovero nel periodo dall'aprile 1999 all'agosto 2001.
4. Con sentenza n. 960/2007 dei 30/8-21/9/2007, il Tribunale di Siracusa, definendo il giudizio, condannava il al pagamento in Controparte_2 favore della società attrice della complessiva somma di euro 17.168,67, oltre accessori e rigettava le restanti domande, dichiarando compensate le spese del giudizio tra la società attrice e il convenuto e condannato l'ente locale terzo chiamato al rimborso delle medesime spese in favore delle controparti.
5. Con citazione dell'11/2/2008, il proponeva appello Controparte_2
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e l'accoglimento della doman- da di rimborso proposta nei confronti dell' . CP_1
6. Nel giudizio di appello si costituiva , quale tutore del Parte_1 AT , opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione. CP_1
7. Si costituiva, altresì, la Curatela del fallimento della
[...] opponendosi all'accoglimento Controparte_4 dell'impugnazione e riproponendo la domanda di condanna originaria- mente proposta nei confronti dell' , subordinatamente CP_1 all'accoglimento dell'impugnazione proposta dal . Pro- Controparte_2 poneva, altresì, appello incidentale, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli inte- ressi anatocistici sulla somma dovutale e il pagamento delle ulteriori somme dovute per il periodo dal luglio 2002 al dicembre 2002.
8. Nel medesimo giudizio, con comparsa dell'11/7/2013 proponeva inter- vento , esponendo di essere subentrata nella titolari- Controparte_3 tà del credito controverso e nell'azione già proposta dalla predetta curate- la fallimentare, a seguito della omologazione del concordato fallimentare da essa proposto, della esecuzione del predetto concordato e della conse- guente chiusura della procedura concorsuale, disposta con decreto del 23/12/2009.
9. Con sentenza n. 514/2014 dei 17/2-2/4/2014, la Corte di Appello di Ca- tania, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Parte_4
[...
, condannava l' al rimborso in favore dell'ente appellante della CP_1 somma di euro 17.968,40 e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
10. Tale ultima sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione da
, nonché con ricorso incidentale dal e Parte_1 Controparte_2 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12042/2019 dei 15/11/2018- 8/5/2019, rigettava il ricorso incidentale dell'ente locale e, in accoglimen- to del ricorso proposto dall , cassava la sentenza impugnata, rin- CP_1 viando le parti dinanzi a questa Corte di Appello.
11. Con la predetta sentenza, in particolare, il giudice di legittimità ha cas- sato la sentenza impugnata, stabilendo il principio di diritto, secondo il quale non è consentito agli enti locali il ricorso alla rivalsa nei confronti di familiari dell'assistito tenuti agli alimenti per le prestazioni gratuite rese nell'adempimento di una funzione pubblica obbligatoria dell'ente, quale è quella prevista dall'art. 3 della L.R. n. 22 del 1986, caratterizzata dall'ac- cesso gratuito ai servizi stessi da parte dei soggetti che versino nelle con-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 dizioni previste dalla legge.
12. Con citazione del 4/10/2019, ha riassunto il giudizio Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, opponendosi all'accoglimento dell'appello originariamente proposto dal e formulan- Controparte_2 do le ulteriori richieste precisate nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
13. Il si è costituito con comparsa del 18/1/2020, ec- Controparte_2 cependo la inammissibilità delle domande ulteriori proposte in sede di rinvio e invocando la restrizione dell'ambito del tema del giudizio alle pre- stazioni rese sino all'agosto del 2001.
14. L'appellata non ha provveduto a costituirsi nel Controparte_3 presente giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
15. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note di tratta- zione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 15/5/2024 e con ordinanza del 10-13/6/2024 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse di costitu- zione e delle memorie di replica.
16. Alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione resa nel presente giudizio, poi, deve essere integralmente rigettato l'appello proposto dal . Controparte_2
17. Con riguardo, infatti, al primo motivo di appello, con il quale il
[...]
ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per essere one- Parte_5 rato delle rette dovute per l'ospitalità usufruita da , per CP_1
l'indisponibilità di risorse finanziarie sufficienti, la Corte di Cassazione, nel rigettare il controricorso incidentale proposto dall'ente locale, ha già con- fermato la pronuncia resa sul punto dalla Corte di Appello di Catania, nella parte in cui ha rigettato il motivo di impugnazione, perché fondato su do- cumentazione prodotta per la prima volta nel giudizio appello e, dunque, inammissibile.
18. Analogamente, con riguardo al secondo motivo di appello, con il quale il ha chiesto la condanna di in proprio Controparte_2 Parte_1 al rimborso delle somme versate a titolo di rette per il AT CP_5
[
, a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 68 della Legge regionale n. 22 del 1986, deve ritenersi che tale diritto di rivalsa sia inapplicabile per la caren- za dei suoi presupposti oggettivi.
19. In base al principio di diritto dettato dalla sentenza resa inter partes dalla Corte di Cassazione, la L.R. Sicilia n. 22/1986 qualifica come presta- zioni socio-assistenziali gli interventi di ricovero continuativo per soggetti non autosufficienti, ponendo a carico del convenuto l'obbligo ex CP_2
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 lege di disporre il ricovero di e di sostenerne le rette, con CP_1 eventuale concorso pro quota dell'assistito tramite pensione e indennità, entro i limiti reddituali fissati.
20. Alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente alla entrata in vigore della riforma sanitaria che ha stabilito il principio del- la gratuità dell'assistenza sanitaria, tali prestazioni, in quanto assistenziali istituzionalmente gratuite, seppure con modulazione in funzione del red- dito, e dirette alla cura di un interesse pubblico primario, non possono es- sere considerate “onerose” ai fini dell'applicazione generalizzata dell'azione di rivalsa.
21. L'art. 68 L.R. 22/1986, interpretato sistematicamente, limita infatti la rivalsa ai casi residuali di persone inabili e prive di mezzi segnalate ai sensi dell'art. 154 T.U.L.P.S., sicché, per la posizione di , già inserito CP_1 nel circuito ordinario dell'assistenza comunale, deve escludersi il diritto di rivalsa del nei confronti dei parenti obbligati agli ali- Controparte_2 menti.
22. Con riguardo, poi, alle restanti domande proposte da Parte_1 nell'ambito del presente giudizio di rinvio, va rilevato che la Corte di Ap- pello di Catania, con la sentenza n. 514/2014 dei 17/2-2/4/2014, ha già di- chiarato inammissibile la domanda avanzata per la prima volta in grado di appello con cui il medesimo ha chiesto la condanna del Parte_4
[... e della alla restituzione delle somme versate a Controparte_4 titolo di compartecipazione alle spese di ricovero e assistenza del AT
. CP_1
23. Tale pronuncia di inammissibilità non è stata oggetto di impugnazione con il ricorso per cassazione proposto dall'Artale, di tal che sulla questione deve ritenersi formato il giudicato interno.
24. Vanno, parimenti, dichiarate inammissibili le ulteriori domande pro- poste dall nel presente giudizio di rinvio, con le quali viene chiesto CP_1
l'accertamento del diritto all'esenzione totale delle prestazioni assisten- ziali «oggi e per il futuro» e di condanna «alla restituzione della somma di euro 4,000,00 pagate dal tutore a Villa Mimosa come da fattura allegata, dal 01.01.2003 al 30.04.2003, e le quote di compartecipazione alle spese versate dal tutore pari ad euro 9.100,00 per le 14 mensilità, perché il disa- bile in quel periodo aveva diritto all'esenzione totale delle spese», nonché la domanda di condanna del «a favore del disabile og- Controparte_2 gi e per il futuro, al pagamento all'assistenza economica per il pagamento della quota retta nella misura del 35% o in quell'altra misura stabilita dalla legge (per integrare la quota di partecipazione del disabile alle spese di ri-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 covero nella misura del 65%) perché soggetto non autosufficiente e biso- gnoso di cure mediche particolarmente costose, siccome disposto dal De- creto del 15.04.2003 della Regione Siciliana, non avendo la possibilità eco- nomica di pagare la retta di ricovero per intero, le spese extra e quelle mediche.» (così nelle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione).
25. Tutte le predette domande, infatti, non risultano essere state propo- ste nell'ambito del giudizio di primo grado e costituiscono, pertanto, do- mande nuove inammissibili se proposte nei successivi gradi del giudizio.
26. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sussistono i presupposti per l'integrale conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Sira- cusa, impugnata dal . Controparte_2
27. Al rigetto dell'appello e all'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'Artale, consegue la condanna del al pa- Controparte_2 gamento in favore dell'Artale delle spese di lite, che si liquidano nelle se- guenti misure, calcolate in base ai parametri vigenti ratione temporis:
- per il giudizio di appello, definito con sentenza della Corte di Ap- pello di Catania n. 514/2014 dei 17/2-2/4/2014, in euro 930,00 (di cui euro 330 per la fase di studio, euro 180 per la fase introduttiva ed euro 420,00 per la fase decisionale, calcolati in base al D.M. n. 140 del 2012), oltre C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
- per il giudizio di cassazione, definito con sentenza della Corte di Cassazione n. 12042/2019 dei 15/11/2018-8/5/2019, in euro 1.470 (di cui euro 610 per la fase di studio, euro 540 per la fase introdut- tiva ed euro 320,00 per la fase decisionale, calcolato in base al D.M. n. 55 del 2014 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147 del 2022), oltre spese esenti in misura pari al con- tributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
- per il presente giudizio di rinvio, in euro 2,000,00 (di cui euro 570 per la fase di studio, euro 470 per la fase introduttiva ed euro 960,00 per la fase decisionale, calcolato in base al D.M. n. 55 del 2014 nel testo attualmente vigente), oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
28. Di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore costi- tuito dell'attore in riassunzione, che ha dichiarato di averle anticipate e di non aver riscosso compenso alcuno.
29. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per il di Controparte_2
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sen- tenza n. 12042/2019 dei 15/11/2018-8/5/2019 e sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dal nei confronti di Controparte_2 in proprio e n.q. di tutore di e di Parte_1 CP_1
quale successore a titolo particolare della Controparte_3 con citazione Controparte_4 dell'11/2/2008 avverso la sentenza n. 960/2007, pronunciata dal Tri- bunale di Siracusa in data 30/8-21/9/2007;
• dichiara inammissibili tutte le ulteriori domande proposte nel presen- te giudizio da nei confronti del;
CP_1 Controparte_2
• condanna il al pagamento in favore di Controparte_2 [...] elle spese processuali liquidate nelle seguenti misure: Parte_6
o per il giudizio di appello, in euro 930,00, oltre C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
o per il giudizio di cassazione, in euro 1.470,00, oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
o per il presente giudizio di rinvio, in euro 2,000,00, oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese ge- nerali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dispone la distrazione delle predette spese in favore del difensore del- la parte attrice in riassunzione, avv. Giorgia Covato, dichiaratasi anti- stataria;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- Controparte_2 cato pari a quello dovuto per l'impugnazione originariamente propo- sta dinanzi alla Corte di Appello di Catania. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 25/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere estensore dr. Angelo Piraino.
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