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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 19/12/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/07/1965, e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. ACERBIS VERONICA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/05/2010 a Clusone (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (n. a Piario l'11/01/2012). Persona_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
02/04/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare,
1 confermando l'intenzione di volersi separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 27/03/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e alle condizioni enunciate in ricorso, e Parte_1 Parte_2
ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Clusone (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2010, atto n.4, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 19/12/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/07/1965, e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. ACERBIS VERONICA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/05/2010 a Clusone (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (n. a Piario l'11/01/2012). Persona_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
02/04/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare,
1 confermando l'intenzione di volersi separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 27/03/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e alle condizioni enunciate in ricorso, e Parte_1 Parte_2
ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Clusone (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2010, atto n.4, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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