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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 1661/2023 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
, nata a [...] il [...], CF. , Parte_1 C.F._1
residente in Scicli, C.da Mosca snc, elettivamente domiciliata in Scicli, in Via G. Marconi, 7, presso lo studio degli Avv.ti Benedetta IC e 3
IN IC, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
, nato il [...] a [...], CF. Controparte_1
, residente in [...], C.da Mosca snc, C.F._2
elettivamente domiciliato in Ragusa, via Leonardo Da Vinci, 2, presso lo studio dell'Avv. Vanessa Battaglia, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce alla memoria costitutiva
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale Parte_1
collegiale adìto pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, , con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio il 3.12.1994, in Scicli, e dall'unione con il quale erano nati i figli (il 4.9.1996), (il 5.12.2000) e (il 10.1.2004). Per_1 Per_3
Riferiva la ricorrente che il rapporto tra i coniugi, da sempre caratterizzato da un atteggiamento “nevrotico, dispotico e prettamente maschilista” del marito, si era definitivamente deteriorato a causa dell'aggravarsi di tali tratti caratteriali, mostrando il resistente disinteresse verso la moglie e la vita coniugale. Da ultimo la aveva appreso che lo stesso intratteneva una relazione Pt_1
con altra donna. Per tale ragione, e per il clima estremamente conflittuale esistente tra le parti, la ricorrente era stata costretta a lasciare la casa familiare, nel febbraio 2022, andando a vivere presso i propri genitori. La crisi coniugale, che aveva comportato l'interruzione della coabitazione, era stata dunque determinata dai comportamenti aggressivi e litigiosi del marito nei confronti della moglie e dei figli, avendo il suddetto posto in essere delle violenze psicologiche, e continui ricatti economici nei confronti della famiglia, ragion per cui la ricorrente chiedeva che la separazione venisse addebitata all . La rappresentava, infine, di aver CP_1 Pt_1 5
lasciato anche il lavoro presso l'azienda familiare, avviata da entrambi i coniugi, e che il marito aveva prelevato dal conto della stessa, avendone delega, delle ingenti somme, per ricostituire una nuova azienda agricola. Chiedeva, pertanto, la ricorrente che le venisse riconosciuto un assegno di mantenimento, da porsi a carico del marito, non inferiore alla somma di euro 200,00. Chiedeva, inoltre, la previsione di un assegno per il mantenimento dei figli - i quali, anche se tutti maggiorenni, non erano ancora economicamente autosufficienti -, per la complessiva somma di euro 850,00 mensili.
Nel corso del giudizio, tuttavia, rinunciava al mantenimento per i figli
, appena immessa nel mondo del lavoro, e che non abitava più Per_1
con alcuno dei genitori, e , convivente con il padre, mentre Per_3
insisteva per il solo contributo al mantenimento della figlia , studentessa universitaria ad Enna, e convivente con la madre (allo stato presso la casa dei nonni), al ritorno dalla sede universitaria, per la somma di euro 500,00.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla richiesta di separazione di controparte, mentre contestava la richiesta di addebito nei suoi confronti, ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente in merito alla richiesta di mantenimento dei figli, alcuno dei quali convivente con la madre, in quanto la figlia da tempo abitava altrove, il figlio viveva con il padre, il Per_1 Per_3
quale provvedeva al suo mantenimento in via diretta, e la figlia viveva ad Enna, dove frequentava gli studi universitari, e non 6
conviveva stabilmente con la madre. Il resistente dichiarava anche di sostenere per intero le spese universitarie, di alloggio, e in generale di mantenimento, per la figlia , versando direttamente a quest'ultima, su sua richiesta, le somme di cui necessitava.
L , sebbene si fosse dapprima reso disponibile a CP_1
corrispondere un mantenimento anche per la moglie, fin quando questa non avesse trovato un impiego stabile, nell'ottica del raggiungimento di un accordo tra le parti, successivamente, una volta fallito tale tentativo, aveva domandato il rigetto della relativa richiesta della ricorrente, chiedendo, di contro, l'accertamento di una responsabilità aggravata della stessa ex art. 96 c.p.c., per la sua condotta ostativa al raggiungimento di un accordo.
Il P.M. apponeva il suo visto in data 24.10.2025.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente del Tribunale, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale, ai sensi dell'art. 151 c.c. 7
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della e dell . Pt_1 CP_1
Non appare meritevole di accoglimento, di contro, la richiesta della ricorrente di addebito della separazione al marito.
Ed invero, la predetta pone a fondamento della crisi coniugale un preteso atteggiamento aggressivo, ricatti economici e continue violenze psicologiche, posti in essere dal resistente nei confronti della moglie e dei figli, nonché la relazione extraconiugale dal medesimo intrapresa in costanza di matrimonio.
È tuttavia carente, in riferimento a tali presunte condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio, contestate dalla controparte, un adeguato riscontro probatorio in atti.
Ne consegue che la richiesta di addebito della separazione all CP_1
andrà rigettata.
Sotto il profilo della determinazione di un assegno di mantenimento, da porsi a carico del padre per il mantenimento dei figli, in corso di giudizio la ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda nei confronti sia della figlia , economicamente autosufficiente, che Per_1
del figlio , il quale, come pacificamente emerso, coabita con Per_3
il padre, che si occupa pertanto del suo mantenimento in via diretta. 8
Oggetto residuale della suddetta pretesa è, pertanto, soltanto il mantenimento per la figlia , studentessa universitaria, maggiorenne non autosufficiente.
Si rileva in proposito che deve considerarsi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, in ordine alla richiesta di mantenimento per la figlia, potendosi ritenere provato che quest'ultima viva insieme alla madre, come dedotto dalla ricorrente, per il periodo in cui non si trova presso la sede universitaria, avendo il resistente medesimo, in sede di verbale di comparizione dei coniugi del 25.09.2023, riconosciuto implicitamente che la stessa abiti ancora presso la madre, sebbene si rechi nella sede universitaria per seguìre le lezioni, non opponendosi al versamento di un assegno per il suo mantenimento, e precisando che soltanto il figlio abita con lui, mentre l'altra figlia, , ormai convive Per_3 Per_1
con un'altra persona.
Sempre il resistente, peraltro, fornisce delle versioni diverse sotto tale profilo nei suoi scritti difensivi, sostenendo in un primo tempo che la figlia abiti presso di lui, e successivamente che la suddetta viva stabilmente ad Enna, dove frequenta l'università.
E' indubbia, pertanto, una legittimazione concorrente e alternativa della madre e della figlia, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità.
L , peraltro, non ha neanche articolato delle richieste CP_1
istruttorie sul punto. 9
Pertanto, in continuità con quanto statuito in via provvisoria ed urgente, in sede di ordinanza del 13.12.2023, si ritiene congruo prevedersi un contributo a carico dell' , per il mantenimento CP_1
della figlia , nella misura di euro 350,00, da versare mensilmente alla , oltre all'80% delle spese straordinarie, avuto riguardo Pt_1
alla disparità reddituale esistente tra le parti.
Si ritiene parimenti di dover confermare l'ordinanza del 13.12.2023 in merito al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della , per l'importo di euro 150,00 mensili, a carico del Pt_1
marito, in quanto, sebbene sia emersa una capacità lavorativa della stessa, permane un'evidente disparità reddituale tra le parti.
Invero, la ha dichiarato di svolgere attualmente attività di Pt_1
volontariato presso una cooperativa sociale, percependo soltanto un rimborso spese, e di coadiuvare un avvocato presso uno studio legale;
sebbene non si abbia alcuna contezza circa il complessivo introito mensile percepito, può verosimilmente ritenersi che la predetta non sia titolare di adeguati redditi propri, che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, allorquando collaborava nell'azienda che aveva avviato insieme al marito, a fronte delle maggiori capacità reddituali di quest'ultimo, il quale ha utilizzato l'importo di euro 84.000,00, da lui prelevato dal conto corrente intestato alla moglie, ma del quale aveva la delega al prelievo, per costituire una nuova azienda agricola, 10
con un guadagno da lui dichiarato di circa euro 1.500,00-1.700,00 mensili.
L medesimo ha ammesso di aver sempre provveduto al CP_1
mantenimento della figlia , corrispondendole anche delle somme ben superiori rispetto a quella stabilita in seno all'ordinanza giudiziale, in tal modo denotando un'evidente capacità reddituale.
Si ritiene, infine, di dover rigettare la richiesta del resistente di accertamento di una responsabilità aggravata in capo alla , Pt_1
non essendo risultata adeguatamente provata una responsabilità in capo alla stessa in merito al mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, da ascriversi, piuttosto, verosimilmente alla forte conflittualità esistente tra i coniugi.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa, 11
udito il P.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi Controparte_1
, nato il [...] a [...], e , nata
[...] Parte_1
a Ragusa il 29/12/1977, uniti in matrimonio in Scicli, in data
3.12.1994 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scicli, dell'anno 1994, parte II, Serie A, n.
100);
Rigetta la domanda di addebito, proposta da Parte_1
nei confronti del marito, . Controparte_1
Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
provvedere al mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, corrispondendo alla ricorrente un assegno mensile di euro 350,00, entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie nell'interesse della medesima.
Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
provvedere al mantenimento della moglie con un assegno di euro 12
150,00, da versare entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Rigetta per il resto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 1661/2023 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
, nata a [...] il [...], CF. , Parte_1 C.F._1
residente in Scicli, C.da Mosca snc, elettivamente domiciliata in Scicli, in Via G. Marconi, 7, presso lo studio degli Avv.ti Benedetta IC e 3
IN IC, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
, nato il [...] a [...], CF. Controparte_1
, residente in [...], C.da Mosca snc, C.F._2
elettivamente domiciliato in Ragusa, via Leonardo Da Vinci, 2, presso lo studio dell'Avv. Vanessa Battaglia, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce alla memoria costitutiva
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale Parte_1
collegiale adìto pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, , con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio il 3.12.1994, in Scicli, e dall'unione con il quale erano nati i figli (il 4.9.1996), (il 5.12.2000) e (il 10.1.2004). Per_1 Per_3
Riferiva la ricorrente che il rapporto tra i coniugi, da sempre caratterizzato da un atteggiamento “nevrotico, dispotico e prettamente maschilista” del marito, si era definitivamente deteriorato a causa dell'aggravarsi di tali tratti caratteriali, mostrando il resistente disinteresse verso la moglie e la vita coniugale. Da ultimo la aveva appreso che lo stesso intratteneva una relazione Pt_1
con altra donna. Per tale ragione, e per il clima estremamente conflittuale esistente tra le parti, la ricorrente era stata costretta a lasciare la casa familiare, nel febbraio 2022, andando a vivere presso i propri genitori. La crisi coniugale, che aveva comportato l'interruzione della coabitazione, era stata dunque determinata dai comportamenti aggressivi e litigiosi del marito nei confronti della moglie e dei figli, avendo il suddetto posto in essere delle violenze psicologiche, e continui ricatti economici nei confronti della famiglia, ragion per cui la ricorrente chiedeva che la separazione venisse addebitata all . La rappresentava, infine, di aver CP_1 Pt_1 5
lasciato anche il lavoro presso l'azienda familiare, avviata da entrambi i coniugi, e che il marito aveva prelevato dal conto della stessa, avendone delega, delle ingenti somme, per ricostituire una nuova azienda agricola. Chiedeva, pertanto, la ricorrente che le venisse riconosciuto un assegno di mantenimento, da porsi a carico del marito, non inferiore alla somma di euro 200,00. Chiedeva, inoltre, la previsione di un assegno per il mantenimento dei figli - i quali, anche se tutti maggiorenni, non erano ancora economicamente autosufficienti -, per la complessiva somma di euro 850,00 mensili.
Nel corso del giudizio, tuttavia, rinunciava al mantenimento per i figli
, appena immessa nel mondo del lavoro, e che non abitava più Per_1
con alcuno dei genitori, e , convivente con il padre, mentre Per_3
insisteva per il solo contributo al mantenimento della figlia , studentessa universitaria ad Enna, e convivente con la madre (allo stato presso la casa dei nonni), al ritorno dalla sede universitaria, per la somma di euro 500,00.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla richiesta di separazione di controparte, mentre contestava la richiesta di addebito nei suoi confronti, ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente in merito alla richiesta di mantenimento dei figli, alcuno dei quali convivente con la madre, in quanto la figlia da tempo abitava altrove, il figlio viveva con il padre, il Per_1 Per_3
quale provvedeva al suo mantenimento in via diretta, e la figlia viveva ad Enna, dove frequentava gli studi universitari, e non 6
conviveva stabilmente con la madre. Il resistente dichiarava anche di sostenere per intero le spese universitarie, di alloggio, e in generale di mantenimento, per la figlia , versando direttamente a quest'ultima, su sua richiesta, le somme di cui necessitava.
L , sebbene si fosse dapprima reso disponibile a CP_1
corrispondere un mantenimento anche per la moglie, fin quando questa non avesse trovato un impiego stabile, nell'ottica del raggiungimento di un accordo tra le parti, successivamente, una volta fallito tale tentativo, aveva domandato il rigetto della relativa richiesta della ricorrente, chiedendo, di contro, l'accertamento di una responsabilità aggravata della stessa ex art. 96 c.p.c., per la sua condotta ostativa al raggiungimento di un accordo.
Il P.M. apponeva il suo visto in data 24.10.2025.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente del Tribunale, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale, ai sensi dell'art. 151 c.c. 7
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della e dell . Pt_1 CP_1
Non appare meritevole di accoglimento, di contro, la richiesta della ricorrente di addebito della separazione al marito.
Ed invero, la predetta pone a fondamento della crisi coniugale un preteso atteggiamento aggressivo, ricatti economici e continue violenze psicologiche, posti in essere dal resistente nei confronti della moglie e dei figli, nonché la relazione extraconiugale dal medesimo intrapresa in costanza di matrimonio.
È tuttavia carente, in riferimento a tali presunte condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio, contestate dalla controparte, un adeguato riscontro probatorio in atti.
Ne consegue che la richiesta di addebito della separazione all CP_1
andrà rigettata.
Sotto il profilo della determinazione di un assegno di mantenimento, da porsi a carico del padre per il mantenimento dei figli, in corso di giudizio la ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda nei confronti sia della figlia , economicamente autosufficiente, che Per_1
del figlio , il quale, come pacificamente emerso, coabita con Per_3
il padre, che si occupa pertanto del suo mantenimento in via diretta. 8
Oggetto residuale della suddetta pretesa è, pertanto, soltanto il mantenimento per la figlia , studentessa universitaria, maggiorenne non autosufficiente.
Si rileva in proposito che deve considerarsi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, in ordine alla richiesta di mantenimento per la figlia, potendosi ritenere provato che quest'ultima viva insieme alla madre, come dedotto dalla ricorrente, per il periodo in cui non si trova presso la sede universitaria, avendo il resistente medesimo, in sede di verbale di comparizione dei coniugi del 25.09.2023, riconosciuto implicitamente che la stessa abiti ancora presso la madre, sebbene si rechi nella sede universitaria per seguìre le lezioni, non opponendosi al versamento di un assegno per il suo mantenimento, e precisando che soltanto il figlio abita con lui, mentre l'altra figlia, , ormai convive Per_3 Per_1
con un'altra persona.
Sempre il resistente, peraltro, fornisce delle versioni diverse sotto tale profilo nei suoi scritti difensivi, sostenendo in un primo tempo che la figlia abiti presso di lui, e successivamente che la suddetta viva stabilmente ad Enna, dove frequenta l'università.
E' indubbia, pertanto, una legittimazione concorrente e alternativa della madre e della figlia, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità.
L , peraltro, non ha neanche articolato delle richieste CP_1
istruttorie sul punto. 9
Pertanto, in continuità con quanto statuito in via provvisoria ed urgente, in sede di ordinanza del 13.12.2023, si ritiene congruo prevedersi un contributo a carico dell' , per il mantenimento CP_1
della figlia , nella misura di euro 350,00, da versare mensilmente alla , oltre all'80% delle spese straordinarie, avuto riguardo Pt_1
alla disparità reddituale esistente tra le parti.
Si ritiene parimenti di dover confermare l'ordinanza del 13.12.2023 in merito al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della , per l'importo di euro 150,00 mensili, a carico del Pt_1
marito, in quanto, sebbene sia emersa una capacità lavorativa della stessa, permane un'evidente disparità reddituale tra le parti.
Invero, la ha dichiarato di svolgere attualmente attività di Pt_1
volontariato presso una cooperativa sociale, percependo soltanto un rimborso spese, e di coadiuvare un avvocato presso uno studio legale;
sebbene non si abbia alcuna contezza circa il complessivo introito mensile percepito, può verosimilmente ritenersi che la predetta non sia titolare di adeguati redditi propri, che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, allorquando collaborava nell'azienda che aveva avviato insieme al marito, a fronte delle maggiori capacità reddituali di quest'ultimo, il quale ha utilizzato l'importo di euro 84.000,00, da lui prelevato dal conto corrente intestato alla moglie, ma del quale aveva la delega al prelievo, per costituire una nuova azienda agricola, 10
con un guadagno da lui dichiarato di circa euro 1.500,00-1.700,00 mensili.
L medesimo ha ammesso di aver sempre provveduto al CP_1
mantenimento della figlia , corrispondendole anche delle somme ben superiori rispetto a quella stabilita in seno all'ordinanza giudiziale, in tal modo denotando un'evidente capacità reddituale.
Si ritiene, infine, di dover rigettare la richiesta del resistente di accertamento di una responsabilità aggravata in capo alla , Pt_1
non essendo risultata adeguatamente provata una responsabilità in capo alla stessa in merito al mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, da ascriversi, piuttosto, verosimilmente alla forte conflittualità esistente tra i coniugi.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa, 11
udito il P.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi Controparte_1
, nato il [...] a [...], e , nata
[...] Parte_1
a Ragusa il 29/12/1977, uniti in matrimonio in Scicli, in data
3.12.1994 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scicli, dell'anno 1994, parte II, Serie A, n.
100);
Rigetta la domanda di addebito, proposta da Parte_1
nei confronti del marito, . Controparte_1
Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
provvedere al mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, corrispondendo alla ricorrente un assegno mensile di euro 350,00, entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie nell'interesse della medesima.
Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
provvedere al mantenimento della moglie con un assegno di euro 12
150,00, da versare entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Rigetta per il resto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti