Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14658/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, piazza V.E. Orlando 6, presso lo studio dell'Avv. SPINNATO DANIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, via Principe di Scordia 3, presso lo studio dell'Avv. MARTORANA PAOLO
FRANCESCO , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi note in sostituzione di udienza del 05/06/2025.
Conclusioni del P.M.: non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che con note in sostituzione di udienza del
07/05/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 16/04/2024 ;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo,
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio dell'accordo depositato in data 30/04/2025, ovvero:
“A) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.r ed il Sig Parte_1 Parte_2 nino ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione del- la sentenza;
b) Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
per le questioni di ordinaria amministrazione i coniugi potranno esercitare la responsabilit‡ genitoriale disgiuntamente;
c) La casa coniugale sita in Monreale Corso Pietro Novelli n. 376 rimarrà assegnata alla
Sig.r con la quale continueranno a coabitare i figli minori;
Pt_1
d) Porre a carico del Sig. , stante lo stato di disoccupazione, il Controparte_1 versamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli minori pari alla somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) Il sig , potrà vedere e tenere con sè i figli;
Controparte_1
f) La spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori secondo il protocollo di intesa siglato da Codesto Tribunale;
g) L'assegno unico erogato dal verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra CP_2 quale genitore collocatario.” Parte_1
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 16/05/2012, da , nata a Parte_1
PALERMO in data 05/01/1980 e da , nato a PALERMO in [...] Controparte_1
01/04/1985, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 13, parte II, serie
A, dell'anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
- 2 - 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
06/06/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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