Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/1972, n. 1549
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Sentenza 19 maggio 1972

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Tra i provvedimenti indilazionabili ed urgenti che il giudice dell'esecuzione puo emettere in Sede di opposizione agli Atti esecutivi non puo essere compreso quello di sospensione dell'esecuzione,che la lettera e la ratio dell'art 624 cod proc civ chiaramente limitano ai casi di opposizione all'esecuzione.*

L'opposizione contro gli Atti esecutivi giuridicamente inesistenti non e la tipica Azione di cui all'art 617 cod proc civ, ma e un'Azione ontologicamente diversa, svincolata dal termine di decadenza, previsto dalla predetta norma. ( Conf 1819'71, mass n 352338).*

Il termine perentorio di dieci giorni relativo alle offerte dopo l'incanto previsto dall'art 584 cod proc civ per il principio generale dettato dall'art 153, non puo essere ne abbreviato ne prorogato dal giudice dell'esecuzione; pertanto, l'ordinanza che disponga la sospensione del predetto termine perentorio e da considerarsi giuridicamente inesistente, essendo assolutamente inidonea a produrre effetti giuridici stante la Mancanza di qualsiasi potere da parte del giudice dell'esecuzione ad emanarla. ( V 1819'71, mass n 352341).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/1972, n. 1549
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1549
    Data del deposito : 19 maggio 1972

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