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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1625/2015 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di appello, dott.ssa Maria Assunta
Pacelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1625/2015 R.G.A.C. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 52/2015 depositata il 27.02.2015; vertente
TRA
(oggi , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. Francesca Mosciaro, elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Aronne, elettivamente domiciliata CP_1 come in atti
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t. domiciliata presso l'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 26.11.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Nessuna delle parti ha depositato nei termini concessi comparse e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che la presente causa interviene nella vigenza dell'art. 132, c. 2, n. 4
c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulati dalla legge 69 del 2009) e, pertanto, è sufficiente ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione medesima.
2. Con ricorso in opposizione depositato il 29.09.2014 , odierna appellata, ha citato in CP_1 giudizio e la innanzi al giudice di pace di Castrovillari Parte_1 Controparte_2 chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 03420130044004111/000 con cui ha Parte_1 chiesto il pagamento della somma di euro 1.276,35 per il mancato pagamento di sanzioni al codice della strada, come da verbale di contestazione n. ATX/0001015072 del 24.10.2012, notificato il
1 20.11.2012, elevato dalla Polizia Stradale di deducendo a tal fine: la mancata CP_2 contestazione e notificazione del verbale di contestazione;
la tardività dell'iscrizione a ruolo;
la nullità della notifica della cartella per violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 stante l'invio a mezzo servizio postale e non tramite agente abilitato e la mancata compilazione della relata;
l'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 della legge 689/81; la mancata indicazione della base di calcolo, del tasso e del periodo di mora, con conseguente diminuzione del cd. aggio;
la mancata sottoscrizione della cartella da parte del rappresentante del concessionario.
Rimasta contumace la , si è costituita eccependo il proprio difetto di CP_2 Parte_1 legittimazione passiva in riferimento alla mancata notifica del verbale presupposto e all'applicazione delle maggiorazioni nonché l'incompetenza funzionale del giudice di pace in riferimento ai vizi formali della cartella e la decadenza ex art. 617 c.p.c.; nel merito ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto.
Il giudice di pace con la sentenza oggi impugnata ha dichiarato inammissibili le censure attinenti alla regolarità formale della notifica della cartella e ha accolto i motivi inerenti alla mancata notifica del verbale di contestazione e all'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 della legge
689/81, condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
3. Avverso tale sentenza quest'ultima ha proposto appello chiedendo la riforma parziale della sentenza laddove il giudice di prime cure l'ha condannata al pagamento delle spese di lite che avrebbero dovute essere poste a carico della , quale ente impositore. Ha quindi, chiesto di CP_2 riformare la sentenza appellata prevedendo la condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese e competenze del doppio grado.
Si è costituita in giudizio, in data 18.11.2015, la che ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello perché proposto oltre i termini di legge, mentre nel merito ha dedotto la propria estraneità al giudizio vertendo l'impugnazione solo sull'esatta individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione delle spese di lite.
La , pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e il precedente magistrato CP_2 assegnatario del fascicolo ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del 19.11.2015.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa – assegnata nelle more alla scrivente, entrata in funzioni il 05.04.2019 – ha subito una serie di rinvii per carico del ruolo ed è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 26.11.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio 2025e il 24 febbraio 2025).
Nessuna delle parti ha depositato nei termini concessi comparse e repliche.
4. In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività dell'appello formulata dall'appellata sulla base del seguente iter logico-argomentativo. È noto che il codice di rito prevede due termini acceleratori entro cui le parti sono tenute a impugnare il provvedimento emesso dal giudice, a pena di decadenza: il termine cd. lungo (art. 327 c.p.c.), pari a sei mesi, che decorre a partire dalla pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata;
il termine cd. breve (art. 325 c.p.c.), pari a trenta giorni (ovvero sessanta giorni, in caso di ricorso per cassazione), che presuppone l'istanza di parte e decorre a partire dalla data di notificazione della sentenza. Il Legislatore ha, inoltre, subordinato l'operatività del termine breve al rispetto di specifici requisiti formali da parte del notificante, elencati rispettivamente agli artt. 170 e 285 c.p.c.: da un lato è richiesta l'istanza di parte, e, dall'altro, è necessario che la notifica venga effettuata al procuratore costituito, ovvero – nell'ipotesi in cui la parte si sia costituita personalmente – presso la
2 residenza dichiarata o il domicilio eletto. In particolare, il rinvio all'art. 170 conduce ad affermare che, se le parti si sono costituite in primo grado a mezzo di procuratore, allora la notifica della sentenza va fatta presso il procuratore. Nella fattispecie parte appellata ha provveduto a notificare la sentenza impugnata in forma esecutiva ad personalmente e non presso il difensore Parte_1 costituito in primo grado, per cui ne consegue che non essendo stata la notifica effettuata nelle forme dell'art. 170 c.p.c. la stessa non è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre appello. Del resto, avendo il giudice di pace, per quel che qui rileva, qualificato espressamente la domanda anche come opposizione all'esecuzione, l'appello si sarebbe dovuto proporre entro sei mesi dalla data di deposito della sentenza, ossia entro il 27 agosto 2015, non applicandosi la sospensione feriale dei termini processuali, per cui esso risulta tempestivamente proposto avendo provveduto a mettere in notifica l'appello in data 06.07.2015 (atto Parte_1 ricevuto dalla il 15.07.2015 e dalla il 08.07.2015 e in tale data iscritto a ruolo). CP_1 CP_2
Sempre in via preliminare si evidenzia che sui capi e sulle parti della sentenza impugnata, rispetto ai quali non è stato proposto gravame, in via principale o incidentale, si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione e delibazione in merito e che vi esonero da ogni delibazione anche per tutto ciò che non ha formato oggetto di riproposizione ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza.
5. Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato.
Come evidenziato, parte appellata ha proposto un unico motivo di appello relativamente al capo della sentenza in cui il giudice di primo grado l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, ritenendo la decisione errata atteso che, a suo dire, avendo il giudice di pace accolto unicamente i motivi di opposizione inerenti al merito della pretesa creditoria (insussistenza del titolo esecutivo e applicazione di illegittime maggiorazioni), avrebbe dovuto condannarne al pagamento delle spese di lite la sola . In altre parole, secondo l'assunto difensivo dell'appellante, sarebbe CP_2 Parte_1 priva di qualsiasi legittimazione passiva rispetto ai vizi ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado, imputabili esclusivamente all'ente impositore. L'assunto non può essere condiviso. Pur essendo stato in passato affermato, in una fattispecie analoga, che l'agente della riscossione, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo e ai relativi vizi procedimentali e/o notificatori, non deve risentirne negativamente sulla sua sfera giuridico-patrimoniale e, in particolare, per ciò che concerne la condanna alle spese processuali (cfr. Cass. 21 maggio 2013, n.
12385 citata dall'appellante), i successivi arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr. Cass.,
31/01/2017, n. 2570; Cass., 08.10.2018, n. 24678; Cass., 13/06/2018, n. 15390; Cass., 04/03/2020,
n. 6092) hanno ribadito il principio per cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile a un vizio dell'atto presupposto dell'ente impositore, “l'agente [della riscossione] deve rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha a oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali”. A tale conseguenza si giunge considerando che, come affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass., S.U., 25 luglio 2007, n. 16412), ove la lite non
3 concerna la validità degli atti posti in essere dal concessionario, l'avere il contribuente individuato nel concessionario medesimo il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, se non vuole rispondere dell'esito della lite. Sicché, per un verso, sussiste la legittimazione passiva del concessionario, per l'altro questi, per non rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente creditore. Sul piano del rapporto interno tra l'esattore e l'ente impositore, il concessionario dovrà chiedere di essere manlevato delle conseguenze della propria soccombenza e, quindi, della condanna alle spese nei confronti dell'opponente, in ragione del fatto che il secondo ha provveduto a formare illegittimamente il ruolo. La manleva dipende, però, dalla domanda dell'esattore, sicché ove lo stesso non l'abbia proposta, come nella fattispecie, non potrà dolersi di una tale scelta. Da ciò ne consegue che la eventuale condanna alla rifusione delle spese processuali dell'agente della riscossione è legittima, mentre la doglianza del concessionario deve essere trasferita sul piano del rapporto interno con l'ente creditore.
6. Quanto al regime delle spese processuali del presente grado, tenuto conto che sulle questioni dirimenti ai fini della decisione del presente giudizio è intervenuto un mutamento della giurisprudenza, esse devono essere integralmente compensate tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
7. Ad ogni modo, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13, comma1quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre
2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, atteso che tale disposizione è applicabile dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. COMPENSA per intero le spese di lite tra le parti;
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13, comma1quater, DPR n. 115/2002, se dovuto;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 31.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di appello, dott.ssa Maria Assunta
Pacelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1625/2015 R.G.A.C. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 52/2015 depositata il 27.02.2015; vertente
TRA
(oggi , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. Francesca Mosciaro, elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Aronne, elettivamente domiciliata CP_1 come in atti
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t. domiciliata presso l'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 26.11.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025 attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Nessuna delle parti ha depositato nei termini concessi comparse e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che la presente causa interviene nella vigenza dell'art. 132, c. 2, n. 4
c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulati dalla legge 69 del 2009) e, pertanto, è sufficiente ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione medesima.
2. Con ricorso in opposizione depositato il 29.09.2014 , odierna appellata, ha citato in CP_1 giudizio e la innanzi al giudice di pace di Castrovillari Parte_1 Controparte_2 chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n. 03420130044004111/000 con cui ha Parte_1 chiesto il pagamento della somma di euro 1.276,35 per il mancato pagamento di sanzioni al codice della strada, come da verbale di contestazione n. ATX/0001015072 del 24.10.2012, notificato il
1 20.11.2012, elevato dalla Polizia Stradale di deducendo a tal fine: la mancata CP_2 contestazione e notificazione del verbale di contestazione;
la tardività dell'iscrizione a ruolo;
la nullità della notifica della cartella per violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 stante l'invio a mezzo servizio postale e non tramite agente abilitato e la mancata compilazione della relata;
l'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 della legge 689/81; la mancata indicazione della base di calcolo, del tasso e del periodo di mora, con conseguente diminuzione del cd. aggio;
la mancata sottoscrizione della cartella da parte del rappresentante del concessionario.
Rimasta contumace la , si è costituita eccependo il proprio difetto di CP_2 Parte_1 legittimazione passiva in riferimento alla mancata notifica del verbale presupposto e all'applicazione delle maggiorazioni nonché l'incompetenza funzionale del giudice di pace in riferimento ai vizi formali della cartella e la decadenza ex art. 617 c.p.c.; nel merito ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto.
Il giudice di pace con la sentenza oggi impugnata ha dichiarato inammissibili le censure attinenti alla regolarità formale della notifica della cartella e ha accolto i motivi inerenti alla mancata notifica del verbale di contestazione e all'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 della legge
689/81, condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
3. Avverso tale sentenza quest'ultima ha proposto appello chiedendo la riforma parziale della sentenza laddove il giudice di prime cure l'ha condannata al pagamento delle spese di lite che avrebbero dovute essere poste a carico della , quale ente impositore. Ha quindi, chiesto di CP_2 riformare la sentenza appellata prevedendo la condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese e competenze del doppio grado.
Si è costituita in giudizio, in data 18.11.2015, la che ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello perché proposto oltre i termini di legge, mentre nel merito ha dedotto la propria estraneità al giudizio vertendo l'impugnazione solo sull'esatta individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione delle spese di lite.
La , pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e il precedente magistrato CP_2 assegnatario del fascicolo ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del 19.11.2015.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa – assegnata nelle more alla scrivente, entrata in funzioni il 05.04.2019 – ha subito una serie di rinvii per carico del ruolo ed è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 26.11.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio 2025e il 24 febbraio 2025).
Nessuna delle parti ha depositato nei termini concessi comparse e repliche.
4. In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività dell'appello formulata dall'appellata sulla base del seguente iter logico-argomentativo. È noto che il codice di rito prevede due termini acceleratori entro cui le parti sono tenute a impugnare il provvedimento emesso dal giudice, a pena di decadenza: il termine cd. lungo (art. 327 c.p.c.), pari a sei mesi, che decorre a partire dalla pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata;
il termine cd. breve (art. 325 c.p.c.), pari a trenta giorni (ovvero sessanta giorni, in caso di ricorso per cassazione), che presuppone l'istanza di parte e decorre a partire dalla data di notificazione della sentenza. Il Legislatore ha, inoltre, subordinato l'operatività del termine breve al rispetto di specifici requisiti formali da parte del notificante, elencati rispettivamente agli artt. 170 e 285 c.p.c.: da un lato è richiesta l'istanza di parte, e, dall'altro, è necessario che la notifica venga effettuata al procuratore costituito, ovvero – nell'ipotesi in cui la parte si sia costituita personalmente – presso la
2 residenza dichiarata o il domicilio eletto. In particolare, il rinvio all'art. 170 conduce ad affermare che, se le parti si sono costituite in primo grado a mezzo di procuratore, allora la notifica della sentenza va fatta presso il procuratore. Nella fattispecie parte appellata ha provveduto a notificare la sentenza impugnata in forma esecutiva ad personalmente e non presso il difensore Parte_1 costituito in primo grado, per cui ne consegue che non essendo stata la notifica effettuata nelle forme dell'art. 170 c.p.c. la stessa non è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre appello. Del resto, avendo il giudice di pace, per quel che qui rileva, qualificato espressamente la domanda anche come opposizione all'esecuzione, l'appello si sarebbe dovuto proporre entro sei mesi dalla data di deposito della sentenza, ossia entro il 27 agosto 2015, non applicandosi la sospensione feriale dei termini processuali, per cui esso risulta tempestivamente proposto avendo provveduto a mettere in notifica l'appello in data 06.07.2015 (atto Parte_1 ricevuto dalla il 15.07.2015 e dalla il 08.07.2015 e in tale data iscritto a ruolo). CP_1 CP_2
Sempre in via preliminare si evidenzia che sui capi e sulle parti della sentenza impugnata, rispetto ai quali non è stato proposto gravame, in via principale o incidentale, si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione e delibazione in merito e che vi esonero da ogni delibazione anche per tutto ciò che non ha formato oggetto di riproposizione ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza.
5. Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato.
Come evidenziato, parte appellata ha proposto un unico motivo di appello relativamente al capo della sentenza in cui il giudice di primo grado l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, ritenendo la decisione errata atteso che, a suo dire, avendo il giudice di pace accolto unicamente i motivi di opposizione inerenti al merito della pretesa creditoria (insussistenza del titolo esecutivo e applicazione di illegittime maggiorazioni), avrebbe dovuto condannarne al pagamento delle spese di lite la sola . In altre parole, secondo l'assunto difensivo dell'appellante, sarebbe CP_2 Parte_1 priva di qualsiasi legittimazione passiva rispetto ai vizi ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado, imputabili esclusivamente all'ente impositore. L'assunto non può essere condiviso. Pur essendo stato in passato affermato, in una fattispecie analoga, che l'agente della riscossione, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo e ai relativi vizi procedimentali e/o notificatori, non deve risentirne negativamente sulla sua sfera giuridico-patrimoniale e, in particolare, per ciò che concerne la condanna alle spese processuali (cfr. Cass. 21 maggio 2013, n.
12385 citata dall'appellante), i successivi arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr. Cass.,
31/01/2017, n. 2570; Cass., 08.10.2018, n. 24678; Cass., 13/06/2018, n. 15390; Cass., 04/03/2020,
n. 6092) hanno ribadito il principio per cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile a un vizio dell'atto presupposto dell'ente impositore, “l'agente [della riscossione] deve rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha a oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali”. A tale conseguenza si giunge considerando che, come affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass., S.U., 25 luglio 2007, n. 16412), ove la lite non
3 concerna la validità degli atti posti in essere dal concessionario, l'avere il contribuente individuato nel concessionario medesimo il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, se non vuole rispondere dell'esito della lite. Sicché, per un verso, sussiste la legittimazione passiva del concessionario, per l'altro questi, per non rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente creditore. Sul piano del rapporto interno tra l'esattore e l'ente impositore, il concessionario dovrà chiedere di essere manlevato delle conseguenze della propria soccombenza e, quindi, della condanna alle spese nei confronti dell'opponente, in ragione del fatto che il secondo ha provveduto a formare illegittimamente il ruolo. La manleva dipende, però, dalla domanda dell'esattore, sicché ove lo stesso non l'abbia proposta, come nella fattispecie, non potrà dolersi di una tale scelta. Da ciò ne consegue che la eventuale condanna alla rifusione delle spese processuali dell'agente della riscossione è legittima, mentre la doglianza del concessionario deve essere trasferita sul piano del rapporto interno con l'ente creditore.
6. Quanto al regime delle spese processuali del presente grado, tenuto conto che sulle questioni dirimenti ai fini della decisione del presente giudizio è intervenuto un mutamento della giurisprudenza, esse devono essere integralmente compensate tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
7. Ad ogni modo, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13, comma1quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre
2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, atteso che tale disposizione è applicabile dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. COMPENSA per intero le spese di lite tra le parti;
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13, comma1quater, DPR n. 115/2002, se dovuto;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 31.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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