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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1717/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1717/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3
dall'Avv. BASTIANINI PAOLO;
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. ) e CP_2 C.F._5 Controparte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. CAIVANO C.F._6
ANNA MARIA;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione. Conclusioni: la parte attrice come da nota depositata il 05.11.2024 e la parte convenuta come da nota depositata il 06.11.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 16.09.2023 dai convenuti, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo di 13.291,86 euro, oltre spese di precetto, per un totale di
13.576,51 euro, a titolo di saldo delle spese legali liquidate con sentenza n.
11/2023 dalla Corte d'Appello di Firenze, a fronte di un pagamento parziale degli intimati pari a 6.645,93 euro, contestando l'erronea interpretazione del titolo giudiziale e dunque la spettanza del saldo intimato, chiedendo dichiararsi nullo, annullato o inefficace il precetto.
I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il precetto opposto è fondato sulla sentenza n. 11/2023, depositata il
05.01.2023, della Corte d'Appello di Firenze, con specifico riferimento al capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali.
In particolare, la sentenza è intervenuta in un processo, avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione, proposto da e Parte_4 Parte_1
, quali appellanti, nei confronti di
[...] Controparte_4 CP_5
e difesi dall'Avv. Franco Controparte_6 CP_7 CP_8
Ciullini, e , e difesi CP_9 Controparte_10 Controparte_3
dall'Avv. Anna Maria Caivano, quali appellanti (cfr. all. 1 fasc. attori).
Dunque, nel giudizio vi erano plurime parti appellate, difese da due distinti difensori.
La sentenza, in punto di spese, statuisce quanto segue: “condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio liquidate, in favore di ciascuna delle parti appellate, in € 5.556,80 a titolo di compensi, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del
15%, CAP e IVA”.
Nella motivazione, la sentenza stabilisce che “In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e vanno liquidate, in favore di ciascuna delle parti appellate, con riduzione dei valori medi del 20% trattandosi di parti aventi la medesima posizione processuale, alla stregua del seguente computo, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (dichiarato come ricompreso nello scaglione da €
52.001,00 a € 260.000,00 ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02),
l'impegno difensivo (medio) prestato ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria: in complessivi € 5.556,80 per compensi (di cui € 1.646,40 per la fase di studio,
€ 1.134,00 per la fase introduttiva e € 2.776,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge”.
Ciò chiarito, secondo gli odierni convenuti la sentenza avrebbe condannato gli appellanti a pagare l'importo di 5.556,80 euro in favore di “ciascuna delle parti appellate”, locuzione da intendersi nel senso di ciascuna persona fisica che è stata convenuta nel giudizio di appello, sicché i compensi dovuti per le parti assistite dall'Avv. Caivano ammonterebbero a 5.556,80, oltre accessori di legge dovuti, da corrispondersi a ciascuna delle parti assistite (ossia tre).
Secondo gli opponenti, di contro, la statuizione della Corte d'Appello deve intendersi nel senso che l'importo liquidato sia riconosciuto a ciascuna parte processuale appellata, intesa come soggetti aventi interesse comune e difesi da un unico difensore.
L'interpretazione del titolo giudiziale fornita dagli opponenti è condivisibile.
Va osservato che, in sede di opposizione all'esecuzione fondata su un titolo giudiziale, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'opposizione, “che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass. Civ.
n. 10806/2020; Cass. Civ. n. 5049/2020).
Ad ogni modo, si è osservato che “L'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione” (Cass. Civ. n. 5049/2024).
Dunque, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale deve avvenire, considerando sia il dispositivo che la motivazione e non può giungere a sovrapporre le valutazioni di merito del giudice dell'opposizione a quelle del giudice che ha emesso il titolo esecutivo.
Ciò chiarito, la locuzione contenuta nel dispositivo della sentenza azionata può obiettivamente interpretarsi in entrambi i modi suggeriti dalle odierne parti;
per superare l'ambiguità del capo di condanna, stante l'insufficienza anche della motivazione sul punto, è necessario fornire della locuzione un significato coerente con l'ordinamento giuridico vigente, dovendosi presumere che la statuizione sia stata effettuata in conformità alle leggi vigente.
Ebbene, in tema di liquidazione delle spese processuali in favore di più parti assistite da un unico difensore, l'art. 4, comma 2 del D.M. n. 55/2014 stabilisce che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione
e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “La liquidazione delle spese legali nel caso in cui un avvocato difenda più soggetti aventi la stessa posizione processuale deve tener conto dell'esigenza di evitare la ripetizione di spese eccessive o superflue (art. 92, primo comma, cod. proc. civ.), individuando la misura del compenso standard liquidabile per una sola parte e applicando eventualmente l'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 D.M. n.
55 del 2014 sulla base delle circostanze specifiche del caso” (Cass. Civ. n. 15946/2024;
Cass. civ. n. 2956/2024; Cass. Civ. n. 8688/2023; Cass. Civ. n. 461/2020;
Cass. Civ. n. 29651/2018).
La giurisprudenza ha peraltro chiarito che “Per "parti aventi la stessa posizione processuale" debbono intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore: da un lato infatti, dalla lettura del comma 4 dell'art. 4, si desume, a contrario, che l'identità di posizione processuale non coincide con l'identità di questioni da esaminare e decidere;
dall'altro lato, neppure può farsi coincidere la detta
"identità" con l'identità di petitum e di causa petendi, poiché, secondando tale opinione,
l'identità di "posizione processuale" finirebbe per coincidere con l'identità di domanda, facendo perdere senso al disposto dello stesso comma 4” (Cass. Civ. n. 15946/2024).
E ancora è stato precisato che “L'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2,
D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc. La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima. Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo, mentre se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato ex art. 4, comma 2,
D.M. n. 55 del 2014” (Cass. Civ. n. 10367/2024).
Da ultimo è stato rilevato che “Si palesa in violazione di legge la liquidazione di un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale,
e costituite con lo stesso avvocato, essendo dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2, che, nella versione vigente "ratione temporis", prevedeva
l'aumento del venti per cento per la seconda parte difesa, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, prefigurandosi per il giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (Cass. Civ. n. 1650/2022).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi corretta la tesi offerta dagli opponenti, in base alla quale l'avvocato che abbia difeso più soggetti aventi la medesima posizione processuale di attori o contraddittori o intervenienti, il compenso spettante al difensore è unico e non può moltiplicarsi per il numero dei soggetti difesi, ferma la facoltà del giudice di aumentare il compenso liquidato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del
D.M. n. 55/2014.
La locuzione contenuta nella statuizione della sentenza azionata non può che interpretarsi, al fine di superare l'ambiguità del dato testuale, secondo i principi sopra richiamati, ossia nel senso che il compenso liquidato, e spettante a ciascun difensore, è da considerarsi unitario e riferibile a tutte le parti assistite, avendo le stesse avuto la medesima posizione processuale nel giudizio di appello.
Una diversa interpretazione del capo di condanna costituirebbe una violazione dei principi richiamati, sicché è evidente che il capo in contestazione va interpretato in modo da fornirgli un significato conforme all'ordinamento giuridico.
Del resto, va osservato che lo stesso difensore degli odierni convenuti ha domandato con la nota spese depositata nel giudizio di appello la liquidazione di un compenso unico maggiorato, in conformità ai principi sopra richiamati,
a conferma della correttezza dei criteri di liquidazione dei compensi sopra enunciata (cfr. all. 8 fasc. attori).
Poiché è pacifico tra le parti che l'importo già versato dagli opponenti
(6.645,93 euro), richiamato nel precetto opposto, è pari al compenso liquidato dalla Corte d'Appello riferito a una sola parte (5.556,80+15% per spese forfettare+4% per CPA), deve ritenersi che tale pagamento costituisca esatto adempimento dell'obbligazione scaturente dal capo di condanna contenuto nel titolo esecutivo azionato, sicché il credito affermato nel precetto opposto, pari al compenso stabilito dalla Corte d'Appello, oltre accessori di legge, riferibile alle altre due parti assistite dall'Avv. Caivano nel suddetto giudizio e richiesto quale saldo dei compensi legali, non sussiste e, pertanto, il precetto opposto va dichiarato nullo per inesistenza del credito azionato.
Non può accogliersi l'istanza di parte attrice per la condanna dei convenuti per lite temeraria, non sussistendone i presupposti sanciti dall'art. 96 c.p.c., stante l'obiettiva ambiguità del capo di condanna contenuto nel titolo esecutivo.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con liquidazione del compenso minimo per la fase istruttoria, essendo state depositate solo memorie integrative, senza assunzione di prove, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1717/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dagli attori, dichiara la nullità del precetto opposto;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta dagli attori;
3) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che si liquidano nella somma di 264,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 4.237,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 17.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1717/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3
dall'Avv. BASTIANINI PAOLO;
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. ) e CP_2 C.F._5 Controparte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. CAIVANO C.F._6
ANNA MARIA;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione. Conclusioni: la parte attrice come da nota depositata il 05.11.2024 e la parte convenuta come da nota depositata il 06.11.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 16.09.2023 dai convenuti, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo di 13.291,86 euro, oltre spese di precetto, per un totale di
13.576,51 euro, a titolo di saldo delle spese legali liquidate con sentenza n.
11/2023 dalla Corte d'Appello di Firenze, a fronte di un pagamento parziale degli intimati pari a 6.645,93 euro, contestando l'erronea interpretazione del titolo giudiziale e dunque la spettanza del saldo intimato, chiedendo dichiararsi nullo, annullato o inefficace il precetto.
I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il precetto opposto è fondato sulla sentenza n. 11/2023, depositata il
05.01.2023, della Corte d'Appello di Firenze, con specifico riferimento al capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali.
In particolare, la sentenza è intervenuta in un processo, avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione, proposto da e Parte_4 Parte_1
, quali appellanti, nei confronti di
[...] Controparte_4 CP_5
e difesi dall'Avv. Franco Controparte_6 CP_7 CP_8
Ciullini, e , e difesi CP_9 Controparte_10 Controparte_3
dall'Avv. Anna Maria Caivano, quali appellanti (cfr. all. 1 fasc. attori).
Dunque, nel giudizio vi erano plurime parti appellate, difese da due distinti difensori.
La sentenza, in punto di spese, statuisce quanto segue: “condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio liquidate, in favore di ciascuna delle parti appellate, in € 5.556,80 a titolo di compensi, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del
15%, CAP e IVA”.
Nella motivazione, la sentenza stabilisce che “In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e vanno liquidate, in favore di ciascuna delle parti appellate, con riduzione dei valori medi del 20% trattandosi di parti aventi la medesima posizione processuale, alla stregua del seguente computo, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (dichiarato come ricompreso nello scaglione da €
52.001,00 a € 260.000,00 ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02),
l'impegno difensivo (medio) prestato ed esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria: in complessivi € 5.556,80 per compensi (di cui € 1.646,40 per la fase di studio,
€ 1.134,00 per la fase introduttiva e € 2.776,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge”.
Ciò chiarito, secondo gli odierni convenuti la sentenza avrebbe condannato gli appellanti a pagare l'importo di 5.556,80 euro in favore di “ciascuna delle parti appellate”, locuzione da intendersi nel senso di ciascuna persona fisica che è stata convenuta nel giudizio di appello, sicché i compensi dovuti per le parti assistite dall'Avv. Caivano ammonterebbero a 5.556,80, oltre accessori di legge dovuti, da corrispondersi a ciascuna delle parti assistite (ossia tre).
Secondo gli opponenti, di contro, la statuizione della Corte d'Appello deve intendersi nel senso che l'importo liquidato sia riconosciuto a ciascuna parte processuale appellata, intesa come soggetti aventi interesse comune e difesi da un unico difensore.
L'interpretazione del titolo giudiziale fornita dagli opponenti è condivisibile.
Va osservato che, in sede di opposizione all'esecuzione fondata su un titolo giudiziale, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'opposizione, “che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass. Civ.
n. 10806/2020; Cass. Civ. n. 5049/2020).
Ad ogni modo, si è osservato che “L'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione” (Cass. Civ. n. 5049/2024).
Dunque, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale deve avvenire, considerando sia il dispositivo che la motivazione e non può giungere a sovrapporre le valutazioni di merito del giudice dell'opposizione a quelle del giudice che ha emesso il titolo esecutivo.
Ciò chiarito, la locuzione contenuta nel dispositivo della sentenza azionata può obiettivamente interpretarsi in entrambi i modi suggeriti dalle odierne parti;
per superare l'ambiguità del capo di condanna, stante l'insufficienza anche della motivazione sul punto, è necessario fornire della locuzione un significato coerente con l'ordinamento giuridico vigente, dovendosi presumere che la statuizione sia stata effettuata in conformità alle leggi vigente.
Ebbene, in tema di liquidazione delle spese processuali in favore di più parti assistite da un unico difensore, l'art. 4, comma 2 del D.M. n. 55/2014 stabilisce che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione
e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “La liquidazione delle spese legali nel caso in cui un avvocato difenda più soggetti aventi la stessa posizione processuale deve tener conto dell'esigenza di evitare la ripetizione di spese eccessive o superflue (art. 92, primo comma, cod. proc. civ.), individuando la misura del compenso standard liquidabile per una sola parte e applicando eventualmente l'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 D.M. n.
55 del 2014 sulla base delle circostanze specifiche del caso” (Cass. Civ. n. 15946/2024;
Cass. civ. n. 2956/2024; Cass. Civ. n. 8688/2023; Cass. Civ. n. 461/2020;
Cass. Civ. n. 29651/2018).
La giurisprudenza ha peraltro chiarito che “Per "parti aventi la stessa posizione processuale" debbono intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore: da un lato infatti, dalla lettura del comma 4 dell'art. 4, si desume, a contrario, che l'identità di posizione processuale non coincide con l'identità di questioni da esaminare e decidere;
dall'altro lato, neppure può farsi coincidere la detta
"identità" con l'identità di petitum e di causa petendi, poiché, secondando tale opinione,
l'identità di "posizione processuale" finirebbe per coincidere con l'identità di domanda, facendo perdere senso al disposto dello stesso comma 4” (Cass. Civ. n. 15946/2024).
E ancora è stato precisato che “L'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2,
D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc. La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima. Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo, mentre se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato ex art. 4, comma 2,
D.M. n. 55 del 2014” (Cass. Civ. n. 10367/2024).
Da ultimo è stato rilevato che “Si palesa in violazione di legge la liquidazione di un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale,
e costituite con lo stesso avvocato, essendo dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2, che, nella versione vigente "ratione temporis", prevedeva
l'aumento del venti per cento per la seconda parte difesa, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, prefigurandosi per il giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (Cass. Civ. n. 1650/2022).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi corretta la tesi offerta dagli opponenti, in base alla quale l'avvocato che abbia difeso più soggetti aventi la medesima posizione processuale di attori o contraddittori o intervenienti, il compenso spettante al difensore è unico e non può moltiplicarsi per il numero dei soggetti difesi, ferma la facoltà del giudice di aumentare il compenso liquidato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del
D.M. n. 55/2014.
La locuzione contenuta nella statuizione della sentenza azionata non può che interpretarsi, al fine di superare l'ambiguità del dato testuale, secondo i principi sopra richiamati, ossia nel senso che il compenso liquidato, e spettante a ciascun difensore, è da considerarsi unitario e riferibile a tutte le parti assistite, avendo le stesse avuto la medesima posizione processuale nel giudizio di appello.
Una diversa interpretazione del capo di condanna costituirebbe una violazione dei principi richiamati, sicché è evidente che il capo in contestazione va interpretato in modo da fornirgli un significato conforme all'ordinamento giuridico.
Del resto, va osservato che lo stesso difensore degli odierni convenuti ha domandato con la nota spese depositata nel giudizio di appello la liquidazione di un compenso unico maggiorato, in conformità ai principi sopra richiamati,
a conferma della correttezza dei criteri di liquidazione dei compensi sopra enunciata (cfr. all. 8 fasc. attori).
Poiché è pacifico tra le parti che l'importo già versato dagli opponenti
(6.645,93 euro), richiamato nel precetto opposto, è pari al compenso liquidato dalla Corte d'Appello riferito a una sola parte (5.556,80+15% per spese forfettare+4% per CPA), deve ritenersi che tale pagamento costituisca esatto adempimento dell'obbligazione scaturente dal capo di condanna contenuto nel titolo esecutivo azionato, sicché il credito affermato nel precetto opposto, pari al compenso stabilito dalla Corte d'Appello, oltre accessori di legge, riferibile alle altre due parti assistite dall'Avv. Caivano nel suddetto giudizio e richiesto quale saldo dei compensi legali, non sussiste e, pertanto, il precetto opposto va dichiarato nullo per inesistenza del credito azionato.
Non può accogliersi l'istanza di parte attrice per la condanna dei convenuti per lite temeraria, non sussistendone i presupposti sanciti dall'art. 96 c.p.c., stante l'obiettiva ambiguità del capo di condanna contenuto nel titolo esecutivo.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con liquidazione del compenso minimo per la fase istruttoria, essendo state depositate solo memorie integrative, senza assunzione di prove, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1717/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dagli attori, dichiara la nullità del precetto opposto;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta dagli attori;
3) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che si liquidano nella somma di 264,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 4.237,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 17.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia