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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2024, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 304/2023 P.U.CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 368/2023 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società con sede legale in Controparte_1
TA (FI), Via Carlo Marx n. 21.
Con ricorso depositato in cancelleria il 29.11.2023 la sig.ra ha chiesto Parte_1
dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe,
allegando un credito di € 26.961,24, in virtù di precetto su decreto ingiuntivo n. 808/2023
emesso dal giudice del lavoro di Firenze.
All'udienza del 17.1.2024 è comparso il difensore del creditore istante, mentre nessuno è
comparso per l'impresa debitrice;
all'esito, il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
. Controparte_1
E' accertata, in primo luogo, la natura commerciale dell'impresa, avente quale oggetto l'attività di verniciatura di mobili e accessori.
1 Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che al debito scaduto nei confronti del creditore istante vanno aggiunti quelli nei confronti dell' Controparte_2
per € 999.173,56.
[...]
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita, nonostante regolare notifica effettuata a mezzo PEC a cura della cancelleria, e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo,
i cui limiti devono pertanto ritenersi superati, anche alla luce del consistente debito erariale,
già di per sé superiore a € 500.000,00.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU.,
sent. n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. sent. nn. 24660/2020, 13644/13, 15442/2011 e
21834/2009).
Nel caso di specie, dall'ultimo bilancio in atti risulta un attivo di poco superiore a € 390.000,00,
che è già di per sé insufficiente a coprire il debito erariale;
dal canto suo la società non si è
costituita, non fornendo così elementi dai quali possa desumersi che il patrimonio riesca a soddisfare integralmente i creditori sociali.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede legale in TA (FI), Via Carlo Marx n. 21, n. REA FI – 626018,
[...]
P.IVA e, per l'effetto, P.IVA_1
nomina
il dott. Cristian Soscia giudice delegato per la procedura;
nomina
il dott. curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
3 il giorno 14 maggio 2024, ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese,
ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
4 Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2024
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 368/2023 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società con sede legale in Controparte_1
TA (FI), Via Carlo Marx n. 21.
Con ricorso depositato in cancelleria il 29.11.2023 la sig.ra ha chiesto Parte_1
dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe,
allegando un credito di € 26.961,24, in virtù di precetto su decreto ingiuntivo n. 808/2023
emesso dal giudice del lavoro di Firenze.
All'udienza del 17.1.2024 è comparso il difensore del creditore istante, mentre nessuno è
comparso per l'impresa debitrice;
all'esito, il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
. Controparte_1
E' accertata, in primo luogo, la natura commerciale dell'impresa, avente quale oggetto l'attività di verniciatura di mobili e accessori.
1 Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che al debito scaduto nei confronti del creditore istante vanno aggiunti quelli nei confronti dell' Controparte_2
per € 999.173,56.
[...]
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita, nonostante regolare notifica effettuata a mezzo PEC a cura della cancelleria, e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo,
i cui limiti devono pertanto ritenersi superati, anche alla luce del consistente debito erariale,
già di per sé superiore a € 500.000,00.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU.,
sent. n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. sent. nn. 24660/2020, 13644/13, 15442/2011 e
21834/2009).
Nel caso di specie, dall'ultimo bilancio in atti risulta un attivo di poco superiore a € 390.000,00,
che è già di per sé insufficiente a coprire il debito erariale;
dal canto suo la società non si è
costituita, non fornendo così elementi dai quali possa desumersi che il patrimonio riesca a soddisfare integralmente i creditori sociali.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede legale in TA (FI), Via Carlo Marx n. 21, n. REA FI – 626018,
[...]
P.IVA e, per l'effetto, P.IVA_1
nomina
il dott. Cristian Soscia giudice delegato per la procedura;
nomina
il dott. curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
3 il giorno 14 maggio 2024, ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese,
ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
4 Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2024
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
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