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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2024, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6531 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1
margine del ricorso, dall'avv. GIORGIO DI MAJO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. RIZZI ULMO TULLIO GESUÈ presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il resistente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status;
controparte non si è opposta.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 2
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. dichiara la separazione tra , nata il Parte_1
08/10/1979 in UCRAINA, e , nato a [...] il Controparte_1
16/06/1967;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CASERTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze;
3. rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 27.09.2024
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6531 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1
margine del ricorso, dall'avv. GIORGIO DI MAJO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. RIZZI ULMO TULLIO GESUÈ presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il resistente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status;
controparte non si è opposta.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 2
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. dichiara la separazione tra , nata il Parte_1
08/10/1979 in UCRAINA, e , nato a [...] il Controparte_1
16/06/1967;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CASERTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze;
3. rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 27.09.2024
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese