Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Sentenza 25 giugno 2021
Sentenza 2 maggio 2022
Accoglimento
Sentenza 30 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 19 aprile 2023
Parere definitivo 9 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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- 1. Il mobile confine tra legittimità e merito: rileggendo Eugenio Cannada-Bartoli*Paola Chirulli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Paola Chirulli Sommario: 1. Legittimità e merito nel pensiero di Eugenio Cannada-Bartoli- 2. L'ampliamento della nozione di legittimità come presupposto per un sindacato pieno - 3. La relatività della distinzione tra legittimità e merito - 4. Alcune recenti evoluzioni. Qualche riflessione conclusiva. 1. Legittimità e merito nel pensiero di Eugenio Cannada-Bartoli Qualunque tentativo di indagare il controverso rapporto tra legittimità e merito, al fine di delimitare i poteri del giudice amministrativo, non può prescindere da una rilettura degli scritti di Eugenio Cannada-Bartoli. Nella voce “Giustizia amministrativa” - che è quasi uno scritto monografico, conoscendo la sinteticità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01075/2025REG.PROV.COLL.
N. 01029/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2022, proposto dai signori RI ER Bo, LA Bo, AN UA, NA UA, ST UA, RI NA UA, RI VA UA, AN OR, ON RO, LI NE, NR NE, AN AL, SI AV, AN SU, BI CE SU, AR ON, AN NU, ER ES SC, RO TG, VA AI NN, PA NN e GI ZU, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Cuccu, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Forestale Regionale per Lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della SA - Fo.Re.S.T.A.S, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Macciotta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Fiecchi in Roma, via Paola Falconieri n. 100;
Regione Autonoma della SA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola e GI Parisi, con domicilio eletto presso lo studio Uff. Rappr. Regione SA in Roma, via Lucullo, 24;
MI SS, IC AI, rappresentati e difesi dagli avvocati Edoardo Spinas e NA Giancola, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
IO IA, rappresentato e difeso dagli avvocati GI Luigi Machiavelli e NA Usala, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
AL Col, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la SA, Sezione Seconda, n. 517/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della SA - Fo.Re.S.T.A.S, della Regione Autonoma della SA, di MI SS, di IC AI e di IO IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Mauro Cuccu, Emanuela Devoto Ticca, in sostituzione per delega dell'Avvocato Giuseppe Macciotta, e NA Giancola, in proprio e in sostituzione per delega degli Avvocati Edoardo Spinas, GI Luigi Machiavelli e NA Usala e viste le note di passaggio in decisione da parte degli Avvocati Floriana Isola e GI Parisi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori RI ER Bo, LA Bo, AN UA, NA UA, ST UA, RI NA UA, RI VA UA, AN OR, ON OR, LI NE, NR NE, AN AL, SI AV, AN SU, BI CE SU, AR ON, AN NU, ER ES SC, RO TG, VA AI NN, PA NN, GI ZU, hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il loro ricorso per ottenere l’annullamento della Deliberazione del Commissario Straordinario della Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della SA nr. 19 del 7.2.2020 avente ad oggetto “Attuazione del piano del fabbisogno approvato con delibera nr. 6 del 14 gennaio 2020 - Estensione del rapporto di lavoro degli operai assunti a tempo determinato ed assunzione a tempo indeterminato”, pubblicata nell'albo pretorio del sito web dell'Agenzia FORESTAS in data 10 febbraio 2020, con scadenza 26 febbraio 2020 e del Piano del fabbisogno del personale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario della Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della SA n. 6 del 14 gennaio 2020.
2. Gli appellanti hanno lavorato per alcuni periodi come operai assunti con contratto a termine ed hanno contestato il contrasto con la riserva nazionale in tema di stabilizzazione di personale precario del Piano del fabbisogno del personale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario della medesima Agenzia poiché non erano stati inclusi nella procedura di stabilizzazione.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché il procedimento di assunzione del personale a tempo indeterminato è stato attivato dall’Agenzia regionale al fine di ottenere, nell’interesse di entrambe le parti (dipendenti e datore di lavoro-Agenzia), la stabilizzazione di oltre 1.000 operai che erano stati, in passato, assunti con contratti di lavoro “a tempo determinato” per un periodo, cumulativo, maggiore di un triennio.
Gli appellanti non rientrano nella fattispecie prevista dalla l.r. 43/2018, essendo i ricorrenti titolari di contratti <trimestrali> reiterati con soluzione di continuità.
Non era possibile attuare una sorta di parità di trattamento perché la normativa specifica consente di stabilizzare solo gli operai, ex lege individuati, titolari di contratti reiterati ma di durata semestrale con anzianità cumulativa di almeno 36 mesi.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo motivo contesta l’aver considerata legittima la procedura di stabilizzazione quando la nuova l.r. 6/2019 non consente alcuna stabilizzazione ma contempla esclusivamente la trasformazione dei contratti a tempo determinato “semestrali” in contratti “annuali, essendo in contrasto con la le legge nazionale che ha previsto le stabilizzazioni contenendo norme a carattere eccezionale e inderogabile, non consente alcuna deroga né interpretazione estensiva e soprattutto nessuna ipotesi peculiare di stabilizzazione.
4.2. Il secondo motivo censura l’erroneità della gravata sentenza, nella misura in cui ha ritenuto che la procedura de qua non fosse stata posta in essere in spregio all’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017. Gli appellanti deducono l’illegittimità della procedura, in quanto la RE avrebbe omesso non solo la preventiva selezione concorsuale, ma anche la preventiva indicazione nel piano triennale dei fabbisogni delle forze lavoro, imposti dall’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017. Sostiene l’appellante che la procedura per cui è causa sia stata avviata ben prima della predisposizione del piano, costituendone un illegittimo presupposto.
5. La Regione SA e l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della SA - FO.RE.S.T.A.S. si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
L’agenzia ha anche riproposto le eccezioni preliminari che non erano state valutate dal primo giudice in considerazione della reiezione del ricorso quanto alla tardività della notifica del ricorso di primo grado con riferimento all’impugnazione della Delibera n. 6 del 14 gennaio 2020, alla carenza di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere oltre all’inammissibilità dell’appello per riproposizione generica dei motivi di ricorso.
La Regione SA ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
6. L’appello non è fondato e ciò consente di prescindere dalle numerose eccezioni preliminari sollevate.
6.1. Il primo motivo insiste nel segnalare la mancata applicazione dell’art. 20 d.lgs. 75/2017 che il primo giudice non ha neanche considerato perché gli appellanti ritengono che le procedure di stabilizzazione non possano che avvenire attraverso le procedure previste dal decreto appena richiamato. Oltretutto non è chiaro quale vantaggio potrebbe derivare agli appellanti dall’ipotetica applicazione dell’art. 20 citato dal momento che nelle loro difese non è stato illustrato se fossero in possesso di quei requisiti che il d.lgs. 75/2017 richiede per partecipare alle procedure di stabilizzazione.
La tesi, implicitamente respinta dal primo giudice, non è fondata in quanto gli artt. 3 e 5 dello Statuto Regionale autorizzano la Regione SA ad emanare leggi in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione, di agricoltura e foreste e di poter integrare le norme statali in tema di lavoro.
Pertanto la legge regionale che ha fissato i requisiti per procedere all’assunzione a tempo indeterminato di un certo numero di operai forestali è pienamente legittima. Parimenti rispondente ad un criterio razionale è l’aver previsto due requisiti per individuare il personale precario che aveva diritto alla stabilizzazione e cioè l’assunzione con contratti semestrali che avevano avuto una durata complessiva non inferiore al triennio.
Inoltre nel caso degli operati neanche il T.U. del pubblico impiego 165/2001 prevede la necessità di forme concorsuali ma è sufficiente l’avviamento dalle liste di collocamento.
6.2. L’aver escluso che la procedura in esame dovesse essere attuata applicando l’art. 20 d.lgs. 75/2017, consente di ritenere ultronee tutte le censure contenute nel secondo motivo di appello.
7. In considerazione della delicatezza della materia che riguarda bene tutelato costituzionalmente come l’assunzione al lavoro, appare giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO