CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3397 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 20.3.2025
(svolta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
TRA
( ), in persona del sindaco in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
Davide Diani (costituitosi in sostituzione dell'avv. Carla Castelli), con il quale è elettivamente domiciliato in Piazza Municipio, Pt_1
Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
Appellante
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ), rappresentati e difesi in giudizio,
[...] C.F._2 per mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Nicolò, presso il cui studio in via Chiatamone n. 7, sono elettivamente domiciliati;
Pt_1
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Napoli n.
5066/2020, pubblicata in data 15.7.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 20.3.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6.3.2015, i germani e CP_1
evocavano in giudizio, innanzi al tribunale di Controparte_2
Napoli, il onde sentir accertare e dichiarare Parte_1
l'intervenuta usucapione in loro favore del terreno sito in alla Pt_1 via S. Maria Del Pianto n. 110 (rectius: via LL ON n. 110), riportato in catasto al foglio 59, p.lla 107, con conseguente ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di di provvedere alla Pt_1 trascrizione del relativo acquisto nei pubblici registri ed
1 autorizzazione dell'Ufficio Tecnico erariale ad effettuare le variazioni dei mappali in loro favore. Vinte le spese di lite.
A sostegno LL domanda, gli attori esponevano di possedere da oltre un ventennio, in maniera pacifica ed ininterrotta, l'anzidetto appezzamento di terreno, formalmente di proprietà del comune di occupandosi LL relativa manutenzione, apponendovi Pt_1 cancelli e costruendo su di esso, in epoca antecedente al 1985, due abitazioni, successivamente oggetto di condono, destinate ad abitazione dei rispettivi nuclei familiari, provvedendo, altresì, all'allacciatura degli immobili alla rete fognaria, idrica ed elettrica ed al pagamento delle imposte;
che tale terreno, da oltre vent'anni, era riconosciuto dagli abitanti del luogo come di proprietà degli istanti, i quali vi esercitavano anche un'attività commerciale di vendita di pezzi di ricambio per auto e motoveicoli.
Radicato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 9.6.2015, si costituiva in giudizio il eccependo, Parte_1 preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché la sua inammissibilità ed infondatezza, deducendo, in particolare, che gli elementi dedotti dai germani istanti, quand'anche provati, erano inidonei a dimostrare la sussistenza dell'animus possidendi.
Concludeva, pertanto, per il rigetto LL domanda attorea, perché inammissibile, infondata e, comunque, non provata, con vittoria delle spese.
Esperito (con esito negativo) il procedimento di mediazione ed esaurita l'attività istruttoria (con l'escussione dei testi indicati dagli attori), il tribunale di Napoli definiva la lite con sentenza n.
5066/2020, pubblicata in data 15.7.2020, così statuendo: “1) accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di e , LL proprietà del fondo Controparte_1 Controparte_2 ubicato in alla via S. Maria del Pianto n. 110 (rectius: Via LL Pt_1
ON n. 110) come meglio distinto al Catasto Terreni di al Pt_1
Foglio n. 59 Particella n. 107; 2) ordina al Conservatore dei Registri
Immobiliari territorialmente competente di procedere, su richiesta del
Cancelliere, alla trascrizione LL presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.; 3) condanna il al pagamento, in favore dell'Erario, Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 518,00 per spese ed in € 5.355,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. del 15 %, IVA e CPA come per legge.”
Contro tale sentenza, notificata il 31.8.2020, con atto di citazione notificato in data 28.9.2020, proponeva appello il Parte_1 lamentando, con due articolati motivi: 1) Violazione dell'art. 1165 c.c. in relazione all'art. 2944 c.c. – Interruzione LL usucapione per riconoscimento del diritto del proprietario, assumendo che il tribunale era incorso in errore nel ritenere che le pratiche di condono del 1995,
2 integrate nel 1997, con le quali gli attori espressamente riconoscevano che il suolo sul quale avevano edificato era di proprietà del Parte_1
non costituissero un riconoscimento del diritto di proprietà
[...] dell'ente comunale convenuto idoneo ad interrompere il decorso del termine ventennale per l'usucapione; 2) Violazione dell'art. 823 c.c. – divieto di usucapione dei beni demaniali, contestando al tribunale di aver completamente omesso di valutare che dagli atti di causa emergeva che parte LL p.lla 107, fgl. 59, oggetto LL domanda di usucapione, fosse per legge inusucapibile, rientrando nel demanio pubblico, perché comprendeva, in gran parte, un tratto LL pubblica strada: via LL ON (già S. Maria del Pianto).
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in riforma LL pronuncia gravata, di voler così provvedere: “1) … rigettare la domanda attorea, diretta alla declaratoria di intervenuta usucapione del fondo ubicato in Via LL ON (già via S. Maria del Pianto) n.110 -
per i motivi di cui al punto I;
2) in via subordinata, nella denegata Pt_1 ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, in ogni caso, … dichiarare che la porzione LL particella 107, fgl. 59 occupata dalla strada pubblica, nella misura che sarà accertata nel presente giudizio, non è usucapita, per i motivi di cui al punto II;
3) vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 20.2.2021, si costituivano in giudizio e , concludendo per l'integrale rigetto CP_1 Controparte_2 del gravame, inammissibile in rito per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., ed infondato nel merito, con conferma LL sentenza impugnata e vittoria delle spese, da distrarre in favore del difensore antistatario.
All'udienza cartolare del 20.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi
*******
I. Va preliminarmente osservato, in rito, che il fascicolo d'ufficio cartaceo di primo grado, benché richiesto, non è stato acquisito. Tale acquisizione, comunque rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione (Cass. n. 688/2010 e Cass. n. 1678/2016), non è tuttavia necessaria nella specie, posto che, alla luce delle ragioni poste a fondamento LL sentenza impugnata e dei motivi di gravame,
e tenuto anche conto degli atti depositati dalle parti e visibili telematicamente, da detto fascicolo non potrebbero trarsi ulteriori elementi conoscitivi rilevanti ai fini LL decisione.
§. Sempre in rito, si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c.,
3 nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i passi LL motivazione LL sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'ente appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni LL pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello. Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati LL sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto LL permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”(Cass., Sez. Unite, 2017/n. 27199; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite, 2022/n. 36481).
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame, come verificatosi nella specie, sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto LL censura proposta,
e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
§. Ancora in rito si osserva che: “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del "tantum devolutum quantum appellatum" di cui all'articolo 342 cod. proc. civ., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame LL sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte” (Cass. 6630/2006; cfr., nello stesso senso, Cass. 7849/2001, Cass. 11673/2008 e Cass. 10930/2022).
In applicazione di tale consolidato insegnamento giurisprudenziale, è pertanto inammissibile la proposizione da parte dell'ente appellante, negli scritti successivi all'atto di citazione in appello (e da ultimo nella
4 conclusionale del 16.5.25), di censure relative a parti LL sentenza originariamente non impugnate, ormai coperte da giudicato ed il cui esame resta pertanto precluso alla corte.
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con il primo motivo di gravame, il assume che il Parte_1 primo giudice avrebbe errato nel ritenere che le pratiche di condono del 1995, integrate nel 1997, non valessero quale atto di riconoscimento, da parte dei germani istanti, del diritto di proprietà dell'ente, con effetti interruttivi del possesso utile ai fini dell'usucapione ex art. 2944 c.c.
La censura, al limite dell'ammissibilità (perché ripropone le stesse argomentazioni svolte in primo grado), è in ogni caso infondata, per le motivazioni già diffusamente esplicitate nella pronuncia gravata.
Invero, il tribunale, dopo aver precisato che la costruzione ex novo di uno stabile manufatto rappresentava un'attività di radicale trasformazione del fondo sicuramente indicativa, unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti (comprovanti l'attività di gestione e manutenzione del cespite), dell'animus rem sibi habendi (cfr. in tal senso, oltre a Cass. 1530/2000, richiamata dal primo giudice, Cass.
20288/2008, Cass. 23458/2021 e Cass. 10266/2024), precisava che:
<<…Del pari va rigettata l'eccezione sollevata dall'ente convenuto secondo la quale difetterebbe l'animus possidendi in capo agli attori in quanto nella domanda di sanatoria presentata nel 1995 e, soprattutto nell'atto di notorietà integrativo del 1997, gli stessi avevano espressamente riconosciuto che il suolo sul quale avevano edificato la costruzione abusiva fosse di proprietà del comune. Secondo l'assunto difensivo del comune, dunque, il possesso utile all'acquisto per usucapione decorrerebbe al più dal 1997 e non sarebbe pertanto maturato il ventennio prescritto dalla legge. Deve, infatti, osservarsi che l'animus possidendi che, ai sensi dell'art. 1141 c.c., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (Cass. del 28.11.2013 n. 26641). Facendo, dunque, applicazione dei richiamati principi, è ininfluente che gli attori, nel chiedere di essere ammessi al condono, fossero consapevoli dell'appartenenza del bene al e, anzi, abbiano esplicitato tale consapevolezza nella Parte_1 domanda di sanatoria, posto che tale riconoscimento avrebbe potuto far escludere l'animus possidendi solo se fosse stato accompagnato dalla manifestazione di volontà di attribuire il bene all'Ente (cfr. in termini, Cass.
5/4/2011, n. 7757). Invece, i nel presentare la domanda di CP_2 sanatoria hanno semplicemente indicato il soggetto che ritenevano essere il titolare formale del diritto di proprietà, senza con ciò escludere la volontà e consapevolezza di esercitare - di fatto - un diritto equivalente a quello di
5 proprietà, come dimostra la stessa costruzione dello stabile ed esteso manufatto (di 92 mq) e la stessa richiesta di sanatoria>>.
Motivazione minimamente scalfita dall'appellante, che va qui sicuramente confermata perché conforme a diritto, avendo il tribunale fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 1165 e
2944 cod. civ., secondo cui, ai fini LL configurabilità del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, è necessario che venga espressa la volontà non equivoca - nella specie insussistente - di attribuire il diritto reale al suo titolare (Cass. 14654/2006), non essendo sufficiente ad escludere l'animus possidendi la mera consapevolezza del possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il suo potere, avendo la giurisprudenza di legittimità anche recentemente ribadito che: “Ai fini LL configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt.
1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Costituendo la c.d. volontà "attributiva" del diritto un requisito normativo del riconoscimento, questa può normalmente desumersi dall'essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell'acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali iniziative siano ispirate dalla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l'accertamento dell'usucapione, ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite” (Cass.
27179/2018; nello stesso senso, Cass. 26641/2013 e Cass.
13153/2021).
Alla luce di tale insegnamento, non può allora seriamente dubitarsi che, nella specie, i germani e , lungi dal CP_1 Controparte_2 manifestare l'univoca volontà di attribuire all'ente la proprietà del terreno per cui è causa, abbiano indicato il quale Parte_1 formale intestatario LL proprietà del fondo (fgl. 59, p.lla 107) al solo fine di compilare la modulistica necessaria per ottenere il condono del fabbricato su di esso insistente.
Restano, pertanto, superate le contrarie obiezioni sollevate al riguardo dell'appellante ed ogni ulteriore considerazione appare davvero superflua.
§. Con il secondo motivo di gravame, il lamenta che Parte_1 il primo giudice avrebbe completamente omesso di valutare che dagli atti di causa emergeva che la particella 107, fgl. 59, oggetto LL
6 domanda di usucapione, comprendeva anche, in gran parte, un tratto LL pubblica strada: via LL ON (già S. Maria del Pianto) che per legge non è usucapibile.
Assume, in particolare, che dagli atti depositati dal comune (memorie depositate nei termini di legge, con allegata documentazione e comparsa conclusionale), emergeva chiaramente che una parte LL particella 107, fgl. 59, rientra nel demanio pubblico, con la conseguenza che non poteva essere oggetto di usucapione, e che il tribunale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi in ordine a tale ulteriore contestazione LL domanda senza alcun approfondimento anche istruttorio.
La censura è palesemente infondata.
Invero, il giudice di prime cure, dopo aver rilevato (con statuizione non specificamente censurata) che “il fondo oggetto di causa è suscettibile di acquisto mediante usucapione da parte degli odierni attori, nonostante si collochi in un'area connotata da un vincolo assoluto di inedificabilità, in quanto tale vincolo urbanistico attiene ad un piano del tutto diverso da quello del regime proprietario”, precisava (cfr. pag. 7) che: “Né è emerso che il fondo rientri nel demanio pubblico e perciò sia insuscettibile di tale acquisto”, così prendendo specifica posizione sulla contestazione dell'ente convenuto, peraltro genericamente formulata, per la prima volta, nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, cpc, e rimasta in ogni caso sfornita di qualsivoglia adeguato riscontro probatorio, come già correttamente rilevato dal tribunale.
Precisato, infatti, che in tema di usucapione, grava sulla P.A., convenuta nel relativo giudizio, l'onere di dimostrare la natura demaniale del bene oggetto del contendere, e di conseguenza la sua inidoneità ad essere usucapito (Cass. 4388/2009), si osserva che, nella specie, il comune di senza neanche indicare la porzione di Pt_1 fondo asseritamente destinata a pubblica via, si limitava a dedurre, nell'anzidetta seconda memoria ex art. 183, comma VI, cpc, che: “In ogni caso deve, altresì, evidenziarsi che gli attori stanno agendo per
l'usucapione di un terreno corrispondente alla particella 107, fgl.59, la quale in buona parte è destinata ad una pubblica strada (via LL
ON)…”, null'altro precisando, limitandosi a produrre, a sostegno del generico assunto, la nota prot. n. 32527/15, del 7-
10.7.2015, redatta LL ove si legge Parte_2 esclusivamente che: <…Dalla documentazione tecnica in ns possesso, si
è riscontrato che la particella di terreno su menzionata risulta essere destinata, in parte a sede stradale di via LL ON (pertanto destinata a pubblica utilità), in parte ad area incolta ed in parte occupata da svariate costruzioni, realizzate negli anni>>. Documentazione tecnica che, benché
(genericamente) richiamata nell'anzidetta nota, non risulta allegata in
7 giudizio, restando così all'evidenza indimostrata la natura demaniale LL porzione (non meglio identificata) del bene di cui si discute.
Sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato con conseguente integrale conferma LL pronuncia impugnata.
III. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, adottando i valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile, fino ad
€ 26.000,00, non essendo evincibile dagli atti il reddito dominicale del bene rivendicato), avuto riguardo alla natura dell'affare, alla scarsa complessità delle questioni trattate ed all'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Nicolò, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata in data
28.9.2020 dal in persona del sindaco in carica, nei Parte_1 confronti di e , contro la Controparte_1 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Napoli n. 5066/2020, pubblicata in data
15.07.20, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna il in persona del sindaco in carica, al Parte_1 pagamento, in favore degli appellati e Controparte_1 CP_2
, in solido, delle spese del grado, che si liquidano in €
[...]
3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Nicolò, anticipatario;
3. da atto LL sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 12.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta D'Amore
8