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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1737/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1737/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ANGELA Parte_1 C.F._1
IEMMOLO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Modica, via Risorgimento n. 217;
OPPONENTE contro
(c.f. ), ammesso al gratuito patrocinio, con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. GIUSEPPE LANZA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Ragusa, Viale Tenente Lena n. 71;
OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo reso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Ragusa n. 390/2023 (R.G. 806/2023) del 24.2.2023, notificato unitamente all'atto di precetto in data 11.4.2023.
Citazione in opposizione notificata in data 20.5.2023.
Decreto ingiuntivo basato sull'assegno bancario n. 73.934.908-08 Banca Agricola Popolare di Ragusa emesso in data 15.6.2015; importo ingiunto di € 15.162,93, oltre interessi moratori e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- in via preliminare, si disconosce il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo: assegno n.73.934.908, limitatamente all'apposizione nel “campo data” “15.06.2015” essendo essa non riconducibile alla mano dell'opponente sia perché la stessa non l'ha mai apposta e perché i tratti grafici non le appartengono;
- nel merito, all'esito, accertare e dichiarare non dovuto il credito ingiunto per intervenuta prescrizione del titolo azionato, emesso in data 7.07.10 o comunque, come documentato, in data antecedente il 2.02.11, essendo decorsi oltre dieci anni dalla sua emissione e quindi nullo come promessa di pagamento, per tutto quanto dedotto e provato documentalmente;
- dichiararsi non dovuti gli interessi moratori, chiesti in forza di rapporti commerciali, perché l'asserito assegno “datato 15.06.15” azionato in danno dell'opponente, come provato, non dipende da intercorse transazioni commerciali ed era stato consegnato il 7.07.10 in garanzia e mai restituito dopo
pagina 1 di 5 la cessione dell'azienda all'opposto il 23.09.11 e la cessazione di ogni rapporto;
- conseguentemente revocare, o con qualunque altra statuizione, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n° 390/2023 RG, reso dal Tribunale di Ragusa il 13.03.23 nell'ambito del procedimento n 806/2023 con ricorso depositato il 24.02.23 (ante riforma Cartabia) e notificato l'11.04.23, per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Per parte opposta:
- Rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 20.5.2023 Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 390/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 24.2.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 806/2023 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 15.162,25 oltre interessi moratori e spese, in favore di . CP_1
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva di essere creditore della della somma CP_1 Pt_2 di € 15.162,25 per intercorsi rapporti commerciali. A saldo del debito la stessa gli consegnava l'assegno bancario n. 73.934.908-08 Banca Agricola Popolare di Ragusa, emesso il 15.6.2015, che tuttavia non veniva pagato per carenza di fondi sul conto.
In sede di opposizione, la preliminarmente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del Pt_2 decreto ingiuntivo. Nel merito, deduceva di aver intrattenuto rapporti commerciali con nel 2010 CP_1
e di aver maturato nei suoi confronti un debito, in adempimento del quale, in data 7.7.2010, emetteva due assegni consegnati e intestati all'opposto, di cui uno da incassare e uno privo di data a mero titolo di garanzia. Il primo è stato portato all'incasso in data 28.1.2011; il secondo, mai portato all'incasso, è stato abusivamente riempito da con l'apposizione della data “15-6-2015” e azionato in sede CP_1 monitoria solo tredici anni dopo la sua emissione. Nel frattempo, peraltro, la aveva estinto Pt_2 integralmente il suo debito nei confronti di mediante atto di cessione di azienda del 23.9.2011. CP_1
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, , che CP_1 preliminarmente si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Nel merito, contestava la ricostruzione fattuale dell'opponente e sosteneva che, valendo l'assegno quale promessa di pagamento, gravava sulla che non vi aveva provveduto, l'onere di Pt_2 dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante e del relativo credito, ovvero la sua estinzione.
Con provvedimento del 25.3.2024, il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla luce delle circostanziate deduzioni di parte opponente. Successivamente rinviava per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.4.2025.
L'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta.
In primo luogo, occorre rilevare che è incontestato che le parti abbiano intrattenuto rapporti commerciali e che la abbia consegnato a l'assegno bancario n. 73.934.908 Banca Pt_2 CP_1 Agricola Popolare di Ragusa dell'importo di € 15.162,93. L'oggetto del contendere attiene alla data di consegna del titolo e all'effettiva debenza della somma ivi indicata.
L'assegno, compilato e sottoscritto dalla in favore del geom. , è stato completato Pt_2 CP_1 con l'indicazione di luogo e data in un momento diverso da quello della sua emissione e a mano di altro soggetto. Ciò risulta ictu oculi dalla differenza di colore e tratto di penna, nonché di segni grafici e numerici, tra le scritture “MODICA” e “15-6-15” e il resto del titolo di credito, di incontestata pagina 2 di 5 provenienza autografa della Non può, pertanto, aderirsi alla ricostruzione di parte opposta Pt_2 secondo cui l'assegno, completo di data, gli veniva consegnato dall'opponente il 15.6.2015. Peraltro, la ha prodotto in giudizio il certificato attestante l'estinzione, in data 21.1.2013, del suo conto Pt_2 corrente presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, sul quale l'assegno in questione era tratto.
Ancora, va rilevato che non risulta che l'assegno sia mai stato portato all'incasso nel 2015, né sono mai stati notificati solleciti o diffide di pagamento.
L'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario - ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio (Cass. n. 18831/2024).
La stessa parte opposta riconosce il valore di promessa di pagamento del titolo azionato. infatti, CP_1 non ha esperito l'azione cartolare, che si prescrive entro 6 mesi dall'emissione del titolo – secondo la sua ricostruzione avvenuta il 15.6.2015 – ma ha semplicemente invocato la presunzione di cui all'art. 1988 c.c.
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto (Cass. n. 32173/2023).
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto e provato l'avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio che ha giustificato l'emissione dell'assegno, eccependo sia l'adempimento che la prescrizione.
Sotto il profilo dell'adempimento, parte opponente ha dedotto specificamente, e provato documentalmente che: gli ultimi rapporti commerciali tra le parti risalivano al 2010 quando l'opponente era titolare di un piccolo esercizio “L'angolo dei sapori” con sede in Modica, ove il marito era Persona_1 coadiuatore;
in forza di quei rapporti nel 2010 l'opponente emetteva -dal suo carnet di assegni sul c/c 1155454 intrattenuto c/o BAPR - in pari data 7.7.2010 n. 2 assegni consegnati e intestati al Geom. CP_1
, di cui uno per essere incassato ed un assegno consegnato privo di data a titolo di garanzia, a
[...] fronte di dilazioni concesse nei pagamenti per i rapporti intrattenuti fino al 2010; Che i due assegni furono all'epoca emessi e consegnati al contestualmente dallo stesso carnet il 7.07.2010 si CP_1 evince dalle matrici e dai n. di serie progressivi ed è provato dalla data di incasso dell'ultimo assegno emesso in suo favore con numero progressivo successivo: -assegno n.73.934.908 emesso il 7/7/2010 di
€15.162,93 intestato Geom. non incassato perché detenuto in garanzia;
-assegno CP_1 n.73.934.909 emesso il 7/7/2010 di € 9.213,37 intestato e incassato in data 28.01.2011; CP_1
(ed altri 6 assegni venivano emessi ed intestati al geom. dal carnet di assegni del marito tutti in CP_1 data 26.09.2010 di cui 5 per essere incassati ed uno in garanzia).; ed altri tre assegni dello stesso carnet con numeri progressivi precedenti ..905-..906..907 emessi in data 3.06.10 sono stati tutti incassati dal nell'anno 2010: assegno progr...905 incassato il 12.08.10 – assegno progr. …906 incassato il CP_1
19.08.10- assegno progr. …907 incassato il 28.08.10. Ciò risulta dal carnet di assegni con le 10 matrici degli assegni con numeri progressivi “da …901 a …910” ove sono annotate date di emissione, importi pagina 3 di 5 e intestazioni ed è provato dalla lista movimenti contabili di tutto l'anno 2010 e dei primi due mesi del 2011 del c/c n 1155454 intrattenuto c/o la BAPR, ove risultano i corrispondenti incassi effettuati dall'opposto nel 2010/11 di tutti gli assegni con numeri progressivi ..905..906..907..909..emessi dallo stesso blocchetto in suo favore, tranne l'assegno progressivo n …908 emesso il 7.07.10 senza data, consegnato a garanzia di dilazioni di pagamento e mai incassato;
non è poi priva di significato la circostanza dell'accordo intervenuto nel 2011 di cessione a titolo gratuito dell'esercizio in proprietà esclusiva a con atto stipulato il 23.09.2011; dopo il CP_1 trasferimento in proprietà dell'esercizio al l'opponente l'1.10.11 ha cessato la P.I, e dal 2012 in CP_1 poi ha svolto solo attività di volontariato c/o una Onlus con rimborso spese, deducendo che nessun rapporto commerciale o di altra natura è intercorso con l'opposto dopo l'accordo di cessione del 2011.
A fronte di tali fatti così circostanziati, parte opposta non ha dedotto nulla in contrario.
Deve, comunque, essere accolta l'eccezione di prescrizione, in quanto la ha adeguatamente Pt_2 dimostrato che l'assegno n. 73.934.908-08 è stato emesso in data antecedente al 2.2.2011. A sostegno sono stati prodotti:
- un carnet di assegni del conto corrente n. 1155454 della presso la Banca Agricola Popolare di Pt_2
Ragusa, contenente 10 matrici con numeri progressivi dal 73.934.901 al 73.934.910. Gli assegni di cui alle matrici dalla n. 73.934.905 alla n. 73.934.909 risultano emessi in favore del geom. tra il CP_1
3.6.2010 ed il 7.7.2010, ed in particolare l'assegno oggetto di causa n. 73.934.908 risulta emesso il 7.7.2010;
- il certificato della Banca Agricola Popolare di Ragusa, che attesta il blocco di tale carnet di assegni non trasferibili alla data del 2.2.2011. Tra gli assegni bloccati è compreso il n. 73.934.908, che a quella data risulta già emesso ma non incassato.
Dalle risultanze documentali si desume che il credito di nei confronti della rispetto al CP_1 Pt_2 quale l'assegno n. 73.934.908 funge da promessa di pagamento, è sorto il 7.7.2010 o, comunque, in data antecedente al 2.2.2011. Da quel momento non sono stati documentati atti interruttivi della prescrizione decennale antecedenti alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta l'11.4.2023.
In tale sede, parte opposta si è limitata ad affermare di aver infruttuosamente tentato l'incasso dell'assegno n. 73.934.908 e di aver fatto pervenire alla diversi solleciti di pagamento. Alcuna Pt_2 documentazione a sostegno è stata, tuttavia, prodotta nel presente giudizio.
Deve, pertanto, affermarsi l'estinzione del debito della nei confronti di per maturazione Pt_2 CP_1 del termine di prescrizione decennale, e la conseguente non debenza della somma ingiunta.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta, e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 390/2023 va revocato, anche con riferimento agli interessi moratori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1737/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. 390/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 24.2.2023; condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, che si CP_1 Parte_2 liquidano in complessivi € 5.145,50 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre al rimborso di spese generali,
Iva e CPA.
Ragusa, 07/04/2025 pagina 4 di 5 Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1737/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ANGELA Parte_1 C.F._1
IEMMOLO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Modica, via Risorgimento n. 217;
OPPONENTE contro
(c.f. ), ammesso al gratuito patrocinio, con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. GIUSEPPE LANZA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Ragusa, Viale Tenente Lena n. 71;
OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo reso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Ragusa n. 390/2023 (R.G. 806/2023) del 24.2.2023, notificato unitamente all'atto di precetto in data 11.4.2023.
Citazione in opposizione notificata in data 20.5.2023.
Decreto ingiuntivo basato sull'assegno bancario n. 73.934.908-08 Banca Agricola Popolare di Ragusa emesso in data 15.6.2015; importo ingiunto di € 15.162,93, oltre interessi moratori e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- in via preliminare, si disconosce il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo: assegno n.73.934.908, limitatamente all'apposizione nel “campo data” “15.06.2015” essendo essa non riconducibile alla mano dell'opponente sia perché la stessa non l'ha mai apposta e perché i tratti grafici non le appartengono;
- nel merito, all'esito, accertare e dichiarare non dovuto il credito ingiunto per intervenuta prescrizione del titolo azionato, emesso in data 7.07.10 o comunque, come documentato, in data antecedente il 2.02.11, essendo decorsi oltre dieci anni dalla sua emissione e quindi nullo come promessa di pagamento, per tutto quanto dedotto e provato documentalmente;
- dichiararsi non dovuti gli interessi moratori, chiesti in forza di rapporti commerciali, perché l'asserito assegno “datato 15.06.15” azionato in danno dell'opponente, come provato, non dipende da intercorse transazioni commerciali ed era stato consegnato il 7.07.10 in garanzia e mai restituito dopo
pagina 1 di 5 la cessione dell'azienda all'opposto il 23.09.11 e la cessazione di ogni rapporto;
- conseguentemente revocare, o con qualunque altra statuizione, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n° 390/2023 RG, reso dal Tribunale di Ragusa il 13.03.23 nell'ambito del procedimento n 806/2023 con ricorso depositato il 24.02.23 (ante riforma Cartabia) e notificato l'11.04.23, per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Per parte opposta:
- Rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 20.5.2023 Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 390/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 24.2.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 806/2023 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 15.162,25 oltre interessi moratori e spese, in favore di . CP_1
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva di essere creditore della della somma CP_1 Pt_2 di € 15.162,25 per intercorsi rapporti commerciali. A saldo del debito la stessa gli consegnava l'assegno bancario n. 73.934.908-08 Banca Agricola Popolare di Ragusa, emesso il 15.6.2015, che tuttavia non veniva pagato per carenza di fondi sul conto.
In sede di opposizione, la preliminarmente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del Pt_2 decreto ingiuntivo. Nel merito, deduceva di aver intrattenuto rapporti commerciali con nel 2010 CP_1
e di aver maturato nei suoi confronti un debito, in adempimento del quale, in data 7.7.2010, emetteva due assegni consegnati e intestati all'opposto, di cui uno da incassare e uno privo di data a mero titolo di garanzia. Il primo è stato portato all'incasso in data 28.1.2011; il secondo, mai portato all'incasso, è stato abusivamente riempito da con l'apposizione della data “15-6-2015” e azionato in sede CP_1 monitoria solo tredici anni dopo la sua emissione. Nel frattempo, peraltro, la aveva estinto Pt_2 integralmente il suo debito nei confronti di mediante atto di cessione di azienda del 23.9.2011. CP_1
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, , che CP_1 preliminarmente si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Nel merito, contestava la ricostruzione fattuale dell'opponente e sosteneva che, valendo l'assegno quale promessa di pagamento, gravava sulla che non vi aveva provveduto, l'onere di Pt_2 dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante e del relativo credito, ovvero la sua estinzione.
Con provvedimento del 25.3.2024, il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla luce delle circostanziate deduzioni di parte opponente. Successivamente rinviava per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.4.2025.
L'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta.
In primo luogo, occorre rilevare che è incontestato che le parti abbiano intrattenuto rapporti commerciali e che la abbia consegnato a l'assegno bancario n. 73.934.908 Banca Pt_2 CP_1 Agricola Popolare di Ragusa dell'importo di € 15.162,93. L'oggetto del contendere attiene alla data di consegna del titolo e all'effettiva debenza della somma ivi indicata.
L'assegno, compilato e sottoscritto dalla in favore del geom. , è stato completato Pt_2 CP_1 con l'indicazione di luogo e data in un momento diverso da quello della sua emissione e a mano di altro soggetto. Ciò risulta ictu oculi dalla differenza di colore e tratto di penna, nonché di segni grafici e numerici, tra le scritture “MODICA” e “15-6-15” e il resto del titolo di credito, di incontestata pagina 2 di 5 provenienza autografa della Non può, pertanto, aderirsi alla ricostruzione di parte opposta Pt_2 secondo cui l'assegno, completo di data, gli veniva consegnato dall'opponente il 15.6.2015. Peraltro, la ha prodotto in giudizio il certificato attestante l'estinzione, in data 21.1.2013, del suo conto Pt_2 corrente presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, sul quale l'assegno in questione era tratto.
Ancora, va rilevato che non risulta che l'assegno sia mai stato portato all'incasso nel 2015, né sono mai stati notificati solleciti o diffide di pagamento.
L'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario - ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio (Cass. n. 18831/2024).
La stessa parte opposta riconosce il valore di promessa di pagamento del titolo azionato. infatti, CP_1 non ha esperito l'azione cartolare, che si prescrive entro 6 mesi dall'emissione del titolo – secondo la sua ricostruzione avvenuta il 15.6.2015 – ma ha semplicemente invocato la presunzione di cui all'art. 1988 c.c.
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto (Cass. n. 32173/2023).
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto e provato l'avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio che ha giustificato l'emissione dell'assegno, eccependo sia l'adempimento che la prescrizione.
Sotto il profilo dell'adempimento, parte opponente ha dedotto specificamente, e provato documentalmente che: gli ultimi rapporti commerciali tra le parti risalivano al 2010 quando l'opponente era titolare di un piccolo esercizio “L'angolo dei sapori” con sede in Modica, ove il marito era Persona_1 coadiuatore;
in forza di quei rapporti nel 2010 l'opponente emetteva -dal suo carnet di assegni sul c/c 1155454 intrattenuto c/o BAPR - in pari data 7.7.2010 n. 2 assegni consegnati e intestati al Geom. CP_1
, di cui uno per essere incassato ed un assegno consegnato privo di data a titolo di garanzia, a
[...] fronte di dilazioni concesse nei pagamenti per i rapporti intrattenuti fino al 2010; Che i due assegni furono all'epoca emessi e consegnati al contestualmente dallo stesso carnet il 7.07.2010 si CP_1 evince dalle matrici e dai n. di serie progressivi ed è provato dalla data di incasso dell'ultimo assegno emesso in suo favore con numero progressivo successivo: -assegno n.73.934.908 emesso il 7/7/2010 di
€15.162,93 intestato Geom. non incassato perché detenuto in garanzia;
-assegno CP_1 n.73.934.909 emesso il 7/7/2010 di € 9.213,37 intestato e incassato in data 28.01.2011; CP_1
(ed altri 6 assegni venivano emessi ed intestati al geom. dal carnet di assegni del marito tutti in CP_1 data 26.09.2010 di cui 5 per essere incassati ed uno in garanzia).; ed altri tre assegni dello stesso carnet con numeri progressivi precedenti ..905-..906..907 emessi in data 3.06.10 sono stati tutti incassati dal nell'anno 2010: assegno progr...905 incassato il 12.08.10 – assegno progr. …906 incassato il CP_1
19.08.10- assegno progr. …907 incassato il 28.08.10. Ciò risulta dal carnet di assegni con le 10 matrici degli assegni con numeri progressivi “da …901 a …910” ove sono annotate date di emissione, importi pagina 3 di 5 e intestazioni ed è provato dalla lista movimenti contabili di tutto l'anno 2010 e dei primi due mesi del 2011 del c/c n 1155454 intrattenuto c/o la BAPR, ove risultano i corrispondenti incassi effettuati dall'opposto nel 2010/11 di tutti gli assegni con numeri progressivi ..905..906..907..909..emessi dallo stesso blocchetto in suo favore, tranne l'assegno progressivo n …908 emesso il 7.07.10 senza data, consegnato a garanzia di dilazioni di pagamento e mai incassato;
non è poi priva di significato la circostanza dell'accordo intervenuto nel 2011 di cessione a titolo gratuito dell'esercizio in proprietà esclusiva a con atto stipulato il 23.09.2011; dopo il CP_1 trasferimento in proprietà dell'esercizio al l'opponente l'1.10.11 ha cessato la P.I, e dal 2012 in CP_1 poi ha svolto solo attività di volontariato c/o una Onlus con rimborso spese, deducendo che nessun rapporto commerciale o di altra natura è intercorso con l'opposto dopo l'accordo di cessione del 2011.
A fronte di tali fatti così circostanziati, parte opposta non ha dedotto nulla in contrario.
Deve, comunque, essere accolta l'eccezione di prescrizione, in quanto la ha adeguatamente Pt_2 dimostrato che l'assegno n. 73.934.908-08 è stato emesso in data antecedente al 2.2.2011. A sostegno sono stati prodotti:
- un carnet di assegni del conto corrente n. 1155454 della presso la Banca Agricola Popolare di Pt_2
Ragusa, contenente 10 matrici con numeri progressivi dal 73.934.901 al 73.934.910. Gli assegni di cui alle matrici dalla n. 73.934.905 alla n. 73.934.909 risultano emessi in favore del geom. tra il CP_1
3.6.2010 ed il 7.7.2010, ed in particolare l'assegno oggetto di causa n. 73.934.908 risulta emesso il 7.7.2010;
- il certificato della Banca Agricola Popolare di Ragusa, che attesta il blocco di tale carnet di assegni non trasferibili alla data del 2.2.2011. Tra gli assegni bloccati è compreso il n. 73.934.908, che a quella data risulta già emesso ma non incassato.
Dalle risultanze documentali si desume che il credito di nei confronti della rispetto al CP_1 Pt_2 quale l'assegno n. 73.934.908 funge da promessa di pagamento, è sorto il 7.7.2010 o, comunque, in data antecedente al 2.2.2011. Da quel momento non sono stati documentati atti interruttivi della prescrizione decennale antecedenti alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta l'11.4.2023.
In tale sede, parte opposta si è limitata ad affermare di aver infruttuosamente tentato l'incasso dell'assegno n. 73.934.908 e di aver fatto pervenire alla diversi solleciti di pagamento. Alcuna Pt_2 documentazione a sostegno è stata, tuttavia, prodotta nel presente giudizio.
Deve, pertanto, affermarsi l'estinzione del debito della nei confronti di per maturazione Pt_2 CP_1 del termine di prescrizione decennale, e la conseguente non debenza della somma ingiunta.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta, e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 390/2023 va revocato, anche con riferimento agli interessi moratori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1737/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. 390/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 24.2.2023; condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali, che si CP_1 Parte_2 liquidano in complessivi € 5.145,50 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre al rimborso di spese generali,
Iva e CPA.
Ragusa, 07/04/2025 pagina 4 di 5 Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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