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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/07/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2271/2024 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MARIA FONTANA Parte_1 C.F._1
VITA DELLA CORTE e dell'avv. NUNZIA CIARFERA
ATTRICE contro
CF ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 03/07/2025:
Il procuratore di ha insistito nelle istanze istruttorie formulate e ha concluso, nel Parte_1 merito, come da foglio di PC depositato li 11.6.25, chiedendo, pertanto: « IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare che, in ragione del contratto di assicurazione n. 1/47420/80/189842593 del 24.10.2022, la (già , in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rapp.te p.t, sia tenuta al pagamento di tutte le spese mediche sostenute dalla sig.ra Parte_1
in ottemperanza degli obblighi contrattualmente assunti;
- per l'effetto, condannare la
[...] [...]
(già , in persona del legale rapp.te p.t a rimborsare alla sig.ra CP_2 Controparte_3
la somma complessiva di € €. 20.088,05 s.e.&o. o quella maggiore o minore che sarà Parte_1 accertata nel corso del giudizio;
- condannare altresì parte convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c., a versare a parte attrice la somma che codesto Giudice riterrà di giustizia (e sempre nei limiti
pagina 1 di 4 del valore del presente giudizio) per mancata partecipazione al procedimento di mediazione (obbligatoria); - condannare la (già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rapp.te p.t, a rimborsare all'attrice le spese sostenute per i procedimenti di mediazione pari ad euro 243,12; - condannare la (già , in persona del legale rapp.te Controparte_2 Controparte_3
p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, al pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente determinata, in una misura che non ecceda i limiti del valore del presente giudizio, per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”. Per mero scrupolo difensivo si reiterano le istanze istruttorie richieste in atti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] er sentirla condannare al pagamento della soma di € 20.088,05, sostenuta per Controparte_1 spese sanitarie oggetto di copertura assicurativa, nonché al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, della somma di € 243,12 per spese sostenute per i procedimenti di mediazione, nonché di una somma equitativamente determinata ex art. 12 bis d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione,
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
− di essere intestataria e beneficiaria della polizza sanitaria “UnipolSai Salute Sanicard” n. 1/47420/80/189842593, avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero, day hospital, interventi chirurgici, visite specialistiche e trattamenti fisioterapici, con decorrenza dal 24 ottobre 2022 al 24 ottobre 2027;
− di essere, agli inizi del mese di dicembre 2022, entrata in contatto con la sig.ra Parte_2 che presentava un complesso di sintomi simili, la quale le aveva suggerito di sottoporsi a visita specialistica;
− di essersi sottoposta, in data 5 dicembre 2022, a visita presso il dott. , il quale le Persona_1 aveva diagnosticato un lipedema tipo III con variante lobare e stadio III, associato a linfedema degli arti inferiori;
− che, su indicazione del medico, si era sottoposta con urgenza a un primo intervento chirurgico di decompressione funzionale in data 20 dicembre 2022, presso la;
Controparte_4
− che, a causa della persistenza della patologia, aveva successivamente subito ulteriori tre interventi chirurgici, l'ultimo dei quali in data 14 giugno 2024, oltre a numerose visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e acquisto di farmaci;
− che le spese complessivamente sostenute ammontavano a euro 20.088,05;
− di aver attivato la procedura per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza, ricevendo tuttavia pagina 2 di 4 un diniego da parte della compagnia assicurativa, la quale aveva ritenuto l'intervento chirurgico rientrante tra le cause di esclusione previste dal contratto;
− che la patologia da cui era affetta non rientrava tra le esclusioni contrattuali, come attestato da certificazioni mediche;
− che altri assicurati affetti dalla medesima patologia erano stati regolarmente indennizzati dalla convenuta;
− che i tentativi di definizione stragiudiziale della controversia, inclusi due procedimenti di mediazione, si erano conclusi con esito negativo per mancata partecipazione della compagnia.
Non costituendosi in giudizio on decreto ex art. 171 bis c.p.c., Controparte_1 verificata la regolarità della notificazione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali;
indi, precisate le conclusioni all'udienza del 03/07/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La domanda principale è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Giova rammentare che la contumacia della parte convenuta comporta la ficta contestatio dei fatti costitutivi della pretesa, della cui prova rimane onerata la parte attrice (non operando, per espressa previsione di legge, il principio di non contestazione), mentre non influisce sull'onere della convenuta, di cui all'art. 2697 c.c. di dare prova — rectius, sulla circostanza che sulla convenuta ricada il rischio della mancata prova — dei fatti impeditivi, modificativi, ed estintivi.
Incombeva sulla parte attrice, pertanto, l'onere di dare prova della copertura assicurativa, il che, tuttavia,
non ha fatto. Parte_1
Invero, l'attrice non ha depositato documentazione a comprova della stipula della polizza e delle relative condizioni, non risultando il doc. 1 (menzionato nel corpo dell'atto di citazione), prodotto a corredo dello stesso, né successivamente (il doc. 1 prodotto con la prima memoria istruttoria, dep. il 27.3.25 risulta essere il verbale della mediazione).
Né può sopperire il doc. 8 (missiva di del 1.3.23) che dà un “riepilogo delle richieste di CP_3 rimborso” e può sì far presumere l'esistenza della polizza, ma non consente di determinarne il contenuto delle pattuizioni contrattuali, che non sono neppure state fatte oggetto di istanza di prova orale, sull'assunto (che non trova riscontro nel fascicolo) della produzione della polizza.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
2. Stante la contumacia della convenuta, pur a fronte del rigetto delle domande attoree, non v'è luogo a statuire sulle spese di lite. pagina 3 di 4 3. Quanto agli ulteriori provvedimenti invocati dall'attrice, la mancata soccombenza della convenuta preclude le statuizioni di cui agli artt. 96 c.p.c. e 12 bis, co. 3, d.lgs. 28/2010 (così come la condanna al pagamento delle spese vive sostenute per la mediazione che, attenendo alle spese di lite, presuppone la soccombenza), né può pronunciarsi il provvedimento di cui al comma 2 della medesima disposizione, in difetto di costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta tutte le domande e richieste formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Prato il giorno 23 luglio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2271/2024 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MARIA FONTANA Parte_1 C.F._1
VITA DELLA CORTE e dell'avv. NUNZIA CIARFERA
ATTRICE contro
CF ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 03/07/2025:
Il procuratore di ha insistito nelle istanze istruttorie formulate e ha concluso, nel Parte_1 merito, come da foglio di PC depositato li 11.6.25, chiedendo, pertanto: « IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare che, in ragione del contratto di assicurazione n. 1/47420/80/189842593 del 24.10.2022, la (già , in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rapp.te p.t, sia tenuta al pagamento di tutte le spese mediche sostenute dalla sig.ra Parte_1
in ottemperanza degli obblighi contrattualmente assunti;
- per l'effetto, condannare la
[...] [...]
(già , in persona del legale rapp.te p.t a rimborsare alla sig.ra CP_2 Controparte_3
la somma complessiva di € €. 20.088,05 s.e.&o. o quella maggiore o minore che sarà Parte_1 accertata nel corso del giudizio;
- condannare altresì parte convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c., a versare a parte attrice la somma che codesto Giudice riterrà di giustizia (e sempre nei limiti
pagina 1 di 4 del valore del presente giudizio) per mancata partecipazione al procedimento di mediazione (obbligatoria); - condannare la (già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rapp.te p.t, a rimborsare all'attrice le spese sostenute per i procedimenti di mediazione pari ad euro 243,12; - condannare la (già , in persona del legale rapp.te Controparte_2 Controparte_3
p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, al pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente determinata, in una misura che non ecceda i limiti del valore del presente giudizio, per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”. Per mero scrupolo difensivo si reiterano le istanze istruttorie richieste in atti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] er sentirla condannare al pagamento della soma di € 20.088,05, sostenuta per Controparte_1 spese sanitarie oggetto di copertura assicurativa, nonché al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, della somma di € 243,12 per spese sostenute per i procedimenti di mediazione, nonché di una somma equitativamente determinata ex art. 12 bis d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione,
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
− di essere intestataria e beneficiaria della polizza sanitaria “UnipolSai Salute Sanicard” n. 1/47420/80/189842593, avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero, day hospital, interventi chirurgici, visite specialistiche e trattamenti fisioterapici, con decorrenza dal 24 ottobre 2022 al 24 ottobre 2027;
− di essere, agli inizi del mese di dicembre 2022, entrata in contatto con la sig.ra Parte_2 che presentava un complesso di sintomi simili, la quale le aveva suggerito di sottoporsi a visita specialistica;
− di essersi sottoposta, in data 5 dicembre 2022, a visita presso il dott. , il quale le Persona_1 aveva diagnosticato un lipedema tipo III con variante lobare e stadio III, associato a linfedema degli arti inferiori;
− che, su indicazione del medico, si era sottoposta con urgenza a un primo intervento chirurgico di decompressione funzionale in data 20 dicembre 2022, presso la;
Controparte_4
− che, a causa della persistenza della patologia, aveva successivamente subito ulteriori tre interventi chirurgici, l'ultimo dei quali in data 14 giugno 2024, oltre a numerose visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e acquisto di farmaci;
− che le spese complessivamente sostenute ammontavano a euro 20.088,05;
− di aver attivato la procedura per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza, ricevendo tuttavia pagina 2 di 4 un diniego da parte della compagnia assicurativa, la quale aveva ritenuto l'intervento chirurgico rientrante tra le cause di esclusione previste dal contratto;
− che la patologia da cui era affetta non rientrava tra le esclusioni contrattuali, come attestato da certificazioni mediche;
− che altri assicurati affetti dalla medesima patologia erano stati regolarmente indennizzati dalla convenuta;
− che i tentativi di definizione stragiudiziale della controversia, inclusi due procedimenti di mediazione, si erano conclusi con esito negativo per mancata partecipazione della compagnia.
Non costituendosi in giudizio on decreto ex art. 171 bis c.p.c., Controparte_1 verificata la regolarità della notificazione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali;
indi, precisate le conclusioni all'udienza del 03/07/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La domanda principale è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Giova rammentare che la contumacia della parte convenuta comporta la ficta contestatio dei fatti costitutivi della pretesa, della cui prova rimane onerata la parte attrice (non operando, per espressa previsione di legge, il principio di non contestazione), mentre non influisce sull'onere della convenuta, di cui all'art. 2697 c.c. di dare prova — rectius, sulla circostanza che sulla convenuta ricada il rischio della mancata prova — dei fatti impeditivi, modificativi, ed estintivi.
Incombeva sulla parte attrice, pertanto, l'onere di dare prova della copertura assicurativa, il che, tuttavia,
non ha fatto. Parte_1
Invero, l'attrice non ha depositato documentazione a comprova della stipula della polizza e delle relative condizioni, non risultando il doc. 1 (menzionato nel corpo dell'atto di citazione), prodotto a corredo dello stesso, né successivamente (il doc. 1 prodotto con la prima memoria istruttoria, dep. il 27.3.25 risulta essere il verbale della mediazione).
Né può sopperire il doc. 8 (missiva di del 1.3.23) che dà un “riepilogo delle richieste di CP_3 rimborso” e può sì far presumere l'esistenza della polizza, ma non consente di determinarne il contenuto delle pattuizioni contrattuali, che non sono neppure state fatte oggetto di istanza di prova orale, sull'assunto (che non trova riscontro nel fascicolo) della produzione della polizza.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
2. Stante la contumacia della convenuta, pur a fronte del rigetto delle domande attoree, non v'è luogo a statuire sulle spese di lite. pagina 3 di 4 3. Quanto agli ulteriori provvedimenti invocati dall'attrice, la mancata soccombenza della convenuta preclude le statuizioni di cui agli artt. 96 c.p.c. e 12 bis, co. 3, d.lgs. 28/2010 (così come la condanna al pagamento delle spese vive sostenute per la mediazione che, attenendo alle spese di lite, presuppone la soccombenza), né può pronunciarsi il provvedimento di cui al comma 2 della medesima disposizione, in difetto di costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta tutte le domande e richieste formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Prato il giorno 23 luglio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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