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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1097/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1097/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SIDOTI SA IV ( ) VIA BALDUINO, 25 CATANIA, C.F._2
elettivamente domiciliato nel suo indirizzo di posta elettronica certificata
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. COLLURA ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA BALDUINO 25
CATANIA, presso il difensore avv. COLLURA ANGELO
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
contro pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BELLUOMO DANIELE, elettivamente domiciliato in CATANIA VIALE VITTORIO
VENETO 14, presso il difensore avv. BELLUOMO DANIELE
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.2.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2867/2023, pubblicata in data 4.7.2023, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, accoglieva la domanda proposta ai sensi dell'art. 146
L. Fall. dalla curatela nei confronti dell'amministratore Parte_2
unico della società fallita , e per l'effetto lo condannava al Controparte_1
pagamento di € 184.826,00, oltre rivalutazione ed interessi, avendo ritenuto sussistente la prova degli atti di mala gestio specificamente contestati dall'attrice e del danno da essi derivato alla società fallita ed ai suoi creditori.
Accoglieva la ulteriore domanda ex art. 2901 c.c., proposta dalla curatela nei confronti di e di , volta ad ottenere la declaratoria di Controparte_1 Parte_1
inefficacia dell'atto di compravendita in Notaio di Belpasso, del 07.06.2018, Persona_1
ai nn. 9190 di repertorio e 6306 di raccolta, trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Catania il 12.06.2018 ai nn. 22779 di registro generale e 17039 di particolare, relativamente alla quota di proprietà del , pari ad Controparte_1
1/2 indiviso della piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del complesso pagina 2 di 11 edilizio sito nel Comune di Paternò tra la via Nazario Sauro e la Via Emanuele Bellia, e precisamente:
- Appartamento sito al secondo piano con accesso dal civico 337 della Via Emanuele
Bellia, in catasto Fabbricati del Comune di Paternò al foglio 50, part. 60, sub 13;
- Garage al piano seminterrato, distinto con l'interno “i”, avente accesso dalla scivola comune che si diparte dalla Via Nazario Sauro sn, in catasto Fabbricati del Comune di
Paternò al foglio 50, part. 60, sub 24.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza, in favore dell'erario atteso che la curatela era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso la detta sentenza proponeva appello , spiegando motivi di Parte_1
gravame volti a contestare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della azione revocatoria ordinaria avuto riguardo, in particolare alla sussistenza, in capo ad esso appellante, della scientia damni.
L'udienza di comparizione veniva fissata, nell'atto di citazione in appello, per il giorno
11.12.2023.
Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento con comparsa Controparte_2
depositata il 20.11.2023.
Il giorno seguente si costituiva in giudizio anche mediante Controparte_1
comparsa di costituzione contenente appello incidentale con cui aderiva alle ragioni spiegate dall'appellante principale in relazione all'azione revocatoria esercitata dalla curatela ed impugnava la sentenza appellata nella parte in cui aveva accertato la sua responsabilità ex art. 146 L. Fall. e lo aveva conseguentemente condannato al risarcimento del danno.
All'udienza del 13.12.2023 la causa veniva rinviata per decisione previa discussione orale, con concessione di termine per il deposito di note difensive a ritroso.
Con le note difensive conclusive l'appellante principale e quello incidentale insistevano nei rispettivi appelli mentre l'appellata eccepiva la tardività dell'appello incidentale proposto da e l'inammissibilità dell'appello principale. Controparte_1
pagina 3 di 11 All'udienza del 26.2.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va chiarito che l'appello incidentale tardivo proposto da
[...]
, atteggiantesi quale impugnazione adesiva rivolta contro la parte Controparte_1
investita dall'impugnazione principale, è ammissibile limitatamente al capo di sentenza
– avente ad oggetto l'azione revocatoria –, investito dall'appello principale, rispetto al quale la sua posizione è quella di litisconsorte necessario, vertendosi in tema di cause inscindibili e giusta quanto disposto dagli artt. 331 e 334 c.p.c. (v. Cass., sez. II, 19 giugno 2023, n. 17479; Cass., sez. II, 6 maggio 2015, n.9150), mentre è invece inammissibile con riferimento al capo di sentenza che investe la sua responsabilità nei confronti della curatela fallimentare, trattandosi di causa scindibile da quella, soggettivamente cumulata, riguardante la revocatoria, e valendo a tal ultimo proposito quanto chiarito da Cass., sez. III, 14 novembre 2024, n. 29448, secondo cui: “È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione”.
Ne consegue che sul capo di sentenza con cui il Tribunale ha accertato la responsabilità di nei confronti della curatela del fallimento Controparte_1 Controparte_2
ex art. 146 L. Fall., e quindi sull'esistenza del credito risarcitorio in capo a quest'ultima,
è ormai intervenuto il giudicato.
Al fine di conservare la garanzia sul patrimonio del debitore Controparte_1
con riferimento al credito risarcitorio vantato nei suoi confronti, come detto, la curatela ha contestualmente proposto domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, della vendita della metà indivisa della piena proprietà dei due immobili sopra meglio specificati intervenuta con rogito del 7.6.2018 in favore di . Parte_1
Il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria per le ragioni che appresso si riportano:
pagina 4 di 11 sussiste l'eventus damni “atteso che con l'atto in contestazione il convenuto aveva sostanzialmente provveduto ad azzerare tutto il proprio patrimonio personale, rendendo di fatto concreto ed attuale il rischio di infruttuosità di eventuali azioni esecutive”; si verte nell'ipotesi in cui l'atto dispositivo è successivo all'insorgere delle ragioni creditorie “visto che l'atto venne stipulato appena 7 giorni dopo la data del fallimento”; sussiste la prova della scientia damni sia in capo al debitore alienante (come si desume dall'essere stato l'atto di disposizione realizzato subito dopo il fallimento della società di cui lo stesso era amministratore), che in capo all'acquirente;
a tal ultimo proposito il Tribunale desumeva la prova della scientia damni dal rapporto di stretta parentela esistente tra i contraenti, essendo gli stessi cugini, e dalla circostanza secondo cui l'acquirente aveva consentito al venditore di mantenere la residenza sua e del suo nucleo familiare (da intendere in senso effettivo e non già meramente anagrafico
– si legge infatti in sentenza che “parte convenuta non ha fornito spiegazione del motivo per il quale egli vive, ancora oggi, unitamene alla propria famiglia, presso l'immobile oggetto dell'azione revocatoria. In particolare egli non ha fornito prova del titolo che lo legittima ad occupare un immobile di cui non è più (almeno formalmente) il proprietario” –), presso l'abitazione alienata;
con riferimento alle prove addotte da a sua difesa, miranti unicamente a Parte_1
dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo di vendita, evidenziato che le stesse consistevano nelle cambiali quietanzate menzionate nel rogito, il Tribunale in primo luogo riteneva che si trattasse di documenti non utilizzabili in quanto prodotti dal convenuto soltanto con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., e comunque riteneva che la quietanza non fosse opponibile alla curatela terza e che fosse in ogni caso inidonea a fornire la prova dell'effettività del pagamento del prezzo.
Con il primo motivo dell'appello principale ha criticato la sentenza Parte_1
impugnata perché, a suo dire, basata “unicamente sulla scorta del formale mantenimento della residenza anagrafica del sig. nell'immobile Controparte_1
alienato all'appellante” (grassetto e sottolineato nell'originale dell'atto), senza tenere pagina 5 di 11 conto “che su detta condotta (ovvero sul mantenimento della residenza nell'immobile alienato) nessuna azione poteva (rectius può) compiere l'acquirente”.
Orbene, premesso che in punto di scientia damni in capo all'acquirente la sentenza impugnata non è affatto unicamente fondata sul dato di fatto, per il vero di per sé molto significativo e sufficiente anche a prescindere dal rapporto di parentela esistente tra le parti, del permesso, accordato all'alienante, di continuare a vivere, insieme al suo nucleo familiare, nell'immobile venduto, non costituisce argomento giuridicamente apprezzabile quello speso dall'appellante principale (secondo cui “su detta condotta
(ovvero sul mantenimento della residenza nell'immobile alienato) nessuna azione poteva (rectius può) compiere l'acquirente), atteso che, ribadito che non viene qui in rilievo il mero mantenimento della residenza anagrafica nell'immobile venduto (con conseguente irrilevanza del certificato di residenza di Controparte_1
rilasciato dal Comune di Rimini in data 10.8.2023), e che piuttosto il rilievo attiene al fatto, reale, consistente nel consentire per un lasso di tempo di durata pluriennale dalla data della vendita, al venditore, di rimanere nel possesso del bene venduto, così non ritraendo alcuna utilità dal bene malgrado l'asserito pagamento del prezzo, è di tutta evidenza che l'acquirente può agire per ottenere il rilascio dell'immobile acquistato atteso che il venditore, ai sensi dell'art. 1476, n. 1, c.c., ha l'obbligo di consegnare la cosa venduta al compratore, di talché appare certamente infondato l'assunto dell'appellante principale secondo cui lo stesso sarebbe rimasto privo di strumenti di tutela nei confronti del cugino.
Con il secondo motivo di gravame sosteneva di non avere avuto alcuna Parte_1
consapevolezza del danno arrecato al ceto creditorio dalla vendita effettuata dal cugino, in quanto ignorava sia la condizione economica in cui lo stesso versava che la sua qualità di amministratore della Controparte_2
Il motivo di appello va esaminato unitamente a quello, spiegato dall'appellante incidentale, secondo cui nel caso a mani il credito della curatela sarebbe successivo all'atto dispositivo, con la conseguenza che l'attrice avrebbe dovuto fornire la prova pagina 6 di 11 della dolosa preordinazione ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.
Si tratta di motivi di appello entrambi del tutto infondati.
In primo luogo va ribadito che, nel caso a mani, l'atto dispositivo impugnato è ampiamente successivo al sorgere del credito vantato dalla curatela, dovendosi come è noto avere riguardo non già alla data del suo accertamento bensì a quello della sua genesi, individuata nei singoli atti di mala gestio per cui è stata riconosciuta la responsabilità di , tutti realizzati prima del fallimento (v. tra Controparte_1
le molte Cass., sez. III, 5 settembre 2019, n. 22161, secondo cui: “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale”).
Ciò posto, escluso che si verta nell'ipotesi regolata dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., ai fini della revocatoria dell'atto dispositivo oneroso è necessaria solo la prova della scientia damni del terzo acquirente la quale, secondo la S.C., può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (così, da ultimo,
Cass., sez. VI, 5 gennaio 2023, n. 195 ed anche Cass., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221
e Cass., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1286).
Nel caso a mani il motivo di gravame spiegato dall'appellante principale è del tutto infondato se è vero che, come evidenziato dalla curatela appellata già nel primo grado di giudizio, tralasciando la intrinseca inverosimiglianza dell'assunto secondo cui il predetto non fosse a conoscenza nemmeno del fatto che il cugino era l'amministratore unico di in ogni caso la circostanza è smentita dai post sul social media Face Controparte_2
Book (ritualmente prodotti dalla curatela e non contestati), da cui emerge l'intimità, anche familiare, esistente tra i due convenuti, oltre che dalla originaria appartenenza, nella misura della metà indivisa e per oltre vent'anni (v. visura in atti), dei cespiti la cui altra metà è stata oggetto del trasferimento impugnato.
pagina 7 di 11 A ciò va aggiunto che le stesse peculiarità dell'atto di compravendita avuto riguardo all'immediato trasferimento della proprietà a fronte del pagamento dilazionato del prezzo, senza alcuna garanzia per il venditore ed anzi con la rinuncia all'ipoteca legale, unitamente alla sopra evidenziata circostanza del mantenimento del possesso dell'immobile venduto, costituiscono elementi tutti che convergono nel senso della piena conoscenza, in capo all'acquirente odierno appellante principale, della fraudolenza dell'alienazione ossia dell'essere stata la stessa realizzata in danno dei creditori del venditore.
Con ulteriore motivo di gravame comune ad entrambi gli appellanti, i predetti, senza impugnare in alcun modo la parte della sentenza con cui si dichiara inammissibile la produzione delle cambiali quietanzate da parte dell'appellante principale in quanto tardivamente effettuata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., insistono nel sostenere che i documenti in questione dimostrino l'intervenuto pagamento, integrale, del prezzo.
Ritiene la Corte che, a prescindere dalla irrilevanza del pagamento del prezzo atteso che, come è noto, anche la mera sostituzione di un bene immobile con il denaro (ossia una mera valutazione qualitativa e non già quantitativa del patrimonio del debitore, su cui v.
Cass., sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1896, secondo cui: “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro”) integra l'eventus damni a cui l'azione pauliana è volta a porre rimedio, in ogni caso il motivo di gravame in questione si appalesa inammissibile in quanto non prende minimamente in considerazione, e quindi non critica, la dichiarata inammissibilità della produzione pagina 8 di 11 documentale, quale che sia la valenza da attribuire ad essa.
Sebbene il motivo di gravame sia per le ragioni appena esposte inammissibile, ritiene tuttavia la Corte, per quanto superfluo, di aggiungere, con riferimento alle argomentazioni spese, nel merito, dal solo appellante incidentale, che la valenza probatoria da attribuire alle cambiali quietanzate dal predetto sia inesistente tenuto conto degli elementi, assai sintomatici, che connotano la compravendita impugnata ed i rapporti tra le parti nei termini sopra riportati.
Con ultimo motivo di gravame l'appellante principale ha spiegato domanda subordinata con cui ha chiesto, nel caso in cui la Corte avesse ritenuto fondata l'azione revocatoria esercitata dalla curatela, adottarsi sentenza di condanna, nei suoi confronti, al pagamento del controvalore degli immobili oggetto dell'atto revocato pari ad € 45.000,00, anziché sentenza dichiarativa della sua inefficacia relativa.
Ritiene la Corte che anche questo motivo di gravame, con la domanda subordinata in esso contenuta, non possa essere accolto.
Invero, come è noto, l'azione revocatoria è volta alla mera declaratoria della inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore il quale, ottenuta detta sentenza dichiarativa, può poi procedere con esecuzione forzata sul bene che ne costituisce l'oggetto.
La possibilità che all'esito vittorioso della revocatoria, peraltro normalmente fallimentare e non già ordinaria quale quella per cui è causa, venga adottata sentenza di condanna al pagamento del controvalore del bene oggetto dell'atto dispositivo è riservata ai casi in cui l'effetto recuperatorio della dichiarazione di inefficacia dell'atto sia impossibile (v. Cass., sez. I, 14 marzo 2018, n. 6262), come del resto avviene nel caso su cui si è pronunciata Cass., sez. un., 24 giugno 2020, n 12476 (secondo cui:
“Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicché quando l'azione sia stata promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità
pagina 9 di 11 di recuperare il bene ceduto – stante l'intangibilità dell'asse fallimentare –, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione”), inutilmente citata dall'appellante a sostegno della sua domanda.
In definitiva sotto ogni profilo l'appello principale va rigettato al pari di quello incidentale, nella parte avente ad oggetto l'accoglimento della domanda revocatoria, ferma restandone l'inammissibilità in relazione al capo di sentenza relativo all'accertamento della responsabilità di ex art. 146 L. Fall. Controparte_1
ed alla conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore dello
Stato atteso che la curatela fallimentare risulta ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1097/23 R.G., avente ad oggetto l'appello principale proposto da e quello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Catania, sezione specializzata in materia di impresa, n. 2867/2023, pubblicata in data
4.7.2023: dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
nella parte in cui attinge il capo della sentenza impugnata riguardante la sua condanna ai sensi dell'art. 146 L. Fall. e lo rigetta nel resto;
rigetta l'appello principale;
condanna gli appellanti in solido, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR
115/2002, al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in €
10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
pagina 10 di 11 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 5 marzo 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1097/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SIDOTI SA IV ( ) VIA BALDUINO, 25 CATANIA, C.F._2
elettivamente domiciliato nel suo indirizzo di posta elettronica certificata
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. COLLURA ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA BALDUINO 25
CATANIA, presso il difensore avv. COLLURA ANGELO
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
contro pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BELLUOMO DANIELE, elettivamente domiciliato in CATANIA VIALE VITTORIO
VENETO 14, presso il difensore avv. BELLUOMO DANIELE
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.2.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2867/2023, pubblicata in data 4.7.2023, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, accoglieva la domanda proposta ai sensi dell'art. 146
L. Fall. dalla curatela nei confronti dell'amministratore Parte_2
unico della società fallita , e per l'effetto lo condannava al Controparte_1
pagamento di € 184.826,00, oltre rivalutazione ed interessi, avendo ritenuto sussistente la prova degli atti di mala gestio specificamente contestati dall'attrice e del danno da essi derivato alla società fallita ed ai suoi creditori.
Accoglieva la ulteriore domanda ex art. 2901 c.c., proposta dalla curatela nei confronti di e di , volta ad ottenere la declaratoria di Controparte_1 Parte_1
inefficacia dell'atto di compravendita in Notaio di Belpasso, del 07.06.2018, Persona_1
ai nn. 9190 di repertorio e 6306 di raccolta, trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Catania il 12.06.2018 ai nn. 22779 di registro generale e 17039 di particolare, relativamente alla quota di proprietà del , pari ad Controparte_1
1/2 indiviso della piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del complesso pagina 2 di 11 edilizio sito nel Comune di Paternò tra la via Nazario Sauro e la Via Emanuele Bellia, e precisamente:
- Appartamento sito al secondo piano con accesso dal civico 337 della Via Emanuele
Bellia, in catasto Fabbricati del Comune di Paternò al foglio 50, part. 60, sub 13;
- Garage al piano seminterrato, distinto con l'interno “i”, avente accesso dalla scivola comune che si diparte dalla Via Nazario Sauro sn, in catasto Fabbricati del Comune di
Paternò al foglio 50, part. 60, sub 24.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza, in favore dell'erario atteso che la curatela era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso la detta sentenza proponeva appello , spiegando motivi di Parte_1
gravame volti a contestare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della azione revocatoria ordinaria avuto riguardo, in particolare alla sussistenza, in capo ad esso appellante, della scientia damni.
L'udienza di comparizione veniva fissata, nell'atto di citazione in appello, per il giorno
11.12.2023.
Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento con comparsa Controparte_2
depositata il 20.11.2023.
Il giorno seguente si costituiva in giudizio anche mediante Controparte_1
comparsa di costituzione contenente appello incidentale con cui aderiva alle ragioni spiegate dall'appellante principale in relazione all'azione revocatoria esercitata dalla curatela ed impugnava la sentenza appellata nella parte in cui aveva accertato la sua responsabilità ex art. 146 L. Fall. e lo aveva conseguentemente condannato al risarcimento del danno.
All'udienza del 13.12.2023 la causa veniva rinviata per decisione previa discussione orale, con concessione di termine per il deposito di note difensive a ritroso.
Con le note difensive conclusive l'appellante principale e quello incidentale insistevano nei rispettivi appelli mentre l'appellata eccepiva la tardività dell'appello incidentale proposto da e l'inammissibilità dell'appello principale. Controparte_1
pagina 3 di 11 All'udienza del 26.2.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va chiarito che l'appello incidentale tardivo proposto da
[...]
, atteggiantesi quale impugnazione adesiva rivolta contro la parte Controparte_1
investita dall'impugnazione principale, è ammissibile limitatamente al capo di sentenza
– avente ad oggetto l'azione revocatoria –, investito dall'appello principale, rispetto al quale la sua posizione è quella di litisconsorte necessario, vertendosi in tema di cause inscindibili e giusta quanto disposto dagli artt. 331 e 334 c.p.c. (v. Cass., sez. II, 19 giugno 2023, n. 17479; Cass., sez. II, 6 maggio 2015, n.9150), mentre è invece inammissibile con riferimento al capo di sentenza che investe la sua responsabilità nei confronti della curatela fallimentare, trattandosi di causa scindibile da quella, soggettivamente cumulata, riguardante la revocatoria, e valendo a tal ultimo proposito quanto chiarito da Cass., sez. III, 14 novembre 2024, n. 29448, secondo cui: “È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione”.
Ne consegue che sul capo di sentenza con cui il Tribunale ha accertato la responsabilità di nei confronti della curatela del fallimento Controparte_1 Controparte_2
ex art. 146 L. Fall., e quindi sull'esistenza del credito risarcitorio in capo a quest'ultima,
è ormai intervenuto il giudicato.
Al fine di conservare la garanzia sul patrimonio del debitore Controparte_1
con riferimento al credito risarcitorio vantato nei suoi confronti, come detto, la curatela ha contestualmente proposto domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, della vendita della metà indivisa della piena proprietà dei due immobili sopra meglio specificati intervenuta con rogito del 7.6.2018 in favore di . Parte_1
Il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria per le ragioni che appresso si riportano:
pagina 4 di 11 sussiste l'eventus damni “atteso che con l'atto in contestazione il convenuto aveva sostanzialmente provveduto ad azzerare tutto il proprio patrimonio personale, rendendo di fatto concreto ed attuale il rischio di infruttuosità di eventuali azioni esecutive”; si verte nell'ipotesi in cui l'atto dispositivo è successivo all'insorgere delle ragioni creditorie “visto che l'atto venne stipulato appena 7 giorni dopo la data del fallimento”; sussiste la prova della scientia damni sia in capo al debitore alienante (come si desume dall'essere stato l'atto di disposizione realizzato subito dopo il fallimento della società di cui lo stesso era amministratore), che in capo all'acquirente;
a tal ultimo proposito il Tribunale desumeva la prova della scientia damni dal rapporto di stretta parentela esistente tra i contraenti, essendo gli stessi cugini, e dalla circostanza secondo cui l'acquirente aveva consentito al venditore di mantenere la residenza sua e del suo nucleo familiare (da intendere in senso effettivo e non già meramente anagrafico
– si legge infatti in sentenza che “parte convenuta non ha fornito spiegazione del motivo per il quale egli vive, ancora oggi, unitamene alla propria famiglia, presso l'immobile oggetto dell'azione revocatoria. In particolare egli non ha fornito prova del titolo che lo legittima ad occupare un immobile di cui non è più (almeno formalmente) il proprietario” –), presso l'abitazione alienata;
con riferimento alle prove addotte da a sua difesa, miranti unicamente a Parte_1
dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo di vendita, evidenziato che le stesse consistevano nelle cambiali quietanzate menzionate nel rogito, il Tribunale in primo luogo riteneva che si trattasse di documenti non utilizzabili in quanto prodotti dal convenuto soltanto con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., e comunque riteneva che la quietanza non fosse opponibile alla curatela terza e che fosse in ogni caso inidonea a fornire la prova dell'effettività del pagamento del prezzo.
Con il primo motivo dell'appello principale ha criticato la sentenza Parte_1
impugnata perché, a suo dire, basata “unicamente sulla scorta del formale mantenimento della residenza anagrafica del sig. nell'immobile Controparte_1
alienato all'appellante” (grassetto e sottolineato nell'originale dell'atto), senza tenere pagina 5 di 11 conto “che su detta condotta (ovvero sul mantenimento della residenza nell'immobile alienato) nessuna azione poteva (rectius può) compiere l'acquirente”.
Orbene, premesso che in punto di scientia damni in capo all'acquirente la sentenza impugnata non è affatto unicamente fondata sul dato di fatto, per il vero di per sé molto significativo e sufficiente anche a prescindere dal rapporto di parentela esistente tra le parti, del permesso, accordato all'alienante, di continuare a vivere, insieme al suo nucleo familiare, nell'immobile venduto, non costituisce argomento giuridicamente apprezzabile quello speso dall'appellante principale (secondo cui “su detta condotta
(ovvero sul mantenimento della residenza nell'immobile alienato) nessuna azione poteva (rectius può) compiere l'acquirente), atteso che, ribadito che non viene qui in rilievo il mero mantenimento della residenza anagrafica nell'immobile venduto (con conseguente irrilevanza del certificato di residenza di Controparte_1
rilasciato dal Comune di Rimini in data 10.8.2023), e che piuttosto il rilievo attiene al fatto, reale, consistente nel consentire per un lasso di tempo di durata pluriennale dalla data della vendita, al venditore, di rimanere nel possesso del bene venduto, così non ritraendo alcuna utilità dal bene malgrado l'asserito pagamento del prezzo, è di tutta evidenza che l'acquirente può agire per ottenere il rilascio dell'immobile acquistato atteso che il venditore, ai sensi dell'art. 1476, n. 1, c.c., ha l'obbligo di consegnare la cosa venduta al compratore, di talché appare certamente infondato l'assunto dell'appellante principale secondo cui lo stesso sarebbe rimasto privo di strumenti di tutela nei confronti del cugino.
Con il secondo motivo di gravame sosteneva di non avere avuto alcuna Parte_1
consapevolezza del danno arrecato al ceto creditorio dalla vendita effettuata dal cugino, in quanto ignorava sia la condizione economica in cui lo stesso versava che la sua qualità di amministratore della Controparte_2
Il motivo di appello va esaminato unitamente a quello, spiegato dall'appellante incidentale, secondo cui nel caso a mani il credito della curatela sarebbe successivo all'atto dispositivo, con la conseguenza che l'attrice avrebbe dovuto fornire la prova pagina 6 di 11 della dolosa preordinazione ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.
Si tratta di motivi di appello entrambi del tutto infondati.
In primo luogo va ribadito che, nel caso a mani, l'atto dispositivo impugnato è ampiamente successivo al sorgere del credito vantato dalla curatela, dovendosi come è noto avere riguardo non già alla data del suo accertamento bensì a quello della sua genesi, individuata nei singoli atti di mala gestio per cui è stata riconosciuta la responsabilità di , tutti realizzati prima del fallimento (v. tra Controparte_1
le molte Cass., sez. III, 5 settembre 2019, n. 22161, secondo cui: “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale”).
Ciò posto, escluso che si verta nell'ipotesi regolata dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., ai fini della revocatoria dell'atto dispositivo oneroso è necessaria solo la prova della scientia damni del terzo acquirente la quale, secondo la S.C., può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (così, da ultimo,
Cass., sez. VI, 5 gennaio 2023, n. 195 ed anche Cass., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221
e Cass., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1286).
Nel caso a mani il motivo di gravame spiegato dall'appellante principale è del tutto infondato se è vero che, come evidenziato dalla curatela appellata già nel primo grado di giudizio, tralasciando la intrinseca inverosimiglianza dell'assunto secondo cui il predetto non fosse a conoscenza nemmeno del fatto che il cugino era l'amministratore unico di in ogni caso la circostanza è smentita dai post sul social media Face Controparte_2
Book (ritualmente prodotti dalla curatela e non contestati), da cui emerge l'intimità, anche familiare, esistente tra i due convenuti, oltre che dalla originaria appartenenza, nella misura della metà indivisa e per oltre vent'anni (v. visura in atti), dei cespiti la cui altra metà è stata oggetto del trasferimento impugnato.
pagina 7 di 11 A ciò va aggiunto che le stesse peculiarità dell'atto di compravendita avuto riguardo all'immediato trasferimento della proprietà a fronte del pagamento dilazionato del prezzo, senza alcuna garanzia per il venditore ed anzi con la rinuncia all'ipoteca legale, unitamente alla sopra evidenziata circostanza del mantenimento del possesso dell'immobile venduto, costituiscono elementi tutti che convergono nel senso della piena conoscenza, in capo all'acquirente odierno appellante principale, della fraudolenza dell'alienazione ossia dell'essere stata la stessa realizzata in danno dei creditori del venditore.
Con ulteriore motivo di gravame comune ad entrambi gli appellanti, i predetti, senza impugnare in alcun modo la parte della sentenza con cui si dichiara inammissibile la produzione delle cambiali quietanzate da parte dell'appellante principale in quanto tardivamente effettuata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., insistono nel sostenere che i documenti in questione dimostrino l'intervenuto pagamento, integrale, del prezzo.
Ritiene la Corte che, a prescindere dalla irrilevanza del pagamento del prezzo atteso che, come è noto, anche la mera sostituzione di un bene immobile con il denaro (ossia una mera valutazione qualitativa e non già quantitativa del patrimonio del debitore, su cui v.
Cass., sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1896, secondo cui: “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro”) integra l'eventus damni a cui l'azione pauliana è volta a porre rimedio, in ogni caso il motivo di gravame in questione si appalesa inammissibile in quanto non prende minimamente in considerazione, e quindi non critica, la dichiarata inammissibilità della produzione pagina 8 di 11 documentale, quale che sia la valenza da attribuire ad essa.
Sebbene il motivo di gravame sia per le ragioni appena esposte inammissibile, ritiene tuttavia la Corte, per quanto superfluo, di aggiungere, con riferimento alle argomentazioni spese, nel merito, dal solo appellante incidentale, che la valenza probatoria da attribuire alle cambiali quietanzate dal predetto sia inesistente tenuto conto degli elementi, assai sintomatici, che connotano la compravendita impugnata ed i rapporti tra le parti nei termini sopra riportati.
Con ultimo motivo di gravame l'appellante principale ha spiegato domanda subordinata con cui ha chiesto, nel caso in cui la Corte avesse ritenuto fondata l'azione revocatoria esercitata dalla curatela, adottarsi sentenza di condanna, nei suoi confronti, al pagamento del controvalore degli immobili oggetto dell'atto revocato pari ad € 45.000,00, anziché sentenza dichiarativa della sua inefficacia relativa.
Ritiene la Corte che anche questo motivo di gravame, con la domanda subordinata in esso contenuta, non possa essere accolto.
Invero, come è noto, l'azione revocatoria è volta alla mera declaratoria della inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore il quale, ottenuta detta sentenza dichiarativa, può poi procedere con esecuzione forzata sul bene che ne costituisce l'oggetto.
La possibilità che all'esito vittorioso della revocatoria, peraltro normalmente fallimentare e non già ordinaria quale quella per cui è causa, venga adottata sentenza di condanna al pagamento del controvalore del bene oggetto dell'atto dispositivo è riservata ai casi in cui l'effetto recuperatorio della dichiarazione di inefficacia dell'atto sia impossibile (v. Cass., sez. I, 14 marzo 2018, n. 6262), come del resto avviene nel caso su cui si è pronunciata Cass., sez. un., 24 giugno 2020, n 12476 (secondo cui:
“Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicché quando l'azione sia stata promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità
pagina 9 di 11 di recuperare il bene ceduto – stante l'intangibilità dell'asse fallimentare –, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione”), inutilmente citata dall'appellante a sostegno della sua domanda.
In definitiva sotto ogni profilo l'appello principale va rigettato al pari di quello incidentale, nella parte avente ad oggetto l'accoglimento della domanda revocatoria, ferma restandone l'inammissibilità in relazione al capo di sentenza relativo all'accertamento della responsabilità di ex art. 146 L. Fall. Controparte_1
ed alla conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore dello
Stato atteso che la curatela fallimentare risulta ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1097/23 R.G., avente ad oggetto l'appello principale proposto da e quello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Catania, sezione specializzata in materia di impresa, n. 2867/2023, pubblicata in data
4.7.2023: dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
nella parte in cui attinge il capo della sentenza impugnata riguardante la sua condanna ai sensi dell'art. 146 L. Fall. e lo rigetta nel resto;
rigetta l'appello principale;
condanna gli appellanti in solido, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR
115/2002, al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in €
10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
pagina 10 di 11 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 5 marzo 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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